Gio. Ansaldo & C. - atto costitutivo e statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO ANSALDO
- Titolo originale
- "Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo Armstrong & C. Sede legale in Roma. Sede industriale ed amministrativa in Genova. Capitale Sociale 30.000.000. Statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
-
Statuto modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale civile di Roma, del 2 dicembre 1904 e modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omologato con Decreto del Tribunale civile di Roma del 12 aprile 1912.
- Data testuale
- 1912
- Data topica
- Roma
- Consistenza
- 1 opuscolo (pp. numerate 19)
- Stato di conservazione
- Ottimo
- Soggetto produttore
-
Ansaldo (1853 - ***)
- Identificativo
- AA.000004
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
ARCHIVIO ANSALDOVedi tutti i contenuti con questo valore
- Collocazione
- Statuti, b. 2, f.2b
- Temi correlati
- Storia aziendale
- contenuto
-
Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
Capitale Sociale L. 30.000.000 interamente versato
a
PR
STATUTO
modificato nell’ assemblea generale straordinaria degli azionisti,
del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale
civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell’ assemblea
generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omolo-
gato con Decreto del Tribunale civile di Roma del 12 aprile 1912.
SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO &C.
Capitale Scoiale Lit. 30.000.000 Interamente versato
Sode Legale in Rama Sade Amministrativa od Industriale in Genova
GENOVA
__o——_
STABILIMENTO MECCANICO
(SAMPIERDARENA -fondato nel 1846)
OFFICINE PER LA COSTRUZIONE DI ARTIGLIERIE
E PROIETTILI
Artiglierie di ogni calibro, sistema Schneider - Proiettili-
‘Torri corazzate, ecc,
OFFICINE PER LA COSTRUZIONE
DI MACCHINE MARINE A TURBINE
di qualunque potenza - Macchine marine a tripla e qua-
drupla espansione - Caldaie a tubi d'acqua Caldaie ma-
rine, ecc.
OFFICINE PER LA COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE
CANTIERE NAVALE
(Sestri Ponente)
Costruzioni di Navi corazzate e Incrociatori di qualunque
dislocamento - Cacciatorpediniere e Torpediniere - Piro-
scafi postali e mercantili - Navi di qualunque portata.
OFFICINA ALLESTIMENTO NAVI
(l'orto di Genova)
Allestimento ed armamento Navi da guerra d'ogni tipo -
Pontoni gru da 150 e 100 tonnellate - Riparazioni di navi,
STABILIMENTO BLETTROTECNICO
È MATERIALI D'ARTIGLIERIA
(Cornigliano Ligure)
Apparecchi speciali per artiglierie: brandeggio, puntamento,
caricamento, elevatori, ecc, - Motori - Apparecchi elettrici
in genere - Pompe di massima potenza e sistemazioni elet-
triche complete per Navi da guerra e mercantili.
sraginmetro METALLURGICO DELTA
(Cornigliano Ligure)
Metallo Delta - Rronzo - Rame - Metalli speciali - Lamiere
- Trafilati - Eliche.
FABBRICA DI CORAZZE
FONDERIE EI) ACCIAIERIE
(Cornigliano Ligure)
Corazze - Torri e Cupole corazzate - Elementi per can
noni di grosso calibro - Proiettili - Acciai speciali — Pezzi
di fusione in acciaio - Grande e piccola forgia - Presse da
10.000 tonnellate, da 6.000, da 2.000 tonnellate, magli da
20.e da 8 tonnellate - Forni Martin-Siemens da 60 tonnel-
late, da 4o tonnellate, da 7 tonnellate - Forni elettrici,
Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
Capitale Sociale I. 30.000,000 interamente versato
STATUTO
modificato nell’ assemblea generale straordinaria degli azionisti,
del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale
civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell'assemblea
generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omolo-
gato con Decreto del Tribunale civile di Roma del 12 aprile 1912.
STATUTO
CAPO I.
Costituzione, sede e durata della Società.
