Ansaldo Società per Azioni - statuto

Contenuto

Ansaldo Società per Azioni - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Statuto della società. Ultima modifica risalente al 9 dicembre 1985. 

Data testuale
1985
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. 9)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000015
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b.1; f. 13
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contenuto





A cura della Direzione Relazioni Esterne









STATUTO

vigente della Ansaldo Società per Azioni
con sede in Genova















TITOLO |

Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società

Art, 1

È costituita una Società per Azioni con la denominazione An-
saldo Società per Azioni.

Art. 2

La Società ha sede in Genova e ha sedi secondarie in Milano
e Napoli.

Nei modi di legge la Società potrà sopprimere dette sedi secon-
darie e istituire o sopprimere altre sedi secondarie nonché suc-
cursali, agenzie, rappresentanze e stabilimenti, in altre località
sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente sia indi-
rettamente di attività industriali e commerciali di progettazione
e servizi nel campo degli impianti e beni strumentali relativi al-
la produzione, generazione, trasformazione, trasporto, distri-
buzione conversione e utilizzazione dell’energia elettrica in tutte
le forme e comunque prodotte; nel campo degli impianti e dei
beni strumentali relativi ai mezzi di trazione e trasporto, in ge-
nere, nel campo degli impianti industriali e beni strumentali di
qualsiasi altra natura, nonché la realizzazione di tutte le opere
connesse con le attività di cui sopra.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà assu-
mere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese
aventi oggetto analogo od affine al proprio, sia direttamente
sia indirettamente, potrà aderire ad associazioni, enti e consor-
zi e potrà compiere operazioni industriali e commerciali, mobi-
liari e immobiliari e finanziarie inclusa la prestazione di garanzie
per obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali
comunque la Società abbia interesse.

La Società potrà svolgere la sua attività in Italia e all’estero.
Art. 4

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato uno 0 più volte per deliberazioni dell’ As-
semblea degli azionisti















TITOLO Il

Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 325.300.000.000 (trecentoventicin-
quemiliarditrecentomilioni) diviso in numero 325.300.000 (tre-
centoventicinquemilionitrecentomila) azioni ordinarie del valore
nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna.

Qualora venga deliberato un aumento del capitale sociale, gli
azionisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni ai sensi
dell’art. 2441 c.c.

Il trasferimento a terzi del diritto di opzione non è consentito.
Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al ca-
pitale sociale avranno diritto di sottoscrivere le azioni non sot-
toscritte dagli altri soci nel termine fissato nelle delibere relative.
Art, 6

Le azioni sono nominative.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sè sola adesione all’at-
to costitutivo ed al presente statuto.

Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci,
non produce effetti nei confronti della Società se non previo con-
senso della maggioranza del capitale sociale, essendo compreso
nel computo il voto dell’azionista cedente.

Detto consenso può essere manifestato anche con la semplice
sottoscrizione dell’annotazione di trasferimento sul Libro dei
Soci e potrà essere negato qualora sussista una delle seguenti
condizioni:

a) il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovar-
si potenzialmente, direttamente o indirettamente, in posizione
di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

b) il cessionario non appaia in grado di fornire alla Società un
supporto tecnologico o finanziario o commerciale di entità si-
gnificativa rispetto al supporto che gli altri azionisti siano in gra-
do di fornire;

c) il cessionario riveste qualità tali che la sua presenza nella com-
pagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società o
non risulti coerente con le determinazioni delle competenti au-
torità a proposito della struttura industriale italiana nel settore.
Delle suddette modalità di trasferimento delle azioni sarà fatta
menzione sui certificati azionari.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione del-
l'Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate o aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni
precedentemente emesse.

Art, 8

La Società può anche emettere obbligazioni.

















TITOLO III

Assemblea degli Azionisti

Art. 9

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove.
Art, 10

Possono intervenire all’ Assemblea gli azionisti che a norma delle
vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azioni
nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Ammini-
strazione nell’avviso di convocazione ed abbiano ottenuto il bi-
glietto di ammissione.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 12

Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordi-
naria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme
di cui agli articoli 2368 e 2369 del c.c.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza
anche di questo, l'Assemblea provvederà ad eleggersi il Pre-
sidente.

Viene nominato un Segretario, anche non Socio. Il Presidente
può inoltre scegliere tra i presenti due scrutatori.















TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di un numero variabile da 8 a 13 membri. L’Assem-
blea ogni qualvolta debba procedere all’elezione di Amministra-
tori determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti
suddetti e nel caso di mancata deliberazione su questo punto,
rimane fermo il numero degli Amministratori fissato per il pe-
riodo precedente. Gli Amministratori durano in carica tre anni
e sono rieleggibili a norma dell’art. 2389 del c.c.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-
nistratori si provvede ai sensi di legge.

