Società Nazionale delle Officine di Savigliano - modifica statuto e nuova proposta

Contenuto

Società Nazionale delle Officine di Savigliano - modifica statuto e nuova proposta
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto Sociale e Nuova Proposta"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Società Nazionale delle Officine di Savigliano, Società per Azioni. Sede in Torino, Corso Mortara n. 4 . Capitale Sociale Lire 1.200.000.000. Tribunale Torino, Reg. Società 638/71. Copia contenente la modifica allo Statuto Sociale del 1880 e Nuova Proposta.  Bozza di stampa.

Data testuale
senza data ma 1977
Data topica
Torino
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. 12)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000022
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b.1; f.20
Temi correlati
contenuto
SOCIETA NAZIONALE DELLE OFFICINE DI

savigliano

Società per Azioni

Sede in TORINO — Corso Mortara n. 4
Capitale Sociale Lire 1.200.000.000
Tribunale Torino — Reg. Società 638/71









Statuto Sociale e Nuova Proposta

BOZZA DI STAMPA












i,

i

Ì

î
Dl
SL
“|

ba

|

05/27 29.30 *
27098 ANSALDO
.23238 SNOS TO
ATTENZIONE ING. R. DE LEONARDIS - ANSALDO > GENOVA

AVV. M. CARLOMAGNO - ANSALDO - GENOVA

TNG. P. BOSCHI - C G E - MILANO

AVV. Fs POLI - C G E - MILANO

ING. U. DI CAPUA - MARELLI - MILANO

ING. N. CAMPANINI - MARELLI - MILANO
SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SAVIGLIANO E*
CONVOCATO PER IL GIORNO 22 LUGLIO 1977; ALLE ORE 10, PRESSO LA SEDE
SOCIALE IN TORINO, CORSO MORTARA 4, CON IL SEGUENTE ORDINE DEL
GIORNO:
1) PREVISIONE RISULTATI DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 1977

(72) ANDAMENTO AZIENDALE E PREVISIONI DI CARICO DI LAVORO .

3) COMPENSI AD AMMINISTRATORI PER INCARICHI SPECIALEI

4) ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTO E RINUNCIA A EVENTUALI DIRITTI DI

SURROGAZIONE
5) VARIE ED EVENTUALI

SEGUE CONVOCAZIONE UFFICIALE E DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA.

DISTINTI SALUTI,
GIOVANNI SCORBATI
CONSIGLIERE DELEGATO
k SAVIGLIANO TORINO

»
27298 ANSALDO



STATUTO ATTUALE

CAPO I — Costituzione, oggetto, durata e sede della Società.

Art, 1

La Società per Azioni denominata « Società Nazionale delle Officine di Savi-
gliano - Società per Azioni » costituita il 17 luglio 1880 rogito Notaio Torretta,
autorizzata con R.D. 6 marzo 1881, è retta dal presente Statuto.

Art. 2

La sede della Società è in Torino, Corso Mortara 4. Potranno per deliberazione
del Consiglio di Amministrazione essere istituite succursali, direzioni ed agenzie
in Italia e all'Estero.

Art. 3

La Società ha per oggetto costruzioni elettromeccaniche, meccaniche, metalli-
che, ferroviarie per lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche e Private, sia in
Italia che all'Estero, ed anche lavorazioni per conto terzi.

Essa potrà assumere e concedere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi
forma con società ed imprese aventi scopi affini.

Art, 4

La Società durerà sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata per deli-
‘+ berazione dell'Assemblea.

CAPO II — Del capitale sociale.

Art. 5

Il capitale sociale è di L. 2.000.000.000 diviso in 8.000.000 di azioni da
L. 250 ognuna (capitale ridotto a L. 1.200.000.000 diviso in 8.000.000 di azioni
da L. 150 ognuna).

NUOVA PROPOSTA

TITOLO I — Costituzione, sede. oggetto, durata.

Art. 1

La Società per Azioni costituita con atto 17 Luglio 1880 ricevuto dal Notaio
Torretta è denominata: « Società Nazionale delle Officine di Savigliano - Società
per Azioni ».

Art. 2

La sede della Società è in Torino, Corso Mortara 4. Potranno, per delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione essere istituite succursali, uffici ed agenzie
in Italia e all'Estero.

Art. 3

La Società ha per oggetto la produzione, la riparazione, la costruzione e la
manutenzione di apparecchi elettrici, elettromeccanici e meccanici, nonché qualsiasi
altra attività inerente od affine.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione
necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale.

