Ansaldo Società per Azioni - statuto

Contenuto

Ansaldo Società per Azioni - statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Ansaldo Società per Azioni con sede in Genova. Capitale Sociale lit. 25.000.000.000. Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Atto costitutivo della società avvenuta con atto rogato dal notaio Lorenzo Bonini, coadiutore temporaneo del notaio Francesco Bonini, in data 15 settembre 1922, registrato il 18 settembre al volume 462, n. 2180; statuto depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19 settembre 1922 e modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 gennaio 1923; 18 agosto 1925; 25 marzo 1927; 26 maggio 1928; 30 marzo 1931; 24 marzo 1932; 20 marzo 1933; 25 aprile 1934; 15 ottobre 1934; 22 marzo 1938; 28 marzo 1941; 30 giugno 1942; 29 marzo 1943; 31 ottobre 1946; 10 agosto 1949; 31 luglio 1950; 26 ottobre 1951; 20 luglio 1953; 31 luglio 1954; 29 settembre 1956; 29 settembre 1958; 30 settembre 1959; 26 settembre 1960; 30 aprile 1962; 30 ottobre 1965.

Data testuale
1965
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. numerate 18)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000010
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti b1, f6
Temi correlati
contenuto
ANSALDO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA
Capitale Sociale Lit. 25,000.000.000

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STATUTO






ANSALDO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA
Capitale Sociale Lit. 25.000.000.000



STATUTO

(OP

ARSALDO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA
Capitale Sociale Lit. 25.,000,000.000

e

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

avvenuta con atto a rogito del Dott. Lorenzo Bonini, coadiutore
temporaneo del Notaro Dott. Francesco Bonini, residente in Genova,
in data quindici Settembre millenovecentoventidue; registrato il 18
stesso mese al volume 462, N. 2180.

STATUTO

depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19 Set-
tembre 1922, inscritto al N. 2167 del registro d'ordine, trascritto
al N. 1167 del registro trascrizioni, annotato al N. 6833 del registro
delle Società ed inserito nel fascicolo N. 13165, pubblicato nel
N. 24 del 20 Settembre 1922 del Foglio Annunzi Legali della Pre-
fettura di Genova. Modificato dalle Assemblee Straordinarie. dei

Soci in data 29 Gennaio 1923; 18 Agosto 1925; 25 Marzo 1927;
26 Maggio 1928; 30 Marzo 1931; 24 Marzo 1932; 20 Marzo 1933;

25 Aprile 1934; 15 Ottobre 1934; 22 Marzo 1938; 28 Marzo 1941;
30 Giugno 1942; 29 Marzo 1943; 31 Ottobre 1946; 10 Agosto 1949;
31 Luglio 1950; 26 Ottobre 1951; 20 Luglio 1953; 31 Luglio 1954;
29 Settembre 1956; 29 Settembre 1958; 30 Settembre 1959; 26 Set-
tembre 1960; 30 Aprile 1962; 30 Ottobre 1965.

e de



SATO TO

TITOLO I.

Norme - Durata - Sede

Art. 1.

La Società Anonima costituita con atto del 15 Set-
tembre 1922 a rogito del Dott. LORENZO BONINI coa-
diutore temporaneo del Notaro Dott. FRANCESCO BO-
NINI di Genova, assume la denominazione ANSALDO
Società per Azioni.

La Società è dichiarata nelle condizioni di cui al-
l'art. 1 del R. D. L. 15 Aprile 1937, N. 451, con de-
creto del Capo del Governo del 17 Aprile 1937 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del giorno stesso.

Art. 2.

La Società ha la sua Sede in Genova. Potrà istituire
Sedi secondarie, Agenzie e Rappresentanze in altre cit-
tà d’Italia ed anche all’estero per deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione.

Art. 3.

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicem-
bre 2000. Potrà essere prorogata una o più volte per
deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO II.

Oggetto

Art. 4.

