Ansaldo - Statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO GAMBA
- Titolo
- Ansaldo - Statuto
- Titolo originale
- "Ansaldo S.p.A. Statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
- Statuto della società Ansaldo depositato alla cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19 settembre 1922, costituita Società Anonima con atto del 15 settembre 1922, di cui assume la denominazione Ansaldo Società per Azioni. Ultima modifica 31 ottobre 1946.
- Data testuale
- 1947
- Data topica
- Genova Cornigliano (reparto tipografico Ansaldo)
- Consistenza
- 1 opuscolo a stampa (pp. 17)
- Stato di conservazione
- Buono
- Soggetto produttore
- Carlo Gamba
- Identificativo
- GAM.000001
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
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- contenuto
-
ANSALD·o
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA-CORNIGLIANO
Capitale
Sociale
Lit.
500.000.000
STATUTO
ANSALDO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA-CORNIGLIANO
CAPITALE
SOCIALE
lit.
500.000.000
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
avvenuta con atto a rogito del Dott. Lorenzo Bonini, - coadiutore
temporaneo del Notaro Dott. Francesco Bonini, residente in Genova,
in data quindici Settembre millenovecentoventidue; registrato il 18
stesso mese al volume 462, N. 2180.
SJAIUTO
depositato alla cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19
Settembre 1922, inscritto al N. 2167 del registro d'ordine, t�ascritto
al N. 1167 del registro trascrizioni, annotato al N. 6883 del registro
delle Società ed inserito nel fascicolo N.• 13165, pubblicato nel
N. 24 del 20 Settembre 1922 del foglio Annunzi· Legali della Regia
Prefettura di Genova. Modificato dal!' Assemblea Stra·ordinaria dei
Soci in data 29 Gennaio 1923; dall' Assemblea Straordinaria dei
Soci in data 18 Agosto 1925; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci
in data 25 Marzo 1927; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in
data 26 Maggio 1928; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in
data 30 Marzo 1931; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in data
24 Marzo 1932; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20
Marzo 1933; dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 Aprile
1934 ; dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 Ottobre 1934;
dall' Assemblea StraordiMria dei Soci in data 22 Marzo 1938; dal
!' Assemblea Straordinaria dei Soci in data 28 Marzo 1941; dall' As
semblea Straordinaria dei Soci in data 30 Giugno 1942; dall'Assem
blea Straordinaria dei Soci in data 29 Marzo 1943; dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci in data 31 Ottobre 1946.
3
•
STATUTO
TITOLO I.
Norme - Durata - Sede·
AR'.l'. 1.
La Società Anonima costituita con atto del 15
Settembre 1922 a I,'ogito d�l D tt. LORENZO BONINI
coadiutore tempora1Jeo <lel Notaio Dott. FRANCE
SCO EONlNI di Genova, assume la denominazione
".ANSALDO" Società per Azioni.
La Società è dichiarata nelle condizioni di cui
all'art. 1 del R. D. L. 15 Aprile 1937, N. 451, con
decreto del Capo del Governo del 17 .Aprile 1937
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno stesso.
ART. 2.
La Società ba la sua Sede in Genova. Potrà isti- ·
tuire Sedi secondarie, ·Agenzie e Rappresentanze in
altre città d'Italia ed anche all'Estero- per delibe
razione del 'Consiglio di Amministrazione.
- 5 -
AUT. 3.
La durata della Società è stabilita fino al 31
Dicembre 1960. - Potrà essere prorogata una o più
volte per deliberazioni dell'Assemblea.
TITOLO IL
Oggetto
ART. 4.
La Società ha per oggetto l'esercizio di industrie
meccaniche, navali, elettriche e metallurgiche, escluso
l'esercizio di acciaierie e fonderie di acciaio.
Potrà compiere ogni atto inerente o dipendente
dall'esercizio di queste industrie; potrà acquistare,
costruire, gestire officine, cantieri, ed impianti idro
elettrici, anche assumendoli i� !oc.azione, od in gestione
da altre persone o Società; potrà dare in affitto ad
altri od in gestione i propri stabilimenti; potrà assu
mere partecipazioni o interessenze in altre aziende
industriali, commerciali o finanziarie, anche mediante
l'acquisto di quote sociali o di azioni; potrà esercitare
industrie affini o complementari; potrà in genere com
piere qualunque operazione finanziaria ritenuta conve
niente per il conseguimento dello scopo sociale.