La Società potrà acquistare e cedere brevetti ed esercitare diritti di proprietà
industriale e commerciale; potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra
garanzia anche reale per obbligazioni di terzi.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, sia direttamente che indiretta
mente ed in qualsiasi forma, anche mediante conferimenti ed interessenze in società,
enti, od imprese che per l’attività da questi svolta servano comunque al consegui-
mento degli scopi sociali.

Art. 4

La Società durerà sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata pet
deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II — Capitale Sociale.

Art. 5

Il Capitale Sociale è di L. 2.100,000.000 diviso in n. 14.000.000 di azioni
nominative del valore nominale di L. 150 ciascuna e potrà essere aumentato per
deliberazione dell'Assemblea anche con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelli delle azioni già emesse.

Le azioni sono indivisibili, Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

STATUTO ATTUALE

CAPO III — Dell'assemblea generale.

Art. 6

L'Assemblea Generale degli Azionisti è convocata mediante avviso recante il
testo dell’ordine del giorno e pubblicato, almeno quindici giorni prima, nella
Gazzetta Ufficiale.

Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda
adunanza nel caso che la prima andasse deserta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 0
dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, che potrà anche non essere
azionista, ed, occorrendo, sceglierà tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Nei casi previsti dall'art. 2393 del Codice Civile, se alcuni azionisti, rappre-
sentanti almeno il decimo del capitale ne faranno domanda, si eleggerà un altro
Presidente il quale avrà diritto alla scelta del Segretario.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove in Italia,
secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 7

L'Assemblea Generale degli Azionisti è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta ‘all'anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale per gli oggetti previsti dall'art. 2364 del Codice
Civile.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dal-
l'art. 2365 del Codice Civile e ogni volta che sia convocata nell’interesse della
Società dal Presidente su deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o su
richiesta del Collegio Sindacale o di tanti azionisti che rappresentino almeno il
quinto del capitale sociale.

Per intervenire all'Assemblea ciascun azionista dovrà uniformarsi alle for-
malità indicate nell'avviso di convocazione a norma di legge.

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria è costituita regolarmente con la presenza di tanti
azionisti, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno la metà del capitale
‘ociale, e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata, L'Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole di tanti azio-
nisti, presenti o rappresentati, che rappresentino più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole
di tanti azionisti, presenti o rappresentati, che rappresentino più del terzo del
capitale sociale, salvo il disposto dell’ultimo comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

Spetta al Presidente di constatare la legale costituzione dell'Assemblea. Tale
costituzione e la validità delle deliberazioni non possono essere infirmate dall’asten-
sione del voto © dall'allontanamento di intervenuti che si verificassero per qualsiasi
motivo nel corso dell'adunanza.

NUOVA PROPOSTA

TITOLO III — Assemblea.
Art. 6

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e
le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, vincolano
tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea è convocata nei termini e modi di legge nella sede della Società
od in qualsiasi altro luogo in Italia e negli altri Paesi europei, da indicarsi nel-
l'avviso di convocazione a scelta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od
in mancanza di questi dal Vice Presidente od ancora dal Consigliere Delegato od in
difetto ancora dal Consigliere di Amministrazione più anziano d’età. Nell’assenza
di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da uno dei Sindaci effettivi in ordine
di nomina o dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.

Art. 7

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni,
dovranno essere osservate le disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria per le
deliberazioni di cui all’art. 2364 Codice Civile può essere convocata anche entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano.

Art. 8

Per calcolare il concorso del capitale necessario per la validità dell'Assemblea,
si terrà anche conto delle azioni degli Amministratori e dei Soci, i quali per qual-
siasi ragione vogliano o debbano astenersi dal voto.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni ché riguardano la
loro responsabilità.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed
in genere il diritto di partecipare all’adunanza.

Una volta constatata dal Presidente la legale costituzione dell'Assemblea, la
validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere infirmata dall’astensione
dal voto o dall’allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

STATUTO ATTUALE

Art. 9

Le votazioni si faranno per alzata e seduta 0 pet acclamazione ed anche a scru-
tinio segreto, quando ne facciano richiesta dieci azionisti almeno.

Art. 10

Ogni azione avrà diritto ad un voto. Gli azionisti potranno farsi rappresentare
a mezzo di mandatari, anche se non azionisti, purché non siano amministratori 0
dipendenti della Società.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale si faranno risultare mediante processi
verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali suddetti occorrenti in giudizio 0 per altro uso
saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di
chi ne fa le veci,

CAPO IV — Del Consiglio di Amministrazione.

Art, 12

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di non meno di cinque e non
più di nove membri.