La Società ha per oggetto l’esercizio di industrie mec-

caniche e navali.

Potrà compiere ogni atto inerente e dipendente dal-
l’esercizio delle industrie comprese nell’oggetto sociale;
potrà acquistare, costruire, gestire officine, cantieri, an-
che assumendoli in locazione od in gestione da altre per-
sone o Società; potrà dare in affitto ad altri od in gestione
i propri stabilimenti; potrà assumere partecipazioni o
interessenze in altre aziende industriali, commerciali o
finanziarie, anche mediante l’acquisto di quote sociali o
di azioni; potrà esercitare industrie affini o complemen-
tari; potrà in genere compiere qualunque operazione fi-
nanziaria ritenuta conveniente per il conseguimento dello

scopo sociale.



TITOLO III

Capitale Sociale

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 25 miliardi diviso in 25
milioni di azioni di L. 1.000 ciascuna.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una o più
volte mediante deliberazione dell’Assemblea. Le nuove
azioni potranno avere diritti diversi da quelle esistenti,
previa opportuna modifica dello Statuto Sociale.

Art. 6.

Le azioni sono indivisibili anche nel caso di comu-
nione contrattuale od ereditaria.

Art. 7.

Le azioni interamente liberate sono al portatore salvo
diverse disposizioni di legge.

Art. 8.

Il possesso dell’azione induce di diritto piena accet-
tazione dell’atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le
deliberazioni delle Assemblee e di tutti gli atti sociali
legalmente compiuti.

TITOLO IV.

Amministrazione della Società

Consiglio d'Amministrazione, Comitato, Direzione

Art. 9.

La Società è amministrata da un Consiglio di Am-
ministrazione composto di tredici membri eletti dalla
Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili a norma dell’articolo 2383 del Codice Civile.

Nel caso che, durante il corso dell’esercizio, venga-
no a mancare uno o più Amministratori, si provvede
ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. Qualora però
per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la mag-
gioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio si inten-
derà dimissionario e l'Assemblea dovrà essere convocata
d’urgenza per la ricostituzione integrale di esso.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente
e può eleggere uno o due Vice Presidenti. Il Vice Pre-
sidente, e quando i Vice Presidenti sono due, il più an-
ziano presente, sostituisce il Presidente nei casi di assenza
o impedimento. In caso di assenza ‘o impedimento sia
del Presidente, sia del Vice Presidente o dei Vice Presi-
denti, il Consiglio sarà presieduto dall’Amministratore più
anziano di età.



Il Consiglio elegge fra i suoi membri o fuori un Se-
gretario che potrà in ogni caso essere retribuito se e come
il Consiglio crederà di stabilire e che compilerà i processi
verbali delle adunanze di Consiglio.

Qualora il Consiglio ritenga opportuno costituire nel
proprio seno un Comitato, formato del Presidente e di
Amministratori, come indicato all’articolo sedici dello
Statuto, il Consiglio determina il numero dei membri del
Comitato e ne fa la elezione.

Art. 10.

Ogni Amministratore dovrà dare cauzione di Li-

re 200.000 in azioni sociali, a norma di legge.

Art. 11.

Il Consiglio si radunerà ogni volta che il Presidente
lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta tre Consiglieri
o il Collegio Sindacale.

La convocazione nei casi che fossero ritenuti urgenti
potrà essere fatta con telegramma e in questo caso an-
che senza l’indicazione dell’oggetto della convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è ne-
cessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Am-
ministratori in carica.

Le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza
fra gli Amministratori presenti.

susa ci

Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte sopra
apposito libro e dovranno essere sottoscritte dal Presidente
e dal Segretario.

Gli estratti da questo libro devono essere certificati
conforme dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12.