ARTI
È costituita una Società Anonima per azioni
col titolo di: Società Anonima Italiana Gio.
Ansaldo e C.
ART. 2.
La Società ha la sua sede legale in Roma e
la sua sede amministrativa ed industriale in Ge-
nova. Per deliberazione del Consiglio potranno
stabilirsi succursali ed agenzie in altre città d’I-
talia e rappresentanze generali e speciali all’estero,
determinandone i poteri.
ART. 3.
La Società avrà la durata a tutto il trentuno
dicembre millenovecentotrentatre. Potrà essere
prorogata per deliberazione dell’ Assemblea.
CAPO Il.
Oggetto della Società.
ART. 4.
La Società ha per oggetto le costruzioni navali
ed altre, anche per conto di terzi, le industrie me-
tallurgiche e meccaniche, nonchè altre affini da
svilupparsi con cantieri, opifici ed altri impianti
stabiliti e da stabilirsi in Italia ed all'estero, fa-
cendo tutte le operazioni commerciali ed indu-
striali inerenti e relative.
Il Consiglio potrà dare e prendere partecipa-
zioni in operazioni inerenti e relative all'oggetto
sociale.
CAPO III,
Capitale sociale, azioni ed obbligazioni
ART, 5.
Il capitale sociale è di tre milioni di lire rap-
presentato da numero dodicimila azioni di lire
duecentocinquanta ciascuna da essere versate in-
teramente entro 10 giorni dal decreto di omolo-
gazione dell'atto costitutivo. E data facoltà al Con-
—_ 7-
siglio, tostochè sia versato il capitale anzidetto,
di aumentare con una o più emissione di nuove
azioni il detto capitale fino a lire trenta. milioni
(L. 30,000,000), giusta quanto è disposto nell’atto
costitutivo
ART. 6.
Il capitale potrà inoltre essere aumentato suc-
cessivamente per deliberazione dell'assemblea, 0s-
servato il disposto dell'atto costitutivo. Per gli
aumenti di capitale i versamenti saranno richiesti
dal Consiglio a norma delle relative deliberazioni
dell'assemblea, mediante avviso da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
ART. 7.
Il ritardo nell'effettuare i versamenti farà decor-
rere a carico dell’azionista moroso, l'interesse del
sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle san-
zioni portate dall'art. 168 del Codice di Com-
mercio, da provocarsi dal Consiglio.
ART. 8.
Le azioni liberate dai versamenti saranno al
portatore.
ART. 9,
La Società potrà emettere obbligazioni a norma
di quanto prescrive il Codice di Commercio.
CAPO IV.
Amministrazione e Direzione
della Società
ART. 10.
La Società è amministrata da un Consiglio
composto di non meno di cinque membri e non
più di sette.
I Consiglieri durano in carica quattro anni.
I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
ART. TI:
La cauzione che ciascun Consigliere deve pre-
stare a norma dell'art. 123 del Codice di Com-
mercio, è fissata in Lire cinquantamila in contanti
od in azioni della Società al valore nominale, e
dovrà essere depositata nelle casse sociali od in
quello di accreditato Istituto di credito a scelta
del Consiglio.
ART. 12.
Il Consiglio elegge un Presidente, un Ammini-
stratore Delegato ed un Segretario del Consiglio.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato do-
-—_
can
vranno essere scelti fra i Consiglieri, Il Segretario
dovrà essere estraneo al Consiglio.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato du-
rano in carica quattro anni. Il Consiglio, ad ogni
elezione, ne determina gli onorari rispettivi.
ART. 13.
Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi,
e potrà tenere le sue sedute in Roma od in Ge-
nova od in altri luoghi, come sarà indicato nel
l'avviso di convocazione.
ART. 14.
I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni
seduta da un altro Consigliere, dandogli all'uopo
procura per lettera o per telegramma, ma però un
Consigliere non può rappresentare. che un. solo
collega; in ogni caso per la validità delle delibe-
razioni sarà sempre necessaria la presenza della
metà almeno dei Consiglieri.
