Gio. Ansaldo & C - atto costitutivo e statuto

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Gio. Ansaldo & C - atto costitutivo e statuto
Collezione
ARCHIVIO ANSALDO
Titolo originale
"Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo & C. sede legale in Roma; sede industriale ed amministrativa in Genova. Capitale Sociale L. 100.000.000 interamene versato. Statuto"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione

Statuto modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologata con Decreto del Tribunale Civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma  in data 7 novembre 1916. Modificato nell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917.

Data testuale
1917
Data topica
Roma
Consistenza
1 opuscolo (pp. numerate 19)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000005
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
Collocazione
Statuti, b. 1, f. 3
Temi correlati
contenuto
Società Hina Italiana.

GIO. ANSALDO &C.

SEDE LEGALE IN ROMA
«SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA

IN GENOVA

| Capitale Soclsie! bi 90 (00,600 interamente: versato

f
Ti Sal tar tt Dal

STATUTO

modificato nell'assemblea generale stragrdinaria degli azionisti, del 15 no:
‘vémbre 1904, ed'omoligatò con, Deoreto del ‘Tribunale: Civile: di Roia;
del 2 dicembre 1904, 6 modificato nell’ assemblea generale strsordinaria
è degli azionisti del 25 "marzo 1913, ed omologato con Desreto del Tribunale
Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea generale
‘straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Deoreto
del Tribunale Civile di Roma in data 7 10vemibre 1916, Modificato nell'as
semblea pura ordinaria 6 straondinaria degli azionisti del.31 marzo 1017:





Società Anonima Italiana

GIO. ANSALDO &C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED-AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
Capitale Sociale L. 45.000.000 interamente versato



STATUTO

modificato nell'assomblea generale straordinaria degli aziosisti, del 15 no
vembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale Cirile di Roma,
del 2 dicembre 1904, 0 modificato nell'assemblea generale straordinaria
dogli azionisti del 20 marzo 1912, vd omologato con Decreto del ‘Tribunale
Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea gonerale
straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1010, sd amologoto con Dooreto
del Tribunale Givile di Roma in data 7 novembre 1016. Modificato nell'as
semblea generale ordinaria < straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917,

za nuol con Fendt du Trbune Gnu

chi Rovma in Vada 16 Aprile prg. Modificato nee'd-

dinvblio quivirat sli a rdivanto duli'agioniuti del 23
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SOCIETA’ ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO & C.

Capitale Sociale L. 45.000.000 interamente versato
Sede Legale in Roma - Sede Amministrativa ed Industriale in Genova
GENOVA

——_x-=-_—__
STABILIMENTI

1. - Stabilinento Neccanita - Sampierdarena.

2, - Stabilimento per la Costraziene. di locometire - Sampierdarena.

3 - Sabilimento per la Costruzione delle Artiglierio - Sampierdarena

4, - Stabilimento della Fitmara por Munizioni da Guern - Sampierdarena.

b. - Stabilim, per la Costruz. di Motori a Scoppio + Comb. Interna -S, Martino (Sumpierd.)
6, - Stabilimento per la Costruzione di Motori da Aviazione - S. Martino (Sampierdarena)
7. + Ronderia di Aetiaio - Campi (Cornigliano Ligure).

8, > Actiaierie è Fabbrica di Corato - Campi (Cornigliano Ligure),

9, - Stabilimento Rettrotetnico - Campi (Cornigliano Ligure).

10, - Stabilimento Metallurgico Delta - Fegino (Cornigliano Ligure).

Mi. - Penderia di Dnazo - Fegino (Corigliano Ligurco),

12. - Stabilimento per la Fabbrieaz, di bossoli d'Artiglieria - Fegino (Cornigliano Ligure)
13, - Cantieri Officite Sarois - Cornigliano Ligure.

H4. - Patbrita di Tebi - Fegino (Cornigliano Ligure).

Ii. » Cantiere Aeresaatico - Borzoli (Mare).

16. - Cantieré Navale - Sestri Ponente,

IT. - Proiettificio Ansaldo - Sestri Ponente.

18, - Fonderia di thisa - Pegli.

