Ansaldo San Giorgio - statuto

Contenuto

Ansaldo San Giorgio - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Stabilimenti elettromeccanici riuniti Ansaldo S. Giorgio - Società per azioni - Sede in Genova - Capitale L: 9.000.000.000 - Durata della Società fino al 31 dicembre 1999, costituita con atto 14 luglio 1949 del notaro G.B. Sciello di Genova - Statuto, approvato dall'atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell'11 agosto 1949, 30 maggio 1953, 15 maggio 1954, 22 luglio 1957, 29 luglio 1959, 28 giugno 1960, 22 maggio 1961, 30 giugno 1966, pubblicato a' sensi di legge.

Data testuale
1966
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. numerate 16)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000011
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b.1, f. 9
Temi correlati
contenuto
STABIL IMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO SAN GIORGIO
SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000.



DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL st DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO. 14 LUGLIO 1949. DEL NOTARO 6. B, SCIELLO DI GENOVA



STATUTO

approvato ‘all'atto di ‘costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell’ n Agosto. 1949,
30. Maggio 1958, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 291 Luglio 1959,
28 Giugno 1960, (22. Maggio 1961, 30 Giugno 1966, pubblicate a' sensi di legge.

SIAG
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
| Genova - 1966 x

STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

AINSALDO SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000



DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO G.B. SCIELLO DI GENOVA



STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell'1i Agosto 1949,
30 Maggio 1953, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 29 Luglio 1959,
28 Giugno 1960, 22 Maggio 1961, 30 Giugno 1966, pubblicate a' sensi di legge.

SIAG
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1966



Sa Rose aaa ine age ri enge i itrsnta trenta i rrant Tireooe i recai inenasiiuanoni ceonani icone szieane=izeones ice noti zenzost isosostzrase*i
Mantentine"eallanteat at"ena Tantentlaote.ii,ntoati,ate,tl,nteatiza tant lantenttantegti. otel lente tlaata Il Lnte Tian ta I lantea ian toni Tonten Tanto] Iantea tanto



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Ark,

La Società per Azioni, costituita in Genova con
atto in data 14 Luglio 1949 a rogito del Notaro G. B.
Sciello di Genova, assume la denominazione di

Società per Azioni
Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti
ANSALDO - SAN GIORGIO

Art. 2.

La Società ha sede legale e direzione amministra-
tiva in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico ha facoltà di istituire sedi, rappresentanze
ed agenzie, nonchè di sopprimerle.

Art. 3.

La durata della Società è fissata dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4.

La Società ha per scopo l’esercizio, diretto o attra-
verso assunzione di partecipazioni in altre Società, del-
l'industria delle costruzioni termoelettriche, idroelet-
triche ed elettromeccaniche come, in genere, l’esercizio
di qualsiasi altra industria complementare, accessoria,
ausiliaria ed affine,

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la So-
cietà potrà compiere qualsiasi operazione industriale,
commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo-
biliare, comunque connessa con l’oggetto sociale.

5

E’ esclusa la raccolta di depositi a risparmio tra il
pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 9.000.000.000 diviso
in n. 9.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000
ciascuna.

Art. 6.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un
voto. La qualità di azionista costituisce, di per sè
sola, adesione all’atto costitutivo e al presente statuto
ed importa da parte degli azionisti elezione di domi-
cilio a tutti gli effetti di legge presso la sede legale

della Società, per quanto concerne i loro rapporti con
la medesima.

Art. 7.

Quando siano interamente liberate, e qualora la
legge lo consenta, le azioni possono essere al porta-

tore. Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative o viceversa.

Le operazioni di conversione sono fatte a spese
dell’azionista.

Art. 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azio-
nisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di
attività sociali.

Art. 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consi-
glio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico
in una o più volte.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti
decorre l’interesse nella misura annua del 2% in più
del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia, ferme
le disposizioni di legge.

Art. 10.

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. il

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute,
di regola, presso la sede sociale, salvo diversa delibe-
razione del Consiglio di Amministrazione o dell’Am-
ministratore Unico.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che
nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual-
volta il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico lo creda opportuno.

