Gio. Ansaldo & C. - atto costitutivo e statuto

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Gio. Ansaldo & C. - atto costitutivo e statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo & C. sede legale in Roma; sede industriale ed amministrativa in Genova. Capitale Sociale lire 100.000.000 interamente versato. Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Statuto modificato nell'assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto  del Tribunale Civile di Roma, del 2 dicembre 1904. Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti del 25 marzo 1912, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti del 19 ottobre 1916 ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 7 novembre 1916. Modificato nella Assemblea Generale e Straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 16 aprile 1917. Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti del 23 maggio 1917 ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 31 maggio 1917. Modificato nell'assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti del 24 settembre 1917 ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 3 ottobre 1917.

Data testuale
1917
Data topica
Roma
Consistenza
1 opuscolo a stampa (pp. numerate 21)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000006
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti b1, f4
Temi correlati
contenuto
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i Te ,



SQCIETÀ ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO & C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE AMMINISTRATIVA ED INDUSTRIALE

IN GENOVA
Capitale Sociale L. 100.000.000 interamente versato



—@==



STATUTO

modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti
del 15 Novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale
Civile di Roma, del 2 Dicembre 1904. Modificato nell'Assemblea
Generale Straordinaria degli azionisti del 25 Marzo 1912, ed
omologato con Decreto del Trbunale Civile di Roma del 12 Aprile
1912. Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli
Azionisti del 19 Ottobre 1916, ed omologato con Decreto del Tri-
bunale Civile di Roma in data 7 Novembre 1916. Modificato nella
Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 31 Marzo 1917, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile
di Roma in data 16, Aprile 1917. Modificato nell'Assemblea Gene-
rale Straordinaria degli Azionisti del 23 Maggio 1917 ed omolo-
gato con Decreto del.Tribunale Civile di Roma in data 31 Mag:
gio 1917. Modificato nell’Assemblea Generale Straordinaria degli
Azionisti del 24 Settembre 1917 ed omologato con Decreto del
Tribunale Civile di Roma in data 3 Ottobre 1917.



SOGIBTA' :ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO &C.
Capitale Sociale L. 100.000.000 interamente versato c:

Sede Legale in Roma - Sede Amministrativa ed Industriale in Genova Ss TA T UTO

GENOVA

VE i



CAPO I.
STABILIMENTI Costituzione, sede e durata della Società
i —-
1.— Stabilimento Meceunico , . . . + AMPIBRDARBNA
2. — Stabilimento per la Costenzione di Licobmiotive SAMPIERDARENA
3. — Stabilimento per la Costruzione diArtiglierie SAMPIERDARENA ART. |.
4. — Stabil, della Fiumara per Munizioni da Guerra SAMPIERDARENA ; Y
5. — Stabil. per Costruzione dei Motori d'Aviazione SAN Mattino (Sampirrdarena) . n È
6. — Fonderia di Aociaio . i. <. . LL . , Camm (Lornigliano Ligure) A È costituita una Società Anonima per azioni col
T.— Acciaieria e Fabbrica di Corazze . .. . .. Cameri (Cornigliano Ligure) i : SOC ’ ITALIANA GIO.
8. — Stabil, per la Produz, dell'Ossizeno e Idrogeno CornigLiano Lioure titolo. di: IETA' ANONIMA
9. — Stabil. /llermo Chimico - ungsteno e Molibdeno Connigniano Licure ANSALDO & €.
10. — Nuovo Stabili. per Ja Costruzione d'Artiglierie CornigLIANo Licune |
11. — Stabilimento Elettrotecnico . . . . . + CornIGLIANO Ligure
12: —:Fonderia; ‘di Brongo/ i; 0. li Silla Promo (Val Polecvora) È ART. 2.
13. — Stabilimento Moetallurgico Delta; «0a e CORNIGLIANO LiGURE
14, — Cantiere Navale Savoia... 0... + CORNIGLIANO Licune >
16, — Officine per la Gostruzione ai Gi Motard a adenploli prize La Società ha la sua Sede Legale in Roma e la sua
0, Combustione in . . LIA * aa ,
16. — Cantiere Abrenautico Ni = sc: I i Bonati dare) Sede Amministrativa ed Industriale in Genova. Per de-
17. — Cantiere Aeronautico N, 2... .. . +. BOLZANBTO è tatt È ali
18, — Cantiere Aeronantico N. 3... 0... . Toriso (C* Peschiera, 251) liberazione del CoOa o stabilirsi succurs
19. — Cantiere Aeronautico N. 4... 6. . La Serzia a in altre città talia e ra presentanze née-
20, — Fabbrica di Tubi Ansaldo . . .. ..... Feoiso (Val Polcevera) ed genzie î p 8°
21, — Stabil. per la Fabbrie, di Bossoli d'Artiglieria Fretwo (Val Polcevera) . rali e speciali all'estero, determinandone i poteri.
22. — Cantiere Navale . ., ... . E RITMICO StstRI PONENTE
23. — Cantieri por Navi di legno. . . ...... Vormi
24, — Prviettificio Ansaldo: Le, + + + Bbstit PONENTE Art. 3.
25. — Fonderia ‘di Ghisa . .-. , UL... Peo
26. — Officine Allestimento Navi. . Moro Giano (P." di Genova) dix o
27. — Stab. per la Lavoraz. di Materiali Retrattori Sraziano (Scrravatto Scrivia) La Società avrà la durata a tutto il trentuno dicem
28. — Cave e Fornaci Calce Cementi. . . . .. + LAUMANO (Torino) î ent. . Potrà essere orogata per
29. —‘Mialere ‘di Cogne (ci. 0. Lu Lo + Cogne (Valle d'Aosta) bre millenovecentotri n Prorog p
— Stabil ti El dd ici - Alti Forni - n È
Vr AN Fonni cl an SA den Ae