19, — Stabilimento pr la Fabbr, di Materiali Refrattari - Stazzano (Seravalle Scrivia).
20, - Officine Allestimento Navi - Molo Giano (Porto di Genova)

21, - Minier di Cogne - Cogne (Valle d'Aosta).

22. - Stabilimenti Hottrosiderurgiei - Aosta.



MEET

STATUTO

CAPO I.

Costituzione, sede e durata della Società

ART. 1.

E’ costituita una Società Anonima per azioni col
titolo di: SOCIETA" ANONIMA ITALIANA GIO.
ANSALDO e C.

ART, 2.

La Società ha la sua sede legale in Roma e la sua
sede amministrativa ed industriale in Genova. Per de-
liberazione del Consiglio potranno stabilirsi succursali
ed agenzie in altre città d'Italia e rappresentanze gene-
rali e speciali all’estero, determinandone i poteri.

ART, 3.

La Società avrà la durata a tutto il trentuno dicem-
bre millenovecentotrentatre. Potrà essere prorogata per
deliberazione dell'Assemblea.

CAPO II.

Oggetto della Società

ART. 4.

La Società ha per oggetto :

a) - L'impianto ed esercizio di cantieri navali e la
costruzione di navi di qualunque specie, tanto per conto
di Pubbliche Amministrazioni o di privati.

b) - L'impianto e l'esercizio di Stabilimenti per l'in-
dustria mineraria, siderurgica e meccanica, in qualun-
que luogo, in Italia, quanto all’estero per qualunque
loro pratica applicazione.

c) - L'impianto e l'esercizio d’industrie chimiche
estrattive in generale.

d) - L’esercizio di industrie analoghe, affini con-
nesse o comunque ausiliarie agli oggetti sopra speci-
ficati.

e) - L'armamento e l'esercizio di navi mercantili,
sia direttamente, sia mediante partecipazione in altre
Società aventi per oggetto la Navigazione ed i traffici
marittimi.

La Società potrà anche compiere qualunque opera-
zione industriale commerciale o finanziaria, comunque
connessa con gli scopi sociali, potrà prendere o dare
partecipazioni in altre aziende industriali, finanziarie ©
commerciali, qualunque ne sia l'oggetto, anche per
mezzo di acquisto di quote sociali ed azioni; potrà con-
correre alla formazione di altre Società commerciali.

CAPO III.

Capitale sociale, azioni ed obbligazioni

ART. 5.
Il capitale sociale è di quassoggelanie milioni di
fonte, |
lire rappresentato da numero azioni di

lire duecentocinquanta ciascuna.

ART. 6.

Il capitale potrà inoltre essere aumentato successiva-
mente per deliberazione dell’assemblea, osservato il
disposto dell'atto costitutivo. Per gli aumenti di capitale
i versamenti saranno richiesti dal Consiglio a norma del-
le relative deliberazioni dell'assemblea, mediante avvi-
so da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

ART. 7.

Il ritardo nell’effettuare i versamenti farà decorrere
a carico dell’azionista moroso, l'interesse del sette per
cento, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni portate
dall'art. 168 del Codice di Commercio, da provacarsi

dal Consiglio.
ART. 8.

Le azioni liberate dai versamenti saranno al por-
tatore.

ART. 9.

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di
quanto prescrive il Codice di Commercio.

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione della Società

Art. 10.

La Società è amministrata da un Consiglio compo-
sto di non meno di cinque membri e non più di sette.

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

ART. li.

La cauzione che ciascun Consigliere deve prestare a
norma dell'art. 123 del Codice di Commercio, è fissata
in Lire cinquantamila in contanti od in azioni della So-
cietà al valore nominale, c dovrà essere depositata nelle
casse sociali od in quello di accreditato Istituto di credi-
to a scelta del Consiglio.

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministra-
tore Delegato ed un segretario del Consiglio. Il Presi-
dente e l'Amministratore Delegato dovranno essere
scelti fra i consiglieri.

Il segretario potrà essere estraneo al Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano
in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni elezione ne
determina gli onorari rispettivi, anche sotto forma di
partecipazione o di interessenza sugli affari conclusi
dalla Società in quella misura e forma che esso crederà
più conveniente.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato potranno
a loro volta, consentire al personale od agenti della So-
cietà, speciali partecipazioni sulla produzione o vendita

in quella misura, forma e condizioni chè essi crederan-
no convenienti per il maggior incremento della produ-
zione stessa.