AI Consiglio di Amministrazione sono conferiti i po-
teri più ampi per l’amministrazione della Società; esso
può compiere ogni atto che non sia per legge riservato
alla competenza della Assemblea ed ha espressa facoltà
di autorizzare qualunque acquisto e alienazione di beni
immobili, qualsiasi costituzione, cancellazione, riduzione o
surrogazione ipotecaria, tutte le riscossioni di somme da
parte di qualsiasi pubblica Amministrazione; qualunque
fidejussione a favore di persona o di Enti pubblici e pri-
vati, qualsiasi ricorso per Cassazione o per revocazione di
sentenze e qualunque procedimento nanti qualsiasi giuri-
sdizione ordinaria e straordinaria, compromettere per ar-
bitri e nominare gli stessi.

Il Consiglio può delegare a uno o a più dei suoi
membri i propri poteri per determinati affari 0 categorie

di affari.

Art. 13.

La firma sociale e la rappresentanza della Società in
giudizio e di fronte ai terzi appartiene al Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Ba

Il Consiglio potrà con sua deliberazione, da pubbli-
carsi a sensi di legge, delegare la firma sociale a membri
del Comitato, e ad uno o più Amministratori delegati con
quelle modalità, limiti e cautele che verranno fissate in
ogni singola deliberazione.

Il Consiglio potra con sua deliberazione, sempre da
pubblicarsi a sensi di legge, delegare la firma sociale ad
uno o più direttori centrali e a funzionari della Società
con quelle modalità, limiti e cautele che esso crederà di
stabilire, fermo restando però che la firma sociale isolata
potrà appartenere soltanto al Presidente ed eventualmente
agli Amministratori Delegati e che in ogni altro caso la
firma sociale dovrà sempre attribuirsi congiuntamente a
due persone. Il Consiglio potrà derogare a questa dispo-
sizione soltanto per singoli atti e per speciali categorie
di atti.

Art. 14.

Al Consiglio spetta la parte di utili prevista dal-
l'Art. 26.

E’ in facoltà dell'Assemblea di deliberare che la som-
ma da assegnare annualmente al Consiglio non sia infe-
riore ad un determinato ammontare; tale deliberazione
una volta presa, sarà valida fino a diversa deliberazione
dell'Assemblea stessa.

Ai Consiglieri spetterà inoltre il rimborso delle spe-
se incontrate per l’esercizio delle loro funzioni.

E’ rimesso al Consiglio il riparto tra i suoi membri
delle predette somme.

co de

Art. 15.

Qualora durante il corso di un esercizio sociale ve-
nissero a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio
provvede alla surrogazione con deliberazione approvata dal
Collegio Sindacale.

Art. 16.

In seno al Consiglio potrà costituirsi un Comitato, co-
me previsto dall’art. 9, composto del Presidente e degli
Amministratori nominati dal Consiglio stesso all’atto del-
la sua elezione. I Membri del Comitato restano in carica
per la durata del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato spetterà di esercitare la sopraintendenza
sulla gestione sociale, sostituendo il Consiglio nell’inter-
vallo delle sue adunanze.

Conseguentemente il Comitato potrà esercitare nei casi
ritenuti urgenti tutti i poteri del Consiglio di Ammini-
strazione.

Il Comitato si riunirà di regola una volta al mese.

Art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno
o più Amministratori Delegati ed uno o più Direttori
Generali come meglio riterrà opportuno nell’interesse
sociale.

Il Consiglio ne fisserà i poteri, le attribuzioni e le
retribuzioni anche sotto forma di partecipazione agli
utili.

fi TRL

Assemblee

Art. 18.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’As-
semblea ordinaria deve essere convocata almeno una vol-
ta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiu-
sura dell’esercizio sociale: questo termine può essere
portato sino a sei mesi qualora particolari esigenze lo
richiedano.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta si
debbano deliberare modificazioni allo Statuto Sociale e
negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 19.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministra-
zione presso la Sede Sociale od anche in altro luogo me-
diante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 15
giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente
sommaria indicazione degli oggetti sopra i quali l’Assem-
blea sarà chiamata a deliberare.