CAPO II.

Oggetto della Società

ART. 4,

La Società ha per oggetto :

a) - L'impianto ed esercizio di cantieri navali e la
costruzione di navi di qualunque specie, tanto per conto
di Pubbliche Amministrazioni o di privati.

b) - L'impianto e l'esercizio di Stabilimenti per l'in-
dustria mineraria, siderurgica e meccanica, in qualun-
que luogo, in Italia, quanto all’estero per qualunque
loro pratica applicazione.

0) - L'impianto e l’esercizio d’industrie chimiche
estrattive in generale.

d) - L'esercizio d’industrie analoghe, affini con-
nesse o comunque ausiliarie agli oggetti sopra specificati.

e) - L'armamento e l'esercizio di navi mercantili,
sia direttamente, sia mediante partecipazione in altre
Società aventi per oggetto la Navigazione ed i traffici
marittimi.



init

La Società potrà anche compiere qualunque opera-
zione industriale commerciale o finanziaria, comunque
connessa con gli scopi sociali, potrà prendere o dare
partecipazioni in altre aziende industriali, finanziarie 3
commerciali, qualunque ne sia l’oggetto, anche per
mezzo di acquisto di quote sociali ed azioni; potrà con-
correre alla formazione di altre Società commerciali.

CAPO III.

Capitale sociale, azioni ed obbligazioni

L Arr 5

Il capitale sociale È rai di lire rappre-
sentato da numero la azioni di lire due-
centocinquanta ciascuna.

ART. 6.

I capitale potrà inoltre essere aumentato successiva-
mente per deliberazione dell'assemblea, osservato il
disposto dell’atto costitutivo. Per gli aumenti di capitale
i versamenti. saranno richiesti dal Consiglio a norma

elle relative deliberazioni dell'assemblea, mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

7

ART. 7.

Îl ritardo nell'effettuare i versamenti farà decorrere
a carico dell’azionista moroso, l'interesse del sette per
cento, e ciò ‘senza pregiudizio delle sanzioni portate
dall'art. 168 del Codice di Commercio, da provocarsi
dal Consiglio.

ART. 8.

Le azioni liberate dai versamenti saranno al por-
tatore.

ART. 9.

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di
quanto prescrive il Codice di Commercio.

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione della Società

ART. 10.
La Società è amministrata da un Consiglio composto
di non meno di cinque membri e non più di sette.
I Consiglieti duranio in carica quattro anni.
1 Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

8



ART. 11

La cauzione che ciascun Consigliere deve prestare a
norma dell'art. 123 del Codice di Commercio, è fissata
in Lire cinquantamila in contanti od in azioni della So-
cietà al valore nominale, e dovrà essere depositata nelle
casse sociali od in quelle di accreditato Istituto: di: credito
a scelta del Consiglio.

t

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministra-
tore Delegato ed un segretario del Consiglio. Il Presi-
dente e l’ Amministratore Delegato dovranno essere scelti
fra i consiglieri.