ART, 15.
Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a
maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti
sarà preponderante quello di chi presiede.
. — 10 —
ART. 16.
Qualora durante uno degli esercizi sociali un
Consigliere venisse, per qualsivoglia ragione, a
cessare dall'ufficio, gli. altri Amministratori po-
tranno surrogare il mancante fino alla convoca-
zione dell'Assemblea Generale.
ART 17.
AI Consiglio di Amministrazione ed all’Ammi-
nistratore Delegato tanto separatamente che con-
giuntamente sono affidati i più ampi poteri per la
gestione dell'Azienda Sociale escluso unicamente
tutto ciò che dall'art. 32 è riservato all’ Assemblea.
ART. 18.
Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35,
per compensare l’opera dei Consiglieri viene asse-
gnato al Consiglio, in ogni esercizio, una somma
di lire cinquantamila se il Consiglio è composto
di cinque membri e di lire settantamila se di sette.
Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali
di esercizio. Sh
ART. 19.
L’Ufficio di Presidenza è composto del Presi-
dente, dell’Amministratore Delegato e del Segre-
tario del Consiglio.
LE
IL Presidente convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente ne assume le funzioni il Consigliere più an-
ziano di età.
ART. 20.
| La Direzione di tutti gli affari sociali, la inizia-
tiva, trattative e conclusione e firma di affari e
contratti di qualunque natura ed importanza non-
chè l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio,
la rappresentanza della Società di fronte ai terzi
ed in giudizio e la firma sociale sono affidate al-
l'Amministratore Delegato, il quale potrà munire
di procura mandatari generali e speciali delegando
ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.
ART. 21.
La firma della Società dovrà essere espressa
colle sy « Società Anonima Italiana. Gio An-
saldo & C.» seguite dalla firma dell’Amministra-
tore Delegato o dei suoi mandatari per procura.
Il Consiglio potrà, per determinati affari, delegare
la firma Sociale ad altro dei suoi Membri od an-
che a terzi.
MAGRE, 22;
Il Segretario del Consiglio compila i processi
verbali delle deliberazioni, i quali dovranno es-
di
x
4
ag
sere firmati dal Presidente, dall’ Amministratore
Delegato e dal Segretario. Il Segretario dovrà
inoltre provvedere all’esatto adempimento di tutte
le formalità richieste dalla legge per le pubblica-
zioni dei verbali delle Assemblee e di quant'altro
si riferisce alle formalità legali riguardanti gli atti
della Società, Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Se-
gretario della Società e in questa sua ultima qua-
lità agirà sotto la immediata dipendenza dell’Am-
ministratore Delegato.
CAPO V.
Dei Sindaci
ART. 23:
L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni
di cui all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Co-
dice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e
due supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma
possono essere rieletti, ed il loro emolumento
viene fissato dall'Assemblea Generale per ciascun
anno,
- 13 —
CAPO VI.
Delle Assemblee Generali
ART. 24.
L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti
proprietari di una 0 più azioni, che abbiano depo-
sitato i loro titoli almeno cinque giorni prima del-
l'adunanza presso la sede sociale o negli altri luo-
ghi designati nell'avviso di convocazione.
ART. 25.
L'Assemblea è regolarmente costituita quando
all’adunanza si trovino presenti almeno tanti azio-
nisti rappresentanti almeno un terzo del capitale.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni
azione posseduta o rappresentata.
Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo
il deposito delle loro azioni, si possono far rap.
presentare mediante lettera 0 per mandato în calce
al loro biglietto di ammissione, da un azionista
che abbia esso pure eseguito il tempestivo depo-
sito delle azioni. ]
ART. 26.
L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale,
— 14
Le convocazioni delle Assemblee straordinarie
saranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo
lo reputi opportuno o quando ne sia fatta do:
manda da due Sindaci o da azionisti che rappre:
sentino un terzo del capitale sociale, e siano nella
domanda indicati gli argomenti da trattarsi nel-
l'Assemblea in conformità dello Statuto sociale,
ART. 27.