Art. 12.

Per l'intervento alle Assemblee il Consiglio di
Amministrazione o l'Amministratore Unico può richie-
dere, anche per le azioni nominative, il preventivo
deposito, da eseguirsi nei termini e con le modalità sta-
bilite nell’avviso di convocazione.

Art. 13.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega

$

scritta, da altro azionista che non sia amministratore
o dipendente della Società e che parimenti sia in

condizione di intervenirvi.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti pos-
sono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona
anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervenire all'Assemblea.

Art. 14.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione o da altra persona delegata
dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministra-
tore Unico; in difetto di che l'Assemblea elegge il pro-
prio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario,
anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due
scrutatori.

Art. 15.

Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria
o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni
è richiesta - sia in prima che in seconda convo-
cazione - la presenza ed il voto favorevole di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il mi-
nimo delle azioni richieste dalla legge per il caso della
prima convocazione.

9

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono
essere redatti dal notaio.

Art. 16.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire
per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone;
diversamente, si procede per schede segrete ed in
caso di parità di voti si intende eletto il più anziano
di età.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE UNICO

Art. 17.

La Società è amministrata da un Consiglio di Am-
ministrazione composto da un numero di membri non
minore di sette e non maggiore di undici o da un Am-
ministratore Unico.

L'Assemblea, di volta in volta, delibera se nomi-
nare un Amministratore Unico oppure un Consiglio di
Amministrazione; in quest’ultimo caso, prima di proce-
dere alla nomina degli amministratori, determina il nu-
mero dei componenti del Consiglio nei limiti suddetti.

10

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico du-
rano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare
l'Amministratore Unico oppure uno o più Amministra-
tori, si provvede a sensi di legge; se viene meno la mag-
gioranza degli Amministratori o la metà di essi, quando
i membri del Consiglio siano in numero pari, si inten-
derà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea

dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale
di esso.

Art. 18.

Ogni singolo componente il Consiglio di Ammini-
strazione oppure l'Amministratore Unico deve prestare,
a termini di legge, una cauzione pari alla cinquantesima
parte del capitale sociale, con un massimo di L. 200.000
al valore nominale delle azioni o dei titoli.

Art. 19.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente; può eleggere un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedi-
mento.

Nomina pure un Segretario, anche estraneo alla
Società,

Art. 20.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’av-
viso di convocazione, nella sede sociale o altrove,

11

tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci,
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre
giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve,

Art. 21.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal
Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente, qua-
lora sia nominato.

In mancanza anche di quest’ultimo, saranno
presiedute dall’Amministratore più anziano di età.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

Art. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi
dell’art. 25, risultano da processi verbali che, tra-
scritti su apposito libro tenuto a norma di legge,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
Segretario,

12

Art. 24.

L’Organo amministrativo, sia esso Consiglio o Am-
ministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della So-
cietà e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-
giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti
che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico può quindi deliberare, fra l’altro, su tutte
le operazioni inerenti allo scopo sociale e autorizzare
i relativi impegni, anche in forma cambiaria, e le stipu-
lazioni occorrenti; compiere operazioni finanziarie
attive e passive; effettuare riporti e anticipazioni su
titoli e ogni altra operazione finanziaria, con esclusione
della raccolta di depositi a risparmio tra il pubblico;
acquistare, vendere e permutare immobili; conferire
immobili ed impianti in altre Società costituite o da
costituire; assumere partecipazioni od interessenze a
sensi e per effetti dell’art. 4 del presente statuto; con-
centrare complessi aziendali mediante apporto degli
stessi in altre società esistenti o da costituire; deliberare
su qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria o di
competenza di giurisdizioni speciali, in qualunque grado
di giurisdizione, in sede anche di revocazione e cassa-
zione; transigere e compromettere in arbitri anche
amichevoli compositori; nominare e revocare procura-
tori generali e speciali; nominare Direttori e Procura-
tori della Società nonchè Procuratori ad negotia per
determinati atti o categorie di atti fissandone i poteri

