Ansaldo San Giorgio Compagnia Generale (ASGEN) - statuto

Contenuto

Ansaldo San Giorgio Compagnia Generale (ASGEN) - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

ASGEN - Ansaldo San Giorgio - Compagnia Generale - Società per azioni - Capitale L. 15.200.000.000 - Sede legale Genova - Via Corsica, 21 - Stabilimenti elettromeccanici in Genova - Milano - Monfalcone - Costituita con atto 21 giugno 1966 del notaio Giacomo Sciello di Genova - Statuto; approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari del 29 novembre 1966, 14 settembre 1970 e 30 giugno 1971,  pubblicate ai sensi di legge.

Data testuale
1971
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. numerate 8)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000013
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b. 1, f. 11
Temi correlati
contenuto
ET

alia
pet

G ASGEN

ZE ANSALDO SANGIORGIO - COMPAGNIA GENERALE
n > SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE LIRE 15.200.000.000
| SEDE LEGALE GENQVA - VIA CORSICA, 21

STABILIMENTI ELETTROMECCANICI IN GENOVA - MILANO - MONFALCONE



Costituita con Atto 21 Giugno 1966 del Notaio Giacomo Sciello di Genova

STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni
assembleari del 29 Novembre 1966, 14 Settembre 1970 e 30 Giu-
gno 1971, pubblicate ai sensi di legge.

Ati *
Avio 4 Aore. 14

G ASGEN
ME ANSALDO SANGIORGIO - COMPAGNIA GENERALE

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE LIRE 15.200.000.000
SEDE LEGALE GENOVA - VIA CORSICA, 21
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI IN GENOVA - MILANO - MONFALCONE

Costituita con Atto 21 Giugno 1966 del Notaio Giacomo Sciello di Genova

STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni
assembleari del 29 Novembre 1966, 14 Settembre 1970 e 30 Giu-
gno 1971, pubblicate ai sensi di legge.



TITOLO |

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. E° costituita una società per azioni con la denominazione
« ASGEN Ansaldo San Giorgio - Compagnia Generale S.p.A.» So-
cietà per Azioni,

Art. 2. La Società ha sede in Genova e nei modi di legge potrà isti-
tuire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze e creare stabilimenti in altre località sia in Italia che
all’estero,

Art. 3. La Società ha per oggetto l’esercizio dell’industria e com-
mercio nel campo degli impianti ed installazioni elettrici e dei beni
strumentali relativi alla produzione, trasformazione, trasporti, distri-
buzione, conversione e utilizzazione dell’energia elettrica ed, in
genere, l’esercizio di qualsiasi altra industria e commercio com-
plementari, accessori, ausiliari ed affini,

Nell'ambito del suddetto oggetto la determinazione concreta del
campo operativo della Società spetta al Consiglio di Amministra-
zione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà
esplicare la propria azione anche mediante partecipazione in qual.
siasi forma ad altre aziende, potrà aderire ad associazioni, enti
e consorzi e potrà compiere tutte quelle operazioni industriali,
commerciali e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie per
obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali comun-
que la Società abbia interesse, mobiliari ed immobiliari che ri-

terrà più opportune nell’interesse della stessa.

Art. 4. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine

potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti,

TITOLO Il

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5. Il capitale sociale è di L, 15.200.000.000 diviso in n° 15.200.000
azioni ordinarie del valore nominale di L. 1000 (mille) cadauna.
Qualora venga deliberato un aumento del capitale sociale, gli azio-

nisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni ai sensi del-
l’art. 2441 c.c.

Il trasferimento a terzi del diritto di opzione non è consentito.
Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capi-
tale sociale avranno diritto di sottoscrivere le azioni non sotto-

scritte dagli altri soci nel termine fissato nelle delibere relative.

Art. 6. Le azioni sono nominative.

Art. 7. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione
dell’Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate o aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni

precedentemente emesse.

Art. 8. La Società può anche emettere obbligazioni.

TITOLO Ill

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Art. 9. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove.

Art. 10. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che, a nor-
ma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro
azioni nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione nell’avviso di convocazione ed abbiano ottenuto il

biglietto di ammissione.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei me-

si dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 12. Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straor-
dinaria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme
di cui agli articoli 2368 e 2369 del c.c.