Le adunanze sì ordinarie che straordinarie, di
prima e seconda convocazione, sono convocate
mediante il preavviso di quindici giorni da pub-
blicarsi nella Gazzetta Ufficizte del Regno, coll’in-
dicazione delle materie da sottoporsi alle delibe-
razioni dell'Assemblea.
ART, 28.
L'Assemblea (renerale sarà presieduta dal Pre-
sidente del Consiglio d’Amministrazione, e in caso
di assenza di chi ne fa le veci,
Funzionerà da Segretario il Segretario del Con-
siglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a
lui devoluta la constatazione della regolare costi-
tuzione dell’Assemblea,
ART. 20.
Nell’Assemblea in seconda convocazione le de-
liberazioni saranno valide qualunque sia il numero
—. ist
dei presenti e qualunque sia la parte del capitale
rappresentata.
Nella seconda convocazione non si potrà però
deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del
giorno della prima convocazione.
ART. 30.
Per le pratiche contemplate negli articoli 158,
172 e 216 del Codice di Commercio sarà sem-
pre necessaria la presenza almeno della metà del
capitale ed il voto favorevole dei due terzi delle
azioni intervenute all'Assemblea.
ART. 31.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nel caso di parità di voti, quello del Presidente è
preponderante.
ART::32,
L'Assemblea delibera:
4) Sul bilancio, sue modificazioni od appro-
vazioni e sul reparto degli utili.
) Sulla nomina e surroga degli Amministra
tori che cessano dall’ufficio, sulla nomina dei Sin-
daci, determinandone la retribuzione.
é) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od
allo Statuto sociale.
EROE
4) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione
del capitale sociale.
é) Sulla proroga o scioglimento anticipato
della Società.
7) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto
della Società.
£) Sulla cessione 0 fusione della Società.
À) Sulla emissione di obbligazioni.
1) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si
vogliono sottomettere al voto dell'Assemblea.
#) Su tutte le pratiche che per legge sono
devolute tassativamente alle deliberazioni degli
azionisti.
ART. 33.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte
in apposito verbale compilato a cura del Segre-
tario dell'Assemblea seduta stante ed approvato
dall'Assemblea medesima.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente,
dal Segretario e dagli Scrutatori. Per la compi-
lazione del verbale il Presidente potrà quando lo
creda opportuno, richiedere l'intervento d'un no-
taio.
=.
CAPO VIT.
Del Bilancio e degli Utili
ART. 34.
Il bilancio comprende l’esercizio di un anno
dal 1° gennaio al trentuno dicembre.
ART. 35.
I bilanci dovranno essere formati in base agli
esatti inventari annuali dell'attivo sociale, tenuto
conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da
ciascun esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio
depurati da tutte le spese generali e particolari
dell'azienda, compresi gli assegni dovuti al Pre-
sidente ed all’ Amministratore Delegato e da tutte
le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di ri.
serva.a norma dell'art. 182 del Codice di Com-
mercio.
Della somma che avanzerà sarà assegnato:
il cinque per cento al Consiglio d’Ammini-
strazione ;
ro
il tre per cento all'Amministratore Dele-
gato ;
il cinque per cento a disposizione del Consi-
glio per erogarlo, se crede, in gratificazioni al per-
sonale, compresi gli operai ;
il due per cento per un fondo speciale per
straordinario acquisti di nuovo macchinario e si-
mili, e ammortizzo delle azioni sociali, sotto l’os-
servanza dell'art. 144 del Codice di Commercio.
Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.
CAPO VIII.
Liquidazione
ART. 36.
Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione
della Società, le norme relative sono fissate dal-
l'Assemblea, la quale nomina i liquidatori, ne de-
termina i poteri ed i compensi, con la maggio-
ranza stabilita nel presente Statuto.
— 19
CAPO IX.
Controversie sociali
ART. 37:
A tutte le controversie sociali provvedono le
relative disposizioni dell’ atto costitutivo.