L'Assemblea ne fisserà il numero ad ogni elezione. La maggioranza di essi dovrà
essere di nazionalità italiana.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente
che rimarranno in carica per tutta la durata della loro nomina a Consiglieri. Essi
potranno eleggere ogni anno un Segretario, il quale potrà anche non essere mem-
bro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni Ammi-
nistratore dovrà depositare, a titolo di cauzione nella cassa della Società oppure
presso un Istituto di Credito nazionale od estero, indicato dal Consiglio, tante
azioni nominative della Società o tanti titoli nominativi emessi o garantiti dallo
Stato per un valore nominale delle azioni o dei titoli pari a Lire duecentomila.

Ad ognuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà comunque
corrisposto un assegno annuo nella misura che sarà di volta in volta determinata
dall'Assemblea dei Soci. Nell'eventualità di ripartizione degli utili, detto assegno
sarà computato in conto della quota sul 4 % da ripartirsi al Consiglio di Ammi-
nistrazione giusto il successivo articolo 21.

Art, 13

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato ogni qualvolta il Presidente lo
giudicherà opportuno o l'Amministratore Delegato ne farà richiesta al Presidente.

NUOVA PROPOSTA

Art. 9 (abolito)

Art, 10 (abolito)

Art. 11 (abolito)

TITOLO IV — Amministrazione della Società.

Art. 9 ex 12

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di non
meno di cinque e da non più di nove membri.

La nomina degli Amministratori è regolata dall'art. 2383 Codice Civile.
All'atto della loro nomina se ne determina il numero ed eventualmente la durata
ove questa venga fissata in un periodo di tempo inferiore a quello massimo con-
sentito dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri il Presidente ed
eventualmente un Vice Presidente ove a ciò non provveda direttamente l'Assemblea.

Fino a risoluzione contraria dell'Assemblea degli Azionisti, anche in sede ordi-
naria, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all’art. 2390 Codice Civile.

Gli Amministratori devono prestare cauzione a norma e nella misura di cui
all'art. 2387 Codice Civile limitata nel massimo a Lire duecentomila qualunque
sia l'importo del capitale sociale.

L’Assemblea stabilirà in sede di approvazione del Bilancio l'indennità spet-
tante al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 ex 13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Pre-
sidente o, in loro assenza, dal Consigliere Delegato presso la sede sociale o altrove





STATUTO ATTUALE

Art. 14

Il Consiglio non potrà prendere ‘alcuna deliberazione se non è presente la
maggioranza dei suoi membri in carica.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare più della metà
degli Amministratori, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio e si dovrà tosto
convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di
parità di voti sarà decisivo quello del Presidente,

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si faranno risultare da
processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Consiglio è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e segnatamente gli sono
conferite tutte le facoltà per l’attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali,
purché non siano, pet legge, in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.
Esso potrà quindi anche deliberare qualsiasi atto di acquisto 0 di alienazione di
immobili, la iscrizione, surroga, cancellazione, riduzione, postergazione di ipoteche,
come pure qualsiasi operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, ogni operazione
di pegno, l'esperimento di qualsiasi azione giudiziale ed amministrativa attiva o
passiva, in ogni sede, anche di Cassazione o revocazione con facoltà di transigere
o di compromettere mediante arbitri anche amichevoli compositori, e tutto ciò con
dichiarazione che tale enumerazione di poteri soltanto esemplificativa non limita
in verun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi, di cui alla prima
parte del presente articolo.

Art. 16

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano di regola
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto disposto dall’art. 18
del presente Statuto.

NUOVA PROPOSTA

in Italia ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno mediante avviso spedito per rac-
comandata a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno sette giorni
prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto
a due giorni con avviso telegrafico.

Art. 11 ex 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è neces-
saria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto
favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale
relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estra-
neo al Consiglio.

Alla sostituzione degli Amministratori che venissero a mancare per dimis-
sioni o per altre cause sarà provveduto a norma dell’art. 2386 del Codice Civile.

TITOLO V — Consiglio di Anrministrazione.

Art. 12 ex 15

AI Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per la
gestione della società con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il rag-
giungimento dell'oggetto sociale, meno quanto per legge è tassativamente riservato
all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi tra l’altro la
facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori,
acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in società costituite
o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di
cui all'art. 3 del presente Statuto; contrarre mutui ed obbligazioni in genere, con-
sentire iscrizione, cancellazioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria, anche
senza riscossione del credito, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Pre-
stiti, gli uffici Provinciali del Tesoro, gli Istituti di Credito e di Emissione, Casse
di Risparmio ed in genere in qualsiasi altro ufficio nubblico 0 privato, con esonero
per i terzi da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 13 ex 16

La rappresentanza della Società spetta al Presidente; essa spetta inoltre, ove
nominati, al Vice Presidente ed al Consigliere Delegato con facoltà di agire in
qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche per giudizi di Cassazione e revocazione.

