Ansaldo San Giorgio - statuto

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Ansaldo San Giorgio - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Stabilimenti elettromeccanici riuniti Ansaldo - S. Giorgio - Società per azioni - Sede in Genova - Capitale lire 9.000.000.000. Statuto dell'11 agosto 1959. Ultima modifica del 22 maggio 1961. In due copie. 

Data testuale
1961
Data topica
Genova
Consistenza
2 opuscoli a stampa.
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000009
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti; b.1, f. 8
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contenuto
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000

DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO 6. B. SCIELLO DI GENOVA



STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell'1î Agosto 1949,
30 Maggio 1958, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 29 Luglio 1959,
28 Giugno 1960, 22 Maggio 1961, pubblicate a’ sensi di legge.

SIAG
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1961



STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000

DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO 6. B. SCIELLO DI GENOVA

oO

approvato all’atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell’11 Agosto 1949,
30 Maggio 1953, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 29 Luglio 1959,

28 Giugno 1960, 22 Maggio 1961, pubblicate a' sensi di legge.

SIAG
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1961



dI DSDS DS SD III



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

La Società per Azioni, costituita in Genova con
atto in data 14 Luglio 1949 a rogito del Notaro G. B.
Sciello di Genova, assume la denominazione di

Società per Azioni
Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti
ANSALDO - SAN GIORGIO

Art. 2.

La Società ha sede legale e direzione amministra-
tiva in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di
istituire sedi, rappresentanze ed agenzie, nonchè di
sopprimerle.

Art. 3.

La durata della Società è fissata dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4.

La Società ha per scopo l’esercizio dell’industria
delle costruzioni termoelettriche, idroelettriche ed
| elettromeccaniche come, in genere, l’esercizio di
qualsiasi altra industria complementare, accessoria,
ausiliaria ed affine.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la
Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale,
commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo-
biliare, comunque connessa con ‘l’oggetto sociale e
potrà dare ed assumere partecipazioni in società la

d

cui attività industriale, commerciale o finanziaria sia
analoga od affine o comunque connessa alla propria.

E° esclusa la raccolta di depositi a risparmio tra
il pubblico,

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 9.000.000.000 diviso
in n. 9.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000
ciascuna.

Art. 6.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un
voto. La qualità di azionista costituisce, di per sè
sola, adesione all’atto costitutivo e al presente statuto
ed importa da parte degli azionisti elezione di domi-
cilio a tutti gli effetti di legge presso la sede legale
della Società, per quanto concerne i loro rapporti con
la medesima.

Art. 7.

Quando siano interamente liberate, e qualora la
legge lo consenta, le azioni possono essere al porta-

6

tore. Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa.

Le operazioni di conversione sono fatte a spese
dell’azionista.

Art. 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli
azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di
attività sociali.

Art. 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consi-
glio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti
decorre l’interesse nella misura annua del 2% in
più del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia,
ferme le disposizioni di legge.

Art. 10.

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. 11.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono
tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L’ Assemblea ordinaria deve essere convocata
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei
casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni
qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda
opportuno.

Art. 12.

Per l'intervento alle Assemblee il Consiglio,
può richiedere, anche per le azioni nominative, il
preventivo deposito, da eseguirsi nei termini e con le
modalità stabilite nell’avviso di convocazione.

Art. 13.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro azionista che non sia amministratore

8

o dipendente della Società e che parimenti sia in
condizione di intervenirvi.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti pos-
sono intervenire all’ Assemblea a mezzo di persona
anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervenire all'Assemblea.

Art. 14.

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o da altra persona
delegata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto
di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario,
anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due
serutatori.

Art. 15.

Per la legale costituzione dell’Assemblea ordinaria
o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni
è richiesta - sia in prima che in seconda convo-
cazione - la presenza ed il voto favorevole di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il mi-
nimo delle azioni richieste dalla legge per il caso della
prima convocazione.

9

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono
essere redatti dal notaio.