13

e le attribuzioni; deliberare qualsiasi acquisto o vendita
di mobili ed immobili; deliberare la costituzione, la can-
cellazione e la rinuncia, sia totale che parziale, di ipo-
teche e di pegni, nonchè la riduzione, la surrogazione
e ogni altra annotazione relativa ad ipoteche e pegni
in genere; compilare i regolamenti interni per il fun-
zionamento dei vari organi dell’Amministrazione; no-
minare e revocare impiegati e rappresentanti della
Società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni
e le retribuzioni, sotto qualsiasi forma, anche mediante
partecipazione agli utili; autorizzare e compiere qual-
siasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico,
della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio
pubblico o privato.

Art. 25.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o ad altri
dei suoi membri, e può altresì nominare uno o più am-
ministratori delegati, nonchè uno o più direttori gene-
rali, determinandone le mansioni ed i compensi.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un
Comitato esecutivo, delegando ad esso parte delle pro-
prie attribuzioni.

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il
Presidente e, se nominato, il Vice Presidente.

Art. 26.

La rappresentanza legale della Società di fronte a
qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di

14

fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano di re-
gola al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci,

a sensi dell’art. 19 del presente statuto o all’Ammini-
stratore Unico.

La suddetta rappresentanza, nonchè la firma so-
ciale spettano altresì alle persone debitamente autoriz-
zate dal Consiglio di Amministrazione o dall’Ammini-
stratore Unico con deliberazioni pubblicate a norma di
legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 27.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o al-
l'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso
da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter-
minazione dell’Assemblea.

Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costi-
tuito dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso, sta-
bilisce, anno per anno, il modo di riparto fra i suoi
membri delle predette somme,

TITOLO VI
SINDACI
Art. 28.

L'Assemblea elegge, secondo le norme in vigore,
il Collegio Sindacale, composto di cinque sindaci effet-

15

tivi, e ne determina il compenso; nomina inoltre due
sindaci supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 29.

L'esercizio sociale si chiude al 81 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio o l’Ammini-
stratore Unico provvede, in conformità alle prescrizioni
di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico potrà, durante il corso dell’esercizio, distri-
buire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) - 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino
a che essa non abbia raggiunto il quinto del capi-
tale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto
di questo importo, fino alla reintegrazione della
stessa;

b) - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per
la assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.

16
Art. 31.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal

giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti
a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA'

Art. 32.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà

uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alla legge.
extracted text
STABIL IMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO SAN GIORGIO
SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000.



DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL st DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO. 14 LUGLIO 1949. DEL NOTARO 6. B, SCIELLO DI GENOVA



STATUTO

approvato ‘all'atto di ‘costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell’ n Agosto. 1949,
30. Maggio 1958, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 291 Luglio 1959,
28 Giugno 1960, (22. Maggio 1961, 30 Giugno 1966, pubblicate a' sensi di legge.

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Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
| Genova - 1966 x

STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

AINSALDO SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000



DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO G.B. SCIELLO DI GENOVA



STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell'1i Agosto 1949,
30 Maggio 1953, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 29 Luglio 1959,
28 Giugno 1960, 22 Maggio 1961, 30 Giugno 1966, pubblicate a' sensi di legge.

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Genova - 1966



Sa Rose aaa ine age ri enge i itrsnta trenta i rrant Tireooe i recai inenasiiuanoni ceonani icone szieane=izeones ice noti zenzost isosostzrase*i
Mantentine"eallanteat at"ena Tantentlaote.ii,ntoati,ate,tl,nteatiza tant lantenttantegti. otel lente tlaata Il Lnte Tian ta I lantea ian toni Tonten Tanto] Iantea tanto



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Ark,

La Società per Azioni, costituita in Genova con
atto in data 14 Luglio 1949 a rogito del Notaro G. B.
Sciello di Genova, assume la denominazione di

Società per Azioni
Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti
ANSALDO - SAN GIORGIO

Art. 2.

La Società ha sede legale e direzione amministra-
tiva in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico ha facoltà di istituire sedi, rappresentanze
ed agenzie, nonchè di sopprimerle.

