Ansaldo Società Anonima - atto costitutivo e statuto

Contenuto

Ansaldo Società Anonima - atto costitutivo e statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Ansaldo Società Anonima - Capitale Sociale L. 200.000.000 - Sede in Genova - Statuto".
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Atto costitutivo della società avvenuta con atto rogato del notaio Lorenzo Bonini, coadiutore temporaneo del notaio Francesco Bonini in data 15 novembre 1922, registrato il 18 novembre al volume 462, n. 2180; statuto depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile di Genova il 19 settembre 1922 e modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 gennaio 1923

Data testuale
1923
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. numerate 14)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000007
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti b1, f5
Temi correlati
contenuto
ANSALDO”

SOCIETA ANONIMA - CAPITALE SOCIALE L. 200.000.000
SEDE IN GENOVA



+



GENOVA
Società Tipo-Litografica Ligure E.OLrveri &C,

Via Caffaro, N, 8
1009



rta A dare. 5





ANSALDO”

SOCIETÀ ANONIMA - CAPITALE SOCIALE L. 200,000.000
SEDE IN GENOVA



È ni reggente sani

COSTITUZIONE peLLa SOCIETÀ

Avvenuta con atto a Rogito del Dott. Lorenzo Bonini, coadiutore
temporaneo del Notaro Dott. Francesco Bonini, residente in Genova,
in data quindici Settembre millenovecentoventidue, pegistrato il 48
stesso mese al volume 462, N. 2180,



STATUTO

Depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile di Genova
il 19 Settembre 1922, inscritto al N. 2167 del registro
d'ordine, trascritto al N. 1167 del registro trascrizioni,
annotato al N. 6883 del registro delle Società ed in-
serito nel fascicolo N. 13165, pubblicato nel N. 24 del
20 Settembre 1922 del Foglio Annunzi Legali della
Regia Prefettura di Genova.

Modificato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci in
data 29 Gennaio 1923.













STATUTO

—____———.:r_————_—_—_

TITOLO I.
Norme - Durata - Sede,
Art 1;

La Società Anonima costituita con atto del 15
Settembre 1922 a rogito del Dott. LORENZO BONINI
Coadiutore temporaneo del Notaio Dottor FRAN-
CESCO BONINI di Genova assume la denominazione
“ANSALDO,,.

ALI. 2:

La Società ha la sua Sede in Genova. - Potrà
istituire Sedi secondarie, Agenzie e Rappresentanze
in altre città del Regno ed anche all’ Estero,

Art. 3,

La durata della Società è stabilita fino al 81
Dicembre 1960, - Potrà essere prorogata una o più
volte per deliberazione dell’ Assemblea.





TITOLO II.
Oggetto.
Art. 4.

La Società ha per oggetto l’ esercizio di industrie
meccaniche, meiallurgiche, siderurgiche, navali, elet-
triche e minerarie. - Potrà compiere ogni atto ine-
rente o dipendente dall’ esercizio di queste industrie.
Potrà acquistare, costruire ed esercitare Officine,
Cantieri, Miniere e Impianti Idroelettrici anche assu-
mendoli in locazione od in gestione da altre persone -
o Società; potrà dare in affitto od altrimenti in
gestione i propri Stabilimenti ; potrà assumere parte-
cipazioni cd interessenze in altre aziende industriali,
commerciali o finanziarie anche mediante 1° acquisto
di quote sociali o di azioni; potrà esercitare indu-
strie affini o complementari; potrà in genere com-
piere qualunque operazione commerciale 0 finanziaria
ritenuta conveniente per il conseguimento dello scopo
sociale,

TITOLO HI.
Capitale Sociale.
Art. 5.

Il Capitale Sociale è di Lit. 200.000,000, suddi-
viso in 1.000.000 di azioni del valore nominale di
Lit. 200 cadauna. 0,





5.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una
o più volte mediante deliberazione dell’ Assemblea la
quale potrà anche deliberarè che le nuove azioni
emesse abbiano diritti diversi da quelle esistenti,

Art. 6.

