Ansaldo San Giorgio - statuto

Contenuto

Ansaldo San Giorgio - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti Ansaldo San Giorgio Società per Azioni. Sede in Genova. Capitale lire 2.7000.000. Durata della società fino al 31 dicembre 1999. Costituita con atto  14 luglio 1949 del notaro G. B. Sciello di Genova. Statuto dell'11 agosto 1949, ultima modifica statuaria  del 30 maggio 1954. 

Data testuale
1954
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. numerate 16)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000008
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti, b. 1, f.7
contenuto
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO
SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. XIOO0CINGLICY

suine 2,190. 000. +000



DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 81 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO @. B. SCIELLO DI GENOVA

ter

STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione assembleare dell’ 11 Agosto 1949,

pIntatignta va:csvnsivai vegay.
e del.30 Maggio 1954, pubblicate a' sensi di legge.

SLA. G.
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1950


STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. EWOMOLKOO0XWaW
Selsalisi 2.700 .000000

DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO 6, B. SCIELLO DI GENOVA

—.--_ --- o e .- _-

STATHETO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione assembleare dell’ 11 Agosto 1949,

pubblicata a' sensi di legge.

S.i A. G.
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1950

STATUTO

TITOLO |

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E DURATA DELLA SOCIETÀ

ART. 1.

La Società per Azioni, costituita in Genova con
atto in data 14 Luglio 1949 a rogito del Notaro G. B.
Sciello di Genova, assume la denominazione di

SOCIETÀ PER AZIONI
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

ART. 2.

La Società ha sede legale e direzione ammini-
strativa in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di
istituire sedi, rappresentanze ed agenzie, nonchè di ,
sopprimerle.

ART. 3.

La durata della Società è fissata dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.

TITOLO Il

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ART. 4.

La Società ha per scopo l'esercizio dell’industria

delle costruzioni termoelettriche, idroelettriche ed ‘*

elettromeccaniche come, in genere, l' esercizio di
qualsiasi altra industria complementare, accessoria,
ausiliaria ed affine.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la
Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale,
commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo-
biliare, comunque connessa con l'oggetto sociale e
potrà dare ed assumere partecipazioni in società la






cui attività industriale, , commerciale le o finanzi:

analoga od affine 0 comune ue connessa papa
È esclusa la a di pe: a risparmio tra

il pubblico. | ge | Vago MINILER





PE Ù Ar 6 RE sN OT

Ogni zione. è indivisibile ti dà diritto ad un
voto. La qualità di azionista cos costituisce, di per 28
sola, ‘adesione all’atto costi tutiv De al pr sente | statuto
ced importa da parte e degli azionisti elezione di domi-
cilio a tutti gli effetti di leg ian DI sede legale
della Società, per E o concerne e i i loro rapporti con —
la medesima. LA, ar











6

tore. Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa.

Le operazioni di conversione sono fatte a spese
dell’azionista.

ART. 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli
azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge. |

L'Assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci
di attività sociali.

ART. 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consi-
glio di Amministrazione in una o più volte.

A. carico dei Soci in ritardo nei pagamenti
decorre l'interesse nella misura annua del 2°/, in
più del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia,
ferme le disposizioni di legge.

ART. 10.

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ART. Il.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono
tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei
casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni
qual volta il Consiglio di Amministrazione lo creda
opportuno.

ART. 12.

Per l'intervento alle Assemblee il Consiglio,
può richiedere, anche per le azioni nominative, il
preventivo deposito, da eseguirsi nei termini e con le
modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

ART. 13.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro azionista che non sia amministratore



8

o dipendente della Società e che parimenti sia in
condizione di intervenirvi.

Gli enti e le società legalmente costituiti pos-
sono intervenire all’ Assemblea a mezzo di persona
anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervenire all’Assemblea.

ART. 14.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o da altra persona

. delegata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto

di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario,

‘ anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due

scrutatori.

ART. 15.

Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria
o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni
è richiesta - sia in prima che in seconda convo-
cazione - la presenza ed il voto favorevole di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il

“minimo delle azioni richieste dalla legge per il caso

della prima convocazione.

9
I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono
essere redatti dal notaio.

ART. 16.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire
per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone 5
diversamente, si procede per schede segrete ed in
caso di parità di voti si intende eletto il più anziano
di età.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17.

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri
non minore di sette e non maggiore di undici.