- 6 -
TITOLO III.
Capitale
Sociale.
AR'l'. i3.
Il Capitale Sociale è di Lit. 500.000.000, suddi
viso iri n. 2.500.000 azioni del valore nominale di
Lit. 200 cadauna.
. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una o
più volte mediante deliberazione dell'Assemblea. Le
nuove azioni potranno avere diritti diversi da quelle
esistenti,, previa opportuna modifica dello Statuto
SO'Ciale.
0
ART. 6.
r};.1EJni
1..rfr}
Le azioni sono indivisibili anche nel caso di co
munione contrattuale od ereditaria..
AR'l'. 7.
Le azioni interamente liberate sono al portatore
salvo diverse disposizioni di legge.
ART. 8.
I1 possesso dell'azione induce di diritto piena
accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di
tutte le deliberazioni delle Assero bleè e di tutti gli
atti sociali legalmente compiuti.
- 7 -
TITOLO IV.
Amministrazione della Società
Consiglio d'Amministrazione, Comitato, Direzione.
ART. 9. ·
La Società è amministrata da un Consiglio com
posto di tredici Co!1siglieri.
Gli Amministratori durano in carica un anno.
Qualora la maggioranza dei Consiglieri venisse a
cessare anticipatamente dalle funzioni, o per dimis
sioni od altrimenti, i restanti Consiglieri d' Ammini
strazione si intenderanno dimissionari e si dovrà
procedere alla convocazione dell' Assemblea per la
nomina dell'intero Consiglio.
Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno un
Presidente ed uno o due Vice - Presidenti. Il Vice
· Presidente - e, quando i Vice-Presidenti sono due, i)
più anziano presente - presiede il Consiglio di Ammi
nistu�zione, in caso di assenza od impedimento del
Presidente.
In caso di assenza od impedimento tanto del
Presidente che del Vice-Presidente o dei Vice -Presi
denti, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più
anziano di età.
11 Ot1nsiglio eleggè pure annuàlmertte un Segretario
che può anche essere scelto all'infuori degli Ammi
nistratori e ne determina l' emoltltnMto.
- 8 -
Qualora il . Consiglio riténga opportuno formare
un Comitato formato di Consiglieri di Amministra
zione come detto all'Articolo 16, il Consiglio annual
mente detertnina il numero dei membri del Comitato
e ne fa la elezione.
A:R:r. 10.
Ogni Amministratore dovrà dare cauzione di
L. 200.000 iu azioni sociali, a norn1a di legg·e.
AR'l'. 11.
1� Consiglio si radunerà ogni volta che il Presi
dente lo ritenga opport-uno o ne facciano richiesta
tre Consiglieri o il Collegi Sin cale.
La eonvoeazione r1ei casi che fossero ritenuti
ttrgenti potrà esseté fatta Mn tèlegtatmna e in questo
caso anche senza l' indicazione dell'oggetto della con.,
vocazione.
Per la validità delle deliberazioni del Co�siglio è
necessaria la presenza effettiva della maggioranza
degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni saranno sempre presé a maggio
ranza fra gli Amministl'atori presenti.
Le delibera�ioni del Consiglio saranno trascritte
sopra apposito libro e dovranno. essere sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario,
Gli estratti da questo libro devono essere certi
ficati conforme dal Presidente e dal Segrett1rlo.
- 9 -
-ART. 12.
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i
poteri più ampi per l' Ammtnistrazione della Società;
esso può compiere ogni atto che non sia per legge
riservato alla competenza della Assemblea ed ha
espressa facoltà di autorizzare qualunque acquisto e
alienazione di beni immobili, qualsiasi costituzione,
cancellazione, riduzione o surrogazione ipotecaria, tutte
le riscossioni di somme da parte di qualsiasi pubblica
Amministrazione; qualunque fidejussione a favore di
persona o di Enti pubblici e privati, qualsiasi ricorso
per Cassazione � per revocazione di sentenze e qùa
lunque procedimento nanti qualsiasi. giurisdizione or
dinaria e straordinaria, compromettere per arbitri e
nominare gli stes�i.
