Ansaldo Componenti - statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO ANSALDO
- Titolo
- Ansaldo Componenti - statuto
- Titolo originale
- "Statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
-
Statuto vigente della società Ansaldo Componenti con sede in Genova. Lo statuto dovrebbe riferirsi al 1983, data di costituzione della società.
- Data testuale
- 1983
- Data topica
- Genova
- Consistenza
- 1 opuscolo (pp. numerate 9)
- Stato di conservazione
- Ottimo
- Soggetto produttore
-
Ansaldo (1853 - ***)
- Identificativo
- AA.000017
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
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- Collocazione
- Statuti, b.1, f. 15
- Temi correlati
- Storia aziendale
- contenuto
-
[SALDO]
FT Mei ii . .
A cura della Direzione Relazioni Esterne
STATUTO
vigente della Ansaldo Componenti S.p.A.
con sede in Genova
TITOLO |
Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società
Art. 1
La Società per Azioni denominata ‘Ansaldo Componenti
S.p.A.’ è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto
in esso non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta
materia.
Art. 2
La Società ha sede in Genova e, nei modi di legge, potrà istitui-
re o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresen-
tanze e stabilimenti, in altre località sia in Italia che all’estero.
Art. 3
La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente che indi-
rettamente, di attività industriali e commerciali, di progettazione
e servizi nel campo degli impianti e beni strumentali relativi al-
la produzione, generazione, trasformazione, trasporto, distri-
buzione, conversione e utilizzazione dell'energia elettrica in tutte
le forme e comunque prodotte; nel campo degli impianti e dei
beni strumentali relativi ai mezzi di trazione e trasporto, in ge-
nere, nel campo di impianti industriali e beni strumentali di qual-
siasi altra natura, nonché la realizzazione di tutte le opere
connesse con le attività di cui sopra. Per il raggiungimento del-
l’oggetto sociale o comunque in relazione allo stesso, potrà com-
piere qualsiasi operazione industriale e commerciale, mobiliare
ed immobiliare e finanziaria: assumere interessenze e parteci-
pazioni in altre Società ed imprese sia direttamente sia indiret-
tamente, aderire ad associazioni, enti e consorzi e prestare
garanzie per obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle
quali comunque abbia interesse.
Art. 4
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione del-
l'Assemblea degli azionisti.
TITOLO Il
Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni
Art. 5
Il capitale sociale è di Lire 150.000.000.000 (centocinquantami-
liardi) diviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) azioni
del valore nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna.
Art. 6
Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di Azionista costituisce, di per sè sola, adesione al-
l’atto costitutivo e al presente Statuto.
Art. 7
Le azioni sono nominative e, quando siano interamente libera-
te e qualora la legge lo consenta, possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative
e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del-
l’Azionista.
Art. 8
Addivenendo ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emis-
sione saranno offerte in opzione agli Azionisti, fatta eccezione
per i casi consentiti dalla legge.
Art. 9
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in una o più volte.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l’interesse
nella misura annua del 2% in più del ‘‘prime rate’’ praticato
a fronte di finanziamenti a breve da primarie banche, fermo il
disposto dell’art. 2344 del Codice Civile.
Art. 10
La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modali-
tà di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.
TITOLO Ill
Assemblea degli Azionisti
Art. 11
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola,
presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio
di Amministrazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per
gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Am-
ministrazione lo ritenga opportuno.
Art. 12
Possono intervenire all’ Assemblea gli azionisti che, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azioni
presso la sede sociale o negli Istituti di Credito indicati dal Con-
siglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. Per l’in-
tervento degli Azionisti all’ Assemblea valgono le disposizioni
di cui all’art. 2372 del Codice Civile.
I soci potranno farsi rappresentare anche da persona non azio-
nista, mediante delega scritta che dovrà essere rilasciata in mo-
do che garantisca la rappresentanza unitaria della totalità delle
azioni appartenenti al socio rappresentato.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’ Assemblea.