N.B. — L'Atto costitutivo e lo Statuto furono omologati
con Decreto del R. Tribunale di Roma del 16 dicembre 1903,
elo statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea
del 15 novembre 1904 e omologato con Decreto del ‘lribu-
nale di Roma del 2 dicembre 1904, e modificato nell’Assem-
blea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912,
ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma
del 12 aprile 1912.
- extracted text
-
Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
Capitale Sociale L. 30.000.000 interamente versato
a
PR
STATUTO
modificato nell’ assemblea generale straordinaria degli azionisti,
del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale
civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell’ assemblea
generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omolo-
gato con Decreto del Tribunale civile di Roma del 12 aprile 1912.
SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO &C.
Capitale Scoiale Lit. 30.000.000 Interamente versato
Sode Legale in Rama Sade Amministrativa od Industriale in Genova
GENOVA
__o——_
STABILIMENTO MECCANICO
(SAMPIERDARENA -fondato nel 1846)
OFFICINE PER LA COSTRUZIONE DI ARTIGLIERIE
E PROIETTILI
Artiglierie di ogni calibro, sistema Schneider - Proiettili-
‘Torri corazzate, ecc,
OFFICINE PER LA COSTRUZIONE
DI MACCHINE MARINE A TURBINE
di qualunque potenza - Macchine marine a tripla e qua-
drupla espansione - Caldaie a tubi d'acqua Caldaie ma-
rine, ecc.
OFFICINE PER LA COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE
CANTIERE NAVALE
(Sestri Ponente)
Costruzioni di Navi corazzate e Incrociatori di qualunque
dislocamento - Cacciatorpediniere e Torpediniere - Piro-
scafi postali e mercantili - Navi di qualunque portata.
OFFICINA ALLESTIMENTO NAVI
(l'orto di Genova)
Allestimento ed armamento Navi da guerra d'ogni tipo -
Pontoni gru da 150 e 100 tonnellate - Riparazioni di navi,
STABILIMENTO BLETTROTECNICO
È MATERIALI D'ARTIGLIERIA
(Cornigliano Ligure)
Apparecchi speciali per artiglierie: brandeggio, puntamento,
caricamento, elevatori, ecc, - Motori - Apparecchi elettrici
in genere - Pompe di massima potenza e sistemazioni elet-
triche complete per Navi da guerra e mercantili.
sraginmetro METALLURGICO DELTA
(Cornigliano Ligure)
Metallo Delta - Rronzo - Rame - Metalli speciali - Lamiere
- Trafilati - Eliche.
FABBRICA DI CORAZZE
FONDERIE EI) ACCIAIERIE
(Cornigliano Ligure)
Corazze - Torri e Cupole corazzate - Elementi per can
noni di grosso calibro - Proiettili - Acciai speciali — Pezzi
di fusione in acciaio - Grande e piccola forgia - Presse da
10.000 tonnellate, da 6.000, da 2.000 tonnellate, magli da
20.e da 8 tonnellate - Forni Martin-Siemens da 60 tonnel-
late, da 4o tonnellate, da 7 tonnellate - Forni elettrici,
Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
Capitale Sociale I. 30.000,000 interamente versato
STATUTO
modificato nell’ assemblea generale straordinaria degli azionisti,
del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale
civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell'assemblea
generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omolo-
gato con Decreto del Tribunale civile di Roma del 12 aprile 1912.
STATUTO
CAPO I.
Costituzione, sede e durata della Società.
ARTI
È costituita una Società Anonima per azioni
col titolo di: Società Anonima Italiana Gio.
Ansaldo e C.
ART. 2.
La Società ha la sua sede legale in Roma e
la sua sede amministrativa ed industriale in Ge-
nova. Per deliberazione del Consiglio potranno
stabilirsi succursali ed agenzie in altre città d’I-
talia e rappresentanze generali e speciali all’estero,
determinandone i poteri.
ART. 3.