Il segretario potrà essere estraneo al. Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano
in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni elezione ne
determina gli onorari rispettivi, anche sotto forma' «ti
partecipazione o di interessenza sugli affari’ conclusi
dalla Società in quella misura e forma che esso crederà
più conveniente.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato potranno
a loro volta, consentire al personale od agenti della So-
cietà, speciali partecipazioni sulla produzione o vendita

9

in quella misura, forma e condizioni che essi crederanno
convenienti per il maggior incremento dela produzione
stessa.

ART, 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi, e

potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova od ©

in altri luoghi, come sarà indicato nell’avviso di convo-
cazione.

ART. 14..

I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni se-
duta da un aliro Consigliere, dandogli all'uopo procura
per lettera o per telegramma, ma però un Consigliere
non può rappresentare che un solo collega ; in ogni caso
per la validità delle deliberazioni sarà sempre necessario
la presenza della metà almeno dei Consiglieri.

ART. 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a mag-
gioranza di voti. Qualora siavi parità di voti sarà pre-
ponderante quello di chi presiede.

10

ART. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Con-
sigliere venisse per qualsivoglia ragione a cessare dal-
l'Ufficio, gli altri Amministratori potranno surrogare
il mancante fino alla convocazione dell'Assemblea Ge-
nerale. 3

Qualora nel corso di un esercizio due o più Ammi-
nistratori rassegnassero le dimissioni, gli altri Ammini-
stratori scadranno dall'Ufficio e dovrà farsi luogo, su-
bito alla convocazione dell'Assemblea Generale per la
elezione dell’intero Consiglio.

ART. 17.

Al Consiglio d’Amministrazione ed all'Amministra-
tore Delegato tanto separatamente che congiuntamente
sono affidati i più ampi poteri per la gestione dell'Azienda
Sociale escluso unicamente tutto ciò ‘che dall'articolo 32
è riservato all'Assemblea.

Arr. 18.

Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35, per
compensare l’opera dei Consiglieri viene assegnato al
Consiglio, in ogni esercizio, una somma di lire cinquan-

11

tamila se il Consiglio è composto di cinque membri e di
3
lire settantamila se di sette.

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali di

esercizio.

"4
%

ART. 19.

L’Ufficio di ‘Presidenza è composto del ‘Presidente,
dell’Amministratore Delegato e del Segretario del Con-
siglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Am-
ministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

ART. .20.

La Direzione di tutti gli affari sociali, la iniziativa,
trattative e conclusione e firma di affari e contratti di
qualunque natura ed importanza nonchè l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio, la rappresentanza del-
la Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma so-
ciale sono affidate all’Amministratore Delegato, il quale
potrà munire di procura mandatari generali e speciali
delegando ai medesimi tutti o parte dei suoi poteri.

12

ART. 21.
x ° o

La firma della Società dovrà essere espressa colle
parole « Società Anonima Italiana Gio Ansaldo & C. »
seguite dalla firma dell’Amministratore Delegato o dei
suoi mandatari per procura. Il ‘Consiglio potrà, per de-
terminati affari, delegare la firma Sociale ad altro dei
“suoi Membri od anche a terzi.

wi,
dat

ART. 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi verbali
delle deliberazioni, i quali dovranno essere ‘firmati dal
Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Segre-
tario. Il Segretario dovrà inoltre provvedere all’esatto
adempimento di tutte le formalità richieste dalla legge
per le pubblicazioni dei verbali delle Assemblee e di
quant'altro si riferisce alle formalità legali riguardanti
gli atti della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Segretario
della Società e in questa sua ultima qualità agirà sotto
la immediata dipendenza dell’ Amministratore Delegato.

13

CAPO V.

Dei Sindaci

ART, 23.

L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni di cui
all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Codice di Com-
mercio elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il loro
mandato dura un anno, ma possono essere rieletti, ed il
loro emolumento viene fissato dall'Assemblea Generale
per ciascun anno.

CAPO VI.

Delle Assemblee Generali

ART. 24.

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti pro-
prietari di una o più azioni, che abbiano depositato i loro
titoli almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso
la sede sociale o negli altri luoghi designati nell'avviso
di convocazione.