Art. 3.

La durata della Società è fissata dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4.

La Società ha per scopo l’esercizio, diretto o attra-
verso assunzione di partecipazioni in altre Società, del-
l'industria delle costruzioni termoelettriche, idroelet-
triche ed elettromeccaniche come, in genere, l’esercizio
di qualsiasi altra industria complementare, accessoria,
ausiliaria ed affine,

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la So-
cietà potrà compiere qualsiasi operazione industriale,
commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo-
biliare, comunque connessa con l’oggetto sociale.

5

E’ esclusa la raccolta di depositi a risparmio tra il
pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 9.000.000.000 diviso
in n. 9.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000
ciascuna.

Art. 6.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un
voto. La qualità di azionista costituisce, di per sè
sola, adesione all’atto costitutivo e al presente statuto
ed importa da parte degli azionisti elezione di domi-
cilio a tutti gli effetti di legge presso la sede legale

della Società, per quanto concerne i loro rapporti con
la medesima.

Art. 7.

Quando siano interamente liberate, e qualora la
legge lo consenta, le azioni possono essere al porta-

tore. Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative o viceversa.

Le operazioni di conversione sono fatte a spese
dell’azionista.

Art. 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azio-
nisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di
attività sociali.

Art. 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consi-
glio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico
in una o più volte.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti
decorre l’interesse nella misura annua del 2% in più
del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia, ferme
le disposizioni di legge.

Art. 10.

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. il

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute,
di regola, presso la sede sociale, salvo diversa delibe-
razione del Consiglio di Amministrazione o dell’Am-
ministratore Unico.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che
nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual-
volta il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico lo creda opportuno.

Art. 12.

Per l'intervento alle Assemblee il Consiglio di
Amministrazione o l'Amministratore Unico può richie-
dere, anche per le azioni nominative, il preventivo
deposito, da eseguirsi nei termini e con le modalità sta-
bilite nell’avviso di convocazione.

Art. 13.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega

$

scritta, da altro azionista che non sia amministratore
o dipendente della Società e che parimenti sia in

condizione di intervenirvi.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti pos-
sono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona
anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervenire all'Assemblea.

Art. 14.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione o da altra persona delegata
dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministra-
tore Unico; in difetto di che l'Assemblea elegge il pro-
prio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario,
anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due
scrutatori.

Art. 15.

Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria
o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni
è richiesta - sia in prima che in seconda convo-
cazione - la presenza ed il voto favorevole di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il mi-
nimo delle azioni richieste dalla legge per il caso della
prima convocazione.

9

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono
essere redatti dal notaio.

Art. 16.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire
per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone;
diversamente, si procede per schede segrete ed in
caso di parità di voti si intende eletto il più anziano
di età.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE UNICO

Art. 17.

La Società è amministrata da un Consiglio di Am-
ministrazione composto da un numero di membri non
minore di sette e non maggiore di undici o da un Am-
ministratore Unico.

L'Assemblea, di volta in volta, delibera se nomi-
nare un Amministratore Unico oppure un Consiglio di
Amministrazione; in quest’ultimo caso, prima di proce-
dere alla nomina degli amministratori, determina il nu-
mero dei componenti del Consiglio nei limiti suddetti.

10

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico du-
rano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare
l'Amministratore Unico oppure uno o più Amministra-
tori, si provvede a sensi di legge; se viene meno la mag-
gioranza degli Amministratori o la metà di essi, quando
i membri del Consiglio siano in numero pari, si inten-
derà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea

dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale
di esso.

Art. 18.

Ogni singolo componente il Consiglio di Ammini-
strazione oppure l'Amministratore Unico deve prestare,
a termini di legge, una cauzione pari alla cinquantesima
parte del capitale sociale, con un massimo di L. 200.000
al valore nominale delle azioni o dei titoli.

Art. 19.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente; può eleggere un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedi-
mento.

Nomina pure un Segretario, anche estraneo alla
Società,

Art. 20.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’av-
viso di convocazione, nella sede sociale o altrove,

11

tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci,
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre
giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve,

Art. 21.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal
Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente, qua-
lora sia nominato.

