Società Nazionale delle Officine di Savigliano - atto costitutivo e statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO ANSALDO
- Titolo originale
- "Atto costitutivo e statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
-
Società Nazionale delle Officine di Savigliano - Società per Azioni. Sede in Torino , Corso Mortara n 4. Capitale Sociale Lire 2.100.000.000. Copia dell' Atto costitutivo e Statuto del 1880.
- Data testuale
- senza data ma 1977
- Data topica
- Torino
- Consistenza
- 1 opuscolo a stampa (pp. 12)
- Stato di conservazione
- Ottimo
- Soggetto produttore
-
Ansaldo (1853 - ***)
- Identificativo
- AA.000023
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
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- Collocazione
- Statuti; b.1, f. 20
- Temi correlati
- Storia aziendale
- contenuto
-
SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI [Savigliano
S.p.A. CAPITALE SOCIALE L. 2.100.000.000 - SEDE E STABILIMENTO IN TORINO - CORSO MORTARA 4
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI [Savigliano
S.p.A. CAPITALE SOCIALE L. 2.100.000.000 - SEDE E STABILIMENTO IN TORINO - CORSO MORTARA 4
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA’ NAZIONALE
DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO
Regnando S. M. UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D’ITALIA
L’anno milleottocentottanta addì diciassette luglio in Torino e negli Uffici della
Banca Popolare di Torino al 1° piano di casa Carrera, in via Principe Amedeo 20 bis,
Avanti me Torretta Carlo, Regio Notaio Segretario del Consiglio Notarile del
Distretto di Torino mia residenza ed alla presenza dei signori avv. cav. Ernesto
Pasquali fu Giuseppe nato a Piacenza e comm. Bartolomeo Gianolio fu Lorenzo
nato a Bra entrambi qui residenti, testimoni idonei e sottoscritti, sono personalmente
comparsi gli onorevoli signori:
Conte Giulio Ripa di Meana del fu Conte Zaverio, nato a Torino, ove risiede;
cavalier ing. Ottavio Moreno fu Francesco, nato a Casale Monferrato, residente in
Torino, tanto in proprio che nella qualità di procuratore della Ditta Eugène Rolin
et C. corrente a Brainele-Comte (Belgio) nominato con atto otto maggio ultimo
scorso, rogato Marini, che al presente si manda inserire omessane lettura dietro
dispensa avuta dalle Parti;
cav. ing. Eugenio Vaccarino fu Paolo, nato a Racconigi e residente a Torino;
cav. Ernesto Levi del vivente Davide, nato a Gassino e domiciliato a Torino;
cav. Eugenio Thomatis fu Sebastiano, nato a Mondovì e domiciliato in questa città;
ing. Pietro Carrera del fu Luigi, nato e domiciliato in questa città;
comm. Carlo Marcello Pagano fu avv. Ambrogio, nato e residente a Torino;
Vittorio Guglielmino del fu Michele, nato e domiciliato a Torino;
Bocca Andrea fu Angelo, nato e residente a Torino;
Carlo Ramella del fu Pietro, nato a Biella e domiciliato a Torino;
Casalegno Luigi di Giuseppe, nato a Moncucco e domiciliato a Torino;
cav. prof. Carlo Michele Buscaglioni fu Giovanni Antonio, nato a Mondovì, domi-
ciliato a Torino;
cav. Angelo Oliviero Amigoni del fu Paolo, nato a Conegliano, domiciliato in
Torino, nella qualità di Direttore della Banca Popolare stabilita in questa città;
ing. Girolamo Taddei del fu Luigi, nato a Verona e domiciliato a Torino, tutti a
me cogniti;
i quali costituendosi promotori di una Società Anonima sotto il titolo di Società
Nazionale delle Officine di Savigliano, mi richiedono di dar loro atto di quanto segue:
Art. 1
È costituita una Società Anonima sotto il titolo Società Nazionale delle Officine
di Savigliano fra i sottoscritti al presente atto e tutti quelli i quali sottoscriveranno
o acquisteranno un numero qualsiasi di azioni della Società stessa.