L’Assemblea di volta in volta, prima di procedere
alla elezione degli amministratori, determina il numero
dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica un anno e
sono rieleggibili.

10

Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare
uno o più Amministratori, si provvede a sensi di
legge; se viene meno la maggioranza degli Ammini-
stratori o la metà di essi, quando i membri del
Consiglio siano in numero pari, si intenderà dimis-
sionario l’intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere
convocata per la ricostituzione integrale di esso.

ART. 18.

Ogni Amministratore deve prestare, a termini di
legge, una cauzione pari alla cinquantesima parte del
capitale sociale, con un massimo di L. 200.000 al
valore nominale delle azioni o dei titoli.

ART. 19.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente; può eleggere un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impe-
dimento.

Nomina pure un Segretario, anche estraneo alla
Società.

ART. 20.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’av-
viso di convocazione, nella sede sociale 0 altrove,
tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci,

11
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre
giorni liberi prima della riunione.
Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

ART. 21.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal
Presidente e, in sua mancanza dal Vice Presidente,
qualora sia nominato.

In mancanza anche di quest’ ultimo, saranno
presiedute dall’Amministratore più anziano di età.

ART. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

ART. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi
dell’art. 25, risultano da processi verbali che, tra-

12

scritti su apposito libro tenuto a norma di legge,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
Segretario.

ART. 24,

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l’ amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo
statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio può quindi deliberare, fra l’altro, su
tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale e
autorizzare i relativi impegni, anche in forma cambiaria,
e le stipulazioni occorrenti; compiere operazioni
finanziarie attive e passive; effettuare riporti e antici-
pazioni su titoli e ogni altra operazione finanziaria,
con esclusione della raccolta di depositi a risparmio
tra il pubblico; deliberare su qualsiasi azione ammini-
strativa o giudiziaria o di competenza di giurisdizioni
speciali, in qualunque grado di giurisdizione, in sede
anche di revocazione e cassazione; transigere e
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
nominare e revocare procuratori generali e speciali ;
deliberare qualsiasi acquisto o vendita di mobili ed
immobili; deliberare la costituzione, la cancellazione

13

e la rinuncia, sia totale che parziale, di ipoteche e
di pegni, nonchè la riduzione, la surrogazione e ogni
altra annotazione relativa ad ipoteche o pegni in
genere ; compilare i regolamenti interni per il funzio-
namento dei vari organi dell’ amministrazione; nomi-
nare e revocare impiegati e rappresentanti della
Società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni
e le retribuzioni, sotto qualsiasi forma, anche mediante
partecipazione agli utili; autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito
Pubblicò, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso
ogni altro ufficio pubblico o privato.

ART. 25.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al Presidente 0
ad altri dei suoi membri, e può altresì nominare
uno o più amministratori delegati, nonchè uno 0
più direttori generali, determinandone le mansioni
e i compensi.

ll Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un
Comitato esecutivo, delegando ad esso parte delle
proprie attribuzioni.

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il
Presidente e, se nominato, il Vice Presidente.

ll Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori
o Procuratori della Società, nonchè Procuratori ad

14

negotia per determinati atti o categorie di atti,
fissandone i poteri e le retribuzioni.

ART. 26.

La rappresentanza legale della Società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa
e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano
di regola al Presidente o a chi ne fa le veci, a sensi
dell’art. 19 del presente Statuto.

La suddetta rappresentanza, nonchè la firma
sociale spettano altresì. alle persone debitamente
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti
delle deliberazioni stesse.

ART. 27.

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso

delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed
un compenso da determinarsi dall’ Assemblea ordinaria

degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter-
minazione dell’ Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno
per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle
predette somme.

demo “e ©



n “I 71



sit Bentnii È

15

TITOLO VI
SINDACI
ART. 28.

L'Assemblea elegge, secondo le norme in vigore,
il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effet-
tivi, e ne determina il compenso; nomina inoltre due
sindaci supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII
BILANCIO E UTILI
ART. 29.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede,
in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione
del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il
corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti
sul dividendo.

ART. 30.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue :
a) - 5°], (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino
a che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa





16

al disotto di questo importo, fino alla reinte-
grazione della stessa ;

b)- il rimanente a disposizione dell’ Assemblea per
la assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.