14

ART. 25.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando all’a-
dunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti rap-
presentanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione
posseduta 0 rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il de-
posito delle loro azioni, si possono far rappresentare
mediante lettera o per mandato in calce al loro biglietto
di ammissione, da un azionista che abbia esso pure ese-
guito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno
entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le convocazioni delle Assemblee straordinarie sa-
ranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo Io reputi
opportuno o quando ne sia fatta domanda da due Sindaci
o da azionisti che rappresentino un terzo del capitale
sociale, © siano nella domanda indicati gli argomenti da
trattarsi nell’Assemblea in conformità dello Statuto
sociale.

15

ART. 27.

Le adunanze sia ordinarie che straordinarie, di prima
e seconda convocazione, sono convocate mediante il
preavviso di quindici giorni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale dell Regno; coll’indicazione delle. materie- da
sottoporsi alle deliberazioni dell! Assemblea.

ART. 28.

L'Assemblea Generale:sarà presieduta dal Presidente
del Consiglio d' Amministrazione; e in caso di assenza
da chi ne fa le veci.

Funzionerà da Segretario il Segretario del Consiglio.
Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui devoluta la
constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell’Assemblea in seconda convocazione le delibe-
razioni saranno valide qualunque sia il numero dei pre-
senti e qualunque sia la parte del'capitale rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però deli-
berare che sugli oggetti portati all'ordine del'giorno della
prima convocazione.

16

Art. 30:

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172
e 210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria
la presenza almeno della metà del capitale ed il voto
favorevole dei due terzi delle azioni intervenute all'As-
semblea.

Art. 3l.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel
caso di parità di voti, quello del Presidente è prepon-
derante.

ART. 32.

L’Assemblea delibera :

a) Sul bilancio, sue modificazioni od approvazioni
e sul reparto degli utili.

b) Sulla nomina e surroga degli Amministratori
che cessano dall'Ufficio, sulla nomina cei Sindaci, de-
terminandone la retribuzione.

c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od allo
Statuto Sociale.

17

d) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione del
capitale sociale.

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della
Società.

f) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della
Società.

8) Sulla cessione o fusione della Società.
h) Sulla emissione di obbligazioni.

i) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vogliono
sottomettere al voto dell'Assemblea.

1) Su tutte Ie pratiche che per legge sono devolute
tassativamente alle deliberazioni degli azionisti.

ART, 33.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte in ap-
posito verbale compilato a cura del Segretario dell’As-
semblea seduta stante ed approvato dall’ Assemblea me-
desima.

ll verbale deve essere firmato dal Presidente, dal
Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione .
verbale il Presidente potrà, quando lo creda opportuno,
richiedere l'intervento d’un notaio.

18

CAPO VII.

Del Bilancio e degli Utili

ART. 34.

Il bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1°
Gennaio al trentuno Dicembre.

ART. 35.

I bilanci dovranno essere formati in base agli esatti
inventari- annuali dell’attivo sociale, tenuto conto dei
deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun esercizio,
ed i prodotti di ogni esercizio depurati da tutte le spese
generali e particolari dell’azienda, compresi gli assegni
dovuti al Presidente ed all’Amministratore Delegato ©
da tutte le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di rise”;
a norma dell'art. 182 del Codice di Commercio.

Della somma che avanzerà sarà assegnato :
il cinque per cento al Consiglio d’ Amministrazione ;

il tre per cento all’ Amministratore Delegato;

19

il cinque per cento a disposizione del Consiglio
per erogarlo, se crede, in gratificazioni al personale,
compresi gli operai; î

il due per cento per un fondo speciale per straor-
dinario acquisto di nuovo macchinario e simili, e am-
mortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza dell'ar-
ticolo 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

CAPO VIII.

Liquidazione



ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione della
Società, le norme relative sono fissate dall'Assemblea,
la quale nomina i liquidatori, ne determina i poteri ed
i compensi, con la maggioranza stabilita nel presente
Statuto.



CAPO IX.

Controversie sociali

ART. 37.

A tutte le controversie sociali provvedono le rela-
tive disposizioni dell'atto costitutivo.