Il Consiglio può delegare a uno o a più dei suoi
membri i propri poteri per determinati affari o cate
gorie di affari.
Amr. 13.
La firma sociale e la rappresentanza della Società
in giudizio e di fronte ai terzi appartiene al Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio potrà con sua deliberazione, da pub
blicarsi a sensi di legge, delegare •1a firma sociale a
membri del Comitato, e ad uno o più Amministratori
delegati _con quelle modalità, limiti e cautele che ver
ranno fissate in ogni singola deliberazione.
-10-
Il Consiglio potrà con sua deliberazione, sempre
da pubblicarsi a sensi di legge, delegare la firma sociale
ad uno o più direttori centrali e · a funzionari della
Società con quelle modalità, limiti e cautele che esso
crederà di stabilire, fermo restando però che la firma
sociale isolata potrà appartenere soltanto al Presidente
�d eventualm�nte agli. Amministratori Delegati e che
jn ogni altro caso la firma sociale dovrà sempre attri-,
�uirsi congiuntamente� due persone. Il Consiglio potrà
derogare a questa disposizione soltanto per singoli atti
e per speciali categorie di atti.
AR'l'. 14.
Al Consiglio spetta la parte di utili previ�ta
dall' Art. 26.
È in faco1tà dell'Assemblea di deliberare che la
somma da assegnare annualmente al Consiglio non
sia inferiore ad un determinato ammontare; tale deli
berazione una volta presa, sarà valida fino a diversa
deliberazione dell' Assern blea stessa.
Ai Consiglieri spetterà inoltre il rimborso dell0
spese incontrate per l'esercizio delle Joro funzioni.
È rimesso al Consiglio il riparto tra i suoi mem
bri delle predette somme.
ART. 15.
Qualora durante il corso di un esercizio sociale
venissero a mancare uno o -più Amministratori, il
-11 -
Oon�iglio provvede alla surroga�ione con deliberazione
approvata dal Collegio Sindac8ile.
ART. 16.
1n seno al Consiglio potrà costituirsi nn Comitato,
come pr�vìsto dàll' Art. 9, composto del Presidente e
ùei Consiglieri nominati dal Consigli() ogni anno nella
prima riunione dopo l' Asselll blea ordin:tria.
Al C9mitato spetterà di esercitare la soprainten
<lenza sulla gestione sociale, sostituendo il Consiglio
nell' 1ntervallo delle sue adunanze.
Conseguentemente il Comitato potrà esercitare
nei Msi ritenuti urg·enti trttti i poteri del Consiglio
di Ammin1strazione.
11 Comitato si riunirà di regola una volta al mese.
ART.
17.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, nominare
uno o più Amministratori Delegati ed uno o più
Direttori Generali come meglio riterrà opportuùo nol1' interesse sociale.
Il Consiglio ne fisserà i poteri, le attribuzioni e
le retribuzioni anche sotto forma di partecipazione
agli utili-.
- 12 -
Assemblee.
AR'r. ·1s.
· Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'ordinaria si riunisce almeno una volta all' anno,
entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' eser
cizio sociale; quella straordinaria ogni qualv_olta si
·debbano deliberare modificaziont allo Statuto Sociale
e negli altri casi previsti rlall'art. 23H5 del Cod. Civ.
AR·.r. 19.
L'Assembl a convocata da Consigli di Ammi
nistrazione presso la Sede Sociale od anche in altro
luogo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale 15 giorni prima di quello fissato per l' a,du
nanza e contenente sommaria indicazione degli oggetti
sopra i quali l'Assemblea sarà chiamata a deliberare.
Nello stesso avviso potrà anche essere stàbilita
là data della seconda con vocazione per il caso in cni
nella prima adunanza il numero legale mancasse.
L' Assemblea potrà validametlte deliberare su
qualsiasi oggetto, anche sebza preventi Vo avviso di
convocazione, (}bando sia presentè o rappresentata là
totnlità delle a:tioni sdciali, e siano intervenuti tutti
i compohenti del Cdhsìglio di Amrnitiistràzione e del
dollegio Sindacale.
- i3 -
AR'r. 20.
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti
iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea, e que1li che banno
depositato nel termine stesso le loro azioni presso la
sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso
di convocazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare da altro
azionista, che non sia amministratore o dipendente
della Società: la rappresentanza può essere conferita
mediante semplice lettera.