Art. 13
Stante le particolari esigenze della Società, il termine per la con-
vocazione dell’ Assemblea ordinaria di cui all'ultimo comma del-
l’art. 2364 del Codice Civile è fissato in sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Art. 14
Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordi-
naria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme
di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.
Art. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione 0, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del
Consiglio stesso, in difetto di che l’ Assemblea elegge il proprio
Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non
socio.
Art. 16
Le nomine. alle cariche sociali possono avvenire per acclama-
zione, se nessun Azionista vi si oppone, diversamente l’Assem-
blea stabilisce il sistema di votazione. In caso di parità di voti,
si intende eletto il più anziano di età.
TITOLO IV
Consiglio di Amministrazione
Art. 17
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero variabile da cinque a nove membri se-
condo le deliberazioni prese di volta in volta dall’ Assemblea.
L'Assemblea, ogni qualvolta debba procedere alla nomina del
Consiglio, determina il numero dei componenti il Consiglio stes-
so nei limiti suddetti. ;
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea anche nel corso del triennio può variare il nume-
ro dei componenti del Consiglio di Amministrazione sempre en-
tro i limiti di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti
dureranno in carica sino alla scadenza del triennio. Se nel cor-
so dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori
si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.
Quando per dimissioni o per altra causa venga a mancare la mag-
gioranza degli Amministratori, o la metà di essi se sono in nu-
mero pari, l’intero Consiglio si intende decaduto e pertanto deve
essere convocata l’ Assemblea per la ricostituzione di esso.
Art. 18
La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o far pre-
stare ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile è fissata in Lire
200.000 in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato al valore nominale.
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-
duto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.
Può altresì eleggere un Vice Presidente. Il Vice Presidente so-
stituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione il
Consigliere più anziano tra quelli presenti.
Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.
Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella località indi-
cata nell’avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggio-
ranza dei Consiglieri o da almeno due Sindaci.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
prima della riunione, per lettera raccomandata o per telegram-
ma o per messaggio telex. In caso di urgenza il Consiglio può
essere convocato almeno il giorno precedente quello della
riunione.
Art. 21
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi com-
ponenti in carica. Le deliberazioni sono presa a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge e lo Statuto riservano all’ Assemblea.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-
zioni ad un Comitato Esecutivo, di cui dovrà far parte il Presi-
dente, determinandone la composizione e le modalità di funzio-
namento.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei
propri poteri al Presidente ed ad altri suoi membri, nonché no-
minare Amministratori Delegati e Direttori Generali. Il tutto
ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile.
Art. 24
I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comitato
Esecutivo verranno trascritti in apposito libro e firmati dal Pre-
sidente della seduta e dal Segretario.
Art. 25
La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Au-
torità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi, nonche
la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappre-
sentanza sociale ad altri Consiglieri, a Direttori Generali, a
Direttori e Procuratori, questi ultimi anche se non dipenden-
ti della Società, firma da esercitarsi individualmente o, se con-
giuntamente, nei limiti dei poteri ad essi singolarmente con-
feriti.
Art. 26
Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenu-
te per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso sarà
deliberato dall’ Assemblea. Tale deliberazione sarà valida anche
per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell’ As-
semblea stessa.
TITOLO V
Sindaci
Art. 27
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; ven-
gono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Essi sono rieleg-
gibili e la retribuzione dei Sindaci effettivi è determinata
dall’ Assemblea.
TITOLO VI
Bilancio - Utili
Art. 28
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, in
conformità alle disposizioni di legge, redige il bilancio di eser-
cizio con il conto dei profitti e delle perdite.
Art. 29
Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:
a) il 5% al fondo di riserva legale e nei modi e nei termini di
cui all’art. 2428 del Codice Civile;
b) il rimanente secondo le deliberazioni nell’ Assemblea.
Art. 30
Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse desi-
gnate dal Consiglio e con le modalità e i termini fissati dal Con-
siglio stesso.
TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione
Art. 31
In caso di scioglimento della Società, 1’ Assemblea determinerà
le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidato-
ri, fissandone i poteri cd i compensi.
TITOLO VIII
Disposizioni generali
Art. 32
La Società uniforma la propria attività ai principi dell’econo-
mia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 33
Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal libro dei Soci.
- extracted text
-
[SALDO]
FT Mei ii . .
A cura della Direzione Relazioni Esterne
STATUTO
vigente della Ansaldo Componenti S.p.A.
con sede in Genova
TITOLO |
Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società
Art. 1
La Società per Azioni denominata ‘Ansaldo Componenti
S.p.A.’ è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto
in esso non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta
materia.
Art. 2
La Società ha sede in Genova e, nei modi di legge, potrà istitui-
re o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresen-
tanze e stabilimenti, in altre località sia in Italia che all’estero.
Art. 3
La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente che indi-
rettamente, di attività industriali e commerciali, di progettazione
e servizi nel campo degli impianti e beni strumentali relativi al-
la produzione, generazione, trasformazione, trasporto, distri-
buzione, conversione e utilizzazione dell'energia elettrica in tutte
le forme e comunque prodotte; nel campo degli impianti e dei
beni strumentali relativi ai mezzi di trazione e trasporto, in ge-
nere, nel campo di impianti industriali e beni strumentali di qual-
siasi altra natura, nonché la realizzazione di tutte le opere
connesse con le attività di cui sopra. Per il raggiungimento del-
l’oggetto sociale o comunque in relazione allo stesso, potrà com-
piere qualsiasi operazione industriale e commerciale, mobiliare
ed immobiliare e finanziaria: assumere interessenze e parteci-
pazioni in altre Società ed imprese sia direttamente sia indiret-
tamente, aderire ad associazioni, enti e consorzi e prestare
garanzie per obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle
quali comunque abbia interesse.
Art. 4
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione del-
l'Assemblea degli azionisti.
TITOLO Il
Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni
Art. 5
Il capitale sociale è di Lire 150.000.000.000 (centocinquantami-
liardi) diviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) azioni
del valore nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna.
Art. 6
Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di Azionista costituisce, di per sè sola, adesione al-
l’atto costitutivo e al presente Statuto.
Art. 7
Le azioni sono nominative e, quando siano interamente libera-
te e qualora la legge lo consenta, possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative
e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del-
l’Azionista.
Art. 8
Addivenendo ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emis-
sione saranno offerte in opzione agli Azionisti, fatta eccezione
per i casi consentiti dalla legge.
Art. 9
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in una o più volte.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l’interesse
nella misura annua del 2% in più del ‘‘prime rate’’ praticato
a fronte di finanziamenti a breve da primarie banche, fermo il
disposto dell’art. 2344 del Codice Civile.
Art. 10
La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modali-
tà di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.
TITOLO Ill
Assemblea degli Azionisti
Art. 11
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola,
presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio
di Amministrazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per
gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Am-
ministrazione lo ritenga opportuno.
Art. 12
Possono intervenire all’ Assemblea gli azionisti che, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azioni
presso la sede sociale o negli Istituti di Credito indicati dal Con-
siglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. Per l’in-
tervento degli Azionisti all’ Assemblea valgono le disposizioni
di cui all’art. 2372 del Codice Civile.
I soci potranno farsi rappresentare anche da persona non azio-
nista, mediante delega scritta che dovrà essere rilasciata in mo-
do che garantisca la rappresentanza unitaria della totalità delle
azioni appartenenti al socio rappresentato.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’ Assemblea.
Art. 13
Stante le particolari esigenze della Società, il termine per la con-
vocazione dell’ Assemblea ordinaria di cui all'ultimo comma del-
l’art. 2364 del Codice Civile è fissato in sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Art. 14
Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordi-
naria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme
di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.
