Ansaldo Trasporti - statuto

Contenuto

Ansaldo Trasporti - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Statuto vigente della Ansaldo Trasporti S.p.A. con sede in Napoli. Lo statuto dovrebbe riferirsi al 1980, dati di costituzione della sopcietà. In due copie. 

Data testuale
1988
Data topica
Napoli
Consistenza
1 opuscolo (pp. numerate 9)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000016
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti, b. 1, f. 14
Temi correlati
contenuto





STATUTO

vigente della Ansaldo Trasporti S.p.A.
con sede in Napoli

Edizione Marzo 1988

















TITOLO |

Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società

Art. 1

La Società per Azioni denominata ‘Ansaldo Trasporti S.p.A.”
è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso
non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta materia.
Art. 2

La Società ha sede in Napoli e, nei modi di legge, potrà istituire
o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze
e creare stabilimenti in altre località sia in Italia che all’estero.
Art. 3

La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente che indi-
rettamente, di attività industriali e commerciali, di progettazione
e servizi, nel campo dei sistemi, sottosistemi, impianti e beni
strumentali relativi ai mezzi di trazione e trasporto, nonché la
realizzazione di tutte le opere connesse con le attività di cui sopra.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà assu-
mere interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese
aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, potrà
aderire ad associazioni, enti e consorzi e potrà compiere qual-
siasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobi-
liare e finanziaria, inclusa la prestazione di garanzie per obbli-
gazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali comun-
que la Società abbia interessenze.

La Società potrà svolgere la sua attività in Italia ed all’estero.
Art. 4

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione del-
l’Assemblea degli azionisti.















TITOLO II

Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni

Art, 5

Il capitale sociale è di Lire 60.000.000.000 diviso in n. 60.000.000
azioni ordinarie e del valore nominale di Lire 1.000 (mille) ca-
dauna. Qualora venga deliberato un aumento del capitale so-
ciale, gli azionisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni
ai sensi dell’art. 2441 c.c.

Art. 6

Le azioni sono inivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al-
l’atto costitutivo ed al presente statuto.

Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo con-
senta, le azioni possono essere al portatore.

La azioni al portatore possono essere convertite in nominative
e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del-
l’azionista.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione del-
l'Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate e/o di risparmio.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzio-
ne agli azionisti fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
Art. 8

La Società può anche emettere obbligazioni a norma e con le
modalità di legge, determinando le condizioni del relativo col-
locamento.















TITOLO III

Assemblea degli Azionisti

Art. 9

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove.
Art. 10

Possono intervenire all’ Assemblea gli Azionisti che, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azio-
ni nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione nell'avviso di convocazione.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, stante le particolari esigenze della
Società.

Art. 12

Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordi-
naria e per la validità delle sue deliberazioni e per l’intervento
degli azionisti alla stessa valgono le norme di cui agli articoli
2368 2369, 2369 bis c.c.

Le votazione avverranno di norma per alzata di mano. Le ele-
zioni alle cariche sociali potranno anche avvenire per accla-
mazione.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità delle nor-
me di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti
i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il di-
sposto di cui all’art. 2377 del codice civile e fatto salvo il diritto
di recesso di cui all’art. 2437 del codice civile.

Art. 13

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza
anche di questo, il Presidente viene designato dagli intervenuti.
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche
non socio; il Presidente può scegliere, tra i presenti, due scru-
tatori.















TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di un numero di membri non inferiore a cinque e non
superiore a tredici. L'Assemblea, di volta in volta, prima di pro-
cedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei
componenti entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superio-
re atre annie sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 del codice
civile. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare
il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sem-
pre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti
scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Am-
ministratori si provvederà ai sensi dell’art. 2386 del c.c.; se vie-
ne meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà
dimissionario l’intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere con-
vocata per la ricostituzione integrale dello stesso.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Pre-
sidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Vice Presiden-
te sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione un
Consigliere fra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.















Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato
nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte
le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce, ai sensi dell’art.
15 dello Statuto Sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia
fatta domanda da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio
Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il
Consiglio può essere convocato almeno il giorno precedente a
quello della riunione.