Nello stesso avviso potrà anche essere stabilita la data
della seconda convocazione per il caso in cui nella prima
adunanza il numero legale mancasse.

L'Assemblea potrà validamente deliberare su qualsia-
si oggetto, anche senza preventivo avviso di convoca-
zione, quando sia presente o rappresentata la totalità
delle azioni sociali, e siano intervenuti tutti i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale.

ca (i a

Art. 20.

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano
depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea le loro azioni presso la Sede sociale o gli
Istituti di Credito indicati nell’avviso di convocazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro azio-
nista, che non sia amministratore o dipendente della So-
cietà: la rappresentanza può essere conferita mediante
semplice lettera.

Art. 21.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è rego-
larmente costituita quando sia presente, in proprio o per
delega, almeno la metà del capitale sociale; quella straor-
dinaria è regolarmente costituita con l’intervento della
maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria potrà
validamente deliberare qualunque sia il capitale presente o
rappresentato; quella straordinaria, soltanto se è presente
almeno la metà del capitale sociale.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le deliberazioni, in sede di Assemblea ordinaria, tanto
in prima quanto in seconda convocazione saranno prese
a maggioranza assoluta di voti. In sede di Assemblea
straordinaria, per la validità delle deliberazioni occorrerà,
in prima convocazione, il voto favorevole della maggio-
ranza del capitale sociale; in seconda convocazione, il voto
favorevole di oltre un terzo del capitale sociale, salvo per

2

i provvedimenti concernenti il cambiamento dell’oggetto
sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento
anticipato di essa, il trasferimento della Sede sociale al-
l’estero e l'emissione di azioni privilegiate, nei quali casi
è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza
del capitale sociale.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme di cui
al presente articolo obbligano tutti i Soci, ancorchè as-
senti o dissenzienti, salvo il disposto dell’art. 2437
Cod. Civ.

Art. 22.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, il quale però potrà delegare
a questa funzione altro degli Amministratori od anche per-
sona estranea al Consiglio.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea il constatarne
la legale costituzione, lo stabilire i modi e le forme del-
le votazioni e proclamarne i risultati.

Il Presidente all’inizio dell'Assemblea, nomina un Se-
gretario che per l'Assemblea straordinaria dovrà essere un
Notaio. I verbali dell'Assemblea saranno firmati dal Pre-
sidente e dal Segretario.

Art. 23.

Spettano all'Assemblea tutti i poteri che le sono con-
feriti dalla legge e soltanto ad essa compete di delibe-
rare sugli oggetti di cui agli articoli 2365, 2450 e 2452 ‘
del Cod. Civ.

Lr

Sindaci

Art. 24.

Il Collegio Sindacale, che dovrà essere eletto secondo
le norme di legge in vigore, sarà composto di cinque Sin-

daci effettivi e di due supplenti.

L'Assemblea determinerà l’assegno fisso annuale da
corrispondere ai Sindaci effettivi, ai quali competerà an-
che il rimborso delle spese che essi avranno incontrato

r l'esecuzione del loro mandato.
pe

TITOLO V.
Bilancio
Art. 25.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni
anno.

Art. 26.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio
dovrà firmare il bilancio, da sottoporsi all’approvazione
dell'Assemblea ordinaria.

Per la formazione del bilancio e per le valutazioni

n

delle attività sociali il Consiglio si atterrà alle dispo-
sizioni degli articoli 2424 e 2425 del Cod. Civ.; esso
dovrà provvedere agli ammortamenti ed agli accanto-
namenti previsti dagli articoli 2426 e segg. del Cod. Civ.
e a quegli altri che giudicherà convenienti. Potrà inoltre
costituire, ove lo ritenga opportuno, speciali riserve.

I profitti, depurati da tutte le spese ed oneri, nonchè
dagli ammortamenti e dalle riserve speciali, costituiranno

gli utili netti che saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% al fondo di riserva legale:

- il 2% al Consiglio di Amministrazione fermo quanto
stabilito al precedente articolo 14.