Art. 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza
anche di questo, l'Assemblea provvederà ad eleggersi il Presidente.
Funge da Segretario dell’Assemblea ordinaria il Segretario del
Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Il Presidente può inoltre scegliere tra i presenti due serutatori.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione composto di un numero variabile da 8 a 13 membri. L’Assem-
blea, ogni qualvolta debba procedere all'elezione di Amministratori
determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti
e nel caso di mancata deliberazione su questo punto rimane fer-
mo il numero degli Amministratori fissato per il periodo precedente.
Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi, a meno che
l'Assemblea, al momento della nomina, non stabilisca un diverso

periodo.

Gli Amministratori possono essere rieletti e sono dispensati, salvo
diversa delibera dell'Assemblea, dal divieto di esercitare una attività

concorrente per conto di terzi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammini-
stratori si provvede ai sensi di legge. Quando per dimissioni o per
altra causa venga a mancare la metà o più della metà di essi, l’inte-
ro Consiglio si intende automaticamente decaduto e pertanto deve
essere convocata l'Assemblea perchè provveda al rinnovo dell’intero

Consiglio entro un mese dalla avvenuta decadenza.

Art. 15. La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o
far prestare ai sensi dell’art. 2387 del C. C.,‘è fissata in lire 200.000,
in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dal-

lo Stato, al valore nominale.

Art. 16. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un
Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso

di sua assenza o impedimento,

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione un

Consigliere fra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori dei

componenti del Consiglio.

Art. 17. Il Consiglio dì Amministrazione si riunisce nella sede so-
ciale o in altra località designata nell’avviso di convocazione, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richie-
sta dal Consigliere Delegato o da almeno due Consiglieri o dal Col-
legio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni liberi prima
della riunione per lettera raccomandata. In caso di urgenza il
Consiglio può essere convocato anche telegraficamente almeno tre

giorni liberi prima della riunione.

Art. 18. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti
amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del nu-

mero degli amministratori fissato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 14.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli

che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio avrà quindi, tra le altre, la facoltà di transigere e com-
promettere in arbitri anche amichevoli compositori; acquistare, ven-
dere e permutare immobili e complessi aziendali, conferirli in
altre Società costituite o costituende, assumere e cedere parteci-
pazioni, quote od interessenze, per gli effetti dell'art. 3 del pre-
sente statuto, procedere alle istituzioni e soppressioni previste dal.
l'articolo 2 del presente statuto, contrarre mutui ed obbligazioni in
genere; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipoteca-
rie; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei
registri immobiliari da responsabilità; accordare fidejussioni ed altre
garanzie a favore di terzi sempre per gli effetti e nei limiti di cui
all'articolo 3 dello statuto sociale; consentire qualsiasi operazione
presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni al-
tro ufficio pubblico o privato; autorizzare qualunque azione ammini-
strativa e giudiziaria, anche in sede di revocazione e di Cassazione, e
nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti; nominare e re-

vocare procuratori generali e speciali.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Ese-
cutivo di quattro o sei Consiglieri e un Consigliere Delegato scelto
fra i membri del Comitato Esecutivo, determinando le rispettive at-
tribuzioni e poteri. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dele-
gare alcuni suoi poteri al Presidente del Consiglio o agli altri mem-
bri, anche disgiuntamente, determinando l’estensione e i limiti di

ciascuna delega.

Art. 21. I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comi-
tato Esecutivo, vanno trascritti in apposito libro e firmati dal Presi-
dente della seduta e dal Segretario.

Art. 22. La rappresentanza in giudizio della Società e la firma socia-
le per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano di-
sgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al

Consigliere Delegato.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresentanza
sociale a Consiglieri, Direttori Generali, Direttori e Procuratori,
questi ultimi anche se non dipendenti della Società, individual
mente o congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 23. Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che
verrà fissato dall'Assemblea.

TITOLO V

SINDACI

Art. 24. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effetti
vi; saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Essi sono rieleggibili e il loro compenso è fissato dall'Assemblea.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 25. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione re-
dige il progetto di Bilancio sociale e il Conto dei Profitti e delle
Perdite da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministra-
tori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 26. Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di

tutte le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati come
segue:
a) il 5% per il fondo di riserva legale fino a che questo abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente distribuito agli azionisti, salvo diversa deliberazio-
ne dell’Assemblea.