ART. 21.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita quando sia presente, in pro
prio o per delega, almeno la metà del capitale so
ciale; quella straordinaria è regolarmente éostituita
con l'intervento della maggioranza del capitale so
ciale.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria
potrà validamente deliberare qualunque sia il capi
tale presente o rappresentato; quella straordinaria,
soltanto se è presente almeno la metà del capitale
sociale.
(?gni azione dà diritto ad un voto.
Le deliberazioni, in sede di Assemblea ordinaria,
tanto in prima quanto in seconda convocazione sa
ranno prese a maggioranza assoluta di voti. In sede
di.Assemblea straordinaria, per la validità delle deli
berazioni occorrerà, in prima convocazione, il voto
-14:-
favorevole della maggioranza del capitale sociale; in
seconda convocazione, H voto favorevole di oltre uu.
terzo del capitale sociale, salvo per i provvedimenti co�
cernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasfor
mazione della Società, lo scioglimento anticipato di
essa, il trasferimento della Sede sociale all'estero e
l'emissione di azioni privilegiate, nei quali casi è
sempre necessario il vot.o favorevole della maggioran
za del capitale sociale.
Le deliberazioni prese in conformità alle norme
di cui al presente articolo obbligano tutti i Soci, an
corchè assenti o dissenzienti, salvo il disposto del
l'art. 2437 Ood. Oiv.
ARr. 22.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del
Oonsiglio di Amministrazione, il quale però potrà
delegare a questa funzione altro degli Amministratori
od anche persona estranea al Oonsiglio.
Spetterà al Presidente dell'Assemblea il corista.
tarne la legale costituzione, lo stabilire i modi e le
forme delle votazioni, e proclamarne i risultati.
11 Presidente all'inizio dell'A�semblea, nomina
un Segretario che per l'Assemblea straordinaria do
vrà essere un Notaio. I verbali dell'assemblea saran
no firmati dal Presiclente e dal Segretario.
ART. 23.
Spettano all' Assemblea tutti i poteri che le sono
conferiti dalla legge e soltanto ad essa compete di
deliberare sugli oggetti di cui agli articoli 2365, 2450
e 2452 del Ood. Oiv.
- 15 -
Sindaci.
Awr. 24.
Il Collegio Sindacale,. che dovrà essere eletto se
condo ie norIQe di legge in vigore, sarà composto di
cinque Sindaci etlettivi e di due supplenti.
L'Assemblea determinerà l'assegno fisso annuale
da corrispondere a.i Sindaci effettivi, ai quali compe
terà anche il rimborso delle spese che essi avranno
incontrato per l'esecuzJone del loro mandato.
TITOLO V.
Bilancio.
fe Pr
..
AR'r. 2o.
rlM3?.ll,c'{!J
L'esercizio sociale si chiude al 31 Marzo di
ogni anno.
AR1,_ 26.
Alla chiusura ·di ogni esercizio sociale il Consiglio
dovrà firmare il bHancio, da sottoporsi all'approva
zione dell'-Assemblea ordinaria.
Per la.· formazione de-1 bilancio e per le valuta
zioni delle attività sociali il Consiglio si atterrà alle
disposizioni degli articoli 2424 e 2425 del Cod. Civ.;
esso dovr;), provvedere agli ammortamenti ed agli
accantonal)lenti previsti dagU articoli 24i6 e s,egg. clel
Cod. Civ. e a quegli altri che giudjcherà çon.venienti. -
- H, -
Potirà inoltre costituire, ove lo ritenga opportuno,
speciali riserve.
I profitti, depurati da tutte le spese ed oneri
nouchè dagli ammortamenti e_ dalle riserve speciali,
costituiranno gli utili netti che saranno ripartiti nel
modo seguente:
- il 5 °lo al fondo di riserva legale;
- il 2 °lo al Consiglio di Amministrazione formo quanto stabilito al precedente articolo �4..
Il residuo sarà ripartito agli Azionisti, salvo
diversa deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO VI.
Scioglimento della Società e sua liquidazione.
ART. '27.