Il residuo sarà ripartito agli Azionisti, salvo diversa
deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VI.
Scioglimento della Società e sua liquidazione

Art. 27.

Avvenendo per qualsiasi ragione lo scioglimento del-
la Società, si procederà alla sua liquidazione, la quale

sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall’As-

ci Janni



semblea, la quale determinerà le condizioni ed i modi
della liquidazione, ed i poteri dei liquidatori ed i loro
emolumenti.

Art. 28.

La Società sarà retta dalle norme delle leggi vigenti

per quanto non sia espressamente preveduto e disposto
dal presente Statuto.

Sai
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ANSALDO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA
Capitale Sociale Lit. 25,000.000.000

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STATUTO






ANSALDO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA
Capitale Sociale Lit. 25.000.000.000



STATUTO

(OP

ARSALDO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN GENOVA
Capitale Sociale Lit. 25.,000,000.000

e

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

avvenuta con atto a rogito del Dott. Lorenzo Bonini, coadiutore
temporaneo del Notaro Dott. Francesco Bonini, residente in Genova,
in data quindici Settembre millenovecentoventidue; registrato il 18
stesso mese al volume 462, N. 2180.

STATUTO

depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19 Set-
tembre 1922, inscritto al N. 2167 del registro d'ordine, trascritto
al N. 1167 del registro trascrizioni, annotato al N. 6833 del registro
delle Società ed inserito nel fascicolo N. 13165, pubblicato nel
N. 24 del 20 Settembre 1922 del Foglio Annunzi Legali della Pre-
fettura di Genova. Modificato dalle Assemblee Straordinarie. dei

Soci in data 29 Gennaio 1923; 18 Agosto 1925; 25 Marzo 1927;
26 Maggio 1928; 30 Marzo 1931; 24 Marzo 1932; 20 Marzo 1933;

25 Aprile 1934; 15 Ottobre 1934; 22 Marzo 1938; 28 Marzo 1941;
30 Giugno 1942; 29 Marzo 1943; 31 Ottobre 1946; 10 Agosto 1949;
31 Luglio 1950; 26 Ottobre 1951; 20 Luglio 1953; 31 Luglio 1954;
29 Settembre 1956; 29 Settembre 1958; 30 Settembre 1959; 26 Set-
tembre 1960; 30 Aprile 1962; 30 Ottobre 1965.

e de



SATO TO

TITOLO I.

Norme - Durata - Sede

Art. 1.

La Società Anonima costituita con atto del 15 Set-
tembre 1922 a rogito del Dott. LORENZO BONINI coa-
diutore temporaneo del Notaro Dott. FRANCESCO BO-
NINI di Genova, assume la denominazione ANSALDO
Società per Azioni.

La Società è dichiarata nelle condizioni di cui al-
l'art. 1 del R. D. L. 15 Aprile 1937, N. 451, con de-
creto del Capo del Governo del 17 Aprile 1937 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del giorno stesso.

Art. 2.

La Società ha la sua Sede in Genova. Potrà istituire
Sedi secondarie, Agenzie e Rappresentanze in altre cit-
tà d’Italia ed anche all’estero per deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione.

Art. 3.

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicem-
bre 2000. Potrà essere prorogata una o più volte per
deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO II.

Oggetto

Art. 4.

La Società ha per oggetto l’esercizio di industrie mec-

caniche e navali.

Potrà compiere ogni atto inerente e dipendente dal-
l’esercizio delle industrie comprese nell’oggetto sociale;
potrà acquistare, costruire, gestire officine, cantieri, an-
che assumendoli in locazione od in gestione da altre per-
sone o Società; potrà dare in affitto ad altri od in gestione
i propri stabilimenti; potrà assumere partecipazioni o
interessenze in altre aziende industriali, commerciali o
finanziarie, anche mediante l’acquisto di quote sociali o
di azioni; potrà esercitare industrie affini o complemen-
tari; potrà in genere compiere qualunque operazione fi-
nanziaria ritenuta conveniente per il conseguimento dello

scopo sociale.



