Ansaldo Sistemi Industriali - statuto

Contenuto

Ansaldo Sistemi Industriali - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Statuto vigente della Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. con sede in Genova. Lo statuto dovrebbe riferirsi al 1983, data di costituzione  della società. 

Data testuale
1983
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. 9)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000018
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b. 1, f. 16
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contenuto





A cura della Direzione Relazioni Esterne









STATUTO

vigente della Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.
con sede in Genova

















TITOLO |

Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società

Art. 1
La Società per Azioni denominata ‘*Ansaldo Sistemi S.p.A.”
è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso
non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta materia.
Art. 2
La Società ha sede in Genova e, nei modi di legge, potrà istitui-
re o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresen-
tanze e stabilimenti, in altre località sia in Italia che all’estero.
Art. 3
La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente che indi-
rettamente, di attività di studio, progettazione, commercializ-
zazione, realizzazione, incluso il montaggio in opera,
l'avviamento e l’assistenza tecnica, di impianti industriali, civi-
li, di movimentazione e trasporto in genere e di parti di tali im-
pianti, compresi i relativi sottosistemi, componenti e servizi.
Rientrano altresì nell’oggetto sociale le attività ausiliarie 0 co-
munque connesse con quelle principali sopra menzionate.
Ai fini anzidetti la Società potrà anche provvedere a rilevare aree
e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli, nonché
compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finan-
ziarie — compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie in gene-
re — mobiliari e immobiliari, che saranno riconosciute necessarie
ed utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre aziende
la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analo-
a, affine e comunque connessa alla propria.

esclusa la raccolta dei depositi a risparmio tra il pubblico.
Art. 4
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una 0 più volte per deliberazione del-
l’Assemblea degli azionisti.





















TITOLO Il

Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni

Art. 5
Il capitale sociale è di Lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) diviso
in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di
Lire 1.000 (mille) ciascuna.
Art. 6
Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di Azionista costituisce, di per sè sola, adesione al-
l’atto costitutivo e al presente Statuto.
Art. 7
Le azioni sono nominative e, quando siano interamente libera-
te e qualora la legge lo consenta, possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative
e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del-
l’Azionista.
Art. 8
Addivenendo ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emis-
sione saranno offerte in opzione agli Azionisti, fatta eccezione
per i casi consentiti dalla legge.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in una o più volte.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l’interesse
nella misura annua del 2% in più del ‘prime rate’’ praticato
a fronte di finanziamenti a breve da primarie banche, fermo il
disposto dell’art. 2344 del Codice Civile.
Art. 10
La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modali-
tà di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.

















TITOLO III

Assemblea degli Azionisti

Art. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, pres-
so la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per
gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Am-
ministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 12

Possono intervenire all’ Assemblea gli azionisti che, a norma del-
le vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azioni
presso la sede sociale o negli Istituti di Credito indicati dal Con-
siglio di Amministrazione nell’avviso di convocazione. Per l’in-
tervento degli Azionisti all’ Assemblea valgono le disposizioni di
cui all’art. 2372 del Codice Civile.

I soci potranno farsi rappresentare anche da persona non azio-
nista, mediante delega scritta che dovrà essere rilasciata in modo
che garantisca la rappresentanza unitaria della totalità delle azioni
appartenenti al socio rappresentato.

Spetta al Presidente dell’ Assemblea di constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Art. 13

Stante le particolari esigenze della Società, il termine per la con-
vocazione dell’ Assemblea ordinaria di cui all'ultimo comma del-
l’art. 2364 del Codice Civile è fissato in sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.

Art. 14

Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordina-
ria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme di
cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione 0, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Con-
siglio stesso, in difetto di che 1’ Assemblea elegge il proprio
Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non
socio.

Art. 16

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazio-
ne, se nessun Azionista vi si oppone, diversamente l’ Assemblea
stabilisce il sistema di votazione. In caso di parità di voti, sì in-
tende eletto il più anziano di età.

















TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero variabile da cinque a nove membri se-
condo le deliberazioni prese di volta in volta dall’ Assemblea.
L’Assemblea, ogni qualvolta debba procedere alla nomina del
Consiglio, determina il numero dei componenti il Consiglio stes-
so nei limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’ Assemblea anche nel corso del triennio può variare il nume-
ro dei componenti del Consiglio di Amministrazione sempre en-
tro i limiti di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti
dureranno in carica sino alla scadenza del triennio. Se nel cor-
so dell’esercizio vengono a mancare uno 0 più Amministratori
si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

Quando per dimissioni o per altra causa venga a mancare la mag-
gioranza degli Amministratori, o la metà di essi se sono in nu-
mero pari, l’intero Consiglio si intende decaduto e pertanto deve
essere convocata l'Assemblea per la ricostituzione di esso.
Art. 18

La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o far pre-
stare ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile è fissata in Lire
200.000 in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato al valore nominale.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-
duto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.
Può altresì eleggere un Vice Presidente. Il Vice Presidente so-
stituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza 0 impedimento del Presidente e del Vice Pre-

















sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione il
Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella località indi-
cata nell’avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggio-
ranza dei Consiglieri o da almeno due Sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorniliberi pri-
ma della riunione, per lettera raccomandata o per telegramma
o per messaggio telex. In caso di urgenza il Consiglio può essere
convocato almeno il giorno precedente quello della riunione.
Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi com-
ponenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-
zioni ad un Comitato Esecutivo, di cui dovrà far parte il Presi-
dente, determinandone la composizione e le modalità di
funzionamento.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei
propri poteri al Presidente ed ad altri suoi membri, nonché no-
minare Amministratori Delegati e Direttori Generali. Il tutto
ai sensi e nei limiti dell’art. 2381 del Codice Civile.

Art. 24

I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comitato
Esecutivo verranno trascritti in apposito libro e firmati dal Pre-
sidente della seduta e dal Segretario.

Art. 25

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Au-
torità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi, nonché
la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

La rappresentanza legale come sopra definita, nonché la firma
sociale nei limiti dei poteri conferiti, spettano anche all’ Ammi-
nistratore Delegato ove sia stato nominato.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresen-
tanza sociale ad altri Consiglieri, a Direttori Generali, a Diret-
tori e Procuratori, questi ultimi anche se non dipendenti della
Società, firma da esercitarsi individualmente o, se congiunta-
mente, nei limiti dei poteri ad essi singolarmente conferiti.
Art. 26

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenu-
te per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso sarà
deliberato dall’ Assemblea. Tale deliberazione sarà valida anche
per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell’ As-
semblea stessa.















TITOLO V

Sindaci

Art. 27

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; ven-
gono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Essi sono rieleg-
gibili e la retribuzione dei Sindaci effettivi è determinata
dall’ Assemblea.

TITOLO VI

Bilancio - Utili

Art. 28

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, in
conformità alle disposizioni di legge, redige il bilancio di eser-
cizio con il conto dei profitti e delle perdite.

Art. 29

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale e nei modi e nei termini di
cui all’art. 2428 del Codice Civile;

b) il rimanente secondo le deliberazioni nell’ Assemblea.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse desi-
gnate dal Consiglio e con le modalità e i termini fissati dal Con-
siglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio saranno prescritti
a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 31
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà















TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 32

La Società uniforma la propria attività ai principi dell’econo-
mia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 33

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal libro dei Soci.

Il sottoscritto Ing. Giulio Leoni, nato a Milano il 16 aprile 1941
e domiciliato in Genova, Piazza Carignano n° 2, nella sua qua-
lità di Amministratore Direttore Generale della Ansaldo Siste-
mi Industriali S.p.A., con sede in Genova Piazza Carignano n°
2, col capitale in Lire diecimiliardi, iscritta presso il Tribunale
di Genova al n. 40090 dichiara che quanto sopra trascritto co-
stituisce il testo integrale dello Statuto della suddetta Società do-
po le modifiche apportatevi con l’ Assemblea Straordinaria degli
azionisti del 21 dicembre 1983 il cui verbale venne redatto dal
Notaio G. Sciello di Genova, e ai sensi dell’ultimo comma del-
l’art. 2436 del Codice Civile e per ogni fine ed effetto lo
deposita
nel registro delle Imprese del Tribunale di Genova e ne
chiede
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azio-
ni e a Responsabilità Limitata