Art. 2
Tale Società verrà regolata dallo Statuto Sociale, firmato in data d'oggi dalli
Signori Comparenti e rimesso a me Notaio, previa lettura datane, per essere inserito
al presente atto del quale farà parte integrante, colle modificazioni che venissero
introdotte dal Governo, riservandosi i comparenti di rimettermi un elenco dei
sottoscrittori firmato dal Presidente. Quanto all’elezione di domicilio i comparenti
si riferiscono all’inserto Statuto.
E richiesto io Regio Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me
Notaio ed in parte da persona di mia fiducia quale ho letto ad alta voce ed a piena
intelligenza alle Parti in presenza dei testimoni, tutti meco sottoscritti.
Firmati all’originale:
Giulio Ripa di Meana
Ing. O. Moreno
Ing. Vaccarino Eug.
Thomatis Eugenio
Andrea Bocca
Ernesto Levi
Amigoni Angelo Oliviero
Pagano Carlo Marcello
Guglielmino Vittorio
Casalegno Luigi
Ing. Pietro Carrera
Taddei Girolamo Ing.
Carlo Ramella
Carlo Michele Buscaglioni
Ernesto Pasquali, teste
Avv. Bartolomeo Gianolio, teste
Torretta Carlo, Notaio
Reg.to a Torino il 28 Marzo 1881 al n. 1915 vol
. 139 atti pubblici.
Il
STATUTO
TITOLO I - Costituzione, sede. oggetto, durata.
Art. 1
La Società per Azioni costituita con atto 17 Luglio 1880 ricevuto dal Notaio
Torretta è denominata: « Società Nazionale delle Officine di Savigliano - Società
per Azioni ».
Art. 2
La sede della Società è in Torino, Corso Mortara 4. Potranno, per delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione essere istituite succursali, uffici ed agenzie
in Italia e all'Estero.
Art. 3
La Società ha per oggetto la produzione, la riparazione, la costruzione e la
manutenzione di apparecchi elettrici, elettromeccanici e meccanici, nonché qualsiasi
altra attività inerente od affine.
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione
necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale.
La Società potrà acquistare e cedere brevetti ed esercitare diritti di proprietà
industriale e commerciale; potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra
garanzia anche reale per obbligazioni di terzi.
Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, sia direttamente che indiretta-
mente ed in qualsiasi forma, anche mediante conferimenti ed interessenze in società,
enti, od imprese che per l’attività da questi svolta servano comunque al consegui-
mento degli scopi sociali.
Art. 4
La Società durerà sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata per
deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO II - Capitale Sociale.
Art. 5
Il Capitale Sociale è di L. 2.100.000.000 diviso in n. 14.000.000 di azioni
nominative del valore nominale di L. 150 ciascuna e potrà essere aumentato per
deliberazione dell’Assemblea anche con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelli delle azioni già emesse.
Le azioni sono indivisibili. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
TITOLO III — Assemblea.
Art. 6
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e
le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, vincolano
tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata nei termini e modi di legge nella sede della Società
od in qualsiasi altro luogo in Italia e negli altri Paesi europei, da indicarsi nel-
l’avviso di convocazione a scelta del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od
in mancanza di questi dal Vice Presidente od ancora dal Consigliere Delegato od in
difetto ancora dal Consigliere di Amministrazione più anziano d’età. Nell’assenza
di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da uno dei Sindaci effettivi in ordine
di nomina o dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.
Art. 7
L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni,
dovranno essere osservate le disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria per le
deliberazioni di cui all’art. 2364 Codice Civile può essere convocata anche entro
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale quando, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano.
Art. 8
Per calcolare il concorso del capitale necessario per la validità dell'Assemblea,
si terrà anche conto delle azioni degli Amministratori e dei Soci, i quali per qual-
siasi ragione vogliano o debbano astenersi dal voto.
Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano la
loro responsabilità.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed
in genere il diritto di partecipare all’adunanza.
Una volta constatata dal Presidente la legale costituzione dell'Assemblea, la
validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere infirmata dall’astensione
dal voto o dall’allontanamento degli intervenuti nel corso dell’adunanza.
TITOLO IV - Amministrazione della Società.
Art. 9
L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di non
meno di cinque e da non più di nove membri.
La nomina degli Amministratori è regolata dall’art. 2383 Codice Civile.
All’atto della loro nomina se ne determina il numero ed eventualmente la durata
ove questa venga fissata in un periodo di tempo inferiore a quello massimo con-
sentito dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione eleggertà fra i suoi membri il Presidente ed
eventualmente un Vice Presidente ove a ciò non provveda direttamente l'Assemblea.
Fino a risoluzione contraria dell'Assemblea degli Azionisti, anche in sede ordi-
naria, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.
Gli Amministratori devono prestare cauzione a norma e nella misura di cui
all’art. 2387 Codice Civile limitata nel massimo a Lire duecentomila qualunque
sia l'importo del capitale sociale.
L'Assemblea stabilirà in sede di approvazione del Bilancio l'indennità spet-
tante al Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Pre-
sidente o, in loro assenza, dal Consigliere Delegato presso la sede sociale o altrove
in Italia ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno mediante avviso spedito per rac-
comandata a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno sette giorni
prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto
a due giorni con avviso telegrafico.
Art. 11
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è neces-
saria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto
favcrevole dei due terzi degli Amministratori in carica.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale
relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estra-
neo al Consiglio.
Alla sostituzione degli Amministratori che venissero a mancare per dimis-
sioni o per altre cause sarà provveduto a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.
TITOLO V — Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per la
gestione della società con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il rag-
giungimento dell’oggetto sociale, meno quanto per legge è tassativamente riservato
all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi tra l’altro la
facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori,
acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in società costituite
o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di
cui all'art. 3 del presente Statuto; contrarre mutui ed obbligazioni in genere, con-
sentire iscrizione, cancellazioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria, anche
senza riscossione del credito, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Pre-
stiti, gli uffici Provinciali del Tesoro, gli Istituti di Credito e di Emissione, Casse
di Risparmio ed in genere in qualsiasi altro ufficio pubblico o privato, con esonero
per i terzi da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 13
La rappresentanza della Società spetta al Presidente; essa spetta inoltre, ove
nominati, al Vice Presidente ed al Consigliere Delegato con facoltà di agire in
qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche per giudizi di Cassazione e revocazione.
La rappresentanza sarà esercitata disgiuntamente dalle persone indicate.
Art. 14
Il Consiglio ha la facoltà di nominare e revocare Direttori Generali, Direttori
e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti, nonché mandatari ad negotia
per singoli determinati atti.
Art. 15
Al Consiglio di Amministrazione sono riservati i seguenti poteri: acquisto,
vendita e locazione di terreni, di stabilimenti e attività sociali nel loro complesso,
decisione su costruzioni di fabbricati, finanziamenti, cessione di crediti, concedere
garanzie per obbligazioni di terzi, partecipare a consorzi o joint-venture per l’ese-
cuzione di lavori, assunzioni o concessioni di locazioni ultranovennali e concessioni
di ipoteche.
Il Consiglio potrà, salve le limitazioni di legge e quelle indicate nel precedente
paragrafo, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri
10
nonché quelli del Presidente, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei
suoi membri fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi.
TITOLO VI - Collegio Sindacale.
Art. 16
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La
nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri sono regolati dalle vigenti
disposizioni di legge.
La retribuzione è fissata in via anticipata al momento della nomina.
TITOLO VII — Bilancio ed utili.
Art. 17
L'esercizio sociale inizierà il 1° Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di
ogni anno.
Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge devono essere
compilati il bilancio con il conto profitti e perdite, corredato dalle relazioni sul-
l’andamento della gestione sociale.