In mancanza anche di quest’ultimo, saranno
presiedute dall’Amministratore più anziano di età.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

Art. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi
dell’art. 25, risultano da processi verbali che, tra-
scritti su apposito libro tenuto a norma di legge,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
Segretario,

12

Art. 24.

L’Organo amministrativo, sia esso Consiglio o Am-
ministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della So-
cietà e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-
giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti
che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico può quindi deliberare, fra l’altro, su tutte
le operazioni inerenti allo scopo sociale e autorizzare
i relativi impegni, anche in forma cambiaria, e le stipu-
lazioni occorrenti; compiere operazioni finanziarie
attive e passive; effettuare riporti e anticipazioni su
titoli e ogni altra operazione finanziaria, con esclusione
della raccolta di depositi a risparmio tra il pubblico;
acquistare, vendere e permutare immobili; conferire
immobili ed impianti in altre Società costituite o da
costituire; assumere partecipazioni od interessenze a
sensi e per effetti dell’art. 4 del presente statuto; con-
centrare complessi aziendali mediante apporto degli
stessi in altre società esistenti o da costituire; deliberare
su qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria o di
competenza di giurisdizioni speciali, in qualunque grado
di giurisdizione, in sede anche di revocazione e cassa-
zione; transigere e compromettere in arbitri anche
amichevoli compositori; nominare e revocare procura-
tori generali e speciali; nominare Direttori e Procura-
tori della Società nonchè Procuratori ad negotia per
determinati atti o categorie di atti fissandone i poteri

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e le attribuzioni; deliberare qualsiasi acquisto o vendita
di mobili ed immobili; deliberare la costituzione, la can-
cellazione e la rinuncia, sia totale che parziale, di ipo-
teche e di pegni, nonchè la riduzione, la surrogazione
e ogni altra annotazione relativa ad ipoteche e pegni
in genere; compilare i regolamenti interni per il fun-
zionamento dei vari organi dell’Amministrazione; no-
minare e revocare impiegati e rappresentanti della
Società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni
e le retribuzioni, sotto qualsiasi forma, anche mediante
partecipazione agli utili; autorizzare e compiere qual-
siasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico,
della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio
pubblico o privato.

Art. 25.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o ad altri
dei suoi membri, e può altresì nominare uno o più am-
ministratori delegati, nonchè uno o più direttori gene-
rali, determinandone le mansioni ed i compensi.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un
Comitato esecutivo, delegando ad esso parte delle pro-
prie attribuzioni.

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il
Presidente e, se nominato, il Vice Presidente.

Art. 26.

La rappresentanza legale della Società di fronte a
qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di

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fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano di re-
gola al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci,

a sensi dell’art. 19 del presente statuto o all’Ammini-
stratore Unico.

La suddetta rappresentanza, nonchè la firma so-
ciale spettano altresì alle persone debitamente autoriz-
zate dal Consiglio di Amministrazione o dall’Ammini-
stratore Unico con deliberazioni pubblicate a norma di
legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 27.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o al-
l'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso
da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter-
minazione dell’Assemblea.

Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costi-
tuito dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso, sta-
bilisce, anno per anno, il modo di riparto fra i suoi
membri delle predette somme,

TITOLO VI
SINDACI
Art. 28.

L'Assemblea elegge, secondo le norme in vigore,
il Collegio Sindacale, composto di cinque sindaci effet-

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tivi, e ne determina il compenso; nomina inoltre due
sindaci supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 29.

L'esercizio sociale si chiude al 81 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio o l’Ammini-
stratore Unico provvede, in conformità alle prescrizioni
di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministra-
tore Unico potrà, durante il corso dell’esercizio, distri-
buire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) - 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino
a che essa non abbia raggiunto il quinto del capi-
tale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto
di questo importo, fino alla reintegrazione della
stessa;

b) - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per
la assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.

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Art. 31.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal

giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti
a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA'

Art. 32.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà

uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alla legge.

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