ART. dl.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili saranno pre-
scritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ

ART. 32.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

ART. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente
Statuto si fa riferimento alla legge.
extracted text
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO
SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. XIOO0CINGLICY

suine 2,190. 000. +000



DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 81 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO @. B. SCIELLO DI GENOVA

ter

STATUTO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione assembleare dell’ 11 Agosto 1949,

pIntatignta va:csvnsivai vegay.
e del.30 Maggio 1954, pubblicate a' sensi di legge.

SLA. G.
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1950


STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE IN GENOVA - CAPITALE L. EWOMOLKOO0XWaW
Selsalisi 2.700 .000000

DURATA DELLA SOCIETÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1999
COSTITUITA CON ATTO 14 LUGLIO 1949 DEL NOTARO 6, B. SCIELLO DI GENOVA

—.--_ --- o e .- _-

STATHETO

approvato all'atto di costituzione e modificato con deliberazione assembleare dell’ 11 Agosto 1949,

pubblicata a' sensi di legge.

S.i A. G.
Stabilimenti Italiani Arti Grafiche
Genova - 1950

STATUTO

TITOLO |

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E DURATA DELLA SOCIETÀ

ART. 1.

La Società per Azioni, costituita in Genova con
atto in data 14 Luglio 1949 a rogito del Notaro G. B.
Sciello di Genova, assume la denominazione di

SOCIETÀ PER AZIONI
STABILIMENTI ELETTROMECCANICI RIUNITI

ANSALDO-SAN GIORGIO

ART. 2.

La Società ha sede legale e direzione ammini-
strativa in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di
istituire sedi, rappresentanze ed agenzie, nonchè di ,
sopprimerle.

ART. 3.

La durata della Società è fissata dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’As-
semblea degli azionisti.

TITOLO Il

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ART. 4.

La Società ha per scopo l'esercizio dell’industria

delle costruzioni termoelettriche, idroelettriche ed ‘*

elettromeccaniche come, in genere, l' esercizio di
qualsiasi altra industria complementare, accessoria,
ausiliaria ed affine.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la
Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale,
commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo-
biliare, comunque connessa con l'oggetto sociale e
potrà dare ed assumere partecipazioni in società la






cui attività industriale, , commerciale le o finanzi:

analoga od affine 0 comune ue connessa papa
È esclusa la a di pe: a risparmio tra

il pubblico. | ge | Vago MINILER





PE Ù Ar 6 RE sN OT

Ogni zione. è indivisibile ti dà diritto ad un
voto. La qualità di azionista cos costituisce, di per 28
sola, ‘adesione all’atto costi tutiv De al pr sente | statuto
ced importa da parte e degli azionisti elezione di domi-
cilio a tutti gli effetti di leg ian DI sede legale
della Società, per E o concerne e i i loro rapporti con —
la medesima. LA, ar











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tore. Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa.

Le operazioni di conversione sono fatte a spese
dell’azionista.

ART. 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni
di nuova emissione saranno offerte in opzione agli
azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge. |

L'Assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci
di attività sociali.

ART. 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consi-
glio di Amministrazione in una o più volte.

A. carico dei Soci in ritardo nei pagamenti
decorre l'interesse nella misura annua del 2°/, in
più del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia,
ferme le disposizioni di legge.

ART. 10.

La Società può emettere obbligazioni a norma e
con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ART. Il.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono
tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei
casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni
qual volta il Consiglio di Amministrazione lo creda
opportuno.

ART. 12.

Per l'intervento alle Assemblee il Consiglio,
può richiedere, anche per le azioni nominative, il
preventivo deposito, da eseguirsi nei termini e con le
modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

ART. 13.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro azionista che non sia amministratore



8

o dipendente della Società e che parimenti sia in
condizione di intervenirvi.

Gli enti e le società legalmente costituiti pos-
sono intervenire all’ Assemblea a mezzo di persona
anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervenire all’Assemblea.

ART. 14.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o da altra persona

. delegata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto

di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario,

‘ anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due

scrutatori.

ART. 15.

Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria
o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni
è richiesta - sia in prima che in seconda convo-
cazione - la presenza ed il voto favorevole di tanti
soci che, in proprio o per delega, rappresentino il

“minimo delle azioni richieste dalla legge per il caso

della prima convocazione.

9
I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono
essere redatti dal notaio.

ART. 16.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire
per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone 5
diversamente, si procede per schede segrete ed in
caso di parità di voti si intende eletto il più anziano
di età.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17.

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri
non minore di sette e non maggiore di undici.

