Termosud - statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO ANSALDO
- Titolo
- Termosud - statuto
- Titolo originale
- "Statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
-
Statuto vigente della Termosud S.p.A. con sede in Gioia del Colle. Edizione posteriore al 1983.
- Data testuale
- 1983
- Data topica
- Gioia del Colle
- Consistenza
- 1 opuscolo a stampa (pp. 9)
- Stato di conservazione
- Ottimo
- Soggetto produttore
-
Ansaldo (1853 - ***)
- Identificativo
- AA.000019
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
ARCHIVIO ANSALDOVedi tutti i contenuti con questo valore
- Collocazione
- Statuti; b.1; f. 17
- Temi correlati
- Storia aziendale
- contenuto
-
Termosud
STATUTO
vigente della Termosud S.p.A.
con sede in Gioia del Colle
TITOLO I
Denominazione, Sede, Durata
Art. 1
È costituita una Società per Azioni con la denominazione di
“Termosud S.p.A.”
Art. 2
La Società ha sede in Gioia del Colle.
Art. 3
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con
la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede
sociale.
Art. 4
La Società ha per oggetto, nell’ambito dei territori della Cassa
per il Mezzogiorno, l'impianto e l’esercizio di stabilimenti per la
costruzione di centrali termiche, generatori di vapore di qualsiasi
specie, macchine, apparecchiature e attrezzature in genere.
La Società ha anche per oggetto, il commercio dei prodotti di cui
sopra sia per singoli elementi che per complessi resi in opera.
Si intendono comprese nell’oggetto sociale tutte le operazioni com-
merciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che sa-
ranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie per la
prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche a fa-
vore di terzi.
La Società potrà, a sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre
1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na N. 315 del 18 dicembre 1965, istituire ovunque filiali, succur-
sali, agenzie e rappresentanze aventi l’esclusivo scopo di smerciare
i prodotti degli opifici sociali, mentre non potrà assumere né di-
rettamente né indirettamente partecipazioni in altre aziende ope-
ranti fuori dai territori della Cassa del Mezzogiorno.
Art. 5
La Società ha la durata sino al 31 dicembre 2000 (trentuno di-
cembre duemila), che potrà essere prorogata con deliberazione del-
l'Assemblea degli Azionisti anche in fase di liquidazione.
TITOLO II
Capitale sociale
Art. 6
Il capitale sociale è di Lire 3.000.000.000 (tremiliardi) diviso in
300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale unitario di lire
10.000 (diecimila).
TITOLO III
Assemblea
Art. 7
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può riunirsi anche
in luogo diverso dalla sede sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per le delibera-
zioni di sua competenza.
L'Assemblea deve essere altresì convocata, senza ritardo, in tutti
gli altri casi previsti dalla legge.
Art. 8
L’intervento all’assemblea è regolato dalle disposizioni dell’art.
2370 C.C. e dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1982 n. 1745.
Ogni Azionista deve essere in possesso del biglietto di ammissio-
ne rilasciato dalla Cassa sociale o dalle aziende di credito o socie-
tà finanziarie indicate nell’avviso di convocazione; tale biglietto
è valido anche per la partecipazione all’ Assemblea di seconda con-
vocazione.
Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, non am-
ministratore e non dipendente della società.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di inter-
venire all’ Assemblea anche per delega.
Art. 9
L'Assemblea è presieduta dall’ Amministratore Unico, oppure dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente
o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata
dall’ Assemblea stessa.
Il Presidente dell’ Assemblea nomina un Segretario anche non socio
e, se lo crede, due scrutatori da scegliersi fra gli Azionisti e Sindaci,
Art, 10
L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la
università degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in confor-
mità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci ancorchè
non intervenuti o dissenzienti.
Art. 11
Le deliberazioni dell’ Assemblea devono constare da verbale re-
datto e sottoscritto ai sensi di legge.