Art. 16.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire
per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone;
diversamente, si procede per schede segrete ed in
caso di parità di voti si intende eletto il più anziano
di età.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri
non minore di sette e non maggiore di undici.

L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere
alla elezione degli amministratori, determina il numero
dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.

10

Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare
uno o più Amministratori, si provvede a sensi di
legge; se viene meno la maggioranza degli Ammini-
stratori o la metà di essi, quando i membri del
Consiglio siano in numero pari, si intenderà dimissio-
nario l’intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere con-
vocata per la ricostituzione integrale di esso.

Art. 18.

Ogni Amministratore deve prestare, a termini di
legge, una cauzione pari alla cinquantesima parte del
capitale sociale, con un massimo di L. 200.000 al
valore nominale delle azioni o dei titoli.

Art. 19.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente; può eleggere un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedi-
mento.

Nomina pure un Segretario, anche estraneo alla
Società.

Art. 20.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’av-
viso di convocazione, nella sede sociale o altrove,
tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci,

11

lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre
giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Art. 21.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal
Presidente e, in sua mancanza dal Vice Presidente,
qualora sia nominato.

In mancanza anche di quest’ultimo, saranno
presiedute dall’Amministratore più anziano di età.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

Art. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi
dell’art. 25, risultano da processi verbali che, tra-

12

scritti su apposito libro tenuto a norma di legge,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
Segretario.

Art. 24.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo
statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può quindi deliberare, fra l’altro, su
tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale e
autorizzare i relativi impegni, anche in forma cambiaria,
e le stipulazioni occorrenti; compiere operazioni
finanziarie attive e passive; effettuare riporti e antici-
pazioni su titoli e ogni altra operazione finanziaria,
con esclusione della raccolta di depositi a risparmio
tra il pubblico; deliberare su qualsiasi azione ammini-
strativa o giudiziaria o di competenza di giurisdizioni
speciali, in qualunque grado di giurisdizione, in sede
anche di revocazione e cassazione; transigere e
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
nominare e revocare procuratori generali e speciali;
nominare Direttori e Procuratori della Società non-
chè Procuratori ad negotia per determinati atti o

13

categorie di atti fissandone i poteri e le attribuzioni;
deliberare qualsiasi acquisto o vendita di mobili ed
immobili; deliberare la costituzione, la cancellazione
e la rinuncia, sia totale che parziale, di ipoteche e
di pegni, nonchè la riduzione, la surrogazione e ogni
altra annotazione relativa ad ipoteche o pegni in
genere; compilare i regolamenti interni per il funzio-
namento dei vari organi dell’amministrazione; nomi-
nare e revocare impiegati e rappresentanti della
Società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni
e le retribuzioni, sotto qualsiasi forma, anche mediante
partecipazione agli utili; autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito
Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso
ogni altro ufficio pubblico o privato.

Art. 25.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o
ad altri dei suoi membri, e può altresì nominare
uno o più amministratori delegati, nonchè uno o
più direttori generali, determinandone le mansioni
ed i compensi.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un
Comitato esecutivo, delegando ad esso parte delle
proprie attribuzioni.

14

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il
Presidente e, se nominato, il Vice Presidente.

Art. 26.

La rappresentanza legale della Società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa
e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano
di regola al Presidente o a chi ne fa le veci, a sensi
dell’art. 19 del presente Statuto.

La suddetta rappresentanza, nonchè la firma
sociale spettano altresì alle persone debitamente
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti
delle deliberazioni stesse.

Art. 27.

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed
un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria
degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter-
minazione dell’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno
per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle
predette somme.

15
TITOLO VI

SINDACI
Art. 28.

L’Assemblea elegge, secondo le norme in vigore,
il Collegio Sindacale, composto di cinque sindaci effet-
tivi, e ne determina il compenso; nomina inoltre due
sindaci supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI
Art. 29.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede,
in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione
del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il
corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti
sul dividendo.

Art. 30.

L’utile netto del bilancio è ripartito come segue:
a) - 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino
a che essa non abbia raggiunto il quinto del



16

capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa
al disotto di questo importo, fino alla reinte-
grazione della stessa;

b) - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per
la assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.