N.B. — L'atto costitutivo e lo Statuto furono omologati con
Decreto dal R. Tribunale di Roma del 16 dicembre: 1903, e lo
Statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea del 15 no-
vembre 1904 e omologato con Decreto del Tribunale di Roma del
2 Dicembre 1904. Modificato nell'Assemblea generale straordinaria
degli azionisti del 25 marzo 1912; ed omologato con Decreto del
Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell’As-
semblea generale straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916,
ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data
7 novembre 1916. Modificato nell'Assemblea generale ordinaria e
straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917, ed omologato con
Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 16 aprile 1917. Modi-
ficato nell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 23
maggio 1917 ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di

| Roma in data 31 mazgio 1917. Modificato nell'Assemblea generale

straordinaria degli azionisti del 24 settembre 1917 ed omologato
con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 3 ottobre 1917,

21
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ni. x ui 7
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° n È Ri È
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di x a a FU
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O 1 Rai È
î G e E na
sl 19;
Vi A î
i Te ,



SQCIETÀ ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO & C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE AMMINISTRATIVA ED INDUSTRIALE

IN GENOVA
Capitale Sociale L. 100.000.000 interamente versato



—@==



STATUTO

modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti
del 15 Novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale
Civile di Roma, del 2 Dicembre 1904. Modificato nell'Assemblea
Generale Straordinaria degli azionisti del 25 Marzo 1912, ed
omologato con Decreto del Trbunale Civile di Roma del 12 Aprile
1912. Modificato nell'Assemblea Generale Straordinaria degli
Azionisti del 19 Ottobre 1916, ed omologato con Decreto del Tri-
bunale Civile di Roma in data 7 Novembre 1916. Modificato nella
Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 31 Marzo 1917, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile
di Roma in data 16, Aprile 1917. Modificato nell'Assemblea Gene-
rale Straordinaria degli Azionisti del 23 Maggio 1917 ed omolo-
gato con Decreto del.Tribunale Civile di Roma in data 31 Mag:
gio 1917. Modificato nell’Assemblea Generale Straordinaria degli
Azionisti del 24 Settembre 1917 ed omologato con Decreto del
Tribunale Civile di Roma in data 3 Ottobre 1917.



SOGIBTA' :ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO &C.
Capitale Sociale L. 100.000.000 interamente versato c:

Sede Legale in Roma - Sede Amministrativa ed Industriale in Genova Ss TA T UTO

GENOVA

VE i



CAPO I.
STABILIMENTI Costituzione, sede e durata della Società
i —-
1.— Stabilimento Meceunico , . . . + AMPIBRDARBNA
2. — Stabilimento per la Costenzione di Licobmiotive SAMPIERDARENA
3. — Stabilimento per la Costruzione diArtiglierie SAMPIERDARENA ART. |.
4. — Stabil, della Fiumara per Munizioni da Guerra SAMPIERDARENA ; Y
5. — Stabil. per Costruzione dei Motori d'Aviazione SAN Mattino (Sampirrdarena) . n È
6. — Fonderia di Aociaio . i. <. . LL . , Camm (Lornigliano Ligure) A È costituita una Società Anonima per azioni col
T.— Acciaieria e Fabbrica di Corazze . .. . .. Cameri (Cornigliano Ligure) i : SOC ’ ITALIANA GIO.
8. — Stabil, per la Produz, dell'Ossizeno e Idrogeno CornigLiano Lioure titolo. di: IETA' ANONIMA
9. — Stabil. /llermo Chimico - ungsteno e Molibdeno Connigniano Licure ANSALDO & €.
10. — Nuovo Stabili. per Ja Costruzione d'Artiglierie CornigLIANo Licune |
11. — Stabilimento Elettrotecnico . . . . . + CornIGLIANO Ligure
12: —:Fonderia; ‘di Brongo/ i; 0. li Silla Promo (Val Polecvora) È ART. 2.
13. — Stabilimento Moetallurgico Delta; «0a e CORNIGLIANO LiGURE
14, — Cantiere Navale Savoia... 0... + CORNIGLIANO Licune >
16, — Officine per la Gostruzione ai Gi Motard a adenploli prize La Società ha la sua Sede Legale in Roma e la sua
0, Combustione in . . LIA * aa ,
16. — Cantiere Abrenautico Ni = sc: I i Bonati dare) Sede Amministrativa ed Industriale in Genova. Per de-
17. — Cantiere Aeronautico N, 2... .. . +. BOLZANBTO è tatt È ali
18, — Cantiere Aeronantico N. 3... 0... . Toriso (C* Peschiera, 251) liberazione del CoOa o stabilirsi succurs
19. — Cantiere Aeronautico N. 4... 6. . La Serzia a in altre città talia e ra presentanze née-
20, — Fabbrica di Tubi Ansaldo . . .. ..... Feoiso (Val Polcevera) ed genzie î p 8°
21, — Stabil. per la Fabbrie, di Bossoli d'Artiglieria Fretwo (Val Polcevera) . rali e speciali all'estero, determinandone i poteri.
22. — Cantiere Navale . ., ... . E RITMICO StstRI PONENTE
23. — Cantieri por Navi di legno. . . ...... Vormi
24, — Prviettificio Ansaldo: Le, + + + Bbstit PONENTE Art. 3.
25. — Fonderia ‘di Ghisa . .-. , UL... Peo
26. — Officine Allestimento Navi. . Moro Giano (P." di Genova) dix o
27. — Stab. per la Lavoraz. di Materiali Retrattori Sraziano (Scrravatto Scrivia) La Società avrà la durata a tutto il trentuno dicem
28. — Cave e Fornaci Calce Cementi. . . . .. + LAUMANO (Torino) î ent. . Potrà essere orogata per
29. —‘Mialere ‘di Cogne (ci. 0. Lu Lo + Cogne (Valle d'Aosta) bre millenovecentotri n Prorog p
— Stabil ti El dd ici - Alti Forni - n È
Vr AN Fonni cl an SA den Ae