Le azioni sono indivisibili anche nel caso di
comunione contrattuale od ereditaria.

Art. 7

Le azioni interamente liberate sono al portatore,
Ogni possessore potrà sempre a sue spese ottenere
la conversione in titoli nominativi.

Art..8
Il possesso dell’azione induce di diritto piena
accettazione dell’ atto costitutivo, dello Statuto e di
tutte le deliberazioni delle Assemblee e di tutti gli
atti sociali legalmente compiuti.
TITOLO IV.

Amministrazione della Società
Consiglio d’Amministrazione, Comitato, Direzione
Art. 9.

La Società è amministrata da un Consiglio
d’ Amministrazione composto di Nove Amministratori

Ì quali dureranno in carica quattro anni e saranno
tutti rieleggibili.





Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente
e un Vice Presidente il quale in caso d’assenza 0
d’ impedimento del Presidente, presiede in sua vece
il Consiglio d’ Amministrazione ed il Comitato di che
appresso, Potrà eleggere un Segretario estraneo al
Consiglio.

Art. 10.

Ogni Amministratore dovrà dare, a norma di
legge, cauzione di L. 50,000 in azioni sociali.

Art. 11.

Il Consiglio si radunerà, di regola, una volta ogni
tre mesi, ed ogni volia che sia ritenuto necessario.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente,
oppure da tre Consiglieri, oppure dai Sindaci, mediante
avviso contenente | elenco sommario delle materie
da trattarsi. La convocazione, nei casi che fossero
ritenuti urgenti, potrà essere fatta con telegramma
e in questo caso anche senza indicazione dell’ oggetto
della convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza effettiva di almeno cinque
Amministratori. Le deliberazioni saranno prese a
maggioranza fra gli Amministratori presenti. Le
deliberazioni del Consiglio saranno trascritte sopra
apposito libro e dovranno essere sottoscritte dal





7

Presidente e dal Segretario, Gli estratti da questo
libro devono essere certificati conformi dal Presi
dente e dal Segretario,

Art. 12

AI Consiglio di Amministrazione sono conferiti i
poteri più ampi per l’amminisirazione della Società :
esso può compiere ogni atto che non sia per legge
riservato alla competenza della Assemblea ed ha
espressa facoltà di autorizzare qualunque acquisto e
alienazione di beni immobili, qualsiasi costituzione,
cancellazione, riduzione o surrogazione ipotecaria,
iutte le riscossioni di somme da parte di qualsiasi
pubblica Amministrazione; qualunque fidejussione a.
favore di persona o di Enti pubblici e privati, qual-
siasi ricorso per cassazione o per revocazione di
sentenze e qualunque procedimento nanti qualsiasi
giurisdizione ordinaria e straordinaria, compromet-
tere per arbitri e nominare gli stessi.

Il Consiglio può delegare a uno o a più dei suoi
membri i propri poteri per determinati affari o cate-
gorie di affari.

Art. 13.
La firma sociale e la rappresentanza della

Società in giudizio e di fronte ai terzi appartiene al
Presidente del Consiglio di Amministrazione,





Il Consiglio potra. con sua deliberazione, da pub-
blicarsi a sensi di legge, delegare la firma sociale
ad altri dei suoì membri ad uno o più direttori gene-
rali, ed a funzionarii della Società con quelle moda-
lità, limiti e cautele che esso crederà di stabilire,
fermo restando, però, che la firma sociale isolata
poirà appartenere soltanto al Presidente e che
in ogni aliro caso la firma sociale dovrà sempre
attribuirsi congiuniamenie a due persone. Il Consiglio
potrà derogare a quesia disposizione soltanto per
singoli atti o per speciali categorie di aiti.

Ant. 14.

Il Consiglio potrà assegnare ad alcuno dei suoi
membri speciali compensi a corrispettivo di speciali
prestazioni d’ opera e ciò anche in forma conti-
muativa.

Art: 15.