La rappresentanza sarà esercitata disgiuntamente dalle persone indicate.





STATUTO ATTUALE

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori sceglien-
doli anche tra i suoi membri, fissarne le mansioni e determinarne i compensi.

Il Consiglio può inoltre stabilire i compensi all’Amministratore Delegato ed
al Direttore Generale di cui all'art. 18.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può dare mandati generali o speciali ai propri
componenti od a terzi, esso può nominare un Amministratore Delegato che potrà
avere anche la carica di Direttore Generale, demandando ad essi i poteri tutti di
ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi quelli per ricorsi in Cassazione
e revocazione e per costituzione di Collegi Arbitrali, anche come amichevoli com-
positori, fatta solo eccezione per la vendita di stabilimenti ed in genere degli immo-
bili sociali, per la cessione in loco delle attività mobiliari dell'azienda, per l’assun-
zione o la concessione di locazioni oltre novennali, ed esclusa altresì ogni azione
ipotecaria, sia attiva che passiva, intendendosi ad essi devoluta anche la firma
sociale in quei modi che dal Consiglio saranno stabiliti.

CAPO V — Dei Sindaci.

Art. 19

L’Assemblea elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti, nomina il Presidente
del Collegio Sindacale e determina l’emolumento dei Sindaci effettivi il tutto in
conformità alle disposizioni di legge in vigore.

CAPO VI - Del Bilancio.

Art. 20

L'esercizio sociale comincerà al 1° gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di
ogni anno.

Art. 21

Gli utili risultanti dal bilancio annuale, dopo prelevato, almeno il 5 % per il
fondo di riserva ordinaria, saranno così ripartiti:
a) 4% al Consiglio di Amministrazione;
b) 96 % agli azionisti salvo che l'assemblea ne disponga altrimenti.

NUOVA PROPOSTA

Art. 14 ex 17

Il Consiglio ha la facoltà di nominare e revocare Direttori Generali, Direttori
e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti, nonché mandatari ad regotia
per singoli determinati atti.

Art. 15 ex 18

AI Consiglio di Amministrazione sono riservati i seguenti poteri: acquisto,
vendita e locazione di terreni, di stabilimenti è attività sociali nel loro complesso,
decisione su costruzioni di fabbricati, finanziamenti, cessione di crediti, concedere
garanzie per obbligazioni di terzi, partecipare a consorzi o joint-venture pet l’ese-
cuzione di lavori, assunzioni o concessioni di locazioni ultranovennali e concessioni
di ipoteche.

Il Consiglio potrà, salve le limitazioni di legge e quelle indicate nel precedente
paragrafo, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri
nonché quelli del Presidente, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei
suoi membri fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi.

TITOLO VI — Collegio Sindacale.

Art. 16 ex 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La
nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri sono regolati dalle vigenti
disposizioni di legge.

La retribuzione è fissata in via anticipata al momento della nomina.

TITOLO VII — Bilancio ed utili.

Art. 17 ex 20

L'esercizio sociale inizierà il 1° Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di
ogni anno.

Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge devono essere
compilati il bilancio con il conto profitti e perdite, corredato dalle relazioni sul-
l'andamento della gestione sociale.

Art. 18 ex 21

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un 5 % da destinare alla
riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
andranno ripartiti nei modi e nella misura che saranno determinati dall'assemblea
all'atto dell’approvazione del bilancio.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo
cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

STATUTO ATTUALE

Art, 22

Il prelevamento di cui all'art. 21 cesserà quando l'ammontare del conto
« fondo di riserva ordinaria » avrà raggiunto un quinto del capitale sociale.

Art. 23

Alla cessazione della Società, od in caso di anticipato scioglimento, l'assemblea
costituita in conformità dell'art. 2365 del Codice Civile, fisserà il numero dei liqui-
datori, procederà alla loro elezione, ne determinerà i poteri ed i compensi ed indi-
cherà in qual modo intenda che venga effettuata la liquidazione.

Art. 24

Tutte le contestazioni che potranno sorgere fra la Società ed i suoi azionisti
od amministratori, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori
i quali saranno scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tri-
bunale Civile di Torino.

In caso di rifiuto della nomina o mancanti per qualunque causa uno o più
degli arbitri, sarà provveduto dallo stesso Tribunale Civile.