CAPO II.

Oggetto della Società

ART. 4,

La Società ha per oggetto :

a) - L'impianto ed esercizio di cantieri navali e la
costruzione di navi di qualunque specie, tanto per conto
di Pubbliche Amministrazioni o di privati.

b) - L'impianto e l'esercizio di Stabilimenti per l'in-
dustria mineraria, siderurgica e meccanica, in qualun-
que luogo, in Italia, quanto all’estero per qualunque
loro pratica applicazione.

0) - L'impianto e l’esercizio d’industrie chimiche
estrattive in generale.

d) - L'esercizio d’industrie analoghe, affini con-
nesse o comunque ausiliarie agli oggetti sopra specificati.

e) - L'armamento e l'esercizio di navi mercantili,
sia direttamente, sia mediante partecipazione in altre
Società aventi per oggetto la Navigazione ed i traffici
marittimi.



init

La Società potrà anche compiere qualunque opera-
zione industriale commerciale o finanziaria, comunque
connessa con gli scopi sociali, potrà prendere o dare
partecipazioni in altre aziende industriali, finanziarie 3
commerciali, qualunque ne sia l’oggetto, anche per
mezzo di acquisto di quote sociali ed azioni; potrà con-
correre alla formazione di altre Società commerciali.

CAPO III.

Capitale sociale, azioni ed obbligazioni

L Arr 5

Il capitale sociale È rai di lire rappre-
sentato da numero la azioni di lire due-
centocinquanta ciascuna.

ART. 6.

I capitale potrà inoltre essere aumentato successiva-
mente per deliberazione dell'assemblea, osservato il
disposto dell’atto costitutivo. Per gli aumenti di capitale
i versamenti. saranno richiesti dal Consiglio a norma

elle relative deliberazioni dell'assemblea, mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

7

ART. 7.

Îl ritardo nell'effettuare i versamenti farà decorrere
a carico dell’azionista moroso, l'interesse del sette per
cento, e ciò ‘senza pregiudizio delle sanzioni portate
dall'art. 168 del Codice di Commercio, da provocarsi
dal Consiglio.

ART. 8.

Le azioni liberate dai versamenti saranno al por-
tatore.

ART. 9.

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di
quanto prescrive il Codice di Commercio.

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione della Società

ART. 10.
La Società è amministrata da un Consiglio composto
di non meno di cinque membri e non più di sette.
I Consiglieti duranio in carica quattro anni.
1 Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

8



ART. 11

La cauzione che ciascun Consigliere deve prestare a
norma dell'art. 123 del Codice di Commercio, è fissata
in Lire cinquantamila in contanti od in azioni della So-
cietà al valore nominale, e dovrà essere depositata nelle
casse sociali od in quelle di accreditato Istituto: di: credito
a scelta del Consiglio.

t

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministra-
tore Delegato ed un segretario del Consiglio. Il Presi-
dente e l’ Amministratore Delegato dovranno essere scelti
fra i consiglieri.

Il segretario potrà essere estraneo al. Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano
in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni elezione ne
determina gli onorari rispettivi, anche sotto forma' «ti
partecipazione o di interessenza sugli affari’ conclusi
dalla Società in quella misura e forma che esso crederà
più conveniente.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato potranno
a loro volta, consentire al personale od agenti della So-
cietà, speciali partecipazioni sulla produzione o vendita

9

in quella misura, forma e condizioni che essi crederanno
convenienti per il maggior incremento dela produzione
stessa.