ART. 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi,
potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova od
in altri luoghi, come sarà indicato nell'avviso di convo-
cazione.

Arr. 14.

I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni se-
duta da un altro Consigliere, dandogli all'uopo procura
per lettera o per telegramma, ma però un Consigliere
non può rappresentare che un solo collega; in ogni
caso per la validità delle deliberazioni sarà sempre ne-
cessaria la presenza della metà almeno dei Consiglieri.

ART, 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a mag-
gioranza di voti. Qualora siavi parità di voti sarà pre-
ponderante quello di chi presiede.

ART. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Con-
sigliere venisse per qualsivoglia ragione a cessare dal
l'Ufficio, gli altri Amministratori potranno surrogare
il mancante fino alla convocazione dell'Assemblea Ge-
nerale.

Qualora nel corso di un esercizio due o più Ammi-
nistratori rassegnassero le dimissioni, gli altri Ammini-
stratori scadranno dall'Ufficio e dovrà farsi luogo, su-
bito alla convocazione dell'Assemblea Genergle per la
elezione dell'intero Consiglio.

ART. 17.

AI Consiglio di Amministrazione ed all’ Amministra-
tore Delegato tanto separatamente che congiuntamen-
te sono affidati i più ampi poteri per la gestione del-
l'Azienda Sociale escluso unicamente tutto ciò che dal
l'art. 32 è riservato all'Assemblea.

ART. 18,

Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35, per
compensare l’opera dei Consiglieri viene assegnato al
Consiglio, in ogni esercizio, una somma di lire cinquan-

tamila se il Consiglio è composto di cinque membri e di
lire settantamila se di sette.

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annua!i di
esercizio.

> an. +
-. &

i

ART. 19.

L’Ufficio di Presidenza è composto del Prasidante,
cell’Amministratore Delegato e del Segretario del Con-
siglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consigiio di Am-
ministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di eta.

ART. 20.

La Direzione di tutti gli affari sociali, la iniziativa,
trattative e conclusione e firma di affari e conirat'i di
qualunque natura ed importanza nonchè l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio, la rappresentanza del-
la Società di fronte ai terzi ed in giudizio e 'a Spe so-
ciale sono affidate all’ Amministratore Delegato, il quale
potrà munire di procura mandatari generali e speciali
delegando ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.

IO

ART. 21.

La firma della Società dovrà essere espressa colle
parole « Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo & C. »
seguite dalla firma dell’Amministratore Delegato o dei
suoi mandatari per procura. Il Consiglio potrà, per
determinati affari, delegare la firma Sociale ad altro dei
suoi Membri od anche a terzi.

ART. 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi verbali
delle deliberazioni, i quali dovranno essere firmati dal
Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Segre-
tario. Il Segretario dovrà inoltre provvedere all’esatto
adempimento di tutte le formalità richieste dalla legge
per le pubblicazioni dei verbali delle Assemblee e di
quant'altro si riferisce alle formalità legali riguardanti
gli atti della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Segretario
della So età e in questa sua ultima qualità agirà sotto
— la immediata dipendenza dell’ Amministratore Delegato.



II

CAPO V.

Dei Sindaci

ART. 23.

‘ L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni di cui
all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Codice di Com-
mercio elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il loro
mandato dura un anno, mapossono essere rieletti, ed il
loro emolumento viene fissato dall'Assemblea Generale
per ciascun anno.

CAPO VI.
Delle Assemblee Generali

ART, 24,

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti pro-
prietari di una o più azioni, che abbiano depositato i loro
titoli almeno cinque giorni prima dell’adunanza presso
la sede sociale o negli altri luoghi designati nell’avviso
di convocazione.

12

ART. 25.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando all'a-
dunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti rap-
presetanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione
posseduta o rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il de-
posito delle loro azioni, si possono far rappresentare
mediante lettera o per mandato in calce al loro biglietto
di ammissione, da un azionista che abbia esso pure ese-
guito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno
entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le convocazioni delle Assemblee straordinarie sa-
ranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo lo reputi
opportuno o quando ne sia fatta domanda da due Sindaci
o da azionisti che rappresentino un terzo del capitale
sociale, e siano nella domanda indicati gli argomenti da
trattarsi nell’ Assemblea in conformità dello Statuto
sociale.