NUOVA PROPOSTA

Art. 22 (abolito)

TITOLO VIII — Scioglimento.

Art, 19 ex 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della
Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno © più
liquidatori determinandone i poteri.

Art. 24 (abolito)

Art. 20

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si
intende eletto presso l’ultimo indirizzo conosciuto,

Art. 21

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge
in materia
extracted text
SOCIETA NAZIONALE DELLE OFFICINE DI

savigliano

Società per Azioni

Sede in TORINO — Corso Mortara n. 4
Capitale Sociale Lire 1.200.000.000
Tribunale Torino — Reg. Società 638/71









Statuto Sociale e Nuova Proposta

BOZZA DI STAMPA












i,

i

Ì

î
Dl
SL
“|

ba

|

05/27 29.30 *
27098 ANSALDO
.23238 SNOS TO
ATTENZIONE ING. R. DE LEONARDIS - ANSALDO > GENOVA

AVV. M. CARLOMAGNO - ANSALDO - GENOVA

TNG. P. BOSCHI - C G E - MILANO

AVV. Fs POLI - C G E - MILANO

ING. U. DI CAPUA - MARELLI - MILANO

ING. N. CAMPANINI - MARELLI - MILANO
SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SAVIGLIANO E*
CONVOCATO PER IL GIORNO 22 LUGLIO 1977; ALLE ORE 10, PRESSO LA SEDE
SOCIALE IN TORINO, CORSO MORTARA 4, CON IL SEGUENTE ORDINE DEL
GIORNO:
1) PREVISIONE RISULTATI DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 1977

(72) ANDAMENTO AZIENDALE E PREVISIONI DI CARICO DI LAVORO .

3) COMPENSI AD AMMINISTRATORI PER INCARICHI SPECIALEI

4) ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTO E RINUNCIA A EVENTUALI DIRITTI DI

SURROGAZIONE
5) VARIE ED EVENTUALI

SEGUE CONVOCAZIONE UFFICIALE E DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA.

DISTINTI SALUTI,
GIOVANNI SCORBATI
CONSIGLIERE DELEGATO
k SAVIGLIANO TORINO

»
27298 ANSALDO



STATUTO ATTUALE

CAPO I — Costituzione, oggetto, durata e sede della Società.

Art, 1

La Società per Azioni denominata « Società Nazionale delle Officine di Savi-
gliano - Società per Azioni » costituita il 17 luglio 1880 rogito Notaio Torretta,
autorizzata con R.D. 6 marzo 1881, è retta dal presente Statuto.

Art. 2

La sede della Società è in Torino, Corso Mortara 4. Potranno per deliberazione
del Consiglio di Amministrazione essere istituite succursali, direzioni ed agenzie
in Italia e all'Estero.

Art. 3

La Società ha per oggetto costruzioni elettromeccaniche, meccaniche, metalli-
che, ferroviarie per lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche e Private, sia in
Italia che all'Estero, ed anche lavorazioni per conto terzi.

Essa potrà assumere e concedere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi
forma con società ed imprese aventi scopi affini.

Art, 4

La Società durerà sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata per deli-
‘+ berazione dell'Assemblea.

CAPO II — Del capitale sociale.

Art. 5

Il capitale sociale è di L. 2.000.000.000 diviso in 8.000.000 di azioni da
L. 250 ognuna (capitale ridotto a L. 1.200.000.000 diviso in 8.000.000 di azioni
da L. 150 ognuna).

NUOVA PROPOSTA

TITOLO I — Costituzione, sede. oggetto, durata.

Art. 1

La Società per Azioni costituita con atto 17 Luglio 1880 ricevuto dal Notaio
Torretta è denominata: « Società Nazionale delle Officine di Savigliano - Società
per Azioni ».

Art. 2

La sede della Società è in Torino, Corso Mortara 4. Potranno, per delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione essere istituite succursali, uffici ed agenzie
in Italia e all'Estero.

Art. 3

La Società ha per oggetto la produzione, la riparazione, la costruzione e la
manutenzione di apparecchi elettrici, elettromeccanici e meccanici, nonché qualsiasi
altra attività inerente od affine.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione
necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale.

La Società potrà acquistare e cedere brevetti ed esercitare diritti di proprietà
industriale e commerciale; potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra
garanzia anche reale per obbligazioni di terzi.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, sia direttamente che indiretta
mente ed in qualsiasi forma, anche mediante conferimenti ed interessenze in società,
enti, od imprese che per l’attività da questi svolta servano comunque al consegui-
mento degli scopi sociali.

Art. 4

La Società durerà sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata pet
deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II — Capitale Sociale.