Qualora durante il corso di un esercizio sociale
‘venissero a mancare uno 0 più Amministratori,
il Consiglio coll’ intervento dei Sindaci, provvederà
‘alla surroga dell’ Amministratore od Amministratori
mancanti.

ATT. 16,

In seno al Consiglio è costituito un Comitato
composto del Presidente, del Vice Presidenie e di
tre Amministratori nominati dal Consiglio, al quale





9

Comitato spetterà di esercitare la sopraintendenza
sulla gestione sociale, sostituendo il Consiglio nel-
l'intervallo delle sue adunanze. Conseguentemente
il Comitato potrà esercitare nei casi ritenuti urgenti
tutti i poteri del Consiglio d’ Amministrazione.

Il Comitato si riunirà di regola una volta al
mese,
‘|. Il Comitato dovrà essere eletto ogni anno nella
prima riunione del Gonsiglio dopo 1’ Assemblea
ordinaria.

Art. 17.

La direzione degli affari sociali e la esecuzione
dei deliberati del Consiglio e del Comitato sono
affidate al Presidente,

Il Presidente sara coadiuvato da uno o più Diret-
tori Generali nominati dal Consiglio ai quali verrà
delegata la firma sociale a norma dell’ art. 13 del
presente Statuto.

I Direttori Generali intervengono alle riunioni
del Consiglio e del Comitato, e per gli affari di loro
competenza hanno voto consultivo.

Il Consiglio fissa i corrispettivi spettanti al
Presidente ed ai Direttori Generali.

Assemblee.
Art, 18.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’ordinaria si riunisce entro i tre mesi successivi
alla chiusura dell’ esercizio sociale; la straordinaria
ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga conveniente.







Art. 19.

L’ Assemblea è convocata dal Consiglio di Am-
ministrazione presso la Sede Sociale od anche in
altro luogo, mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale del Regno 15 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e contenente sommaria indi-
cazione degli oggetti sopra i quali Assemblea sarà
chiamata a deliberare.

Nello stesso avviso potrà anche essere stabilita
la data della seconda convocazione per il caso in cui
nella prima adunanza il numero legale mancasse.

L’ Assemblea potrà validamente deliberare sopra
qualsiasi oggetto anche senza il previo avviso di
convocazione, quando si trovi presente 0 regolarmente
rappresentata la totalità assoluta delle azioni sociali
esistenti. In questo caso però il verbale dell’ adunanza
dovrà essere fatto per ministero di Notaio, il quale
dovrà constatare l’ effeitivo intervento nell’ adunanza
di tutte le azioni sociali esistenti.

Art. 20.

Avranno diritto di intervenire all’ Assemblea
tutti gli azionisti che avranno depositate le azioni
nei luoghi e nei tempi stabiliti nell’ avviso di convo-
cazione,

I depositi eseguiti per la prima adunanza var-
ranno anche per la seconda.





fi

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro
azionista: la rappresentanza può essere conferita
anche mediante delega in calce al biglietto d’ am-
missione.

Art. 21.

Per la validità della costituzione dell’ Assemblea
di prima convocazione, sarà necessario e sufficiente
l'intervento di tanti azionisti possessori in proprio 0
per rappresentanza, di almeno una metà del capitale
sociale e ciò anche per deliberare sopra tutti gli
oggetti contemplati nell’ articolo 158 Cod. Comm.

Le deliberazioni, qualunque ne sia I’ oggetto, sa-
ranno sempre valide quando risultino approvate
dalla maggioranza dei voti. Ogni azione da diritto
ad un voto. L’ Assemblea in seconda convocazione
potrà validamente deliberare anche sugli oggetti
contemplati dall’ Ari, 158 Cod. Comm. qualunque sia
il numero delle azioni rappresentate.

Art, 22.

L° Assemblea sarà presieduta dal Presidente del
Consiglio d’ Amministrazione, il quale però potrà
delegare a questa funzione altro degli Amministratori
od anche persona estranea al Consiglio.

Spetterà al Presidente dell’ Assemblea il consta-
tarne la legale costituzione, lo stabilire i modi e le
forme delle votazioni e proclamarne i risultati.