Avvenendo per qualsiasi ragione lo scioglimento
della Società, si procederà alla sua liquidazione, la
quale sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati
da_ll' Assemblea, la quale determinerà le condizioni
ed i modi della liquidazione, ed i poteri dei liquida
tori ed i loro emolumenti.
ART. 28.
La Società sarà retta dalle norme delle leggi
vigenti per quanto non sia espressamente preveduto
e disposto dal presente Statuto.
- 17 -
- extracted text
-
ANSALD·o
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA-CORNIGLIANO
Capitale
Sociale
Lit.
500.000.000
STATUTO
ANSALDO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA-CORNIGLIANO
CAPITALE
SOCIALE
lit.
500.000.000
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
avvenuta con atto a rogito del Dott. Lorenzo Bonini, - coadiutore
temporaneo del Notaro Dott. Francesco Bonini, residente in Genova,
in data quindici Settembre millenovecentoventidue; registrato il 18
stesso mese al volume 462, N. 2180.
SJAIUTO
depositato alla cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19
Settembre 1922, inscritto al N. 2167 del registro d'ordine, t�ascritto
al N. 1167 del registro trascrizioni, annotato al N. 6883 del registro
delle Società ed inserito nel fascicolo N.• 13165, pubblicato nel
N. 24 del 20 Settembre 1922 del foglio Annunzi· Legali della Regia
Prefettura di Genova. Modificato dal!' Assemblea Stra·ordinaria dei
Soci in data 29 Gennaio 1923; dall' Assemblea Straordinaria dei
Soci in data 18 Agosto 1925; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci
in data 25 Marzo 1927; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in
data 26 Maggio 1928; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in
data 30 Marzo 1931; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in data
24 Marzo 1932; dal!' Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20
Marzo 1933; dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 Aprile
1934 ; dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 Ottobre 1934;
dall' Assemblea StraordiMria dei Soci in data 22 Marzo 1938; dal
!' Assemblea Straordinaria dei Soci in data 28 Marzo 1941; dall' As
semblea Straordinaria dei Soci in data 30 Giugno 1942; dall'Assem
blea Straordinaria dei Soci in data 29 Marzo 1943; dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci in data 31 Ottobre 1946.
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STATUTO
TITOLO I.
Norme - Durata - Sede·
AR'.l'. 1.
La Società Anonima costituita con atto del 15
Settembre 1922 a I,'ogito d�l D tt. LORENZO BONINI
coadiutore tempora1Jeo <lel Notaio Dott. FRANCE
SCO EONlNI di Genova, assume la denominazione
".ANSALDO" Società per Azioni.
La Società è dichiarata nelle condizioni di cui
all'art. 1 del R. D. L. 15 Aprile 1937, N. 451, con
decreto del Capo del Governo del 17 .Aprile 1937
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno stesso.
ART. 2.
La Società ba la sua Sede in Genova. Potrà isti- ·
tuire Sedi secondarie, ·Agenzie e Rappresentanze in
altre città d'Italia ed anche all'Estero- per delibe
razione del 'Consiglio di Amministrazione.
- 5 -
AUT. 3.
La durata della Società è stabilita fino al 31
Dicembre 1960. - Potrà essere prorogata una o più
volte per deliberazioni dell'Assemblea.
TITOLO IL
Oggetto
ART. 4.
La Società ha per oggetto l'esercizio di industrie
meccaniche, navali, elettriche e metallurgiche, escluso
l'esercizio di acciaierie e fonderie di acciaio.
Potrà compiere ogni atto inerente o dipendente
dall'esercizio di queste industrie; potrà acquistare,
costruire, gestire officine, cantieri, ed impianti idro
elettrici, anche assumendoli i� !oc.azione, od in gestione
da altre persone o Società; potrà dare in affitto ad
altri od in gestione i propri stabilimenti; potrà assu
mere partecipazioni o interessenze in altre aziende
industriali, commerciali o finanziarie, anche mediante
l'acquisto di quote sociali o di azioni; potrà esercitare
industrie affini o complementari; potrà in genere com
piere qualunque operazione finanziaria ritenuta conve
niente per il conseguimento dello scopo sociale.
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TITOLO III.
Capitale
Sociale.
AR'l'. i3.
Il Capitale Sociale è di Lit. 500.000.000, suddi
viso iri n. 2.500.000 azioni del valore nominale di
Lit. 200 cadauna.
. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una o
più volte mediante deliberazione dell'Assemblea. Le
nuove azioni potranno avere diritti diversi da quelle
esistenti,, previa opportuna modifica dello Statuto
SO'Ciale.
0
ART. 6.
r};.1EJni
1..rfr}
Le azioni sono indivisibili anche nel caso di co
munione contrattuale od ereditaria..
AR'l'. 7.
Le azioni interamente liberate sono al portatore
salvo diverse disposizioni di legge.
ART. 8.
I1 possesso dell'azione induce di diritto piena
accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di
tutte le deliberazioni delle Assero bleè e di tutti gli
atti sociali legalmente compiuti.
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TITOLO IV.
Amministrazione della Società
Consiglio d'Amministrazione, Comitato, Direzione.
ART. 9. ·
La Società è amministrata da un Consiglio com
posto di tredici Co!1siglieri.
Gli Amministratori durano in carica un anno.
Qualora la maggioranza dei Consiglieri venisse a
cessare anticipatamente dalle funzioni, o per dimis
sioni od altrimenti, i restanti Consiglieri d' Ammini
strazione si intenderanno dimissionari e si dovrà
procedere alla convocazione dell' Assemblea per la
nomina dell'intero Consiglio.
Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno un
Presidente ed uno o due Vice - Presidenti. Il Vice
· Presidente - e, quando i Vice-Presidenti sono due, i)
più anziano presente - presiede il Consiglio di Ammi
nistu�zione, in caso di assenza od impedimento del
Presidente.
In caso di assenza od impedimento tanto del
Presidente che del Vice-Presidente o dei Vice -Presi
denti, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più
anziano di età.
11 Ot1nsiglio eleggè pure annuàlmertte un Segretario
che può anche essere scelto all'infuori degli Ammi
nistratori e ne determina l' emoltltnMto.
- 8 -
Qualora il . Consiglio riténga opportuno formare
un Comitato formato di Consiglieri di Amministra
zione come detto all'Articolo 16, il Consiglio annual
mente detertnina il numero dei membri del Comitato
e ne fa la elezione.
A:R:r. 10.
Ogni Amministratore dovrà dare cauzione di
L. 200.000 iu azioni sociali, a norn1a di legg·e.
AR'l'. 11.
1� Consiglio si radunerà ogni volta che il Presi
dente lo ritenga opport-uno o ne facciano richiesta
tre Consiglieri o il Collegi Sin cale.
La eonvoeazione r1ei casi che fossero ritenuti
ttrgenti potrà esseté fatta Mn tèlegtatmna e in questo
caso anche senza l' indicazione dell'oggetto della con.,
vocazione.
Per la validità delle deliberazioni del Co�siglio è
necessaria la presenza effettiva della maggioranza
degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni saranno sempre presé a maggio
ranza fra gli Amministl'atori presenti.
Le delibera�ioni del Consiglio saranno trascritte
sopra apposito libro e dovranno. essere sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario,
Gli estratti da questo libro devono essere certi
ficati conforme dal Presidente e dal Segrett1rlo.
- 9 -
-ART. 12.
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i
poteri più ampi per l' Ammtnistrazione della Società;
esso può compiere ogni atto che non sia per legge
riservato alla competenza della Assemblea ed ha
espressa facoltà di autorizzare qualunque acquisto e
alienazione di beni immobili, qualsiasi costituzione,
cancellazione, riduzione o surrogazione ipotecaria, tutte
le riscossioni di somme da parte di qualsiasi pubblica
Amministrazione; qualunque fidejussione a favore di
persona o di Enti pubblici e privati, qualsiasi ricorso
per Cassazione � per revocazione di sentenze e qùa
lunque procedimento nanti qualsiasi. giurisdizione or
dinaria e straordinaria, compromettere per arbitri e
nominare gli stes�i.
Il Consiglio può delegare a uno o a più dei suoi
membri i propri poteri per determinati affari o cate
gorie di affari.
Amr. 13.
La firma sociale e la rappresentanza della Società
in giudizio e di fronte ai terzi appartiene al Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio potrà con sua deliberazione, da pub
blicarsi a sensi di legge, delegare •1a firma sociale a
membri del Comitato, e ad uno o più Amministratori
delegati _con quelle modalità, limiti e cautele che ver
ranno fissate in ogni singola deliberazione.