L’Assemblea di volta in volta, prima di procedere
alla elezione degli amministratori, determina il numero
dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica un anno e
sono rieleggibili.

10

Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare
uno o più Amministratori, si provvede a sensi di
legge; se viene meno la maggioranza degli Ammini-
stratori o la metà di essi, quando i membri del
Consiglio siano in numero pari, si intenderà dimis-
sionario l’intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere
convocata per la ricostituzione integrale di esso.

ART. 18.

Ogni Amministratore deve prestare, a termini di
legge, una cauzione pari alla cinquantesima parte del
capitale sociale, con un massimo di L. 200.000 al
valore nominale delle azioni o dei titoli.

ART. 19.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un
Presidente; può eleggere un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impe-
dimento.

Nomina pure un Segretario, anche estraneo alla
Società.

ART. 20.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’av-
viso di convocazione, nella sede sociale 0 altrove,
tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci,

11
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre
giorni liberi prima della riunione.
Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

ART. 21.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal
Presidente e, in sua mancanza dal Vice Presidente,
qualora sia nominato.

In mancanza anche di quest’ ultimo, saranno
presiedute dall’Amministratore più anziano di età.

ART. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.

ART. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi
dell’art. 25, risultano da processi verbali che, tra-

12

scritti su apposito libro tenuto a norma di legge,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal
Segretario.

ART. 24,

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l’ amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo
statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio può quindi deliberare, fra l’altro, su
tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale e
autorizzare i relativi impegni, anche in forma cambiaria,
e le stipulazioni occorrenti; compiere operazioni
finanziarie attive e passive; effettuare riporti e antici-
pazioni su titoli e ogni altra operazione finanziaria,
con esclusione della raccolta di depositi a risparmio
tra il pubblico; deliberare su qualsiasi azione ammini-
strativa o giudiziaria o di competenza di giurisdizioni
speciali, in qualunque grado di giurisdizione, in sede
anche di revocazione e cassazione; transigere e
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
nominare e revocare procuratori generali e speciali ;
deliberare qualsiasi acquisto o vendita di mobili ed
immobili; deliberare la costituzione, la cancellazione

13

e la rinuncia, sia totale che parziale, di ipoteche e
di pegni, nonchè la riduzione, la surrogazione e ogni
altra annotazione relativa ad ipoteche o pegni in
genere ; compilare i regolamenti interni per il funzio-
namento dei vari organi dell’ amministrazione; nomi-
nare e revocare impiegati e rappresentanti della
Società, fissarne le attribuzioni, le eventuali cauzioni
e le retribuzioni, sotto qualsiasi forma, anche mediante
partecipazione agli utili; autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito
Pubblicò, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso
ogni altro ufficio pubblico o privato.

ART. 25.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri al Presidente 0
ad altri dei suoi membri, e può altresì nominare
uno o più amministratori delegati, nonchè uno 0
più direttori generali, determinandone le mansioni
e i compensi.

ll Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un
Comitato esecutivo, delegando ad esso parte delle
proprie attribuzioni.

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il
Presidente e, se nominato, il Vice Presidente.

ll Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori
o Procuratori della Società, nonchè Procuratori ad

14

negotia per determinati atti o categorie di atti,
fissandone i poteri e le retribuzioni.

ART. 26.

La rappresentanza legale della Società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa
e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano
di regola al Presidente o a chi ne fa le veci, a sensi
dell’art. 19 del presente Statuto.

La suddetta rappresentanza, nonchè la firma
sociale spettano altresì. alle persone debitamente
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti
delle deliberazioni stesse.

ART. 27.

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso

delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed
un compenso da determinarsi dall’ Assemblea ordinaria

degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter-
minazione dell’ Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno
per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle
predette somme.

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n “I 71



sit Bentnii È

15

TITOLO VI
SINDACI
ART. 28.

L'Assemblea elegge, secondo le norme in vigore,
il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effet-
tivi, e ne determina il compenso; nomina inoltre due
sindaci supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII
BILANCIO E UTILI
ART. 29.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede,
in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione
del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il
corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti
sul dividendo.

ART. 30.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue :
a) - 5°], (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino
a che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa





16

al disotto di questo importo, fino alla reinte-
grazione della stessa ;

b)- il rimanente a disposizione dell’ Assemblea per
la assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.

ART. dl.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili saranno pre-
scritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ

ART. 32.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

ART. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente
Statuto si fa riferimento alla legge.

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