Il Presidente all’ inizio dell’ Assemblea, nomina
due scrutatori ed un segretario, il quale potrà anche
essere un Notaio.

I verbali delle Assemblee saranno firmati dal
Presidente, dal segretario e dagli serutatori.

Art, 28,

All Assemblea appartengono tutti i poteri che le
sono conferiti dalla legge, ed essa soltanto potrà
deliberare sopra gli oggetti contemplati dagli Arti-
coli 158- 171-210 Cod. Comm.

Sindaci.
Art. 24.

In ogni Assemblea ordinaria saranno eletti tre
sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sindaci effettivi viene assegnato un compenso
fisso annuale di L. 5.000 ciascuno, oltre il rimborso
delle spese che avranno incontrato per l esecuzione
del loro mandato.

TITOLO V.
Bilancio.
Art. 25.

L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre
di ogni anno.





113

Art. 26.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio
dovrà firmare il bilancio, da sottoporsi all’ appro-
vazione dell’ Assemblea ordinaria.

Nella formazione del bilancio e nelle valutazioni
‘delle attività sociali il Consiglio si uniformera alle
norme di legge ‘d’ uso: esso potrà fare gli ‘ammorta-
menti, gli accantonamenti che giudicherà convenienti
e così pure potrà costituire, ove lo creda opportuno,
speciali riserve.

I profitti, depurati da tutte le spese ed oneri
nonchè dagli ammortamenti e dalle riserve speciali,
costituiranno gli utili netti che saranno ripartiti nel
modo seguente: i

11 5 °/ al fondo di riserva legale.
Il 3 °/, al Consiglio d’ Amministrazione.
ll residuo sarà ripartito agli azionisti, salvo

diversa deliberazione dell’ Assemblea.

TITOLO. VI
Scioglimento della Società e sua liquidazione.
Ari 27,

Avvenendo per qualsiasi ragione lo scioglimento
della Società, si procederà alla sua liquidazione, la
quale sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati





14

dall’ Assemblea, la quale determinerà le condizioni
‘ed i modi della liquidazione, ed i poteri dei liqui-
«datori ed i loro emolumenti,

Art. 28.
La Società sarà retta dalle norme delle leggi

vigenti per quanto non sia espressamente preveduto
e disposto dal presente Statuto.


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ANSALDO”

SOCIETA ANONIMA - CAPITALE SOCIALE L. 200.000.000
SEDE IN GENOVA



+



GENOVA
Società Tipo-Litografica Ligure E.OLrveri &C,

Via Caffaro, N, 8
1009



rta A dare. 5





ANSALDO”

SOCIETÀ ANONIMA - CAPITALE SOCIALE L. 200,000.000
SEDE IN GENOVA



È ni reggente sani

COSTITUZIONE peLLa SOCIETÀ

Avvenuta con atto a Rogito del Dott. Lorenzo Bonini, coadiutore
temporaneo del Notaro Dott. Francesco Bonini, residente in Genova,
in data quindici Settembre millenovecentoventidue, pegistrato il 48
stesso mese al volume 462, N. 2180,



STATUTO

Depositato alla Cancelleria del Tribunale Civile di Genova
il 19 Settembre 1922, inscritto al N. 2167 del registro
d'ordine, trascritto al N. 1167 del registro trascrizioni,
annotato al N. 6883 del registro delle Società ed in-
serito nel fascicolo N. 13165, pubblicato nel N. 24 del
20 Settembre 1922 del Foglio Annunzi Legali della
Regia Prefettura di Genova.

Modificato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci in
data 29 Gennaio 1923.













STATUTO

—____———.:r_————_—_—_

TITOLO I.
Norme - Durata - Sede,
Art 1;

La Società Anonima costituita con atto del 15
Settembre 1922 a rogito del Dott. LORENZO BONINI
Coadiutore temporaneo del Notaio Dottor FRAN-
CESCO BONINI di Genova assume la denominazione
“ANSALDO,,.