Art. 31.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili saranno pre-
scritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA’
Art. 32.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alla legge.
extracted text
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000

DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO 6. B. SCIELLO DI GENOVA



STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell'1î Agosto 1949,
30 Maggio 1958, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 29 Luglio 1959,
28 Giugno 1960, 22 Maggio 1961, pubblicate a’ sensi di legge.

SIAG
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1961



STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. 9.000.000.000

DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO 6. B. SCIELLO DI GENOVA

oO

approvato all’atto di costituzione e modificato con deliberazioni assembleari dell’11 Agosto 1949,
30 Maggio 1953, 15 Maggio 1954, 22 Luglio 1957, 21 Luglio 1958, 29 Luglio 1959,

28 Giugno 1960, 22 Maggio 1961, pubblicate a' sensi di legge.

SIAG
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1961



dI DSDS DS SD III



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

La Società per Azioni, costituita in Genova con
atto in data 14 Luglio 1949 a rogito del Notaro G. B.
Sciello di Genova, assume la denominazione di

Società per Azioni
Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti
ANSALDO - SAN GIORGIO

Art. 2.

La Società ha sede legale e direzione amministra-
tiva in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di
istituire sedi, rappresentanze ed agenzie, nonchè di
sopprimerle.

Art. 3.

La durata della Società è fissata dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4.

La Società ha per scopo l’esercizio dell’industria
delle costruzioni termoelettriche, idroelettriche ed
| elettromeccaniche come, in genere, l’esercizio di
qualsiasi altra industria complementare, accessoria,
ausiliaria ed affine.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la
Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale,
commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo-
biliare, comunque connessa con ‘l’oggetto sociale e
potrà dare ed assumere partecipazioni in società la

d

cui attività industriale, commerciale o finanziaria sia
analoga od affine o comunque connessa alla propria.

E° esclusa la raccolta di depositi a risparmio tra
il pubblico,

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 9.000.000.000 diviso
in n. 9.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000
ciascuna.

Art. 6.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un
voto. La qualità di azionista costituisce, di per sè
sola, adesione all’atto costitutivo e al presente statuto
ed importa da parte degli azionisti elezione di domi-
cilio a tutti gli effetti di legge presso la sede legale
della Società, per quanto concerne i loro rapporti con
la medesima.

Art. 7.

Quando siano interamente liberate, e qualora la
legge lo consenta, le azioni possono essere al porta-

6

tore. Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa.

Le operazioni di conversione sono fatte a spese
dell’azionista.

Art. 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli
azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di
attività sociali.

Art. 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consi-
glio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti
decorre l’interesse nella misura annua del 2% in
più del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia,
ferme le disposizioni di legge.

Art. 10.

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. 11.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono
tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L’ Assemblea ordinaria deve essere convocata
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei
casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni
qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda
opportuno.

Art. 12.

Per l'intervento alle Assemblee il Consiglio,
può richiedere, anche per le azioni nominative, il
preventivo deposito, da eseguirsi nei termini e con le
modalità stabilite nell’avviso di convocazione.

Art. 13.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro azionista che non sia amministratore

8

o dipendente della Società e che parimenti sia in
condizione di intervenirvi.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti pos-
sono intervenire all’ Assemblea a mezzo di persona
anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervenire all'Assemblea.

Art. 14.

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o da altra persona
delegata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto
di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario,
anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due
serutatori.

Art. 15.

Per la legale costituzione dell’Assemblea ordinaria
o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni
è richiesta - sia in prima che in seconda convo-
cazione - la presenza ed il voto favorevole di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il mi-
nimo delle azioni richieste dalla legge per il caso della
prima convocazione.

9

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono
essere redatti dal notaio.

Art. 16.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire
per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone;
diversamente, si procede per schede segrete ed in
caso di parità di voti si intende eletto il più anziano
di età.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri
non minore di sette e non maggiore di undici.

L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere
alla elezione degli amministratori, determina il numero
dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.