Art. 18
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un 5 % da destinare alla
riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
andranno ripartiti nei modi e nella misura che saranno determinati dall’assemblea
all’atto dell’approvazione del bilancio.
I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo
cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.
TITOLO VIII — Scioglimento.
Art, 19
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della
Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
Art. 20
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si
intende eletto presso l’ultimo indirizzo conosciuto.
Art. 21
Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge
in materia
Il
A| 290
tipografia molinaro - torino
- extracted text
-
SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI [Savigliano
S.p.A. CAPITALE SOCIALE L. 2.100.000.000 - SEDE E STABILIMENTO IN TORINO - CORSO MORTARA 4
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI [Savigliano
S.p.A. CAPITALE SOCIALE L. 2.100.000.000 - SEDE E STABILIMENTO IN TORINO - CORSO MORTARA 4
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA’ NAZIONALE
DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO
Regnando S. M. UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D’ITALIA
L’anno milleottocentottanta addì diciassette luglio in Torino e negli Uffici della
Banca Popolare di Torino al 1° piano di casa Carrera, in via Principe Amedeo 20 bis,
Avanti me Torretta Carlo, Regio Notaio Segretario del Consiglio Notarile del
Distretto di Torino mia residenza ed alla presenza dei signori avv. cav. Ernesto
Pasquali fu Giuseppe nato a Piacenza e comm. Bartolomeo Gianolio fu Lorenzo
nato a Bra entrambi qui residenti, testimoni idonei e sottoscritti, sono personalmente
comparsi gli onorevoli signori:
Conte Giulio Ripa di Meana del fu Conte Zaverio, nato a Torino, ove risiede;
cavalier ing. Ottavio Moreno fu Francesco, nato a Casale Monferrato, residente in
Torino, tanto in proprio che nella qualità di procuratore della Ditta Eugène Rolin
et C. corrente a Brainele-Comte (Belgio) nominato con atto otto maggio ultimo
scorso, rogato Marini, che al presente si manda inserire omessane lettura dietro
dispensa avuta dalle Parti;
cav. ing. Eugenio Vaccarino fu Paolo, nato a Racconigi e residente a Torino;
cav. Ernesto Levi del vivente Davide, nato a Gassino e domiciliato a Torino;
cav. Eugenio Thomatis fu Sebastiano, nato a Mondovì e domiciliato in questa città;
ing. Pietro Carrera del fu Luigi, nato e domiciliato in questa città;
comm. Carlo Marcello Pagano fu avv. Ambrogio, nato e residente a Torino;
Vittorio Guglielmino del fu Michele, nato e domiciliato a Torino;
Bocca Andrea fu Angelo, nato e residente a Torino;
Carlo Ramella del fu Pietro, nato a Biella e domiciliato a Torino;
Casalegno Luigi di Giuseppe, nato a Moncucco e domiciliato a Torino;
cav. prof. Carlo Michele Buscaglioni fu Giovanni Antonio, nato a Mondovì, domi-
ciliato a Torino;
cav. Angelo Oliviero Amigoni del fu Paolo, nato a Conegliano, domiciliato in
Torino, nella qualità di Direttore della Banca Popolare stabilita in questa città;
ing. Girolamo Taddei del fu Luigi, nato a Verona e domiciliato a Torino, tutti a
me cogniti;
i quali costituendosi promotori di una Società Anonima sotto il titolo di Società
Nazionale delle Officine di Savigliano, mi richiedono di dar loro atto di quanto segue:
Art. 1
È costituita una Società Anonima sotto il titolo Società Nazionale delle Officine
di Savigliano fra i sottoscritti al presente atto e tutti quelli i quali sottoscriveranno
o acquisteranno un numero qualsiasi di azioni della Società stessa.
Art. 2
Tale Società verrà regolata dallo Statuto Sociale, firmato in data d'oggi dalli
Signori Comparenti e rimesso a me Notaio, previa lettura datane, per essere inserito
al presente atto del quale farà parte integrante, colle modificazioni che venissero
introdotte dal Governo, riservandosi i comparenti di rimettermi un elenco dei
sottoscrittori firmato dal Presidente. Quanto all’elezione di domicilio i comparenti
si riferiscono all’inserto Statuto.
