Costruzione Meccaniche Italiane (CMI) - statuto

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Costruzione Meccaniche Italiane (CMI) - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Costruzioni Meccaniche Industriali Genovesi - CMI S.p.A. Sede e direzione generale in Genova Fegino. Capitale sociale lire 3.000.000.000. 

Data testuale
1967
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. 18)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000020
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b. 1; f. 19
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contenuto
M COSTRUZIONI MECCANICHE
INDUSTRIALI GENOVESI - CMI s...a.

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN GENOVA - FEGINO

CAPITALE SOCIALE L, 3.000,000.000

STATUTO



SAGA — GENOVA

M COSTRUZIONI MECCANICHE
INDUSTRIALI GENOVESI - CMI s...a.

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN GENOVA - FEGINO

CAPITALE SOCIALE L. 3,000.000.000

STATUTO





M COSTRUZIONI MECCANICHE
INDUSTRIALI GENOVESI - CMIs.p.1.

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN GENOVA - FEGINO
CAPITALE SOCIALE L. 3.000,000,000



COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

avvenuta con atto a rogito del notaro Dott. Giacomo Sciello,
residente in Genova, repertorio 31303/10189, in data sette
Novembre 1966, registrato il 10-11-1966, n. 17080, omologato
dal Tribunale di Genova con decreto n. 1739 in data 9-11 -1966.

STATUTO

depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di
Genova il 10-11-1966, iscritto al n. 10917 registro d'ordine,
inserito nella raccolta atti società n. 26546, fascicolo 43517 -
350, pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Prefettura di
Genova n. 92 del 16-11-1966, inserzione n. 8781, iscritto alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in
data 22-12-1966 con il n. 189564.

Modificato dalle assemblee straordinarie degli Azionisti in data
5-5- 1967;







STATUTO

Titolo |
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA’

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni con la de-
nominazione « COSTRUZIONI MECCANICHE INDU-
STRIALI GENOVESI - C.M.I. Società per Azioni ».

Art. 2

La Società ha sede legale e direzione generale
in Genova. Il Consiglio di Amministrazione potrà
istituire succursali, agenzie e rappresentanze, non-
ché sopprimerle.

Art. 3

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2060, e
tale termine potrà essere prorogato una o più volte
per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.



Titolo Il
OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'indu-
stria meccanica e del commercio nel campo della
costruzione e montaggio di macchine ed impianti,
nonché di qualsiasi altra industria e commercio com-
plementari, accessori, ausiliari ed affini. Per il rag-
giungimento dello scopo sociale, la Società potrà
esplicare la propria azione anche mediante parteci-
pazione in qualsiasi forma ad altre aziende, potrà
aderire ad associazioni, enti e consorzi e potrà
compiere qualsiasi operazione industriale, mobiliare,
immobiliare, commerciale e finanziaria, inclusa la
prestazione di garanzie per obbligazioni di aziende
sussidiarie o collegate o nelle quali comunque la
Società abbia interesse.

Titolo Ill
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 3.000.000.000 (tre
miliardi) diviso in numero 3.000.000 (tre milioni)
azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000
(mille) ciascuna.

Art. 6

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto
ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sè sola,
adesione all'atto costitutivo e al presente statuto
ed importa da parte degli azionisti elezione di domi-
cilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale
della Società per quanto concerne i loro rapporti
con la medesima.

Art. 7

Quando siano interamente liberate e qualora la
legge lo consenta, le azioni possono essere al por-
tatore. Le azioni al portatore possono essere con-
vertite in nominative o viceversa. Le operazioni di
conversione sono fatte a spese dell'azionista.

Art. 8

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli
azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capi-
tale sociale anche mediante assegnazione ai soci di
attività sociali.

Art. 9

| versamenti sulle azioni sono richiesti dal Con-
siglio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti de-
corre l'interesse nella misura annua del 2% in più
del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto del-
l'art. 2344 del codice civile.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge, determinandone le condi-
zioni di collocamento.

Titolo IV
ASSEMBLEA

Art. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono te-
nute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata en-
tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocate, oltre che
nei casì e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni

qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda
opportuno.

Art. 12

L'intervento alle assemblee degli azionisti è re-
golato dalle disposizioni dell'art. 2370 del Codice
Civile e dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745.

Art. 13

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare, mediante de-
lega scritta, da altro azionista, che non sia ammi-
nistratore o dipendente della Società e che parimenti
sia in condizioni di intervenirvi. Gli enti e le società
legalmente costituiti possono intervenire all'assem-
blea a mezzo di persona — anche non azionista —
designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare
la regolarità delle singole deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'assemblea.