Art. 5

Il Capitale Sociale è di L. 2.100,000.000 diviso in n. 14.000.000 di azioni
nominative del valore nominale di L. 150 ciascuna e potrà essere aumentato per
deliberazione dell'Assemblea anche con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelli delle azioni già emesse.

Le azioni sono indivisibili, Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

STATUTO ATTUALE

CAPO III — Dell'assemblea generale.

Art. 6

L'Assemblea Generale degli Azionisti è convocata mediante avviso recante il
testo dell’ordine del giorno e pubblicato, almeno quindici giorni prima, nella
Gazzetta Ufficiale.

Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda
adunanza nel caso che la prima andasse deserta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 0
dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, che potrà anche non essere
azionista, ed, occorrendo, sceglierà tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Nei casi previsti dall'art. 2393 del Codice Civile, se alcuni azionisti, rappre-
sentanti almeno il decimo del capitale ne faranno domanda, si eleggerà un altro
Presidente il quale avrà diritto alla scelta del Segretario.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove in Italia,
secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 7

L'Assemblea Generale degli Azionisti è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta ‘all'anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale per gli oggetti previsti dall'art. 2364 del Codice
Civile.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dal-
l'art. 2365 del Codice Civile e ogni volta che sia convocata nell’interesse della
Società dal Presidente su deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o su
richiesta del Collegio Sindacale o di tanti azionisti che rappresentino almeno il
quinto del capitale sociale.

Per intervenire all'Assemblea ciascun azionista dovrà uniformarsi alle for-
malità indicate nell'avviso di convocazione a norma di legge.

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria è costituita regolarmente con la presenza di tanti
azionisti, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno la metà del capitale
‘ociale, e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata, L'Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole di tanti azio-
nisti, presenti o rappresentati, che rappresentino più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole
di tanti azionisti, presenti o rappresentati, che rappresentino più del terzo del
capitale sociale, salvo il disposto dell’ultimo comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

Spetta al Presidente di constatare la legale costituzione dell'Assemblea. Tale
costituzione e la validità delle deliberazioni non possono essere infirmate dall’asten-
sione del voto © dall'allontanamento di intervenuti che si verificassero per qualsiasi
motivo nel corso dell'adunanza.

NUOVA PROPOSTA

TITOLO III — Assemblea.
Art. 6

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e
le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, vincolano
tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea è convocata nei termini e modi di legge nella sede della Società
od in qualsiasi altro luogo in Italia e negli altri Paesi europei, da indicarsi nel-
l'avviso di convocazione a scelta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od
in mancanza di questi dal Vice Presidente od ancora dal Consigliere Delegato od in
difetto ancora dal Consigliere di Amministrazione più anziano d’età. Nell’assenza
di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da uno dei Sindaci effettivi in ordine
di nomina o dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.

Art. 7

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni,
dovranno essere osservate le disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria per le
deliberazioni di cui all’art. 2364 Codice Civile può essere convocata anche entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano.

Art. 8

Per calcolare il concorso del capitale necessario per la validità dell'Assemblea,
si terrà anche conto delle azioni degli Amministratori e dei Soci, i quali per qual-
siasi ragione vogliano o debbano astenersi dal voto.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni ché riguardano la
loro responsabilità.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed
in genere il diritto di partecipare all’adunanza.

Una volta constatata dal Presidente la legale costituzione dell'Assemblea, la
validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere infirmata dall’astensione
dal voto o dall’allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

STATUTO ATTUALE

Art. 9

Le votazioni si faranno per alzata e seduta 0 pet acclamazione ed anche a scru-
tinio segreto, quando ne facciano richiesta dieci azionisti almeno.

Art. 10

Ogni azione avrà diritto ad un voto. Gli azionisti potranno farsi rappresentare
a mezzo di mandatari, anche se non azionisti, purché non siano amministratori 0
dipendenti della Società.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale si faranno risultare mediante processi
verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali suddetti occorrenti in giudizio 0 per altro uso
saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di
chi ne fa le veci,

CAPO IV — Del Consiglio di Amministrazione.

Art, 12

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di non meno di cinque e non
più di nove membri.

L'Assemblea ne fisserà il numero ad ogni elezione. La maggioranza di essi dovrà
essere di nazionalità italiana.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente
che rimarranno in carica per tutta la durata della loro nomina a Consiglieri. Essi
potranno eleggere ogni anno un Segretario, il quale potrà anche non essere mem-
bro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni Ammi-
nistratore dovrà depositare, a titolo di cauzione nella cassa della Società oppure
presso un Istituto di Credito nazionale od estero, indicato dal Consiglio, tante
azioni nominative della Società o tanti titoli nominativi emessi o garantiti dallo
Stato per un valore nominale delle azioni o dei titoli pari a Lire duecentomila.