E richiesto io Regio Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me
Notaio ed in parte da persona di mia fiducia quale ho letto ad alta voce ed a piena
intelligenza alle Parti in presenza dei testimoni, tutti meco sottoscritti.
Firmati all’originale:
Giulio Ripa di Meana
Ing. O. Moreno
Ing. Vaccarino Eug.
Thomatis Eugenio
Andrea Bocca
Ernesto Levi
Amigoni Angelo Oliviero
Pagano Carlo Marcello
Guglielmino Vittorio
Casalegno Luigi
Ing. Pietro Carrera
Taddei Girolamo Ing.
Carlo Ramella
Carlo Michele Buscaglioni
Ernesto Pasquali, teste
Avv. Bartolomeo Gianolio, teste
Torretta Carlo, Notaio
Reg.to a Torino il 28 Marzo 1881 al n. 1915 vol
. 139 atti pubblici.
Il
STATUTO
TITOLO I - Costituzione, sede. oggetto, durata.
Art. 1
La Società per Azioni costituita con atto 17 Luglio 1880 ricevuto dal Notaio
Torretta è denominata: « Società Nazionale delle Officine di Savigliano - Società
per Azioni ».
Art. 2
La sede della Società è in Torino, Corso Mortara 4. Potranno, per delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione essere istituite succursali, uffici ed agenzie
in Italia e all'Estero.
Art. 3
La Società ha per oggetto la produzione, la riparazione, la costruzione e la
manutenzione di apparecchi elettrici, elettromeccanici e meccanici, nonché qualsiasi
altra attività inerente od affine.
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione
necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale.
La Società potrà acquistare e cedere brevetti ed esercitare diritti di proprietà
industriale e commerciale; potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra
garanzia anche reale per obbligazioni di terzi.
Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, sia direttamente che indiretta-
mente ed in qualsiasi forma, anche mediante conferimenti ed interessenze in società,
enti, od imprese che per l’attività da questi svolta servano comunque al consegui-
mento degli scopi sociali.
Art. 4
La Società durerà sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata per
deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO II - Capitale Sociale.
Art. 5
Il Capitale Sociale è di L. 2.100.000.000 diviso in n. 14.000.000 di azioni
nominative del valore nominale di L. 150 ciascuna e potrà essere aumentato per
deliberazione dell’Assemblea anche con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelli delle azioni già emesse.
Le azioni sono indivisibili. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
TITOLO III — Assemblea.
Art. 6
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e
le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, vincolano
tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata nei termini e modi di legge nella sede della Società
od in qualsiasi altro luogo in Italia e negli altri Paesi europei, da indicarsi nel-
l’avviso di convocazione a scelta del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od
in mancanza di questi dal Vice Presidente od ancora dal Consigliere Delegato od in
difetto ancora dal Consigliere di Amministrazione più anziano d’età. Nell’assenza
di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da uno dei Sindaci effettivi in ordine
di nomina o dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.
Art. 7
L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni,
dovranno essere osservate le disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria per le
deliberazioni di cui all’art. 2364 Codice Civile può essere convocata anche entro
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale quando, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano.
Art. 8
Per calcolare il concorso del capitale necessario per la validità dell'Assemblea,
si terrà anche conto delle azioni degli Amministratori e dei Soci, i quali per qual-
siasi ragione vogliano o debbano astenersi dal voto.
Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano la
loro responsabilità.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed
in genere il diritto di partecipare all’adunanza.
Una volta constatata dal Presidente la legale costituzione dell'Assemblea, la
validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere infirmata dall’astensione
dal voto o dall’allontanamento degli intervenuti nel corso dell’adunanza.
TITOLO IV - Amministrazione della Società.
Art. 9
L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di non
meno di cinque e da non più di nove membri.