La Società avrà la durata a tutto il trentuno
dicembre millenovecentotrentatre. Potrà essere
prorogata per deliberazione dell’ Assemblea.
CAPO Il.
Oggetto della Società.
ART. 4.
La Società ha per oggetto le costruzioni navali
ed altre, anche per conto di terzi, le industrie me-
tallurgiche e meccaniche, nonchè altre affini da
svilupparsi con cantieri, opifici ed altri impianti
stabiliti e da stabilirsi in Italia ed all'estero, fa-
cendo tutte le operazioni commerciali ed indu-
striali inerenti e relative.
Il Consiglio potrà dare e prendere partecipa-
zioni in operazioni inerenti e relative all'oggetto
sociale.
CAPO III,
Capitale sociale, azioni ed obbligazioni
ART, 5.
Il capitale sociale è di tre milioni di lire rap-
presentato da numero dodicimila azioni di lire
duecentocinquanta ciascuna da essere versate in-
teramente entro 10 giorni dal decreto di omolo-
gazione dell'atto costitutivo. E data facoltà al Con-
—_ 7-
siglio, tostochè sia versato il capitale anzidetto,
di aumentare con una o più emissione di nuove
azioni il detto capitale fino a lire trenta. milioni
(L. 30,000,000), giusta quanto è disposto nell’atto
costitutivo
ART. 6.
Il capitale potrà inoltre essere aumentato suc-
cessivamente per deliberazione dell'assemblea, 0s-
servato il disposto dell'atto costitutivo. Per gli
aumenti di capitale i versamenti saranno richiesti
dal Consiglio a norma delle relative deliberazioni
dell'assemblea, mediante avviso da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
ART. 7.
Il ritardo nell'effettuare i versamenti farà decor-
rere a carico dell’azionista moroso, l'interesse del
sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle san-
zioni portate dall'art. 168 del Codice di Com-
mercio, da provocarsi dal Consiglio.
ART. 8.
Le azioni liberate dai versamenti saranno al
portatore.
ART. 9,
La Società potrà emettere obbligazioni a norma
di quanto prescrive il Codice di Commercio.
CAPO IV.
Amministrazione e Direzione
della Società
ART. 10.
La Società è amministrata da un Consiglio
composto di non meno di cinque membri e non
più di sette.
I Consiglieri durano in carica quattro anni.
I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
ART. TI:
La cauzione che ciascun Consigliere deve pre-
stare a norma dell'art. 123 del Codice di Com-
mercio, è fissata in Lire cinquantamila in contanti
od in azioni della Società al valore nominale, e
dovrà essere depositata nelle casse sociali od in
quello di accreditato Istituto di credito a scelta
del Consiglio.
ART. 12.
Il Consiglio elegge un Presidente, un Ammini-
stratore Delegato ed un Segretario del Consiglio.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato do-
-—_
can
vranno essere scelti fra i Consiglieri, Il Segretario
dovrà essere estraneo al Consiglio.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato du-
rano in carica quattro anni. Il Consiglio, ad ogni
elezione, ne determina gli onorari rispettivi.
ART. 13.
Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi,
e potrà tenere le sue sedute in Roma od in Ge-
nova od in altri luoghi, come sarà indicato nel
l'avviso di convocazione.
ART. 14.
I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni
seduta da un altro Consigliere, dandogli all'uopo
procura per lettera o per telegramma, ma però un
Consigliere non può rappresentare. che un. solo
collega; in ogni caso per la validità delle delibe-
razioni sarà sempre necessaria la presenza della
metà almeno dei Consiglieri.
ART, 15.
Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a
maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti
sarà preponderante quello di chi presiede.
. — 10 —
ART. 16.
Qualora durante uno degli esercizi sociali un
Consigliere venisse, per qualsivoglia ragione, a
cessare dall'ufficio, gli. altri Amministratori po-
tranno surrogare il mancante fino alla convoca-
zione dell'Assemblea Generale.
ART 17.