TITOLO IV
Amministrazione
Art, 12
La Società è amministrata, a seconda delle decisioni dell’ Assem-
blea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da quattro ad otto membri, che durano in
carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Essi presteranno cauzione nei modi e termini di legge con un mas-
simo di L. 200.000 (duecentomila).
All’organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la ge-
stione ordinaria e straordinaria della società che non siano per
legge riservati inderogabilmente all’assemblea dei soci.
In particolare l’organo amministrativo ha facoltà:
a) di acquistare, vendere, permutare, locare ed assumere in loca-
zione beni mobili ed immobili, nonchè aziende;
b) di conferire, sotto qualsiasi forma, immobili in altre società
costituite o costituende;
c) di assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre im-
prese e società;
d) di obbligare anche cambialmente la società, assentire iscrizio-
ni, riduzioni, surrogazioni, postergazioni ed annotamenti di ipo-
teche volontarie, giudiziali e legali, rinunciare ad ipoteche anche
legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei
Pubblici Registri in genere da responsabilità, autorizzare e com-
piere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico,
della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubbli-
co e privato;
e) di prestare fidejussioni ed avvalli;
f) di nominare direttori e procuratori, fissandone le condizioni
e le attribuzioni e, occorrendo, le cauzioni, nonchè di sospendere
e revocare detti direttori e procuratori;
g) di autorizzare ogni atto giudiziario, transigere e compromet-
tere in arbitri anche amichevoli compositori;
h) di deliberare la creazione e la soppressione di impianti, stabi-
limenti, succursali, agenzie, rappresentanze, concessioni;
i) di rilasciare e revocare procure sia ‘‘ad negotia”’, sia per de-
terminati atti o categorie di atti;
1) di deliberare ed attuare provvidenze ed erogazioni aventi ca-
rattere di previdenza sociale o finalità assistenziali o benefiche nei
limiti consentiti dalla situazione economica e finanziaria della
società.
L’elencazione fatta ha soltanto valore esemplificativo poichè —
ripetesi — all’Organo amministrativo spettano tutti i poteri che
non siano per legge riservati inderogabilmente all’assemblea dei
soci.
Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in luogo di-
verso dalla sede sociale, su iniziativa del Presidente oppure su ri-
chiesta della maggioranza degli Amministratori in carica 0 di
almeno due Sindaci.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto l’intervento ed il vo-
to favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono trascritte sul prescritto Libro, ogni verbale
è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Pre-
sidente ed un Amministratore Delegato, e, eventualmente, un Vice
Presidente.
Il Consiglio può nominare anche un Segretario che può essere per-
sona anche estranea al Consiglio ed alla società. Al Presidente,
con l’atto costitutivo potranno essere attribuiti particolari poteri.
Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non dele-
gabili, a norma di legge, può delegare in tutto o in parte le sue
attribuzioni, disgiuntamente, al Presidente, ad un Comitato Ese-
cutivo determinando la composizione, la durata e gli eventuali
emolumenti e all’amministratore delegato.
Art. 16
La rappresentanza della società in giudizio spetta, secondo i casi,
all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
La rappresentanza della società di fronte ai terzi spetta, secondo
i casi, all’ Amministratore Unico, ovvero — disgiuntamente — al
Presidente del Consiglio di Amministrazione (od in sua assenza
od impedimento il Vice Presidente) ed all’ Amministratore Dele-
gato, per quest’ultimo nei limiti dei poteri conferitigli.
Art. 17
Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta un assegno an-
nuo complessivo per indennità di carica da determinarsi di anno
in anno dall’ Assemblea.
TITOLO V
Collegio sindacale
Art. 18
L’Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre sin-
daci effettivi e da due supplenti.
Ai Sindaci spetta la retribuzione fissata dall'assemblea ed il rim-
borso delle spese sostenute per ragioni dell’Ufficio.
Il Collegio Sindacale è retto dalle norme del Codice Civile e dalle
leggi speciali.
TITOLO VI
Bilancio ed Utili
Art, 19
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo deve pro-
cedere alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite, previo inventario delle attività e passività sociali.