La nomina degli Amministratori è regolata dall’art. 2383 Codice Civile.
All’atto della loro nomina se ne determina il numero ed eventualmente la durata
ove questa venga fissata in un periodo di tempo inferiore a quello massimo con-
sentito dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione eleggertà fra i suoi membri il Presidente ed
eventualmente un Vice Presidente ove a ciò non provveda direttamente l'Assemblea.
Fino a risoluzione contraria dell'Assemblea degli Azionisti, anche in sede ordi-
naria, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.
Gli Amministratori devono prestare cauzione a norma e nella misura di cui
all’art. 2387 Codice Civile limitata nel massimo a Lire duecentomila qualunque
sia l'importo del capitale sociale.
L'Assemblea stabilirà in sede di approvazione del Bilancio l'indennità spet-
tante al Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Pre-
sidente o, in loro assenza, dal Consigliere Delegato presso la sede sociale o altrove
in Italia ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno mediante avviso spedito per rac-
comandata a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno sette giorni
prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto
a due giorni con avviso telegrafico.
Art. 11
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è neces-
saria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto
favcrevole dei due terzi degli Amministratori in carica.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale
relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estra-
neo al Consiglio.
Alla sostituzione degli Amministratori che venissero a mancare per dimis-
sioni o per altre cause sarà provveduto a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.
TITOLO V — Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per la
gestione della società con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il rag-
giungimento dell’oggetto sociale, meno quanto per legge è tassativamente riservato
all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi tra l’altro la
facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori,
acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in società costituite
o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di
cui all'art. 3 del presente Statuto; contrarre mutui ed obbligazioni in genere, con-
sentire iscrizione, cancellazioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria, anche
senza riscossione del credito, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Pre-
stiti, gli uffici Provinciali del Tesoro, gli Istituti di Credito e di Emissione, Casse
di Risparmio ed in genere in qualsiasi altro ufficio pubblico o privato, con esonero
per i terzi da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 13
La rappresentanza della Società spetta al Presidente; essa spetta inoltre, ove
nominati, al Vice Presidente ed al Consigliere Delegato con facoltà di agire in
qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche per giudizi di Cassazione e revocazione.
La rappresentanza sarà esercitata disgiuntamente dalle persone indicate.
Art. 14
Il Consiglio ha la facoltà di nominare e revocare Direttori Generali, Direttori
e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti, nonché mandatari ad negotia
per singoli determinati atti.
Art. 15
Al Consiglio di Amministrazione sono riservati i seguenti poteri: acquisto,
vendita e locazione di terreni, di stabilimenti e attività sociali nel loro complesso,
decisione su costruzioni di fabbricati, finanziamenti, cessione di crediti, concedere
garanzie per obbligazioni di terzi, partecipare a consorzi o joint-venture per l’ese-
cuzione di lavori, assunzioni o concessioni di locazioni ultranovennali e concessioni
di ipoteche.
Il Consiglio potrà, salve le limitazioni di legge e quelle indicate nel precedente
paragrafo, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri
10
nonché quelli del Presidente, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei
suoi membri fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi.
TITOLO VI - Collegio Sindacale.
Art. 16
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La
nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri sono regolati dalle vigenti
disposizioni di legge.
La retribuzione è fissata in via anticipata al momento della nomina.
TITOLO VII — Bilancio ed utili.
Art. 17
L'esercizio sociale inizierà il 1° Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di
ogni anno.
Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge devono essere
compilati il bilancio con il conto profitti e perdite, corredato dalle relazioni sul-
l’andamento della gestione sociale.
Art. 18
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un 5 % da destinare alla
riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
andranno ripartiti nei modi e nella misura che saranno determinati dall’assemblea
all’atto dell’approvazione del bilancio.
I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo
cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.
TITOLO VIII — Scioglimento.
Art, 19
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della
Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
Art. 20
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si
intende eletto presso l’ultimo indirizzo conosciuto.
Art. 21
Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge
in materia
Il
A| 290
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