Art. 27. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse
designate dal Consiglio e con le modalità ed i termini fissati an-

nualmente dal Consiglio stesso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28. La Società uniforma la propria attività ai principi dell’eco-
nomia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa

e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

Art. 29. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società
è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 30. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si appli-
cano le disposizioni di legge in soggetta materia.
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pet

G ASGEN

ZE ANSALDO SANGIORGIO - COMPAGNIA GENERALE
n > SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE LIRE 15.200.000.000
| SEDE LEGALE GENQVA - VIA CORSICA, 21

STABILIMENTI ELETTROMECCANICI IN GENOVA - MILANO - MONFALCONE



Costituita con Atto 21 Giugno 1966 del Notaio Giacomo Sciello di Genova

STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni
assembleari del 29 Novembre 1966, 14 Settembre 1970 e 30 Giu-
gno 1971, pubblicate ai sensi di legge.

Ati *
Avio 4 Aore. 14

G ASGEN
ME ANSALDO SANGIORGIO - COMPAGNIA GENERALE

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE LIRE 15.200.000.000
SEDE LEGALE GENOVA - VIA CORSICA, 21
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI IN GENOVA - MILANO - MONFALCONE

Costituita con Atto 21 Giugno 1966 del Notaio Giacomo Sciello di Genova

STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni
assembleari del 29 Novembre 1966, 14 Settembre 1970 e 30 Giu-
gno 1971, pubblicate ai sensi di legge.



TITOLO |

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. E° costituita una società per azioni con la denominazione
« ASGEN Ansaldo San Giorgio - Compagnia Generale S.p.A.» So-
cietà per Azioni,

Art. 2. La Società ha sede in Genova e nei modi di legge potrà isti-
tuire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze e creare stabilimenti in altre località sia in Italia che
all’estero,

Art. 3. La Società ha per oggetto l’esercizio dell’industria e com-
mercio nel campo degli impianti ed installazioni elettrici e dei beni
strumentali relativi alla produzione, trasformazione, trasporti, distri-
buzione, conversione e utilizzazione dell’energia elettrica ed, in
genere, l’esercizio di qualsiasi altra industria e commercio com-
plementari, accessori, ausiliari ed affini,

Nell'ambito del suddetto oggetto la determinazione concreta del
campo operativo della Società spetta al Consiglio di Amministra-
zione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà
esplicare la propria azione anche mediante partecipazione in qual.
siasi forma ad altre aziende, potrà aderire ad associazioni, enti
e consorzi e potrà compiere tutte quelle operazioni industriali,
commerciali e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie per
obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali comun-
que la Società abbia interesse, mobiliari ed immobiliari che ri-

terrà più opportune nell’interesse della stessa.

Art. 4. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine

potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti,

TITOLO Il

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5. Il capitale sociale è di L, 15.200.000.000 diviso in n° 15.200.000
azioni ordinarie del valore nominale di L. 1000 (mille) cadauna.
Qualora venga deliberato un aumento del capitale sociale, gli azio-

nisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni ai sensi del-
l’art. 2441 c.c.

Il trasferimento a terzi del diritto di opzione non è consentito.
Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capi-
tale sociale avranno diritto di sottoscrivere le azioni non sotto-

scritte dagli altri soci nel termine fissato nelle delibere relative.

Art. 6. Le azioni sono nominative.

Art. 7. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione
dell’Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate o aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni

precedentemente emesse.

Art. 8. La Società può anche emettere obbligazioni.

TITOLO Ill

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Art. 9. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove.

Art. 10. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che, a nor-
ma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro
azioni nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione nell’avviso di convocazione ed abbiano ottenuto il

biglietto di ammissione.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei me-

si dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 12. Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straor-
dinaria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme
di cui agli articoli 2368 e 2369 del c.c.

Art. 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza
anche di questo, l'Assemblea provvederà ad eleggersi il Presidente.
Funge da Segretario dell’Assemblea ordinaria il Segretario del
Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Il Presidente può inoltre scegliere tra i presenti due serutatori.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione composto di un numero variabile da 8 a 13 membri. L’Assem-
blea, ogni qualvolta debba procedere all'elezione di Amministratori
determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti
e nel caso di mancata deliberazione su questo punto rimane fer-
mo il numero degli Amministratori fissato per il periodo precedente.
Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi, a meno che
l'Assemblea, al momento della nomina, non stabilisca un diverso

periodo.