10

Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare
uno o più Amministratori, si provvede a sensi di
legge; se viene meno la maggioranza degli Ammini-
stratori o la metà di essi, quando i membri del
Consiglio siano in numero pari, si intenderà dimissio-
nario l’intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere con-
vocata per la ricostituzione integrale di esso.

Art. 18.

Ogni Amministratore deve prestare, a termini di
legge, una cauzione pari alla cinquantesima parte del
capitale sociale, con un massimo di L. 200.000 al
valore nominale delle azioni o dei titoli.

Art. 19.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente; può eleggere un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedi-
mento.

Nomina pure un Segretario, anche estraneo alla
Società.

Art. 20.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’av-
viso di convocazione, nella sede sociale o altrove,
tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci,

11

lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre
giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Art. 21.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal
Presidente e, in sua mancanza dal Vice Presidente,
qualora sia nominato.

In mancanza anche di quest’ultimo, saranno
presiedute dall’Amministratore più anziano di età.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

Art. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi
dell’art. 25, risultano da processi verbali che, tra-

12

scritti su apposito libro tenuto a norma di legge,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
Segretario.

Art. 24.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo
statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può quindi deliberare, fra l’altro, su
tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale e
autorizzare i relativi impegni, anche in forma cambiaria,
e le stipulazioni occorrenti; compiere operazioni
finanziarie attive e passive; effettuare riporti e antici-
pazioni su titoli e ogni altra operazione finanziaria,
con esclusione della raccolta di depositi a risparmio
tra il pubblico; deliberare su qualsiasi azione ammini-
strativa o giudiziaria o di competenza di giurisdizioni
speciali, in qualunque grado di giurisdizione, in sede
anche di revocazione e cassazione; transigere e
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
nominare e revocare procuratori generali e speciali;
nominare Direttori e Procuratori della Società non-
chè Procuratori ad negotia per determinati atti o

13

categorie di atti fissandone i poteri e le attribuzioni;
deliberare qualsiasi acquisto o vendita di mobili ed
immobili; deliberare la costituzione, la cancellazione
e la rinuncia, sia totale che parziale, di ipoteche e
di pegni, nonchè la riduzione, la surrogazione e ogni
altra annotazione relativa ad ipoteche o pegni in
genere; compilare i regolamenti interni per il funzio-
namento dei vari organi dell’amministrazione; nomi-
nare e revocare impiegati e rappresentanti della
Società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni
e le retribuzioni, sotto qualsiasi forma, anche mediante
partecipazione agli utili; autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito
Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso
ogni altro ufficio pubblico o privato.

Art. 25.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o
ad altri dei suoi membri, e può altresì nominare
uno o più amministratori delegati, nonchè uno o
più direttori generali, determinandone le mansioni
ed i compensi.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un
Comitato esecutivo, delegando ad esso parte delle
proprie attribuzioni.

14

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il
Presidente e, se nominato, il Vice Presidente.

Art. 26.

La rappresentanza legale della Società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa
e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano
di regola al Presidente o a chi ne fa le veci, a sensi
dell’art. 19 del presente Statuto.

La suddetta rappresentanza, nonchè la firma
sociale spettano altresì alle persone debitamente
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti
delle deliberazioni stesse.

Art. 27.

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed
un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria
degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter-
minazione dell’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno
per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle
predette somme.

15
TITOLO VI

SINDACI
Art. 28.

L’Assemblea elegge, secondo le norme in vigore,
il Collegio Sindacale, composto di cinque sindaci effet-
tivi, e ne determina il compenso; nomina inoltre due
sindaci supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI
Art. 29.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede,
in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione
del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il
corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti
sul dividendo.

Art. 30.

L’utile netto del bilancio è ripartito come segue:
a) - 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino
a che essa non abbia raggiunto il quinto del



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capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa
al disotto di questo importo, fino alla reinte-
grazione della stessa;

b) - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per
la assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.

Art. 31.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili saranno pre-
scritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA’
Art. 32.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alla legge.

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