Art. 14

L'assemblea è prosieduta dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione o da altra persona dele-



gata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di
che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segre-
tario, anche non socio, e può scegliere, tra i pre-
senti, due scrutatori.

Art. 15

Per la legale costituzione dell'assemblea ordina-
ria e straordinaria è richiesta — sia in prima che
in seconda convocazione — la presenza di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il
minimo delle azioni richiesto dalla legge.

Art. 16

L'assemblea ordinaria delibera, in prima e in se-
conda convocazione, a maggioranza assoluta, quella
straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che,
in proprio o per procura, rappresentino in prima
convocazione più della metà del capitale sociale; in
seconda convocazione più del terzo del capitale
sociale, salvo che per le deliberazioni concernenti
il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasforma-
zione, lo scioglimento anticipato della Società, il
trasferimento della sede sociale all'estero, l’'emis-
sione di azioni privilegiate e l'esclusione o la limi-

sn

tazione del diritto di opzione in caso di aumento del
capitale, per le quali deliberazioni è necessario il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
della metà del capitale sociale.

I verbali delle assemblee ordinarie devono es-
sere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i
verbali delle assemblee straordinarie devono essere
redatti da un notaio.

Art. 17

Le deliberazioni sono validamente prese per al-
zata o seduta, a meno che la maggioranza richieda
la votazione per appello nominale. Le nomine alle
cariche sociali possono avvenire all'unanimità, an-
che per acclamazione, se nessun azionista vi si
oppone; diversamente, si procede per schede se-
grete ed in caso di parità di voti risulta eletto il più
anziano di età.

Titolo V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di mem-

ita

bri non minore di 5 e non maggiore di 9. I Consi-
glieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla elezione,
determinerà il numero dei consiglieri nei limiti sud-
detti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, si provvede ai sensi del-
l'art. 2386 del codice civile; se viene meno la mag-
gioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario
l'intero Consiglio, e l'assemblea dovrà essere con-
vocata per la ricostituzione integrale di esso.

Art. 19

Ogni consigliere di amministrazione deve prestare,
a termine di legge, una cauzione pari alla cinquan-
tesima parte del capitale sociale con un massimo
di Lire 200.000.

Art. 20

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presi-
dente.

Nomina pure un Segretario, che può essere estra-
neo al Consiglio.

— 1

Art. 21

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'av-
viso di convocazione, nella sede sociale o altrove,
tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-
rio, o quando ne sia fatta domanda da almeno quat-
tro dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni
liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta
per telegramma almeno tre giorni liberi prima della
seduta.

Art. 22

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Pre-
sidente e, in sua assenza, dal Consigliere più an-
ziano di età.

Art. 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-
luta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

TY

Art. 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
risultano da processi verbali che, trascritti su appo-
sito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati
dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga oppor-
tunì per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo
statuto riservano espressamente all'assemblea dei
soci,

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può delegare pro-
prie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo compo-
sto dal Presidente e da due Amministratori, deter-
minando i limiti della delega.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie at-
tribuzioni e dei propri poteri al Presidente e ad altri
suoi membri, nonché nominare un Amministratore
Delegato, determinandone le mansioni e i compensi.

sig

Il Consiglio può, altresì, nominare uno o più Comi-
tati speciali tecnici e amministrativi, composti anche
di persone estranee al Consiglio, determinandone
gli eventuali compensi.

Il Consiglio ha facoltà di nominare direttori e
procuratori della Società, nonché procuratori ad ne-
gotia per determinati atti o categorie di atti, fissan-
done i poteri e le retribuzioni.

Art. 27

La rappresentanza legale della Società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e
di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano
al Presidente.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma so-
ciale, spettano altresì alle persone debitamente auto-
rizzate dal Consiglio di Amministrazione con le deli-
berazioni pubblicate a norma di legge, sempre nei
limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 28

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle
spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un
compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria
degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa,

iis

sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.

Titolo VI
SINDAGI

Art. 29

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costi-
tuito da tre sindaci effettivi e nomina due sindaci
supplenti, previamente determinando il compenso da
corrispondersi ai sindaci effettivi,

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

AI collegio dei sindaci si applicano le norme al-
l'uopo previste dal Codice Civile.

Titolo VII

BILANCI E UTILI
Art. 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede,
in conformità alle prescrizioni di legge, alla forma-
zione del bilancio sociale. Durante il corso dell'eser-

ialc Be

cizio ed in relazione al suo andamento il Consiglio
con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi
membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci,

può deliberare anticipazioni sul dividendo.

Art. 31

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria
fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al
disotto di questo importo. fino alla reintegrazione
della stessa;

b) il rimanente, a disposizione dell'assemblea
generale per l'assegnazione del dividendo agli azio-

nisti o per altro.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili. saranno pre-
scritti a favore della Società.