ALI. 2:

La Società ha la sua Sede in Genova. - Potrà
istituire Sedi secondarie, Agenzie e Rappresentanze
in altre città del Regno ed anche all’ Estero,

Art. 3,

La durata della Società è stabilita fino al 81
Dicembre 1960, - Potrà essere prorogata una o più
volte per deliberazione dell’ Assemblea.





TITOLO II.
Oggetto.
Art. 4.

La Società ha per oggetto l’ esercizio di industrie
meccaniche, meiallurgiche, siderurgiche, navali, elet-
triche e minerarie. - Potrà compiere ogni atto ine-
rente o dipendente dall’ esercizio di queste industrie.
Potrà acquistare, costruire ed esercitare Officine,
Cantieri, Miniere e Impianti Idroelettrici anche assu-
mendoli in locazione od in gestione da altre persone -
o Società; potrà dare in affitto od altrimenti in
gestione i propri Stabilimenti ; potrà assumere parte-
cipazioni cd interessenze in altre aziende industriali,
commerciali o finanziarie anche mediante 1° acquisto
di quote sociali o di azioni; potrà esercitare indu-
strie affini o complementari; potrà in genere com-
piere qualunque operazione commerciale 0 finanziaria
ritenuta conveniente per il conseguimento dello scopo
sociale,

TITOLO HI.
Capitale Sociale.
Art. 5.

Il Capitale Sociale è di Lit. 200.000,000, suddi-
viso in 1.000.000 di azioni del valore nominale di
Lit. 200 cadauna. 0,





5.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una
o più volte mediante deliberazione dell’ Assemblea la
quale potrà anche deliberarè che le nuove azioni
emesse abbiano diritti diversi da quelle esistenti,

Art. 6.

Le azioni sono indivisibili anche nel caso di
comunione contrattuale od ereditaria.

Art. 7

Le azioni interamente liberate sono al portatore,
Ogni possessore potrà sempre a sue spese ottenere
la conversione in titoli nominativi.

Art..8
Il possesso dell’azione induce di diritto piena
accettazione dell’ atto costitutivo, dello Statuto e di
tutte le deliberazioni delle Assemblee e di tutti gli
atti sociali legalmente compiuti.
TITOLO IV.

Amministrazione della Società
Consiglio d’Amministrazione, Comitato, Direzione
Art. 9.

La Società è amministrata da un Consiglio
d’ Amministrazione composto di Nove Amministratori

Ì quali dureranno in carica quattro anni e saranno
tutti rieleggibili.





Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente
e un Vice Presidente il quale in caso d’assenza 0
d’ impedimento del Presidente, presiede in sua vece
il Consiglio d’ Amministrazione ed il Comitato di che
appresso, Potrà eleggere un Segretario estraneo al
Consiglio.

Art. 10.

Ogni Amministratore dovrà dare, a norma di
legge, cauzione di L. 50,000 in azioni sociali.

Art. 11.

Il Consiglio si radunerà, di regola, una volta ogni
tre mesi, ed ogni volia che sia ritenuto necessario.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente,
oppure da tre Consiglieri, oppure dai Sindaci, mediante
avviso contenente | elenco sommario delle materie
da trattarsi. La convocazione, nei casi che fossero
ritenuti urgenti, potrà essere fatta con telegramma
e in questo caso anche senza indicazione dell’ oggetto
della convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
è necessaria la presenza effettiva di almeno cinque
Amministratori. Le deliberazioni saranno prese a
maggioranza fra gli Amministratori presenti. Le
deliberazioni del Consiglio saranno trascritte sopra
apposito libro e dovranno essere sottoscritte dal





7

Presidente e dal Segretario, Gli estratti da questo
libro devono essere certificati conformi dal Presi
dente e dal Segretario,

Art. 12

AI Consiglio di Amministrazione sono conferiti i
poteri più ampi per l’amminisirazione della Società :
esso può compiere ogni atto che non sia per legge
riservato alla competenza della Assemblea ed ha
espressa facoltà di autorizzare qualunque acquisto e
alienazione di beni immobili, qualsiasi costituzione,
cancellazione, riduzione o surrogazione ipotecaria,
iutte le riscossioni di somme da parte di qualsiasi
pubblica Amministrazione; qualunque fidejussione a.
favore di persona o di Enti pubblici e privati, qual-
siasi ricorso per cassazione o per revocazione di
sentenze e qualunque procedimento nanti qualsiasi
giurisdizione ordinaria e straordinaria, compromet-
tere per arbitri e nominare gli stessi.

