Ansaldo San Giorgio Compagnia Generale (ASGEN) - statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO ANSALDO
- Titolo originale
- "Statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
-
ASGEN - Ansaldo San Giorgio Compagnia Generale - Società per Azioni. Capitale lire 16.000.000.000. Sede legale Genova. Via Corsica 21. Stabilimenti Elettromeccanici in Genova - Milano - Monfalcone. Costituita con atto 21 giugno 1966 del notaio Giacomo Sciello di Genova - Statuto, approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione assembleare del 29 novembre 1966, pubblicata ai sensi di legge.
- Data testuale
- 1966
- Data topica
- Genova
- Consistenza
- 1 opuscolo a stampa (pp. numerate 8)
- Stato di conservazione
- Ottimo
- Soggetto produttore
-
Ansaldo (1853 - ***)
- Identificativo
- AA.000012
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
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- Collocazione
- Statuti; b. 1, f. 10
- Temi correlati
- Storia aziendale
- contenuto
-
G ASGEN
«WE ANSALDO SAN GIORGIO . COMPAGNIA GENERALE
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE LIRE 16.000.000.000
SEDE LEGALE GENOVA - VIA CORSICA, 21
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI IN GENOVA - MILANO - MONFALCONE
Costituita con Atto 21 Giugno 1966 del Notaio Giacomo Sciello di Genova
STATUTO
approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione
assembleare del 29 Novembre 1966, pubblicata ai sensi di legge.
TITOLO |
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETA'
Art. 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione
« ASGEN Ansaldo San Giorgio - Compagnia Generale S.p.A. » So-
cietà per Azioni.
Art. 2. La Società ha sede in Genova e nei modi di legge potrà isti-
tuire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze e creare stabilimenti in altre località sia in Italia che
all'estero.
Art. 3. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'industria e com-
mercio nel campo degli impianti ed installazioni elettrici e dei beni
strumentali relativi alla produzione, trasformazione, trasporti, distri-
buzione, conversione e utilizzazione dell'energia elettrica ed, in
genere, l'esercizio di qualsiasi altra industria e commercio com-
plementari, accessori, ausiliari ed affini.
Nell'ambito del suddetto oggetto la determinazione concreta del
campo operativo della Società spetta al Consiglio di Amministra-
zione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà
esplicare la propria azione anche mediante partecipazione in qual-
siasi forma ad altre aziende, potrà aderire ad associazioni, enti
e consorzi e potrà compiere tutte quelle operazioni industriali,
commerciali e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie per
obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali comun-
que la Società abbia interesse, mobiliari ed immobiliari che ri-
terrà più opportune nell'interesse della stessa.
Art. 4. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.
TITOLO Il
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5. Il capitale sociale è di L. 16.000.000.000 diviso in numero
16.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 (mille)
ciascuna. Qualora venga deliberato un aumento del capitale so-
ciale, gli azionisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni
ai sensi dell'art. 2441 c.c.
Il trasferimento a terzi del diritto di opzione non è consentito.
Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capi-
tale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non sotto-
scritte dagli altri soci nel termine fissato nelle delibere relative.
Art. 6. Le azioni sono nominative.
Art. 7. Per i primi sette anni dalla costituzione della Società, sia
per il trasferimento delle azioni, che per la costituzione su di esse
di qualsiasi diritto reale che comporti il trasferimento del diritto di
voto, occorre il consenso unanime di tutti gli Amministratori.
Art. 8. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione
dell'Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate o aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni
precedentemente emesse.
Art. 9. La Società può anche emettere obbligazioni.
2
TITOLO III
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Art. 10. L'Assemblea è convocata presso la Sede sociale o altrove.
Art. 11. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che, a nor-
ma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro
azioni nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione nell'avviso di convocazione ed abbiano ottenuto il
biglietto di ammissione.
Art. 12. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei me-
si dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 13. Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita e delibera con le presenze e
maggioranze previste dalla legge.
Art. 14. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda
convocazione, delibera col voto favorevole di tanti azionisti che rap-
presentino almeno i due terzi del capitale sociale.
Art. 15. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza
anche di questo, l'Assemblea provvederà ad eleggersi il Presidente.
Funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del
Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non so-
cio. Il Presidente può inoltre scegliere tra i presenti due scru-
tatori.
TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 16. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione composto di un numero variabile da 8 a 13 membri. L'Assem-
blea, ogni qualvolta debba procedere all'elezione di Amministratori
determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti
e nel caso di mancata deliberazione su questo punto rimane fer-
mo il numero degli Amministratori fissato per il periodo prece-
dente.