AI Consiglio di Amministrazione ed all’Ammi-
nistratore Delegato tanto separatamente che con-
giuntamente sono affidati i più ampi poteri per la
gestione dell'Azienda Sociale escluso unicamente
tutto ciò che dall'art. 32 è riservato all’ Assemblea.
ART. 18.
Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35,
per compensare l’opera dei Consiglieri viene asse-
gnato al Consiglio, in ogni esercizio, una somma
di lire cinquantamila se il Consiglio è composto
di cinque membri e di lire settantamila se di sette.
Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali
di esercizio. Sh
ART. 19.
L’Ufficio di Presidenza è composto del Presi-
dente, dell’Amministratore Delegato e del Segre-
tario del Consiglio.
LE
IL Presidente convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente ne assume le funzioni il Consigliere più an-
ziano di età.
ART. 20.
| La Direzione di tutti gli affari sociali, la inizia-
tiva, trattative e conclusione e firma di affari e
contratti di qualunque natura ed importanza non-
chè l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio,
la rappresentanza della Società di fronte ai terzi
ed in giudizio e la firma sociale sono affidate al-
l'Amministratore Delegato, il quale potrà munire
di procura mandatari generali e speciali delegando
ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.
ART. 21.
La firma della Società dovrà essere espressa
colle sy « Società Anonima Italiana. Gio An-
saldo & C.» seguite dalla firma dell’Amministra-
tore Delegato o dei suoi mandatari per procura.
Il Consiglio potrà, per determinati affari, delegare
la firma Sociale ad altro dei suoi Membri od an-
che a terzi.
MAGRE, 22;
Il Segretario del Consiglio compila i processi
verbali delle deliberazioni, i quali dovranno es-
di
x
4
ag
sere firmati dal Presidente, dall’ Amministratore
Delegato e dal Segretario. Il Segretario dovrà
inoltre provvedere all’esatto adempimento di tutte
le formalità richieste dalla legge per le pubblica-
zioni dei verbali delle Assemblee e di quant'altro
si riferisce alle formalità legali riguardanti gli atti
della Società, Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Se-
gretario della Società e in questa sua ultima qua-
lità agirà sotto la immediata dipendenza dell’Am-
ministratore Delegato.
CAPO V.
Dei Sindaci
ART. 23:
L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni
di cui all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Co-
dice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e
due supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma
possono essere rieletti, ed il loro emolumento
viene fissato dall'Assemblea Generale per ciascun
anno,
- 13 —
CAPO VI.
Delle Assemblee Generali
ART. 24.
L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti
proprietari di una 0 più azioni, che abbiano depo-
sitato i loro titoli almeno cinque giorni prima del-
l'adunanza presso la sede sociale o negli altri luo-
ghi designati nell'avviso di convocazione.
ART. 25.
L'Assemblea è regolarmente costituita quando
all’adunanza si trovino presenti almeno tanti azio-
nisti rappresentanti almeno un terzo del capitale.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni
azione posseduta o rappresentata.
Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo
il deposito delle loro azioni, si possono far rap.
presentare mediante lettera 0 per mandato în calce
al loro biglietto di ammissione, da un azionista
che abbia esso pure eseguito il tempestivo depo-
sito delle azioni. ]
ART. 26.
L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale,
— 14
Le convocazioni delle Assemblee straordinarie
saranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo
lo reputi opportuno o quando ne sia fatta do:
manda da due Sindaci o da azionisti che rappre:
sentino un terzo del capitale sociale, e siano nella
domanda indicati gli argomenti da trattarsi nel-
l'Assemblea in conformità dello Statuto sociale,
ART. 27.
Le adunanze sì ordinarie che straordinarie, di
prima e seconda convocazione, sono convocate
mediante il preavviso di quindici giorni da pub-
blicarsi nella Gazzetta Ufficizte del Regno, coll’in-
dicazione delle materie da sottoporsi alle delibe-
razioni dell'Assemblea.
ART, 28.