-10-
Il Consiglio potrà con sua deliberazione, sempre
da pubblicarsi a sensi di legge, delegare la firma sociale
ad uno o più direttori centrali e · a funzionari della
Società con quelle modalità, limiti e cautele che esso
crederà di stabilire, fermo restando però che la firma
sociale isolata potrà appartenere soltanto al Presidente
�d eventualm�nte agli. Amministratori Delegati e che
jn ogni altro caso la firma sociale dovrà sempre attri-,
�uirsi congiuntamente� due persone. Il Consiglio potrà
derogare a questa disposizione soltanto per singoli atti
e per speciali categorie di atti.
AR'l'. 14.
Al Consiglio spetta la parte di utili previ�ta
dall' Art. 26.
È in faco1tà dell'Assemblea di deliberare che la
somma da assegnare annualmente al Consiglio non
sia inferiore ad un determinato ammontare; tale deli
berazione una volta presa, sarà valida fino a diversa
deliberazione dell' Assern blea stessa.
Ai Consiglieri spetterà inoltre il rimborso dell0
spese incontrate per l'esercizio delle Joro funzioni.
È rimesso al Consiglio il riparto tra i suoi mem
bri delle predette somme.
ART. 15.
Qualora durante il corso di un esercizio sociale
venissero a mancare uno o -più Amministratori, il
-11 -
Oon�iglio provvede alla surroga�ione con deliberazione
approvata dal Collegio Sindac8ile.
ART. 16.
1n seno al Consiglio potrà costituirsi nn Comitato,
come pr�vìsto dàll' Art. 9, composto del Presidente e
ùei Consiglieri nominati dal Consigli() ogni anno nella
prima riunione dopo l' Asselll blea ordin:tria.
Al C9mitato spetterà di esercitare la soprainten
<lenza sulla gestione sociale, sostituendo il Consiglio
nell' 1ntervallo delle sue adunanze.
Conseguentemente il Comitato potrà esercitare
nei Msi ritenuti urg·enti trttti i poteri del Consiglio
di Ammin1strazione.
11 Comitato si riunirà di regola una volta al mese.
ART.
17.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, nominare
uno o più Amministratori Delegati ed uno o più
Direttori Generali come meglio riterrà opportuùo nol1' interesse sociale.
Il Consiglio ne fisserà i poteri, le attribuzioni e
le retribuzioni anche sotto forma di partecipazione
agli utili-.
- 12 -
Assemblee.
AR'r. ·1s.
· Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'ordinaria si riunisce almeno una volta all' anno,
entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' eser
cizio sociale; quella straordinaria ogni qualv_olta si
·debbano deliberare modificaziont allo Statuto Sociale
e negli altri casi previsti rlall'art. 23H5 del Cod. Civ.
AR·.r. 19.
L'Assembl a convocata da Consigli di Ammi
nistrazione presso la Sede Sociale od anche in altro
luogo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale 15 giorni prima di quello fissato per l' a,du
nanza e contenente sommaria indicazione degli oggetti
sopra i quali l'Assemblea sarà chiamata a deliberare.
Nello stesso avviso potrà anche essere stàbilita
là data della seconda con vocazione per il caso in cni
nella prima adunanza il numero legale mancasse.
L' Assemblea potrà validametlte deliberare su
qualsiasi oggetto, anche sebza preventi Vo avviso di
convocazione, (}bando sia presentè o rappresentata là
totnlità delle a:tioni sdciali, e siano intervenuti tutti
i compohenti del Cdhsìglio di Amrnitiistràzione e del
dollegio Sindacale.
- i3 -
AR'r. 20.
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti
iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea, e que1li che banno
depositato nel termine stesso le loro azioni presso la
sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso
di convocazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare da altro
azionista, che non sia amministratore o dipendente
della Società: la rappresentanza può essere conferita
mediante semplice lettera.
ART. 21.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita quando sia presente, in pro
prio o per delega, almeno la metà del capitale so
ciale; quella straordinaria è regolarmente éostituita
con l'intervento della maggioranza del capitale so
ciale.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria
potrà validamente deliberare qualunque sia il capi
tale presente o rappresentato; quella straordinaria,
soltanto se è presente almeno la metà del capitale
sociale.