Art. 20
Dagli utili netti risultanti dal bilancio attuale il cinque per cento
sarà assegnato al fondo di riserva, finchè questo abbia raggiunto
una somma pari al quinto del capitale sociale.
L’utile residuo sarà assegnato in conformità delle deliberazioni
dell’Assemblea.
TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione della Società
Art. 21
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scio-
glimento della società 1’ Assemblea determinerà le modalità della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.
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Termosud
STATUTO
vigente della Termosud S.p.A.
con sede in Gioia del Colle
TITOLO I
Denominazione, Sede, Durata
Art. 1
È costituita una Società per Azioni con la denominazione di
“Termosud S.p.A.”
Art. 2
La Società ha sede in Gioia del Colle.
Art. 3
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con
la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede
sociale.
Art. 4
La Società ha per oggetto, nell’ambito dei territori della Cassa
per il Mezzogiorno, l'impianto e l’esercizio di stabilimenti per la
costruzione di centrali termiche, generatori di vapore di qualsiasi
specie, macchine, apparecchiature e attrezzature in genere.
La Società ha anche per oggetto, il commercio dei prodotti di cui
sopra sia per singoli elementi che per complessi resi in opera.
Si intendono comprese nell’oggetto sociale tutte le operazioni com-
merciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che sa-
ranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie per la
prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche a fa-
vore di terzi.
La Società potrà, a sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre
1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na N. 315 del 18 dicembre 1965, istituire ovunque filiali, succur-
sali, agenzie e rappresentanze aventi l’esclusivo scopo di smerciare
i prodotti degli opifici sociali, mentre non potrà assumere né di-
rettamente né indirettamente partecipazioni in altre aziende ope-
ranti fuori dai territori della Cassa del Mezzogiorno.
Art. 5
La Società ha la durata sino al 31 dicembre 2000 (trentuno di-
cembre duemila), che potrà essere prorogata con deliberazione del-
l'Assemblea degli Azionisti anche in fase di liquidazione.
TITOLO II
Capitale sociale
Art. 6
Il capitale sociale è di Lire 3.000.000.000 (tremiliardi) diviso in
300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale unitario di lire
10.000 (diecimila).
TITOLO III
Assemblea
Art. 7
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può riunirsi anche
in luogo diverso dalla sede sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per le delibera-
zioni di sua competenza.
L'Assemblea deve essere altresì convocata, senza ritardo, in tutti
gli altri casi previsti dalla legge.
Art. 8
L’intervento all’assemblea è regolato dalle disposizioni dell’art.
2370 C.C. e dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1982 n. 1745.
Ogni Azionista deve essere in possesso del biglietto di ammissio-
ne rilasciato dalla Cassa sociale o dalle aziende di credito o socie-
tà finanziarie indicate nell’avviso di convocazione; tale biglietto
è valido anche per la partecipazione all’ Assemblea di seconda con-
vocazione.
Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, non am-
ministratore e non dipendente della società.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di inter-
venire all’ Assemblea anche per delega.
Art. 9
L'Assemblea è presieduta dall’ Amministratore Unico, oppure dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente
o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata
dall’ Assemblea stessa.
Il Presidente dell’ Assemblea nomina un Segretario anche non socio
e, se lo crede, due scrutatori da scegliersi fra gli Azionisti e Sindaci,
Art, 10
L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la
università degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in confor-
mità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci ancorchè
non intervenuti o dissenzienti.
Art. 11
Le deliberazioni dell’ Assemblea devono constare da verbale re-
datto e sottoscritto ai sensi di legge.
TITOLO IV
Amministrazione
Art, 12
La Società è amministrata, a seconda delle decisioni dell’ Assem-
blea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da quattro ad otto membri, che durano in
carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Essi presteranno cauzione nei modi e termini di legge con un mas-
simo di L. 200.000 (duecentomila).
All’organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la ge-
stione ordinaria e straordinaria della società che non siano per
legge riservati inderogabilmente all’assemblea dei soci.