Art. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione 0, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del
Consiglio stesso, in difetto di che l’ Assemblea elegge il proprio
Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non
socio.
Art. 16
Le nomine. alle cariche sociali possono avvenire per acclama-
zione, se nessun Azionista vi si oppone, diversamente l’Assem-
blea stabilisce il sistema di votazione. In caso di parità di voti,
si intende eletto il più anziano di età.
TITOLO IV
Consiglio di Amministrazione
Art. 17
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero variabile da cinque a nove membri se-
condo le deliberazioni prese di volta in volta dall’ Assemblea.
L'Assemblea, ogni qualvolta debba procedere alla nomina del
Consiglio, determina il numero dei componenti il Consiglio stes-
so nei limiti suddetti. ;
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea anche nel corso del triennio può variare il nume-
ro dei componenti del Consiglio di Amministrazione sempre en-
tro i limiti di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti
dureranno in carica sino alla scadenza del triennio. Se nel cor-
so dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori
si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.
Quando per dimissioni o per altra causa venga a mancare la mag-
gioranza degli Amministratori, o la metà di essi se sono in nu-
mero pari, l’intero Consiglio si intende decaduto e pertanto deve
essere convocata l’ Assemblea per la ricostituzione di esso.
Art. 18
La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o far pre-
stare ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile è fissata in Lire
200.000 in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato al valore nominale.
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-
duto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.
Può altresì eleggere un Vice Presidente. Il Vice Presidente so-
stituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione il
Consigliere più anziano tra quelli presenti.
Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.
Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella località indi-
cata nell’avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggio-
ranza dei Consiglieri o da almeno due Sindaci.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
prima della riunione, per lettera raccomandata o per telegram-
ma o per messaggio telex. In caso di urgenza il Consiglio può
essere convocato almeno il giorno precedente quello della
riunione.
Art. 21
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi com-
ponenti in carica. Le deliberazioni sono presa a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge e lo Statuto riservano all’ Assemblea.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-
zioni ad un Comitato Esecutivo, di cui dovrà far parte il Presi-
dente, determinandone la composizione e le modalità di funzio-
namento.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei
propri poteri al Presidente ed ad altri suoi membri, nonché no-
minare Amministratori Delegati e Direttori Generali. Il tutto
ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile.
Art. 24
I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comitato
Esecutivo verranno trascritti in apposito libro e firmati dal Pre-
sidente della seduta e dal Segretario.
Art. 25
La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Au-
torità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi, nonche
la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappre-
sentanza sociale ad altri Consiglieri, a Direttori Generali, a
Direttori e Procuratori, questi ultimi anche se non dipenden-
ti della Società, firma da esercitarsi individualmente o, se con-
giuntamente, nei limiti dei poteri ad essi singolarmente con-
feriti.
Art. 26
Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenu-
te per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso sarà
deliberato dall’ Assemblea. Tale deliberazione sarà valida anche
per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell’ As-
semblea stessa.
TITOLO V
Sindaci
Art. 27
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; ven-
gono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Essi sono rieleg-
gibili e la retribuzione dei Sindaci effettivi è determinata
dall’ Assemblea.
TITOLO VI
Bilancio - Utili
Art. 28
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, in
conformità alle disposizioni di legge, redige il bilancio di eser-
cizio con il conto dei profitti e delle perdite.
Art. 29
Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:
a) il 5% al fondo di riserva legale e nei modi e nei termini di
cui all’art. 2428 del Codice Civile;
b) il rimanente secondo le deliberazioni nell’ Assemblea.
Art. 30
Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse desi-
gnate dal Consiglio e con le modalità e i termini fissati dal Con-
siglio stesso.
TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione
Art. 31
In caso di scioglimento della Società, 1’ Assemblea determinerà
le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidato-
ri, fissandone i poteri cd i compensi.
TITOLO VIII
Disposizioni generali
Art. 32
La Società uniforma la propria attività ai principi dell’econo-
mia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 33
Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal libro dei Soci.
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