Genova,

Il Direttore Generale
Ing. Giulio Leoni








extracted text





A cura della Direzione Relazioni Esterne









STATUTO

vigente della Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.
con sede in Genova

















TITOLO |

Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società

Art. 1
La Società per Azioni denominata ‘*Ansaldo Sistemi S.p.A.”
è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso
non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta materia.
Art. 2
La Società ha sede in Genova e, nei modi di legge, potrà istitui-
re o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresen-
tanze e stabilimenti, in altre località sia in Italia che all’estero.
Art. 3
La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente che indi-
rettamente, di attività di studio, progettazione, commercializ-
zazione, realizzazione, incluso il montaggio in opera,
l'avviamento e l’assistenza tecnica, di impianti industriali, civi-
li, di movimentazione e trasporto in genere e di parti di tali im-
pianti, compresi i relativi sottosistemi, componenti e servizi.
Rientrano altresì nell’oggetto sociale le attività ausiliarie 0 co-
munque connesse con quelle principali sopra menzionate.
Ai fini anzidetti la Società potrà anche provvedere a rilevare aree
e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli, nonché
compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finan-
ziarie — compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie in gene-
re — mobiliari e immobiliari, che saranno riconosciute necessarie
ed utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre aziende
la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analo-
a, affine e comunque connessa alla propria.

esclusa la raccolta dei depositi a risparmio tra il pubblico.
Art. 4
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una 0 più volte per deliberazione del-
l’Assemblea degli azionisti.





















TITOLO Il

Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni

Art. 5
Il capitale sociale è di Lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) diviso
in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di
Lire 1.000 (mille) ciascuna.
Art. 6
Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di Azionista costituisce, di per sè sola, adesione al-
l’atto costitutivo e al presente Statuto.
Art. 7
Le azioni sono nominative e, quando siano interamente libera-
te e qualora la legge lo consenta, possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative
e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del-
l’Azionista.
Art. 8
Addivenendo ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emis-
sione saranno offerte in opzione agli Azionisti, fatta eccezione
per i casi consentiti dalla legge.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in una o più volte.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l’interesse
nella misura annua del 2% in più del ‘prime rate’’ praticato
a fronte di finanziamenti a breve da primarie banche, fermo il
disposto dell’art. 2344 del Codice Civile.
Art. 10
La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modali-
tà di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.

















TITOLO III

Assemblea degli Azionisti

Art. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, pres-
so la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per
gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Am-
ministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 12

Possono intervenire all’ Assemblea gli azionisti che, a norma del-
le vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azioni
presso la sede sociale o negli Istituti di Credito indicati dal Con-
siglio di Amministrazione nell’avviso di convocazione. Per l’in-
tervento degli Azionisti all’ Assemblea valgono le disposizioni di
cui all’art. 2372 del Codice Civile.

I soci potranno farsi rappresentare anche da persona non azio-
nista, mediante delega scritta che dovrà essere rilasciata in modo
che garantisca la rappresentanza unitaria della totalità delle azioni
appartenenti al socio rappresentato.

Spetta al Presidente dell’ Assemblea di constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Art. 13

Stante le particolari esigenze della Società, il termine per la con-
vocazione dell’ Assemblea ordinaria di cui all'ultimo comma del-
l’art. 2364 del Codice Civile è fissato in sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.

Art. 14

Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordina-
ria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme di
cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione 0, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Con-
siglio stesso, in difetto di che 1’ Assemblea elegge il proprio
Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non
socio.

Art. 16

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazio-
ne, se nessun Azionista vi si oppone, diversamente l’ Assemblea
stabilisce il sistema di votazione. In caso di parità di voti, sì in-
tende eletto il più anziano di età.

















TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero variabile da cinque a nove membri se-
condo le deliberazioni prese di volta in volta dall’ Assemblea.
L’Assemblea, ogni qualvolta debba procedere alla nomina del
Consiglio, determina il numero dei componenti il Consiglio stes-
so nei limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’ Assemblea anche nel corso del triennio può variare il nume-
ro dei componenti del Consiglio di Amministrazione sempre en-
tro i limiti di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti
dureranno in carica sino alla scadenza del triennio. Se nel cor-
so dell’esercizio vengono a mancare uno 0 più Amministratori
si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

Quando per dimissioni o per altra causa venga a mancare la mag-
gioranza degli Amministratori, o la metà di essi se sono in nu-
mero pari, l’intero Consiglio si intende decaduto e pertanto deve
essere convocata l'Assemblea per la ricostituzione di esso.
Art. 18

La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o far pre-
stare ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile è fissata in Lire
200.000 in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato al valore nominale.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-
duto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.
Può altresì eleggere un Vice Presidente. Il Vice Presidente so-
stituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza 0 impedimento del Presidente e del Vice Pre-

















sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione il
Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella località indi-
cata nell’avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggio-
ranza dei Consiglieri o da almeno due Sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorniliberi pri-
ma della riunione, per lettera raccomandata o per telegramma
o per messaggio telex. In caso di urgenza il Consiglio può essere
convocato almeno il giorno precedente quello della riunione.
Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi com-
ponenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-
zioni ad un Comitato Esecutivo, di cui dovrà far parte il Presi-
dente, determinandone la composizione e le modalità di
funzionamento.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei
propri poteri al Presidente ed ad altri suoi membri, nonché no-
minare Amministratori Delegati e Direttori Generali. Il tutto
ai sensi e nei limiti dell’art. 2381 del Codice Civile.

Art. 24

I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comitato
Esecutivo verranno trascritti in apposito libro e firmati dal Pre-
sidente della seduta e dal Segretario.

Art. 25

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Au-
torità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi, nonché
la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

La rappresentanza legale come sopra definita, nonché la firma
sociale nei limiti dei poteri conferiti, spettano anche all’ Ammi-
nistratore Delegato ove sia stato nominato.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresen-
tanza sociale ad altri Consiglieri, a Direttori Generali, a Diret-
tori e Procuratori, questi ultimi anche se non dipendenti della
Società, firma da esercitarsi individualmente o, se congiunta-
mente, nei limiti dei poteri ad essi singolarmente conferiti.
Art. 26

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenu-
te per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso sarà
deliberato dall’ Assemblea. Tale deliberazione sarà valida anche
per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell’ As-
semblea stessa.















TITOLO V

Sindaci

Art. 27

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; ven-
gono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Essi sono rieleg-
gibili e la retribuzione dei Sindaci effettivi è determinata
dall’ Assemblea.

TITOLO VI

Bilancio - Utili

Art. 28

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, in
conformità alle disposizioni di legge, redige il bilancio di eser-
cizio con il conto dei profitti e delle perdite.

Art. 29

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale e nei modi e nei termini di
cui all’art. 2428 del Codice Civile;

b) il rimanente secondo le deliberazioni nell’ Assemblea.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse desi-
gnate dal Consiglio e con le modalità e i termini fissati dal Con-
siglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio saranno prescritti
a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 31
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà















TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 32

La Società uniforma la propria attività ai principi dell’econo-
mia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 33

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal libro dei Soci.

Il sottoscritto Ing. Giulio Leoni, nato a Milano il 16 aprile 1941
e domiciliato in Genova, Piazza Carignano n° 2, nella sua qua-
lità di Amministratore Direttore Generale della Ansaldo Siste-
mi Industriali S.p.A., con sede in Genova Piazza Carignano n°
2, col capitale in Lire diecimiliardi, iscritta presso il Tribunale
di Genova al n. 40090 dichiara che quanto sopra trascritto co-
stituisce il testo integrale dello Statuto della suddetta Società do-
po le modifiche apportatevi con l’ Assemblea Straordinaria degli
azionisti del 21 dicembre 1983 il cui verbale venne redatto dal
Notaio G. Sciello di Genova, e ai sensi dell’ultimo comma del-
l’art. 2436 del Codice Civile e per ogni fine ed effetto lo
deposita
nel registro delle Imprese del Tribunale di Genova e ne
chiede
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azio-
ni e a Responsabilità Limitata

Genova,

Il Direttore Generale
Ing. Giulio Leoni








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