Art. 17

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
sarà necessaria la presenza della maggioranza degli amministra-
tori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-
luta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi mem-
bri un amministratore delegato; può altresì nominare, sempre
tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo composto dal Presi-
dente e da non più di quattro amministratori, determinandone
la composizione e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti 0 parte dei
suoi poteri, ad eccezione di quelli non delegabili ai sensi di leg-
ge, al Comitato Esecutivo, al Presidente, all’ Amministrazione
Delegato e ad altri suoi membri, determinando l’estensione e
i limiti di ciascuna delega.

Art. 20

I verbali delle deliberazioni consiliari e del comitato esecutivo
vanno trascritti in appositi libri e firmati dal Presidente e dal
Segretario della Seduta.

Art. 21

La rappresentanza in giudizio della Società e la firma sociale
per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano di-
sgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed all’Amministratore Delegato.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresen-
tanza sociale a Consiglieri, Direttori Generali, Direttori e Pro-
curatori, questi ultimi anche se non dipendenti della Società,
individualmente o congiuntamente, nei limiti dei poteri loro con-
feriti.

Art. 22

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rim-
borso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un
eventuale compenso che verrà fissato dall'Assemblea. La de-
liberazione al riguardo una volta presa resterà valida anche per
gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell’As-
semblea.















TITOLO V

Sindaci

Art. 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri ef-
fettivi secondo le deliberazioni dell’assemblea; saranno inol-
tre nominati due Sindaci supplenti. I sindaci sono rieleggibili
e l’emolumento dei Sindaci effettivi è fissato dalla Assemblea.

TITOLO VI

Bilancio - Riparto Utili

Art. 24

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, re-
dige il progetto di Bilancio sociale ed il Conto Profitti e Per-
dite da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Am-
ministratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 25

Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di tutte
le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati co-
me segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che questo abbia rag-
giunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente distribuito dagli azionisti, salvo diversa deli-
berazione dell'assemblea.

Art. 26

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse de-
signate dal Consiglio e con le modalità e i termini fissati an-
nualmente dal Consiglio stesso.

TITOLO VII

Scioglimento o liquidazione

Art. 27

In caso di scioglimento della Società, la Assemblea determi-
nerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più li-
guidatori, fissandone i poteri ed i compensi.











TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 28
Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal libro dei Soci.














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STATUTO

vigente della Ansaldo Trasporti S.p.A.
con sede in Napoli

Edizione Marzo 1988

















TITOLO |

Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società

Art. 1

La Società per Azioni denominata ‘Ansaldo Trasporti S.p.A.”
è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso
non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta materia.
Art. 2

La Società ha sede in Napoli e, nei modi di legge, potrà istituire
o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze
e creare stabilimenti in altre località sia in Italia che all’estero.
Art. 3

La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente che indi-
rettamente, di attività industriali e commerciali, di progettazione
e servizi, nel campo dei sistemi, sottosistemi, impianti e beni
strumentali relativi ai mezzi di trazione e trasporto, nonché la
realizzazione di tutte le opere connesse con le attività di cui sopra.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà assu-
mere interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese
aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, potrà
aderire ad associazioni, enti e consorzi e potrà compiere qual-
siasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobi-
liare e finanziaria, inclusa la prestazione di garanzie per obbli-
gazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali comun-
que la Società abbia interessenze.

La Società potrà svolgere la sua attività in Italia ed all’estero.
Art. 4

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione del-
l’Assemblea degli azionisti.















TITOLO II

Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni

Art, 5

Il capitale sociale è di Lire 60.000.000.000 diviso in n. 60.000.000
azioni ordinarie e del valore nominale di Lire 1.000 (mille) ca-
dauna. Qualora venga deliberato un aumento del capitale so-
ciale, gli azionisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni
ai sensi dell’art. 2441 c.c.

Art. 6

Le azioni sono inivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al-
l’atto costitutivo ed al presente statuto.

Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo con-
senta, le azioni possono essere al portatore.

La azioni al portatore possono essere convertite in nominative
e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del-
l’azionista.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione del-
l'Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate e/o di risparmio.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzio-
ne agli azionisti fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
Art. 8

La Società può anche emettere obbligazioni a norma e con le
modalità di legge, determinando le condizioni del relativo col-
locamento.