— pr



Titolo VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nomi-
nerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i
compensi.

ca
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M COSTRUZIONI MECCANICHE
INDUSTRIALI GENOVESI - CMI s...a.

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN GENOVA - FEGINO

CAPITALE SOCIALE L, 3.000,000.000

STATUTO



SAGA — GENOVA

M COSTRUZIONI MECCANICHE
INDUSTRIALI GENOVESI - CMI s...a.

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN GENOVA - FEGINO

CAPITALE SOCIALE L. 3,000.000.000

STATUTO





M COSTRUZIONI MECCANICHE
INDUSTRIALI GENOVESI - CMIs.p.1.

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN GENOVA - FEGINO
CAPITALE SOCIALE L. 3.000,000,000



COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

avvenuta con atto a rogito del notaro Dott. Giacomo Sciello,
residente in Genova, repertorio 31303/10189, in data sette
Novembre 1966, registrato il 10-11-1966, n. 17080, omologato
dal Tribunale di Genova con decreto n. 1739 in data 9-11 -1966.

STATUTO

depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di
Genova il 10-11-1966, iscritto al n. 10917 registro d'ordine,
inserito nella raccolta atti società n. 26546, fascicolo 43517 -
350, pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Prefettura di
Genova n. 92 del 16-11-1966, inserzione n. 8781, iscritto alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in
data 22-12-1966 con il n. 189564.

Modificato dalle assemblee straordinarie degli Azionisti in data
5-5- 1967;







STATUTO

Titolo |
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA’

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni con la de-
nominazione « COSTRUZIONI MECCANICHE INDU-
STRIALI GENOVESI - C.M.I. Società per Azioni ».

Art. 2

La Società ha sede legale e direzione generale
in Genova. Il Consiglio di Amministrazione potrà
istituire succursali, agenzie e rappresentanze, non-
ché sopprimerle.

Art. 3

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2060, e
tale termine potrà essere prorogato una o più volte
per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.



Titolo Il
OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'indu-
stria meccanica e del commercio nel campo della
costruzione e montaggio di macchine ed impianti,
nonché di qualsiasi altra industria e commercio com-
plementari, accessori, ausiliari ed affini. Per il rag-
giungimento dello scopo sociale, la Società potrà
esplicare la propria azione anche mediante parteci-
pazione in qualsiasi forma ad altre aziende, potrà
aderire ad associazioni, enti e consorzi e potrà
compiere qualsiasi operazione industriale, mobiliare,
immobiliare, commerciale e finanziaria, inclusa la
prestazione di garanzie per obbligazioni di aziende
sussidiarie o collegate o nelle quali comunque la
Società abbia interesse.

Titolo Ill
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 3.000.000.000 (tre
miliardi) diviso in numero 3.000.000 (tre milioni)
azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000
(mille) ciascuna.

Art. 6

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto
ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sè sola,
adesione all'atto costitutivo e al presente statuto
ed importa da parte degli azionisti elezione di domi-
cilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale
della Società per quanto concerne i loro rapporti
con la medesima.

Art. 7

Quando siano interamente liberate e qualora la
legge lo consenta, le azioni possono essere al por-
tatore. Le azioni al portatore possono essere con-
vertite in nominative o viceversa. Le operazioni di
conversione sono fatte a spese dell'azionista.

Art. 8

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli
azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capi-
tale sociale anche mediante assegnazione ai soci di
attività sociali.

Art. 9

| versamenti sulle azioni sono richiesti dal Con-
siglio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti de-
corre l'interesse nella misura annua del 2% in più
del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto del-
l'art. 2344 del codice civile.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge, determinandone le condi-
zioni di collocamento.

Titolo IV
ASSEMBLEA

Art. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono te-
nute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata en-
tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocate, oltre che
nei casì e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni

qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda
opportuno.

Art. 12

L'intervento alle assemblee degli azionisti è re-
golato dalle disposizioni dell'art. 2370 del Codice
Civile e dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745.

Art. 13

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare, mediante de-
lega scritta, da altro azionista, che non sia ammi-
nistratore o dipendente della Società e che parimenti
sia in condizioni di intervenirvi. Gli enti e le società
legalmente costituiti possono intervenire all'assem-
blea a mezzo di persona — anche non azionista —
designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare
la regolarità delle singole deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'assemblea.

Art. 14

L'assemblea è prosieduta dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione o da altra persona dele-



gata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di
che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segre-
tario, anche non socio, e può scegliere, tra i pre-
senti, due scrutatori.