Quando per dimissioni o per altra causa venga a mancare la mag-
gioranza di essi l’intero Consiglio si intende automaticamente
decaduto e pertanto deve essere convocata l’ Assemblea perché
provveda al rinnovo dell’intero Consiglio.

Art. 15

La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o far pre-
stare ai sensi dell’art. 2387 del c.c., è fissata in Lire 200.000,
in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti
dallo Stato al valore nominale.

Art. 16

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice
Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza 0 impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione un
Consigliere fra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o
in altra località designata nell'avviso di convocazione, ogni qual-
volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richie-
sta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
prima della riunione con lettera raccomandata.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche tele-
graficamente almeno due giorni liberi prima della riunione.
Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione sarà necessaria la presenza di tanti Amministratori che rap-
presentino la maggioranza assoluta del numero degli Ammi-

















nistratori fissato dall’ Assemblea ai sensi dell’art. 14. Le delibe-
razioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art, 19 |

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge e lo statuto riservano all’ Assemblea.

Il Consiglio avrà quindi, trale altre, la facoltà di transigere e com-
promettere in arbitri anche amichevoli compositori: acquistare,
vendere e permutare immobili e complessi aziendali, conferirli
in altre Società costituite o costituende, assumere e cedere parte-
cipazioni, quote od interessenze, per gli effetti dell’art. 3 del pre-
sente statuto; procedere alle istituzioni e sopressioni previste
dall’art. 2 del presente statuto; contrarre mutui ed obbligazioni
in genere; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni
ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conserva-
tori dei registri immobiliari da responsabilità; accordare fidejus-
sioni ed altre garanzie a favore di terzi sempre per gli effetti e nei
limiti di cui all’art. 3 dello statuto sociale; consentire qualsiasi
operazione presso il Debito Pubblico, la cassa Depositi e Prestiti
e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; autorizzare qua-
lunque azione amministrativa e giudiziaria, anche in sede di re-
vocazione e di Cassazione, e nominare all’uopo avvocati e
procuratori alle liti; nominare e revocare procuratori generali e
speciali.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni
ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più
di cinque Amministratori determinando i limiti della delega.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei
propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri, nonché no-
minare uno o due Amministratori Delegati e uno o più Diretto-
ri Generali.

Il tutto a sensi e nei limiti dell’art. 2381 del c.c.

Art. 21

I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comitato
Esecutivo, vanno trascritti in apposito libro e firmati dal Presi-
dente della seduta e dal Segretario.

Art. 22

La rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi
nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via tra lo-
ro disgiunta.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresen-
tanza sociale ad altri Amministratori, a Direttori Generali, a Di-
rettori e Procuratori, questi ultimi anche se non dipendenti dalla
Società, individualmente o congiuntamente nei limiti dei poteri
loro conferiti.

Art. 23

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese soste-
nute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che
verrà fissata dall’ Assemblea. Tale deliberazione, una volta pre-
sa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa de-
liberazione dell’ Assemblea.













TITOLO V

Sindaci

Art. 24

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi; sa-
ranno inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Essi sono rieleggibili e il loro compenso è fissato dall’ Assemblea.

TITOLO VI

Bilancio, Riparto utili

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redi-
ge il progetto di Bilancio sociale e il Conto dei Profitti e delle
Perdite da sottoporre all’ Assemblea per l’approvazione.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Ammi-
nistratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 26

Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di tutte
le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati come
segue:

a) il 5% per il fondo di riserva legale fino a che questo abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente distribuito agli azionisti, salvo diversa delibera-
zione dell’ Assemblea.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse desi-
gnate dal Consiglio e con le modalità ed i termini fissati annual-
mente dal Consiglio stesso.

















TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 28

La Società uniforma la propria attività ai principi dell’econo-
mia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 29

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano
le disposizioni di legge in soggetta materia

Il sottoscritto Ing. Gio Batta Clavarino, nato a Genova-
Cornigliano il 23 ottobre 1927, domiciliato per la carica a Ge-
nova in Piazza Carignano n. 2, nella sua qualità di Presidente
e come tale legale rappresentante della Ansaldo Società per Azio-
ni (con sede in Genova, Piazza Carignano n. 2, col capitale di
Lire 325.300.000.000, interamente versato, iscritta presso il Tri-
bunale di Genova al numero 26402) dichiara che quanto sopra
trascritto costituisce il testo integrale dello statuto della suddet-
ta Società nella sua redazione aggiornata dopo le modifiche ap-
portatevi con l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 21
gennaio 1985 il cui verbale venne redatto dal Notaio Giacomo
Sciello di Genova ed ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2436
del Codice Civile e per ogni fine ed effetto lo

deposita
nel Registro delle Imprese del Tribunale di Genova e ne

chiede

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azio-
ni e a Responsabilità Limitata

Genova,

Il presidente
Ing. Gio Batta Clavarino








extracted text





A cura della Direzione Relazioni Esterne









STATUTO

vigente della Ansaldo Società per Azioni
con sede in Genova















TITOLO |

Denominazione, Sede, Oggetto e
Durata della Società

Art, 1

È costituita una Società per Azioni con la denominazione An-
saldo Società per Azioni.