Qualora le nomine non avvengano per acclamazione, ogni azione
dà il diritto ad esprimere il voto per la nomina di un solo Consi-
gliere e risulteranno eletti i Consiglieri che avranno avuto il mag-
gior numero di voti. Gli Amministratori rimangono in carica tre
esercizi, a meno che l'Assemblea, al momento della nomina, non
stabilisca un diverso periodo.
Gli Amministratori possono essere rieletti e sono dispensati, sal-
vo diversa delibera dell'Assemblea, dal divieto di esercitare una
attività concorrente per conto di terzi.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammini-
stratori si provvede ai sensi di legge. Quando per dimissioni o
per altra causa venga a mancare la metà o più della metà di essi,
l'intero Consiglio si intende automaticamente decaduto e pertanto
deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda al rinnovo
dell'intero Consiglio entro un mese dalla avvenuta decadenza.
Art. 17. La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o
far prestare ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile, è fissata in
lire 200.000, in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato, al valore nominale.
4
Art. 18. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un
Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione
un Consigliere fra quelli presenti.
Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.
Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella Sede so-
ciale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richie-
sta dal Consigliere Delegato o da almeno due Consiglieri o dal Col-
legio Sindacale.
Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni liberi prima
della riunione per lettera raccomandata. In caso di urgenza il
Consiglio può essere convocato anche telegraficamente almeno
tre giorni liberi prima della riunione.
Art. 20. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti
amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del nu-
mero degli amministratori fissato dall'Assemblea ai sensi del-
l'art. 15.
Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazio-
ne ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Il Consiglio avrà quindi, tra le altre, la facoltà di transigere e com-
promettere in arbitri anche amichevoli compositori; acquistare,
vendere e permutare immobili e complessi aziendali, conferirli in
5
altre Società costituite o costituende, assumere e cedere parteci-
pazioni, quote od interessenze, per gli effetti dell'art. 3 del pre-
sente statuto, procedere alle istituzioni e soppressioni previste
dall'articolo 2 del presente statuto, contrarre mutui ed obbliga-
zioni in genere; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annota-
zioni ipotecarie; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i con-
servatori dei registri immobiliari da responsabilità; accordare fi-
dejussioni ed altre garanzie a favore di terzi sempre per gli ef-
fetti e nei limiti di cui all'articolo 3 dello statuto sociale; con-
sentire qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa
Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
autorizzare qualunque azione amministrativa e giudiziaria, anche
in sede di revocazione e di Cassazione, e nominare all'uopo av-
vocati e procuratori alle liti; nominare e revocare procuratori ge-
nerali e speciali.
Art. 22. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecu-
tivo di quattro o sei Consiglieri e un Consigliere Delegato scelto
fra i membri del Comitato Esecutivo, determinando le rispettive at-
tribuzioni e poteri. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dele-
gare alcuni suoi poteri al Presidente del Consiglio o agli altri
membri, anche disgiuntamente, determinando l'estensione e i li-
miti di ciascuna delega.
Art. 23. | processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comi-
tato Esecutivo, vanno trascritti in apposito libro e firmati dal Presi-
dente della seduta e dal Segretario.
Art. 24. La rappresentanza in giudizio della Società e la firma socia-
le per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano di-
sgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al
Consigliere Delegato.
6
Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresentanza
sociale a Consiglieri, Direttori Generali, Direttori e Procuratori,
questi ultimi anche se non dipendenti della Società, individual-
mente o congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.
Art. 25. Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso
che verrà fissato dall'Assemblea.
TITOLO V
SINDACI
Art. 26. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effetti-
vi: saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti.
Essi sono rieleggibili e il loro compenso è fissato dall'Assemblea.
TITOLO VI
BILANCIO - RIPARTO UTILI
Art. 27. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
redige il progetto di Bilancio sociale e il Conto dei Profitti e delle
Perdite da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Ammini-
stratori sull'andamento della gestione sociale.
Art. 28. Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di
tutte le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati
come segue:
a) il 5% per il fondo di riserva legale fino a che questo abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il rimanente distribuito agli azionisti, salvo diversa delibera-
zione dell'Assemblea.
Art. 29. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse
designate dal Consiglio e con le modalità ed i termini fissati an-
nualmente del Consiglio stesso.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30. La Società uniforma la propria attività ai principi dell'eco-
nomia di mercato e dell'interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 31. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società
è quello risultante dal Libro dei Soci.