Art. 15

Per la legale costituzione dell'assemblea ordina-
ria e straordinaria è richiesta — sia in prima che
in seconda convocazione — la presenza di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il
minimo delle azioni richiesto dalla legge.

Art. 16

L'assemblea ordinaria delibera, in prima e in se-
conda convocazione, a maggioranza assoluta, quella
straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che,
in proprio o per procura, rappresentino in prima
convocazione più della metà del capitale sociale; in
seconda convocazione più del terzo del capitale
sociale, salvo che per le deliberazioni concernenti
il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasforma-
zione, lo scioglimento anticipato della Società, il
trasferimento della sede sociale all'estero, l’'emis-
sione di azioni privilegiate e l'esclusione o la limi-

sn

tazione del diritto di opzione in caso di aumento del
capitale, per le quali deliberazioni è necessario il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
della metà del capitale sociale.

I verbali delle assemblee ordinarie devono es-
sere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i
verbali delle assemblee straordinarie devono essere
redatti da un notaio.

Art. 17

Le deliberazioni sono validamente prese per al-
zata o seduta, a meno che la maggioranza richieda
la votazione per appello nominale. Le nomine alle
cariche sociali possono avvenire all'unanimità, an-
che per acclamazione, se nessun azionista vi si
oppone; diversamente, si procede per schede se-
grete ed in caso di parità di voti risulta eletto il più
anziano di età.

Titolo V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di mem-

ita

bri non minore di 5 e non maggiore di 9. I Consi-
glieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla elezione,
determinerà il numero dei consiglieri nei limiti sud-
detti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, si provvede ai sensi del-
l'art. 2386 del codice civile; se viene meno la mag-
gioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario
l'intero Consiglio, e l'assemblea dovrà essere con-
vocata per la ricostituzione integrale di esso.

Art. 19

Ogni consigliere di amministrazione deve prestare,
a termine di legge, una cauzione pari alla cinquan-
tesima parte del capitale sociale con un massimo
di Lire 200.000.

Art. 20

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presi-
dente.

Nomina pure un Segretario, che può essere estra-
neo al Consiglio.

— 1

Art. 21

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'av-
viso di convocazione, nella sede sociale o altrove,
tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-
rio, o quando ne sia fatta domanda da almeno quat-
tro dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni
liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta
per telegramma almeno tre giorni liberi prima della
seduta.

Art. 22

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Pre-
sidente e, in sua assenza, dal Consigliere più an-
ziano di età.

Art. 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-
luta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

TY

Art. 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
risultano da processi verbali che, trascritti su appo-
sito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati
dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga oppor-
tunì per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo
statuto riservano espressamente all'assemblea dei
soci,

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può delegare pro-
prie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo compo-
sto dal Presidente e da due Amministratori, deter-
minando i limiti della delega.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie at-
tribuzioni e dei propri poteri al Presidente e ad altri
suoi membri, nonché nominare un Amministratore
Delegato, determinandone le mansioni e i compensi.

sig

Il Consiglio può, altresì, nominare uno o più Comi-
tati speciali tecnici e amministrativi, composti anche
di persone estranee al Consiglio, determinandone
gli eventuali compensi.

Il Consiglio ha facoltà di nominare direttori e
procuratori della Società, nonché procuratori ad ne-
gotia per determinati atti o categorie di atti, fissan-
done i poteri e le retribuzioni.

Art. 27

La rappresentanza legale della Società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e
di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano
al Presidente.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma so-
ciale, spettano altresì alle persone debitamente auto-
rizzate dal Consiglio di Amministrazione con le deli-
berazioni pubblicate a norma di legge, sempre nei
limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 28

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle
spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un
compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria
degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa,

iis

sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.

Titolo VI
SINDAGI

Art. 29

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costi-
tuito da tre sindaci effettivi e nomina due sindaci
supplenti, previamente determinando il compenso da
corrispondersi ai sindaci effettivi,

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

AI collegio dei sindaci si applicano le norme al-
l'uopo previste dal Codice Civile.

Titolo VII

BILANCI E UTILI
Art. 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede,
in conformità alle prescrizioni di legge, alla forma-
zione del bilancio sociale. Durante il corso dell'eser-

ialc Be

cizio ed in relazione al suo andamento il Consiglio
con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi
membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci,

può deliberare anticipazioni sul dividendo.

Art. 31

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria
fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al
disotto di questo importo. fino alla reintegrazione
della stessa;

b) il rimanente, a disposizione dell'assemblea
generale per l'assegnazione del dividendo agli azio-

nisti o per altro.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili. saranno pre-
scritti a favore della Società.

— pr



Titolo VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nomi-
nerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i
compensi.

ca

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