L'Assemblea (renerale sarà presieduta dal Pre-
sidente del Consiglio d’Amministrazione, e in caso
di assenza di chi ne fa le veci,
Funzionerà da Segretario il Segretario del Con-
siglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a
lui devoluta la constatazione della regolare costi-
tuzione dell’Assemblea,
ART. 20.
Nell’Assemblea in seconda convocazione le de-
liberazioni saranno valide qualunque sia il numero
—. ist
dei presenti e qualunque sia la parte del capitale
rappresentata.
Nella seconda convocazione non si potrà però
deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del
giorno della prima convocazione.
ART. 30.
Per le pratiche contemplate negli articoli 158,
172 e 216 del Codice di Commercio sarà sem-
pre necessaria la presenza almeno della metà del
capitale ed il voto favorevole dei due terzi delle
azioni intervenute all'Assemblea.
ART. 31.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nel caso di parità di voti, quello del Presidente è
preponderante.
ART::32,
L'Assemblea delibera:
4) Sul bilancio, sue modificazioni od appro-
vazioni e sul reparto degli utili.
) Sulla nomina e surroga degli Amministra
tori che cessano dall’ufficio, sulla nomina dei Sin-
daci, determinandone la retribuzione.
é) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od
allo Statuto sociale.
EROE
4) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione
del capitale sociale.
é) Sulla proroga o scioglimento anticipato
della Società.
7) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto
della Società.
£) Sulla cessione 0 fusione della Società.
À) Sulla emissione di obbligazioni.
1) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si
vogliono sottomettere al voto dell'Assemblea.
#) Su tutte le pratiche che per legge sono
devolute tassativamente alle deliberazioni degli
azionisti.
ART. 33.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte
in apposito verbale compilato a cura del Segre-
tario dell'Assemblea seduta stante ed approvato
dall'Assemblea medesima.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente,
dal Segretario e dagli Scrutatori. Per la compi-
lazione del verbale il Presidente potrà quando lo
creda opportuno, richiedere l'intervento d'un no-
taio.
=.
CAPO VIT.
Del Bilancio e degli Utili
ART. 34.
Il bilancio comprende l’esercizio di un anno
dal 1° gennaio al trentuno dicembre.
ART. 35.
I bilanci dovranno essere formati in base agli
esatti inventari annuali dell'attivo sociale, tenuto
conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da
ciascun esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio
depurati da tutte le spese generali e particolari
dell'azienda, compresi gli assegni dovuti al Pre-
sidente ed all’ Amministratore Delegato e da tutte
le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di ri.
serva.a norma dell'art. 182 del Codice di Com-
mercio.
Della somma che avanzerà sarà assegnato:
il cinque per cento al Consiglio d’Ammini-
strazione ;
ro
il tre per cento all'Amministratore Dele-
gato ;
il cinque per cento a disposizione del Consi-
glio per erogarlo, se crede, in gratificazioni al per-
sonale, compresi gli operai ;
il due per cento per un fondo speciale per
straordinario acquisti di nuovo macchinario e si-
mili, e ammortizzo delle azioni sociali, sotto l’os-
servanza dell'art. 144 del Codice di Commercio.
Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.
CAPO VIII.
Liquidazione
ART. 36.
Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione
della Società, le norme relative sono fissate dal-
l'Assemblea, la quale nomina i liquidatori, ne de-
termina i poteri ed i compensi, con la maggio-
ranza stabilita nel presente Statuto.
— 19
CAPO IX.
Controversie sociali
ART. 37:
A tutte le controversie sociali provvedono le
relative disposizioni dell’ atto costitutivo.
N.B. — L'Atto costitutivo e lo Statuto furono omologati
con Decreto del R. Tribunale di Roma del 16 dicembre 1903,
elo statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea
del 15 novembre 1904 e omologato con Decreto del ‘lribu-
nale di Roma del 2 dicembre 1904, e modificato nell’Assem-
blea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912,
ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma
del 12 aprile 1912.
Position: 6963 (2 views)