Art. 2

La Società ha sede in Genova e ha sedi secondarie in Milano
e Napoli.

Nei modi di legge la Società potrà sopprimere dette sedi secon-
darie e istituire o sopprimere altre sedi secondarie nonché suc-
cursali, agenzie, rappresentanze e stabilimenti, in altre località
sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La Società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente sia indi-
rettamente di attività industriali e commerciali di progettazione
e servizi nel campo degli impianti e beni strumentali relativi al-
la produzione, generazione, trasformazione, trasporto, distri-
buzione conversione e utilizzazione dell’energia elettrica in tutte
le forme e comunque prodotte; nel campo degli impianti e dei
beni strumentali relativi ai mezzi di trazione e trasporto, in ge-
nere, nel campo degli impianti industriali e beni strumentali di
qualsiasi altra natura, nonché la realizzazione di tutte le opere
connesse con le attività di cui sopra.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà assu-
mere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese
aventi oggetto analogo od affine al proprio, sia direttamente
sia indirettamente, potrà aderire ad associazioni, enti e consor-
zi e potrà compiere operazioni industriali e commerciali, mobi-
liari e immobiliari e finanziarie inclusa la prestazione di garanzie
per obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali
comunque la Società abbia interesse.

La Società potrà svolgere la sua attività in Italia e all’estero.
Art. 4

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato uno 0 più volte per deliberazioni dell’ As-
semblea degli azionisti















TITOLO Il

Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 325.300.000.000 (trecentoventicin-
quemiliarditrecentomilioni) diviso in numero 325.300.000 (tre-
centoventicinquemilionitrecentomila) azioni ordinarie del valore
nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna.

Qualora venga deliberato un aumento del capitale sociale, gli
azionisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni ai sensi
dell’art. 2441 c.c.

Il trasferimento a terzi del diritto di opzione non è consentito.
Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al ca-
pitale sociale avranno diritto di sottoscrivere le azioni non sot-
toscritte dagli altri soci nel termine fissato nelle delibere relative.
Art, 6

Le azioni sono nominative.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sè sola adesione all’at-
to costitutivo ed al presente statuto.

Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci,
non produce effetti nei confronti della Società se non previo con-
senso della maggioranza del capitale sociale, essendo compreso
nel computo il voto dell’azionista cedente.

Detto consenso può essere manifestato anche con la semplice
sottoscrizione dell’annotazione di trasferimento sul Libro dei
Soci e potrà essere negato qualora sussista una delle seguenti
condizioni:

a) il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovar-
si potenzialmente, direttamente o indirettamente, in posizione
di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

b) il cessionario non appaia in grado di fornire alla Società un
supporto tecnologico o finanziario o commerciale di entità si-
gnificativa rispetto al supporto che gli altri azionisti siano in gra-
do di fornire;

c) il cessionario riveste qualità tali che la sua presenza nella com-
pagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società o
non risulti coerente con le determinazioni delle competenti au-
torità a proposito della struttura industriale italiana nel settore.
Delle suddette modalità di trasferimento delle azioni sarà fatta
menzione sui certificati azionari.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione del-
l'Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate o aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni
precedentemente emesse.

Art, 8

La Società può anche emettere obbligazioni.

















TITOLO III

Assemblea degli Azionisti

Art. 9

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove.
Art, 10

Possono intervenire all’ Assemblea gli azionisti che a norma delle
vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro azioni
nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Ammini-
strazione nell’avviso di convocazione ed abbiano ottenuto il bi-
glietto di ammissione.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 12

Per la legale costituzione dell’ Assemblea ordinaria e straordi-
naria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme
di cui agli articoli 2368 e 2369 del c.c.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza
anche di questo, l'Assemblea provvederà ad eleggersi il Pre-
sidente.

Viene nominato un Segretario, anche non Socio. Il Presidente
può inoltre scegliere tra i presenti due scrutatori.















TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di un numero variabile da 8 a 13 membri. L’Assem-
blea ogni qualvolta debba procedere all’elezione di Amministra-
tori determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti
suddetti e nel caso di mancata deliberazione su questo punto,
rimane fermo il numero degli Amministratori fissato per il pe-
riodo precedente. Gli Amministratori durano in carica tre anni
e sono rieleggibili a norma dell’art. 2389 del c.c.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-
nistratori si provvede ai sensi di legge.