Il Consiglio può delegare a uno o a più dei suoi
membri i propri poteri per determinati affari o cate-
gorie di affari.

Art. 13.
La firma sociale e la rappresentanza della

Società in giudizio e di fronte ai terzi appartiene al
Presidente del Consiglio di Amministrazione,





Il Consiglio potra. con sua deliberazione, da pub-
blicarsi a sensi di legge, delegare la firma sociale
ad altri dei suoì membri ad uno o più direttori gene-
rali, ed a funzionarii della Società con quelle moda-
lità, limiti e cautele che esso crederà di stabilire,
fermo restando, però, che la firma sociale isolata
poirà appartenere soltanto al Presidente e che
in ogni aliro caso la firma sociale dovrà sempre
attribuirsi congiuniamenie a due persone. Il Consiglio
potrà derogare a quesia disposizione soltanto per
singoli atti o per speciali categorie di aiti.

Ant. 14.

Il Consiglio potrà assegnare ad alcuno dei suoi
membri speciali compensi a corrispettivo di speciali
prestazioni d’ opera e ciò anche in forma conti-
muativa.

Art: 15.

Qualora durante il corso di un esercizio sociale
‘venissero a mancare uno 0 più Amministratori,
il Consiglio coll’ intervento dei Sindaci, provvederà
‘alla surroga dell’ Amministratore od Amministratori
mancanti.

ATT. 16,

In seno al Consiglio è costituito un Comitato
composto del Presidente, del Vice Presidenie e di
tre Amministratori nominati dal Consiglio, al quale





9

Comitato spetterà di esercitare la sopraintendenza
sulla gestione sociale, sostituendo il Consiglio nel-
l'intervallo delle sue adunanze. Conseguentemente
il Comitato potrà esercitare nei casi ritenuti urgenti
tutti i poteri del Consiglio d’ Amministrazione.

Il Comitato si riunirà di regola una volta al
mese,
‘|. Il Comitato dovrà essere eletto ogni anno nella
prima riunione del Gonsiglio dopo 1’ Assemblea
ordinaria.

Art. 17.

La direzione degli affari sociali e la esecuzione
dei deliberati del Consiglio e del Comitato sono
affidate al Presidente,

Il Presidente sara coadiuvato da uno o più Diret-
tori Generali nominati dal Consiglio ai quali verrà
delegata la firma sociale a norma dell’ art. 13 del
presente Statuto.

I Direttori Generali intervengono alle riunioni
del Consiglio e del Comitato, e per gli affari di loro
competenza hanno voto consultivo.

Il Consiglio fissa i corrispettivi spettanti al
Presidente ed ai Direttori Generali.

Assemblee.
Art, 18.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’ordinaria si riunisce entro i tre mesi successivi
alla chiusura dell’ esercizio sociale; la straordinaria
ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga conveniente.







Art. 19.

L’ Assemblea è convocata dal Consiglio di Am-
ministrazione presso la Sede Sociale od anche in
altro luogo, mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale del Regno 15 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e contenente sommaria indi-
cazione degli oggetti sopra i quali Assemblea sarà
chiamata a deliberare.

Nello stesso avviso potrà anche essere stabilita
la data della seconda convocazione per il caso in cui
nella prima adunanza il numero legale mancasse.

L’ Assemblea potrà validamente deliberare sopra
qualsiasi oggetto anche senza il previo avviso di
convocazione, quando si trovi presente 0 regolarmente
rappresentata la totalità assoluta delle azioni sociali
esistenti. In questo caso però il verbale dell’ adunanza
dovrà essere fatto per ministero di Notaio, il quale
dovrà constatare l’ effeitivo intervento nell’ adunanza
di tutte le azioni sociali esistenti.