Art. 32. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si appli-
cano le disposizioni di legge in soggetta materia.
- extracted text
-
G ASGEN
«WE ANSALDO SAN GIORGIO . COMPAGNIA GENERALE
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE LIRE 16.000.000.000
SEDE LEGALE GENOVA - VIA CORSICA, 21
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI IN GENOVA - MILANO - MONFALCONE
Costituita con Atto 21 Giugno 1966 del Notaio Giacomo Sciello di Genova
STATUTO
approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione
assembleare del 29 Novembre 1966, pubblicata ai sensi di legge.
TITOLO |
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETA'
Art. 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione
« ASGEN Ansaldo San Giorgio - Compagnia Generale S.p.A. » So-
cietà per Azioni.
Art. 2. La Società ha sede in Genova e nei modi di legge potrà isti-
tuire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze e creare stabilimenti in altre località sia in Italia che
all'estero.
Art. 3. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'industria e com-
mercio nel campo degli impianti ed installazioni elettrici e dei beni
strumentali relativi alla produzione, trasformazione, trasporti, distri-
buzione, conversione e utilizzazione dell'energia elettrica ed, in
genere, l'esercizio di qualsiasi altra industria e commercio com-
plementari, accessori, ausiliari ed affini.
Nell'ambito del suddetto oggetto la determinazione concreta del
campo operativo della Società spetta al Consiglio di Amministra-
zione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà
esplicare la propria azione anche mediante partecipazione in qual-
siasi forma ad altre aziende, potrà aderire ad associazioni, enti
e consorzi e potrà compiere tutte quelle operazioni industriali,
commerciali e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie per
obbligazioni di aziende sussidiarie o collegate o nelle quali comun-
que la Società abbia interesse, mobiliari ed immobiliari che ri-
terrà più opportune nell'interesse della stessa.
Art. 4. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, e tale termine
potrà essere prorogato una o più volte per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.
TITOLO Il
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5. Il capitale sociale è di L. 16.000.000.000 diviso in numero
16.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 (mille)
ciascuna. Qualora venga deliberato un aumento del capitale so-
ciale, gli azionisti avranno il diritto di opzione sulle nuove azioni
ai sensi dell'art. 2441 c.c.
Il trasferimento a terzi del diritto di opzione non è consentito.
Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capi-
tale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non sotto-
scritte dagli altri soci nel termine fissato nelle delibere relative.
Art. 6. Le azioni sono nominative.
Art. 7. Per i primi sette anni dalla costituzione della Società, sia
per il trasferimento delle azioni, che per la costituzione su di esse
di qualsiasi diritto reale che comporti il trasferimento del diritto di
voto, occorre il consenso unanime di tutti gli Amministratori.
Art. 8. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione
dell'Assemblea degli azionisti anche mediante emissione di azioni
privilegiate o aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni
precedentemente emesse.
Art. 9. La Società può anche emettere obbligazioni.
2
TITOLO III
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Art. 10. L'Assemblea è convocata presso la Sede sociale o altrove.
Art. 11. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che, a nor-
ma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano depositato le loro
azioni nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione nell'avviso di convocazione ed abbiano ottenuto il
biglietto di ammissione.
Art. 12. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei me-
si dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 13. Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita e delibera con le presenze e
maggioranze previste dalla legge.
Art. 14. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda
convocazione, delibera col voto favorevole di tanti azionisti che rap-
presentino almeno i due terzi del capitale sociale.
Art. 15. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza
anche di questo, l'Assemblea provvederà ad eleggersi il Presidente.
Funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del
Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non so-
cio. Il Presidente può inoltre scegliere tra i presenti due scru-
tatori.
TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 16. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione composto di un numero variabile da 8 a 13 membri. L'Assem-
blea, ogni qualvolta debba procedere all'elezione di Amministratori
determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti
e nel caso di mancata deliberazione su questo punto rimane fer-
mo il numero degli Amministratori fissato per il periodo prece-
dente.
Qualora le nomine non avvengano per acclamazione, ogni azione
dà il diritto ad esprimere il voto per la nomina di un solo Consi-
gliere e risulteranno eletti i Consiglieri che avranno avuto il mag-
gior numero di voti. Gli Amministratori rimangono in carica tre
esercizi, a meno che l'Assemblea, al momento della nomina, non
stabilisca un diverso periodo.