Quando per dimissioni o per altra causa venga a mancare la mag-
gioranza di essi l’intero Consiglio si intende automaticamente
decaduto e pertanto deve essere convocata l’ Assemblea perché
provveda al rinnovo dell’intero Consiglio.

Art. 15

La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o far pre-
stare ai sensi dell’art. 2387 del c.c., è fissata in Lire 200.000,
in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti
dallo Stato al valore nominale.

Art. 16

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice
Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza 0 impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione un
Consigliere fra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o
in altra località designata nell'avviso di convocazione, ogni qual-
volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richie-
sta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
prima della riunione con lettera raccomandata.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche tele-
graficamente almeno due giorni liberi prima della riunione.
Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione sarà necessaria la presenza di tanti Amministratori che rap-
presentino la maggioranza assoluta del numero degli Ammi-

















nistratori fissato dall’ Assemblea ai sensi dell’art. 14. Le delibe-
razioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art, 19 |

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge e lo statuto riservano all’ Assemblea.

Il Consiglio avrà quindi, trale altre, la facoltà di transigere e com-
promettere in arbitri anche amichevoli compositori: acquistare,
vendere e permutare immobili e complessi aziendali, conferirli
in altre Società costituite o costituende, assumere e cedere parte-
cipazioni, quote od interessenze, per gli effetti dell’art. 3 del pre-
sente statuto; procedere alle istituzioni e sopressioni previste
dall’art. 2 del presente statuto; contrarre mutui ed obbligazioni
in genere; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni
ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conserva-
tori dei registri immobiliari da responsabilità; accordare fidejus-
sioni ed altre garanzie a favore di terzi sempre per gli effetti e nei
limiti di cui all’art. 3 dello statuto sociale; consentire qualsiasi
operazione presso il Debito Pubblico, la cassa Depositi e Prestiti
e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; autorizzare qua-
lunque azione amministrativa e giudiziaria, anche in sede di re-
vocazione e di Cassazione, e nominare all’uopo avvocati e
procuratori alle liti; nominare e revocare procuratori generali e
speciali.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni
ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più
di cinque Amministratori determinando i limiti della delega.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei
propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri, nonché no-
minare uno o due Amministratori Delegati e uno o più Diretto-
ri Generali.

Il tutto a sensi e nei limiti dell’art. 2381 del c.c.

Art. 21

I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comitato
Esecutivo, vanno trascritti in apposito libro e firmati dal Presi-
dente della seduta e dal Segretario.

Art. 22

La rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi
nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via tra lo-
ro disgiunta.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresen-
tanza sociale ad altri Amministratori, a Direttori Generali, a Di-
rettori e Procuratori, questi ultimi anche se non dipendenti dalla
Società, individualmente o congiuntamente nei limiti dei poteri
loro conferiti.

Art. 23

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese soste-
nute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che
verrà fissata dall’ Assemblea. Tale deliberazione, una volta pre-
sa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa de-
liberazione dell’ Assemblea.













TITOLO V

Sindaci

Art. 24

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi; sa-
ranno inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Essi sono rieleggibili e il loro compenso è fissato dall’ Assemblea.

TITOLO VI

Bilancio, Riparto utili

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redi-
ge il progetto di Bilancio sociale e il Conto dei Profitti e delle
Perdite da sottoporre all’ Assemblea per l’approvazione.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Ammi-
nistratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 26

Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di tutte
le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati come
segue:

a) il 5% per il fondo di riserva legale fino a che questo abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente distribuito agli azionisti, salvo diversa delibera-
zione dell’ Assemblea.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse desi-
gnate dal Consiglio e con le modalità ed i termini fissati annual-
mente dal Consiglio stesso.

















TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 28

La Società uniforma la propria attività ai principi dell’econo-
mia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 29

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano
le disposizioni di legge in soggetta materia

Il sottoscritto Ing. Gio Batta Clavarino, nato a Genova-
Cornigliano il 23 ottobre 1927, domiciliato per la carica a Ge-
nova in Piazza Carignano n. 2, nella sua qualità di Presidente
e come tale legale rappresentante della Ansaldo Società per Azio-
ni (con sede in Genova, Piazza Carignano n. 2, col capitale di
Lire 325.300.000.000, interamente versato, iscritta presso il Tri-
bunale di Genova al numero 26402) dichiara che quanto sopra
trascritto costituisce il testo integrale dello statuto della suddet-
ta Società nella sua redazione aggiornata dopo le modifiche ap-
portatevi con l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 21
gennaio 1985 il cui verbale venne redatto dal Notaio Giacomo
Sciello di Genova ed ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2436
del Codice Civile e per ogni fine ed effetto lo

deposita
nel Registro delle Imprese del Tribunale di Genova e ne

chiede

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azio-
ni e a Responsabilità Limitata

Genova,

Il presidente
Ing. Gio Batta Clavarino








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