Gli Amministratori possono essere rieletti e sono dispensati, salvo
diversa delibera dell'Assemblea, dal divieto di esercitare una attività

concorrente per conto di terzi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammini-
stratori si provvede ai sensi di legge. Quando per dimissioni o per
altra causa venga a mancare la metà o più della metà di essi, l’inte-
ro Consiglio si intende automaticamente decaduto e pertanto deve
essere convocata l'Assemblea perchè provveda al rinnovo dell’intero

Consiglio entro un mese dalla avvenuta decadenza.

Art. 15. La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o
far prestare ai sensi dell’art. 2387 del C. C.,‘è fissata in lire 200.000,
in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dal-

lo Stato, al valore nominale.

Art. 16. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un
Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso

di sua assenza o impedimento,

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione un

Consigliere fra quelli presenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori dei

componenti del Consiglio.

Art. 17. Il Consiglio dì Amministrazione si riunisce nella sede so-
ciale o in altra località designata nell’avviso di convocazione, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richie-
sta dal Consigliere Delegato o da almeno due Consiglieri o dal Col-
legio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni liberi prima
della riunione per lettera raccomandata. In caso di urgenza il
Consiglio può essere convocato anche telegraficamente almeno tre

giorni liberi prima della riunione.

Art. 18. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti
amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del nu-

mero degli amministratori fissato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 14.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli

che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio avrà quindi, tra le altre, la facoltà di transigere e com-
promettere in arbitri anche amichevoli compositori; acquistare, ven-
dere e permutare immobili e complessi aziendali, conferirli in
altre Società costituite o costituende, assumere e cedere parteci-
pazioni, quote od interessenze, per gli effetti dell'art. 3 del pre-
sente statuto, procedere alle istituzioni e soppressioni previste dal.
l'articolo 2 del presente statuto, contrarre mutui ed obbligazioni in
genere; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipoteca-
rie; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei
registri immobiliari da responsabilità; accordare fidejussioni ed altre
garanzie a favore di terzi sempre per gli effetti e nei limiti di cui
all'articolo 3 dello statuto sociale; consentire qualsiasi operazione
presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni al-
tro ufficio pubblico o privato; autorizzare qualunque azione ammini-
strativa e giudiziaria, anche in sede di revocazione e di Cassazione, e
nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti; nominare e re-

vocare procuratori generali e speciali.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Ese-
cutivo di quattro o sei Consiglieri e un Consigliere Delegato scelto
fra i membri del Comitato Esecutivo, determinando le rispettive at-
tribuzioni e poteri. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dele-
gare alcuni suoi poteri al Presidente del Consiglio o agli altri mem-
bri, anche disgiuntamente, determinando l’estensione e i limiti di

ciascuna delega.

Art. 21. I processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comi-
tato Esecutivo, vanno trascritti in apposito libro e firmati dal Presi-
dente della seduta e dal Segretario.

Art. 22. La rappresentanza in giudizio della Società e la firma socia-
le per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano di-
sgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al

Consigliere Delegato.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresentanza
sociale a Consiglieri, Direttori Generali, Direttori e Procuratori,
questi ultimi anche se non dipendenti della Società, individual
mente o congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 23. Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che
verrà fissato dall'Assemblea.

TITOLO V

SINDACI

Art. 24. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effetti
vi; saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Essi sono rieleggibili e il loro compenso è fissato dall'Assemblea.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 25. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione re-
dige il progetto di Bilancio sociale e il Conto dei Profitti e delle
Perdite da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministra-
tori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 26. Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di

tutte le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati come
segue:
a) il 5% per il fondo di riserva legale fino a che questo abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente distribuito agli azionisti, salvo diversa deliberazio-
ne dell’Assemblea.

Art. 27. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse
designate dal Consiglio e con le modalità ed i termini fissati an-

nualmente dal Consiglio stesso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28. La Società uniforma la propria attività ai principi dell’eco-
nomia di mercato e dell’interesse economico della Società stessa

e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

Art. 29. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società
è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 30. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si appli-
cano le disposizioni di legge in soggetta materia.

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