ART, 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi, e

potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova od ©

in altri luoghi, come sarà indicato nell’avviso di convo-
cazione.

ART. 14..

I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni se-
duta da un aliro Consigliere, dandogli all'uopo procura
per lettera o per telegramma, ma però un Consigliere
non può rappresentare che un solo collega ; in ogni caso
per la validità delle deliberazioni sarà sempre necessario
la presenza della metà almeno dei Consiglieri.

ART. 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a mag-
gioranza di voti. Qualora siavi parità di voti sarà pre-
ponderante quello di chi presiede.

10

ART. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Con-
sigliere venisse per qualsivoglia ragione a cessare dal-
l'Ufficio, gli altri Amministratori potranno surrogare
il mancante fino alla convocazione dell'Assemblea Ge-
nerale. 3

Qualora nel corso di un esercizio due o più Ammi-
nistratori rassegnassero le dimissioni, gli altri Ammini-
stratori scadranno dall'Ufficio e dovrà farsi luogo, su-
bito alla convocazione dell'Assemblea Generale per la
elezione dell’intero Consiglio.

ART. 17.

Al Consiglio d’Amministrazione ed all'Amministra-
tore Delegato tanto separatamente che congiuntamente
sono affidati i più ampi poteri per la gestione dell'Azienda
Sociale escluso unicamente tutto ciò ‘che dall'articolo 32
è riservato all'Assemblea.

Arr. 18.

Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35, per
compensare l’opera dei Consiglieri viene assegnato al
Consiglio, in ogni esercizio, una somma di lire cinquan-

11

tamila se il Consiglio è composto di cinque membri e di
3
lire settantamila se di sette.

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali di

esercizio.

"4
%

ART. 19.

L’Ufficio di ‘Presidenza è composto del ‘Presidente,
dell’Amministratore Delegato e del Segretario del Con-
siglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Am-
ministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

ART. .20.

La Direzione di tutti gli affari sociali, la iniziativa,
trattative e conclusione e firma di affari e contratti di
qualunque natura ed importanza nonchè l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio, la rappresentanza del-
la Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma so-
ciale sono affidate all’Amministratore Delegato, il quale
potrà munire di procura mandatari generali e speciali
delegando ai medesimi tutti o parte dei suoi poteri.

12

ART. 21.
x ° o

La firma della Società dovrà essere espressa colle
parole « Società Anonima Italiana Gio Ansaldo & C. »
seguite dalla firma dell’Amministratore Delegato o dei
suoi mandatari per procura. Il ‘Consiglio potrà, per de-
terminati affari, delegare la firma Sociale ad altro dei
“suoi Membri od anche a terzi.

wi,
dat

ART. 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi verbali
delle deliberazioni, i quali dovranno essere ‘firmati dal
Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Segre-
tario. Il Segretario dovrà inoltre provvedere all’esatto
adempimento di tutte le formalità richieste dalla legge
per le pubblicazioni dei verbali delle Assemblee e di
quant'altro si riferisce alle formalità legali riguardanti
gli atti della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Segretario
della Società e in questa sua ultima qualità agirà sotto
la immediata dipendenza dell’ Amministratore Delegato.

13

CAPO V.

Dei Sindaci

ART, 23.

L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni di cui
all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Codice di Com-
mercio elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il loro
mandato dura un anno, ma possono essere rieletti, ed il
loro emolumento viene fissato dall'Assemblea Generale
per ciascun anno.

CAPO VI.

Delle Assemblee Generali

ART. 24.

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti pro-
prietari di una o più azioni, che abbiano depositato i loro
titoli almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso
la sede sociale o negli altri luoghi designati nell'avviso
di convocazione.

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ART. 25.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando all’a-
dunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti rap-
presentanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione
posseduta 0 rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il de-
posito delle loro azioni, si possono far rappresentare
mediante lettera o per mandato in calce al loro biglietto
di ammissione, da un azionista che abbia esso pure ese-
guito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno
entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le convocazioni delle Assemblee straordinarie sa-
ranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo Io reputi
opportuno o quando ne sia fatta domanda da due Sindaci
o da azionisti che rappresentino un terzo del capitale
sociale, © siano nella domanda indicati gli argomenti da
trattarsi nell’Assemblea in conformità dello Statuto
sociale.