TITOLO III

Assemblea degli Azionisti

Art. 9

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove.
Art. 10

Possono intervenire all’ Assemblea gli Azionisti che, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azio-
ni nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione nell'avviso di convocazione.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, stante le particolari esigenze della
Società.

Art. 12

Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordi-
naria e per la validità delle sue deliberazioni e per l’intervento
degli azionisti alla stessa valgono le norme di cui agli articoli
2368 2369, 2369 bis c.c.

Le votazione avverranno di norma per alzata di mano. Le ele-
zioni alle cariche sociali potranno anche avvenire per accla-
mazione.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità delle nor-
me di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti
i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il di-
sposto di cui all’art. 2377 del codice civile e fatto salvo il diritto
di recesso di cui all’art. 2437 del codice civile.

Art. 13

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza
anche di questo, il Presidente viene designato dagli intervenuti.
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche
non socio; il Presidente può scegliere, tra i presenti, due scru-
tatori.















TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di un numero di membri non inferiore a cinque e non
superiore a tredici. L'Assemblea, di volta in volta, prima di pro-
cedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei
componenti entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superio-
re atre annie sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 del codice
civile. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare
il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sem-
pre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti
scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Am-
ministratori si provvederà ai sensi dell’art. 2386 del c.c.; se vie-
ne meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà
dimissionario l’intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere con-
vocata per la ricostituzione integrale dello stesso.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Pre-
sidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Vice Presiden-
te sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione un
Consigliere fra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.















Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato
nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte
le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce, ai sensi dell’art.
15 dello Statuto Sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia
fatta domanda da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio
Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il
Consiglio può essere convocato almeno il giorno precedente a
quello della riunione.

Art. 17

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
sarà necessaria la presenza della maggioranza degli amministra-
tori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-
luta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi mem-
bri un amministratore delegato; può altresì nominare, sempre
tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo composto dal Presi-
dente e da non più di quattro amministratori, determinandone
la composizione e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti 0 parte dei
suoi poteri, ad eccezione di quelli non delegabili ai sensi di leg-
ge, al Comitato Esecutivo, al Presidente, all’ Amministrazione
Delegato e ad altri suoi membri, determinando l’estensione e
i limiti di ciascuna delega.

Art. 20

I verbali delle deliberazioni consiliari e del comitato esecutivo
vanno trascritti in appositi libri e firmati dal Presidente e dal
Segretario della Seduta.

Art. 21

La rappresentanza in giudizio della Società e la firma sociale
per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano di-
sgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed all’Amministratore Delegato.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresen-
tanza sociale a Consiglieri, Direttori Generali, Direttori e Pro-
curatori, questi ultimi anche se non dipendenti della Società,
individualmente o congiuntamente, nei limiti dei poteri loro con-
feriti.

Art. 22

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rim-
borso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un
eventuale compenso che verrà fissato dall'Assemblea. La de-
liberazione al riguardo una volta presa resterà valida anche per
gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell’As-
semblea.















TITOLO V

Sindaci

Art. 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri ef-
fettivi secondo le deliberazioni dell’assemblea; saranno inol-
tre nominati due Sindaci supplenti. I sindaci sono rieleggibili
e l’emolumento dei Sindaci effettivi è fissato dalla Assemblea.

TITOLO VI

Bilancio - Riparto Utili

Art. 24

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, re-
dige il progetto di Bilancio sociale ed il Conto Profitti e Per-
dite da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Am-
ministratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 25

Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di tutte
le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati co-
me segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che questo abbia rag-
giunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente distribuito dagli azionisti, salvo diversa deli-
berazione dell'assemblea.

Art. 26

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse de-
signate dal Consiglio e con le modalità e i termini fissati an-
nualmente dal Consiglio stesso.

TITOLO VII

Scioglimento o liquidazione

Art. 27

In caso di scioglimento della Società, la Assemblea determi-
nerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più li-
guidatori, fissandone i poteri ed i compensi.











TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 28
Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal libro dei Soci.














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