In particolare l’organo amministrativo ha facoltà:
a) di acquistare, vendere, permutare, locare ed assumere in loca-
zione beni mobili ed immobili, nonchè aziende;
b) di conferire, sotto qualsiasi forma, immobili in altre società
costituite o costituende;
c) di assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre im-
prese e società;
d) di obbligare anche cambialmente la società, assentire iscrizio-
ni, riduzioni, surrogazioni, postergazioni ed annotamenti di ipo-
teche volontarie, giudiziali e legali, rinunciare ad ipoteche anche
legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei
Pubblici Registri in genere da responsabilità, autorizzare e com-
piere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico,
della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubbli-
co e privato;
e) di prestare fidejussioni ed avvalli;
f) di nominare direttori e procuratori, fissandone le condizioni
e le attribuzioni e, occorrendo, le cauzioni, nonchè di sospendere
e revocare detti direttori e procuratori;
g) di autorizzare ogni atto giudiziario, transigere e compromet-
tere in arbitri anche amichevoli compositori;
h) di deliberare la creazione e la soppressione di impianti, stabi-
limenti, succursali, agenzie, rappresentanze, concessioni;
i) di rilasciare e revocare procure sia ‘‘ad negotia”’, sia per de-
terminati atti o categorie di atti;
1) di deliberare ed attuare provvidenze ed erogazioni aventi ca-
rattere di previdenza sociale o finalità assistenziali o benefiche nei
limiti consentiti dalla situazione economica e finanziaria della
società.
L’elencazione fatta ha soltanto valore esemplificativo poichè —
ripetesi — all’Organo amministrativo spettano tutti i poteri che
non siano per legge riservati inderogabilmente all’assemblea dei
soci.
Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in luogo di-
verso dalla sede sociale, su iniziativa del Presidente oppure su ri-
chiesta della maggioranza degli Amministratori in carica 0 di
almeno due Sindaci.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto l’intervento ed il vo-
to favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono trascritte sul prescritto Libro, ogni verbale
è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Pre-
sidente ed un Amministratore Delegato, e, eventualmente, un Vice
Presidente.
Il Consiglio può nominare anche un Segretario che può essere per-
sona anche estranea al Consiglio ed alla società. Al Presidente,
con l’atto costitutivo potranno essere attribuiti particolari poteri.
Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non dele-
gabili, a norma di legge, può delegare in tutto o in parte le sue
attribuzioni, disgiuntamente, al Presidente, ad un Comitato Ese-
cutivo determinando la composizione, la durata e gli eventuali
emolumenti e all’amministratore delegato.
Art. 16
La rappresentanza della società in giudizio spetta, secondo i casi,
all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
La rappresentanza della società di fronte ai terzi spetta, secondo
i casi, all’ Amministratore Unico, ovvero — disgiuntamente — al
Presidente del Consiglio di Amministrazione (od in sua assenza
od impedimento il Vice Presidente) ed all’ Amministratore Dele-
gato, per quest’ultimo nei limiti dei poteri conferitigli.
Art. 17
Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta un assegno an-
nuo complessivo per indennità di carica da determinarsi di anno
in anno dall’ Assemblea.
TITOLO V
Collegio sindacale
Art. 18
L’Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre sin-
daci effettivi e da due supplenti.
Ai Sindaci spetta la retribuzione fissata dall'assemblea ed il rim-
borso delle spese sostenute per ragioni dell’Ufficio.
Il Collegio Sindacale è retto dalle norme del Codice Civile e dalle
leggi speciali.
TITOLO VI
Bilancio ed Utili
Art, 19
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo deve pro-
cedere alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite, previo inventario delle attività e passività sociali.
Art. 20
Dagli utili netti risultanti dal bilancio attuale il cinque per cento
sarà assegnato al fondo di riserva, finchè questo abbia raggiunto
una somma pari al quinto del capitale sociale.
L’utile residuo sarà assegnato in conformità delle deliberazioni
dell’Assemblea.
TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione della Società
Art. 21
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scio-
glimento della società 1’ Assemblea determinerà le modalità della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.
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