Ad ognuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà comunque
corrisposto un assegno annuo nella misura che sarà di volta in volta determinata
dall'Assemblea dei Soci. Nell'eventualità di ripartizione degli utili, detto assegno
sarà computato in conto della quota sul 4 % da ripartirsi al Consiglio di Ammi-
nistrazione giusto il successivo articolo 21.

Art, 13

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato ogni qualvolta il Presidente lo
giudicherà opportuno o l'Amministratore Delegato ne farà richiesta al Presidente.

NUOVA PROPOSTA

Art. 9 (abolito)

Art, 10 (abolito)

Art. 11 (abolito)

TITOLO IV — Amministrazione della Società.

Art. 9 ex 12

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di non
meno di cinque e da non più di nove membri.

La nomina degli Amministratori è regolata dall'art. 2383 Codice Civile.
All'atto della loro nomina se ne determina il numero ed eventualmente la durata
ove questa venga fissata in un periodo di tempo inferiore a quello massimo con-
sentito dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri il Presidente ed
eventualmente un Vice Presidente ove a ciò non provveda direttamente l'Assemblea.

Fino a risoluzione contraria dell'Assemblea degli Azionisti, anche in sede ordi-
naria, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all’art. 2390 Codice Civile.

Gli Amministratori devono prestare cauzione a norma e nella misura di cui
all'art. 2387 Codice Civile limitata nel massimo a Lire duecentomila qualunque
sia l'importo del capitale sociale.

L’Assemblea stabilirà in sede di approvazione del Bilancio l'indennità spet-
tante al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 ex 13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Pre-
sidente o, in loro assenza, dal Consigliere Delegato presso la sede sociale o altrove





STATUTO ATTUALE

Art. 14

Il Consiglio non potrà prendere ‘alcuna deliberazione se non è presente la
maggioranza dei suoi membri in carica.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare più della metà
degli Amministratori, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio e si dovrà tosto
convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di
parità di voti sarà decisivo quello del Presidente,

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si faranno risultare da
processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Consiglio è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e segnatamente gli sono
conferite tutte le facoltà per l’attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali,
purché non siano, pet legge, in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.
Esso potrà quindi anche deliberare qualsiasi atto di acquisto 0 di alienazione di
immobili, la iscrizione, surroga, cancellazione, riduzione, postergazione di ipoteche,
come pure qualsiasi operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, ogni operazione
di pegno, l'esperimento di qualsiasi azione giudiziale ed amministrativa attiva o
passiva, in ogni sede, anche di Cassazione o revocazione con facoltà di transigere
o di compromettere mediante arbitri anche amichevoli compositori, e tutto ciò con
dichiarazione che tale enumerazione di poteri soltanto esemplificativa non limita
in verun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi, di cui alla prima
parte del presente articolo.

Art. 16

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano di regola
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto disposto dall’art. 18
del presente Statuto.

NUOVA PROPOSTA

in Italia ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno mediante avviso spedito per rac-
comandata a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno sette giorni
prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto
a due giorni con avviso telegrafico.

Art. 11 ex 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è neces-
saria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto
favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale
relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estra-
neo al Consiglio.

Alla sostituzione degli Amministratori che venissero a mancare per dimis-
sioni o per altre cause sarà provveduto a norma dell’art. 2386 del Codice Civile.

TITOLO V — Consiglio di Anrministrazione.

Art. 12 ex 15

AI Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per la
gestione della società con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il rag-
giungimento dell'oggetto sociale, meno quanto per legge è tassativamente riservato
all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi tra l’altro la
facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori,
acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in società costituite
o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di
cui all'art. 3 del presente Statuto; contrarre mutui ed obbligazioni in genere, con-
sentire iscrizione, cancellazioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria, anche
senza riscossione del credito, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Pre-
stiti, gli uffici Provinciali del Tesoro, gli Istituti di Credito e di Emissione, Casse
di Risparmio ed in genere in qualsiasi altro ufficio nubblico 0 privato, con esonero
per i terzi da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 13 ex 16

La rappresentanza della Società spetta al Presidente; essa spetta inoltre, ove
nominati, al Vice Presidente ed al Consigliere Delegato con facoltà di agire in
qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche per giudizi di Cassazione e revocazione.

La rappresentanza sarà esercitata disgiuntamente dalle persone indicate.