TITOLO III

Capitale Sociale

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 25 miliardi diviso in 25
milioni di azioni di L. 1.000 ciascuna.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una o più
volte mediante deliberazione dell’Assemblea. Le nuove
azioni potranno avere diritti diversi da quelle esistenti,
previa opportuna modifica dello Statuto Sociale.

Art. 6.

Le azioni sono indivisibili anche nel caso di comu-
nione contrattuale od ereditaria.

Art. 7.

Le azioni interamente liberate sono al portatore salvo
diverse disposizioni di legge.

Art. 8.

Il possesso dell’azione induce di diritto piena accet-
tazione dell’atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le
deliberazioni delle Assemblee e di tutti gli atti sociali
legalmente compiuti.

TITOLO IV.

Amministrazione della Società

Consiglio d'Amministrazione, Comitato, Direzione

Art. 9.

La Società è amministrata da un Consiglio di Am-
ministrazione composto di tredici membri eletti dalla
Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili a norma dell’articolo 2383 del Codice Civile.

Nel caso che, durante il corso dell’esercizio, venga-
no a mancare uno o più Amministratori, si provvede
ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. Qualora però
per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la mag-
gioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio si inten-
derà dimissionario e l'Assemblea dovrà essere convocata
d’urgenza per la ricostituzione integrale di esso.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente
e può eleggere uno o due Vice Presidenti. Il Vice Pre-
sidente, e quando i Vice Presidenti sono due, il più an-
ziano presente, sostituisce il Presidente nei casi di assenza
o impedimento. In caso di assenza ‘o impedimento sia
del Presidente, sia del Vice Presidente o dei Vice Presi-
denti, il Consiglio sarà presieduto dall’Amministratore più
anziano di età.



Il Consiglio elegge fra i suoi membri o fuori un Se-
gretario che potrà in ogni caso essere retribuito se e come
il Consiglio crederà di stabilire e che compilerà i processi
verbali delle adunanze di Consiglio.

Qualora il Consiglio ritenga opportuno costituire nel
proprio seno un Comitato, formato del Presidente e di
Amministratori, come indicato all’articolo sedici dello
Statuto, il Consiglio determina il numero dei membri del
Comitato e ne fa la elezione.

Art. 10.

Ogni Amministratore dovrà dare cauzione di Li-

re 200.000 in azioni sociali, a norma di legge.

Art. 11.

Il Consiglio si radunerà ogni volta che il Presidente
lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta tre Consiglieri
o il Collegio Sindacale.

La convocazione nei casi che fossero ritenuti urgenti
potrà essere fatta con telegramma e in questo caso an-
che senza l’indicazione dell’oggetto della convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è ne-
cessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Am-
ministratori in carica.

Le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza
fra gli Amministratori presenti.

susa ci

Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte sopra
apposito libro e dovranno essere sottoscritte dal Presidente
e dal Segretario.

Gli estratti da questo libro devono essere certificati
conforme dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12.

AI Consiglio di Amministrazione sono conferiti i po-
teri più ampi per l’amministrazione della Società; esso
può compiere ogni atto che non sia per legge riservato
alla competenza della Assemblea ed ha espressa facoltà
di autorizzare qualunque acquisto e alienazione di beni
immobili, qualsiasi costituzione, cancellazione, riduzione o
surrogazione ipotecaria, tutte le riscossioni di somme da
parte di qualsiasi pubblica Amministrazione; qualunque
fidejussione a favore di persona o di Enti pubblici e pri-
vati, qualsiasi ricorso per Cassazione o per revocazione di
sentenze e qualunque procedimento nanti qualsiasi giuri-
sdizione ordinaria e straordinaria, compromettere per ar-
bitri e nominare gli stessi.

Il Consiglio può delegare a uno o a più dei suoi
membri i propri poteri per determinati affari 0 categorie

di affari.