15

ART. 27.

Le adunanze sia ordinarie che straordinarie, di prima
e seconda convocazione, sono convocate mediante il
preavviso di quindici giorni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale dell Regno; coll’indicazione delle. materie- da
sottoporsi alle deliberazioni dell! Assemblea.

ART. 28.

L'Assemblea Generale:sarà presieduta dal Presidente
del Consiglio d' Amministrazione; e in caso di assenza
da chi ne fa le veci.

Funzionerà da Segretario il Segretario del Consiglio.
Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui devoluta la
constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell’Assemblea in seconda convocazione le delibe-
razioni saranno valide qualunque sia il numero dei pre-
senti e qualunque sia la parte del'capitale rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però deli-
berare che sugli oggetti portati all'ordine del'giorno della
prima convocazione.

16

Art. 30:

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172
e 210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria
la presenza almeno della metà del capitale ed il voto
favorevole dei due terzi delle azioni intervenute all'As-
semblea.

Art. 3l.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel
caso di parità di voti, quello del Presidente è prepon-
derante.

ART. 32.

L’Assemblea delibera :

a) Sul bilancio, sue modificazioni od approvazioni
e sul reparto degli utili.

b) Sulla nomina e surroga degli Amministratori
che cessano dall'Ufficio, sulla nomina cei Sindaci, de-
terminandone la retribuzione.

c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od allo
Statuto Sociale.

17

d) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione del
capitale sociale.

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della
Società.

f) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della
Società.

8) Sulla cessione o fusione della Società.
h) Sulla emissione di obbligazioni.

i) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vogliono
sottomettere al voto dell'Assemblea.

1) Su tutte Ie pratiche che per legge sono devolute
tassativamente alle deliberazioni degli azionisti.

ART, 33.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte in ap-
posito verbale compilato a cura del Segretario dell’As-
semblea seduta stante ed approvato dall’ Assemblea me-
desima.

ll verbale deve essere firmato dal Presidente, dal
Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione .
verbale il Presidente potrà, quando lo creda opportuno,
richiedere l'intervento d’un notaio.

18

CAPO VII.

Del Bilancio e degli Utili

ART. 34.

Il bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1°
Gennaio al trentuno Dicembre.

ART. 35.

I bilanci dovranno essere formati in base agli esatti
inventari- annuali dell’attivo sociale, tenuto conto dei
deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun esercizio,
ed i prodotti di ogni esercizio depurati da tutte le spese
generali e particolari dell’azienda, compresi gli assegni
dovuti al Presidente ed all’Amministratore Delegato ©
da tutte le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di rise”;
a norma dell'art. 182 del Codice di Commercio.

Della somma che avanzerà sarà assegnato :
il cinque per cento al Consiglio d’ Amministrazione ;

il tre per cento all’ Amministratore Delegato;

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il cinque per cento a disposizione del Consiglio
per erogarlo, se crede, in gratificazioni al personale,
compresi gli operai; î

il due per cento per un fondo speciale per straor-
dinario acquisto di nuovo macchinario e simili, e am-
mortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza dell'ar-
ticolo 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

CAPO VIII.

Liquidazione



ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione della
Società, le norme relative sono fissate dall'Assemblea,
la quale nomina i liquidatori, ne determina i poteri ed
i compensi, con la maggioranza stabilita nel presente
Statuto.



CAPO IX.

Controversie sociali

ART. 37.

A tutte le controversie sociali provvedono le rela-
tive disposizioni dell'atto costitutivo.

N.B. — L'atto costitutivo e lo Statuto furono omologati con
Decreto dal R. Tribunale di Roma del 16 dicembre: 1903, e lo
Statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea del 15 no-
vembre 1904 e omologato con Decreto del Tribunale di Roma del
2 Dicembre 1904. Modificato nell'Assemblea generale straordinaria
degli azionisti del 25 marzo 1912; ed omologato con Decreto del
Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell’As-
semblea generale straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916,
ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data
7 novembre 1916. Modificato nell'Assemblea generale ordinaria e
straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917, ed omologato con
Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 16 aprile 1917. Modi-
ficato nell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 23
maggio 1917 ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di

| Roma in data 31 mazgio 1917. Modificato nell'Assemblea generale

straordinaria degli azionisti del 24 settembre 1917 ed omologato
con Decreto del Tribunale Civile di Roma in data 3 ottobre 1917,

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