STATUTO ATTUALE

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori sceglien-
doli anche tra i suoi membri, fissarne le mansioni e determinarne i compensi.

Il Consiglio può inoltre stabilire i compensi all’Amministratore Delegato ed
al Direttore Generale di cui all'art. 18.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può dare mandati generali o speciali ai propri
componenti od a terzi, esso può nominare un Amministratore Delegato che potrà
avere anche la carica di Direttore Generale, demandando ad essi i poteri tutti di
ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi quelli per ricorsi in Cassazione
e revocazione e per costituzione di Collegi Arbitrali, anche come amichevoli com-
positori, fatta solo eccezione per la vendita di stabilimenti ed in genere degli immo-
bili sociali, per la cessione in loco delle attività mobiliari dell'azienda, per l’assun-
zione o la concessione di locazioni oltre novennali, ed esclusa altresì ogni azione
ipotecaria, sia attiva che passiva, intendendosi ad essi devoluta anche la firma
sociale in quei modi che dal Consiglio saranno stabiliti.

CAPO V — Dei Sindaci.

Art. 19

L’Assemblea elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti, nomina il Presidente
del Collegio Sindacale e determina l’emolumento dei Sindaci effettivi il tutto in
conformità alle disposizioni di legge in vigore.

CAPO VI - Del Bilancio.

Art. 20

L'esercizio sociale comincerà al 1° gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di
ogni anno.

Art. 21

Gli utili risultanti dal bilancio annuale, dopo prelevato, almeno il 5 % per il
fondo di riserva ordinaria, saranno così ripartiti:
a) 4% al Consiglio di Amministrazione;
b) 96 % agli azionisti salvo che l'assemblea ne disponga altrimenti.

NUOVA PROPOSTA

Art. 14 ex 17

Il Consiglio ha la facoltà di nominare e revocare Direttori Generali, Direttori
e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti, nonché mandatari ad regotia
per singoli determinati atti.

Art. 15 ex 18

AI Consiglio di Amministrazione sono riservati i seguenti poteri: acquisto,
vendita e locazione di terreni, di stabilimenti è attività sociali nel loro complesso,
decisione su costruzioni di fabbricati, finanziamenti, cessione di crediti, concedere
garanzie per obbligazioni di terzi, partecipare a consorzi o joint-venture pet l’ese-
cuzione di lavori, assunzioni o concessioni di locazioni ultranovennali e concessioni
di ipoteche.

Il Consiglio potrà, salve le limitazioni di legge e quelle indicate nel precedente
paragrafo, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri
nonché quelli del Presidente, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei
suoi membri fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi.

TITOLO VI — Collegio Sindacale.

Art. 16 ex 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La
nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri sono regolati dalle vigenti
disposizioni di legge.

La retribuzione è fissata in via anticipata al momento della nomina.

TITOLO VII — Bilancio ed utili.

Art. 17 ex 20

L'esercizio sociale inizierà il 1° Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di
ogni anno.

Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge devono essere
compilati il bilancio con il conto profitti e perdite, corredato dalle relazioni sul-
l'andamento della gestione sociale.

Art. 18 ex 21

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un 5 % da destinare alla
riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
andranno ripartiti nei modi e nella misura che saranno determinati dall'assemblea
all'atto dell’approvazione del bilancio.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo
cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

STATUTO ATTUALE

Art, 22

Il prelevamento di cui all'art. 21 cesserà quando l'ammontare del conto
« fondo di riserva ordinaria » avrà raggiunto un quinto del capitale sociale.

Art. 23

Alla cessazione della Società, od in caso di anticipato scioglimento, l'assemblea
costituita in conformità dell'art. 2365 del Codice Civile, fisserà il numero dei liqui-
datori, procederà alla loro elezione, ne determinerà i poteri ed i compensi ed indi-
cherà in qual modo intenda che venga effettuata la liquidazione.

Art. 24

Tutte le contestazioni che potranno sorgere fra la Società ed i suoi azionisti
od amministratori, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori
i quali saranno scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tri-
bunale Civile di Torino.

In caso di rifiuto della nomina o mancanti per qualunque causa uno o più
degli arbitri, sarà provveduto dallo stesso Tribunale Civile.

NUOVA PROPOSTA

Art. 22 (abolito)

TITOLO VIII — Scioglimento.

Art, 19 ex 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della
Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno © più
liquidatori determinandone i poteri.

Art. 24 (abolito)

Art. 20

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si
intende eletto presso l’ultimo indirizzo conosciuto,

Art. 21

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge
in materia

Position: 0 (0 views)