Art. 13.

La firma sociale e la rappresentanza della Società in
giudizio e di fronte ai terzi appartiene al Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Ba

Il Consiglio potrà con sua deliberazione, da pubbli-
carsi a sensi di legge, delegare la firma sociale a membri
del Comitato, e ad uno o più Amministratori delegati con
quelle modalità, limiti e cautele che verranno fissate in
ogni singola deliberazione.

Il Consiglio potra con sua deliberazione, sempre da
pubblicarsi a sensi di legge, delegare la firma sociale ad
uno o più direttori centrali e a funzionari della Società
con quelle modalità, limiti e cautele che esso crederà di
stabilire, fermo restando però che la firma sociale isolata
potrà appartenere soltanto al Presidente ed eventualmente
agli Amministratori Delegati e che in ogni altro caso la
firma sociale dovrà sempre attribuirsi congiuntamente a
due persone. Il Consiglio potrà derogare a questa dispo-
sizione soltanto per singoli atti e per speciali categorie
di atti.

Art. 14.

Al Consiglio spetta la parte di utili prevista dal-
l'Art. 26.

E’ in facoltà dell'Assemblea di deliberare che la som-
ma da assegnare annualmente al Consiglio non sia infe-
riore ad un determinato ammontare; tale deliberazione
una volta presa, sarà valida fino a diversa deliberazione
dell'Assemblea stessa.

Ai Consiglieri spetterà inoltre il rimborso delle spe-
se incontrate per l’esercizio delle loro funzioni.

E’ rimesso al Consiglio il riparto tra i suoi membri
delle predette somme.

co de

Art. 15.

Qualora durante il corso di un esercizio sociale ve-
nissero a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio
provvede alla surrogazione con deliberazione approvata dal
Collegio Sindacale.

Art. 16.

In seno al Consiglio potrà costituirsi un Comitato, co-
me previsto dall’art. 9, composto del Presidente e degli
Amministratori nominati dal Consiglio stesso all’atto del-
la sua elezione. I Membri del Comitato restano in carica
per la durata del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato spetterà di esercitare la sopraintendenza
sulla gestione sociale, sostituendo il Consiglio nell’inter-
vallo delle sue adunanze.

Conseguentemente il Comitato potrà esercitare nei casi
ritenuti urgenti tutti i poteri del Consiglio di Ammini-
strazione.

Il Comitato si riunirà di regola una volta al mese.

Art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno
o più Amministratori Delegati ed uno o più Direttori
Generali come meglio riterrà opportuno nell’interesse
sociale.

Il Consiglio ne fisserà i poteri, le attribuzioni e le
retribuzioni anche sotto forma di partecipazione agli
utili.

fi TRL

Assemblee

Art. 18.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’As-
semblea ordinaria deve essere convocata almeno una vol-
ta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiu-
sura dell’esercizio sociale: questo termine può essere
portato sino a sei mesi qualora particolari esigenze lo
richiedano.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta si
debbano deliberare modificazioni allo Statuto Sociale e
negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 19.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministra-
zione presso la Sede Sociale od anche in altro luogo me-
diante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 15
giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente
sommaria indicazione degli oggetti sopra i quali l’Assem-
blea sarà chiamata a deliberare.

Nello stesso avviso potrà anche essere stabilita la data
della seconda convocazione per il caso in cui nella prima
adunanza il numero legale mancasse.

L'Assemblea potrà validamente deliberare su qualsia-
si oggetto, anche senza preventivo avviso di convoca-
zione, quando sia presente o rappresentata la totalità
delle azioni sociali, e siano intervenuti tutti i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale.

ca (i a

Art. 20.

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano
depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea le loro azioni presso la Sede sociale o gli
Istituti di Credito indicati nell’avviso di convocazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro azio-
nista, che non sia amministratore o dipendente della So-
cietà: la rappresentanza può essere conferita mediante
semplice lettera.