(?gni azione dà diritto ad un voto.
Le deliberazioni, in sede di Assemblea ordinaria,
tanto in prima quanto in seconda convocazione sa
ranno prese a maggioranza assoluta di voti. In sede
di.Assemblea straordinaria, per la validità delle deli
berazioni occorrerà, in prima convocazione, il voto
-14:-
favorevole della maggioranza del capitale sociale; in
seconda convocazione, H voto favorevole di oltre uu.
terzo del capitale sociale, salvo per i provvedimenti co�
cernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasfor
mazione della Società, lo scioglimento anticipato di
essa, il trasferimento della Sede sociale all'estero e
l'emissione di azioni privilegiate, nei quali casi è
sempre necessario il vot.o favorevole della maggioran
za del capitale sociale.
Le deliberazioni prese in conformità alle norme
di cui al presente articolo obbligano tutti i Soci, an
corchè assenti o dissenzienti, salvo il disposto del
l'art. 2437 Ood. Oiv.
ARr. 22.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del
Oonsiglio di Amministrazione, il quale però potrà
delegare a questa funzione altro degli Amministratori
od anche persona estranea al Oonsiglio.
Spetterà al Presidente dell'Assemblea il corista.
tarne la legale costituzione, lo stabilire i modi e le
forme delle votazioni, e proclamarne i risultati.
11 Presidente all'inizio dell'A�semblea, nomina
un Segretario che per l'Assemblea straordinaria do
vrà essere un Notaio. I verbali dell'assemblea saran
no firmati dal Presiclente e dal Segretario.
ART. 23.
Spettano all' Assemblea tutti i poteri che le sono
conferiti dalla legge e soltanto ad essa compete di
deliberare sugli oggetti di cui agli articoli 2365, 2450
e 2452 del Ood. Oiv.
- 15 -
Sindaci.
Awr. 24.
Il Collegio Sindacale,. che dovrà essere eletto se
condo ie norIQe di legge in vigore, sarà composto di
cinque Sindaci etlettivi e di due supplenti.
L'Assemblea determinerà l'assegno fisso annuale
da corrispondere a.i Sindaci effettivi, ai quali compe
terà anche il rimborso delle spese che essi avranno
incontrato per l'esecuzJone del loro mandato.
TITOLO V.
Bilancio.
fe Pr
..
AR'r. 2o.
rlM3?.ll,c'{!J
L'esercizio sociale si chiude al 31 Marzo di
ogni anno.
AR1,_ 26.
Alla chiusura ·di ogni esercizio sociale il Consiglio
dovrà firmare il bHancio, da sottoporsi all'approva
zione dell'-Assemblea ordinaria.
Per la.· formazione de-1 bilancio e per le valuta
zioni delle attività sociali il Consiglio si atterrà alle
disposizioni degli articoli 2424 e 2425 del Cod. Civ.;
esso dovr;), provvedere agli ammortamenti ed agli
accantonal)lenti previsti dagU articoli 24i6 e s,egg. clel
Cod. Civ. e a quegli altri che giudjcherà çon.venienti. -
- H, -
Potirà inoltre costituire, ove lo ritenga opportuno,
speciali riserve.
I profitti, depurati da tutte le spese ed oneri
nouchè dagli ammortamenti e_ dalle riserve speciali,
costituiranno gli utili netti che saranno ripartiti nel
modo seguente:
- il 5 °lo al fondo di riserva legale;
- il 2 °lo al Consiglio di Amministrazione formo quanto stabilito al precedente articolo �4..
Il residuo sarà ripartito agli Azionisti, salvo
diversa deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO VI.
Scioglimento della Società e sua liquidazione.
ART. '27.
Avvenendo per qualsiasi ragione lo scioglimento
della Società, si procederà alla sua liquidazione, la
quale sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati
da_ll' Assemblea, la quale determinerà le condizioni
ed i modi della liquidazione, ed i poteri dei liquida
tori ed i loro emolumenti.
ART. 28.
La Società sarà retta dalle norme delle leggi
vigenti per quanto non sia espressamente preveduto
e disposto dal presente Statuto.
- 17 -
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