Gli Amministratori possono essere rieletti e sono dispensati, sal-
vo diversa delibera dell'Assemblea, dal divieto di esercitare una
attività concorrente per conto di terzi.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammini-
stratori si provvede ai sensi di legge. Quando per dimissioni o
per altra causa venga a mancare la metà o più della metà di essi,
l'intero Consiglio si intende automaticamente decaduto e pertanto
deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda al rinnovo
dell'intero Consiglio entro un mese dalla avvenuta decadenza.
Art. 17. La cauzione che ciascun Amministratore deve prestare o
far prestare ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile, è fissata in
lire 200.000, in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato, al valore nominale.
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Art. 18. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un
Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre-
sidente, il Consiglio stesso designerà a presiedere la riunione
un Consigliere fra quelli presenti.
Il Consiglio nomina pure un Segretario scelto anche al di fuori
dei componenti del Consiglio.
Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella Sede so-
ciale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richie-
sta dal Consigliere Delegato o da almeno due Consiglieri o dal Col-
legio Sindacale.
Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni liberi prima
della riunione per lettera raccomandata. In caso di urgenza il
Consiglio può essere convocato anche telegraficamente almeno
tre giorni liberi prima della riunione.
Art. 20. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti
amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del nu-
mero degli amministratori fissato dall'Assemblea ai sensi del-
l'art. 15.
Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazio-
ne ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Il Consiglio avrà quindi, tra le altre, la facoltà di transigere e com-
promettere in arbitri anche amichevoli compositori; acquistare,
vendere e permutare immobili e complessi aziendali, conferirli in
5
altre Società costituite o costituende, assumere e cedere parteci-
pazioni, quote od interessenze, per gli effetti dell'art. 3 del pre-
sente statuto, procedere alle istituzioni e soppressioni previste
dall'articolo 2 del presente statuto, contrarre mutui ed obbliga-
zioni in genere; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annota-
zioni ipotecarie; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i con-
servatori dei registri immobiliari da responsabilità; accordare fi-
dejussioni ed altre garanzie a favore di terzi sempre per gli ef-
fetti e nei limiti di cui all'articolo 3 dello statuto sociale; con-
sentire qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa
Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
autorizzare qualunque azione amministrativa e giudiziaria, anche
in sede di revocazione e di Cassazione, e nominare all'uopo av-
vocati e procuratori alle liti; nominare e revocare procuratori ge-
nerali e speciali.
Art. 22. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecu-
tivo di quattro o sei Consiglieri e un Consigliere Delegato scelto
fra i membri del Comitato Esecutivo, determinando le rispettive at-
tribuzioni e poteri. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dele-
gare alcuni suoi poteri al Presidente del Consiglio o agli altri
membri, anche disgiuntamente, determinando l'estensione e i li-
miti di ciascuna delega.
Art. 23. | processi verbali delle deliberazioni consiliari e del Comi-
tato Esecutivo, vanno trascritti in apposito libro e firmati dal Presi-
dente della seduta e dal Segretario.
Art. 24. La rappresentanza in giudizio della Società e la firma socia-
le per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano di-
sgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al
Consigliere Delegato.
6
Il Consiglio è autorizzato a conferire la firma e la rappresentanza
sociale a Consiglieri, Direttori Generali, Direttori e Procuratori,
questi ultimi anche se non dipendenti della Società, individual-
mente o congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.
Art. 25. Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso
che verrà fissato dall'Assemblea.
TITOLO V
SINDACI
Art. 26. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effetti-
vi: saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti.
Essi sono rieleggibili e il loro compenso è fissato dall'Assemblea.
TITOLO VI
BILANCIO - RIPARTO UTILI
Art. 27. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
redige il progetto di Bilancio sociale e il Conto dei Profitti e delle
Perdite da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Ammini-
stratori sull'andamento della gestione sociale.
Art. 28. Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurati di
tutte le spese di amministrazione e di esercizio, sono destinati
come segue:
a) il 5% per il fondo di riserva legale fino a che questo abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il rimanente distribuito agli azionisti, salvo diversa delibera-
zione dell'Assemblea.
Art. 29. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse
designate dal Consiglio e con le modalità ed i termini fissati an-
nualmente del Consiglio stesso.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30. La Società uniforma la propria attività ai principi dell'eco-
nomia di mercato e dell'interesse economico della Società stessa
e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.
Art. 31. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società
è quello risultante dal Libro dei Soci.
Art. 32. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si appli-
cano le disposizioni di legge in soggetta materia.
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