Art. 20.

Avranno diritto di intervenire all’ Assemblea
tutti gli azionisti che avranno depositate le azioni
nei luoghi e nei tempi stabiliti nell’ avviso di convo-
cazione,

I depositi eseguiti per la prima adunanza var-
ranno anche per la seconda.





fi

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro
azionista: la rappresentanza può essere conferita
anche mediante delega in calce al biglietto d’ am-
missione.

Art. 21.

Per la validità della costituzione dell’ Assemblea
di prima convocazione, sarà necessario e sufficiente
l'intervento di tanti azionisti possessori in proprio 0
per rappresentanza, di almeno una metà del capitale
sociale e ciò anche per deliberare sopra tutti gli
oggetti contemplati nell’ articolo 158 Cod. Comm.

Le deliberazioni, qualunque ne sia I’ oggetto, sa-
ranno sempre valide quando risultino approvate
dalla maggioranza dei voti. Ogni azione da diritto
ad un voto. L’ Assemblea in seconda convocazione
potrà validamente deliberare anche sugli oggetti
contemplati dall’ Ari, 158 Cod. Comm. qualunque sia
il numero delle azioni rappresentate.

Art, 22.

L° Assemblea sarà presieduta dal Presidente del
Consiglio d’ Amministrazione, il quale però potrà
delegare a questa funzione altro degli Amministratori
od anche persona estranea al Consiglio.

Spetterà al Presidente dell’ Assemblea il consta-
tarne la legale costituzione, lo stabilire i modi e le
forme delle votazioni e proclamarne i risultati.





Il Presidente all’ inizio dell’ Assemblea, nomina
due scrutatori ed un segretario, il quale potrà anche
essere un Notaio.

I verbali delle Assemblee saranno firmati dal
Presidente, dal segretario e dagli serutatori.

Art, 28,

All Assemblea appartengono tutti i poteri che le
sono conferiti dalla legge, ed essa soltanto potrà
deliberare sopra gli oggetti contemplati dagli Arti-
coli 158- 171-210 Cod. Comm.

Sindaci.
Art. 24.

In ogni Assemblea ordinaria saranno eletti tre
sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sindaci effettivi viene assegnato un compenso
fisso annuale di L. 5.000 ciascuno, oltre il rimborso
delle spese che avranno incontrato per l esecuzione
del loro mandato.

TITOLO V.
Bilancio.
Art. 25.

L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre
di ogni anno.





113

Art. 26.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio
dovrà firmare il bilancio, da sottoporsi all’ appro-
vazione dell’ Assemblea ordinaria.

Nella formazione del bilancio e nelle valutazioni
‘delle attività sociali il Consiglio si uniformera alle
norme di legge ‘d’ uso: esso potrà fare gli ‘ammorta-
menti, gli accantonamenti che giudicherà convenienti
e così pure potrà costituire, ove lo creda opportuno,
speciali riserve.

I profitti, depurati da tutte le spese ed oneri
nonchè dagli ammortamenti e dalle riserve speciali,
costituiranno gli utili netti che saranno ripartiti nel
modo seguente: i

11 5 °/ al fondo di riserva legale.
Il 3 °/, al Consiglio d’ Amministrazione.
ll residuo sarà ripartito agli azionisti, salvo

diversa deliberazione dell’ Assemblea.

TITOLO. VI
Scioglimento della Società e sua liquidazione.
Ari 27,

Avvenendo per qualsiasi ragione lo scioglimento
della Società, si procederà alla sua liquidazione, la
quale sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati





14

dall’ Assemblea, la quale determinerà le condizioni
‘ed i modi della liquidazione, ed i poteri dei liqui-
«datori ed i loro emolumenti,

Art. 28.
La Società sarà retta dalle norme delle leggi

vigenti per quanto non sia espressamente preveduto
e disposto dal presente Statuto.


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