Art. 21.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è rego-
larmente costituita quando sia presente, in proprio o per
delega, almeno la metà del capitale sociale; quella straor-
dinaria è regolarmente costituita con l’intervento della
maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria potrà
validamente deliberare qualunque sia il capitale presente o
rappresentato; quella straordinaria, soltanto se è presente
almeno la metà del capitale sociale.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le deliberazioni, in sede di Assemblea ordinaria, tanto
in prima quanto in seconda convocazione saranno prese
a maggioranza assoluta di voti. In sede di Assemblea
straordinaria, per la validità delle deliberazioni occorrerà,
in prima convocazione, il voto favorevole della maggio-
ranza del capitale sociale; in seconda convocazione, il voto
favorevole di oltre un terzo del capitale sociale, salvo per

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i provvedimenti concernenti il cambiamento dell’oggetto
sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento
anticipato di essa, il trasferimento della Sede sociale al-
l’estero e l'emissione di azioni privilegiate, nei quali casi
è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza
del capitale sociale.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme di cui
al presente articolo obbligano tutti i Soci, ancorchè as-
senti o dissenzienti, salvo il disposto dell’art. 2437
Cod. Civ.

Art. 22.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, il quale però potrà delegare
a questa funzione altro degli Amministratori od anche per-
sona estranea al Consiglio.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea il constatarne
la legale costituzione, lo stabilire i modi e le forme del-
le votazioni e proclamarne i risultati.

Il Presidente all’inizio dell'Assemblea, nomina un Se-
gretario che per l'Assemblea straordinaria dovrà essere un
Notaio. I verbali dell'Assemblea saranno firmati dal Pre-
sidente e dal Segretario.

Art. 23.

Spettano all'Assemblea tutti i poteri che le sono con-
feriti dalla legge e soltanto ad essa compete di delibe-
rare sugli oggetti di cui agli articoli 2365, 2450 e 2452 ‘
del Cod. Civ.

Lr

Sindaci

Art. 24.

Il Collegio Sindacale, che dovrà essere eletto secondo
le norme di legge in vigore, sarà composto di cinque Sin-

daci effettivi e di due supplenti.

L'Assemblea determinerà l’assegno fisso annuale da
corrispondere ai Sindaci effettivi, ai quali competerà an-
che il rimborso delle spese che essi avranno incontrato

r l'esecuzione del loro mandato.
pe

TITOLO V.
Bilancio
Art. 25.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni
anno.

Art. 26.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio
dovrà firmare il bilancio, da sottoporsi all’approvazione
dell'Assemblea ordinaria.

Per la formazione del bilancio e per le valutazioni

n

delle attività sociali il Consiglio si atterrà alle dispo-
sizioni degli articoli 2424 e 2425 del Cod. Civ.; esso
dovrà provvedere agli ammortamenti ed agli accanto-
namenti previsti dagli articoli 2426 e segg. del Cod. Civ.
e a quegli altri che giudicherà convenienti. Potrà inoltre
costituire, ove lo ritenga opportuno, speciali riserve.

I profitti, depurati da tutte le spese ed oneri, nonchè
dagli ammortamenti e dalle riserve speciali, costituiranno

gli utili netti che saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% al fondo di riserva legale:

- il 2% al Consiglio di Amministrazione fermo quanto
stabilito al precedente articolo 14.

Il residuo sarà ripartito agli Azionisti, salvo diversa
deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VI.
Scioglimento della Società e sua liquidazione

Art. 27.

Avvenendo per qualsiasi ragione lo scioglimento del-
la Società, si procederà alla sua liquidazione, la quale

sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall’As-

ci Janni



semblea, la quale determinerà le condizioni ed i modi
della liquidazione, ed i poteri dei liquidatori ed i loro
emolumenti.

Art. 28.

La Società sarà retta dalle norme delle leggi vigenti

per quanto non sia espressamente preveduto e disposto
dal presente Statuto.

Sai

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