13

ART. 27.

‘Le adunanze sia ordinarie che straordinarie, di prima
e seconda convocazione, sono convocate mediante il
preavviso di quindici giorni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, coll’indicazione delle materie da
sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 28.

L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Presidente
del Consiglio d’ Amministrazione, e in caso di assenza
da chi ne fa le veci.

Funzionerà da Segretario il Segretario del Consiglio.
Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui devoluta la
constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell’Assemblea in seconda convocazione le delibe-
razioni saranno valide qualunque sia il numero dei pre-
senti e qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però deli-
berare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno della
prima convocazione.

14

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ART. 30.

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172
e 210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria
la presenza almeno della metà del capitale ed il voto fa-
vorevole dei due terzi delle azioni intervenute all’As-

semblea.
ART. 31.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nei
caso di parità di voti, quello del Presidente è prepon-
derante.

ART. 32.

L'Assemblea delibera :

a) Sul bilancio, sue modificazioni od approvazioni
e sul reparto dagli utili.

t) Sulla nomina e surroga degli Amministratori
che cessano dall’ufficio, sulla nomina dei Sindaci, de-
terminandone la retribuzione.

c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od allo
Statuto sociale.

15

d) Sull'aumento, reintegrazione e riduzione del
capitale sociale.

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della
Società.

f) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della
Società.

g) Sulla cessione o fusione della società.

h) Sulla emissione di obbligazioni.

î) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vo-
gliono sottomettere al voto dell’ Assemblea.

k) Su tutte le pratiche che per legge sono devolute
tassativamente alle deliberazioni degli azronisti.

ART. 33.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono redatte in ap-
posito verbale compilato a cura del Segretario dell’As-
semblea seduta stante ed approvato dall'Assemblea me-
desima.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal
Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione del
verbale il Presidente potrà quando lo creda opportuno,
richiedere l'intervento d’un notaio.

16

CAPO VII.
Del Bilancio e degli Utili

ART. 34.

Il bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1°
gennaio al trentuno dicembre.

ART. 35.

I bilanci dovranno essere formati in base agli esatti
inventari annuali dell’attivo sociale, tenuto conto dei
deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun esercizio,
ed i prodotti di ogni esercizio depurati da tutte le spese
generali e particolari dell'azienda, compresi gli assegni
dovuti al Presidente ed all’Amministrature Delegato e
da tutte le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di riserva
a norma dell'art. 182 del Codice di Commercio,

Della somma che avanzerà sarà assegnato :

il cinque per cento al Consiglio d’Amministra-
zione;
il tre per cento all’Amministratore Delegato;

il cinque per cento a disposizione del Consiglio
per erogarlo, se crede, in gratificazioni al personale,
compresi gli operai;

il due per cento per un fondo speciale per straor-
dinario acquisto di nuovo macchinario e simili, e am-
mortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza dell’ar-
ticolo 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

CAPO VIII.

Liquidazione

ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione della
Società, le norme relative sono fissate dall'Assemblea,
la quale nomina i liquidatori, ne determina i poteri ed
i compensi, con la maggioranza stabilita nel presente
Statuto.

18



CAPO IX

Controversie sociali

ART. 37.

A tutte le controversie sociali provvedono le rela-
tive disposizioni dell’atto costitutivo.

N.B. — L'aito costitutivo @ lo Statuto furono omologati
con Decreto del R, Tribunale di Roma del 16 dicembre 1903,
e lo Statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea del
t5 novembre 1904 e omologato con Decreto del Tribunale di
Roma del 2 Dicembre 1904, e modificato nell’ Assemblea ge-
nerale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed
omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12
aprile 1912, Modificato nell'Assemblea generale straordinaria
degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Decreto
del Tribunale Civile di Roma in data 7 novembre 1916.
Modificato nell' Assemblea generale ordinaria e straordinaria
dagli azionisti del 31 marzo 1917.

19
extracted text
Società Hina Italiana.

GIO. ANSALDO &C.

SEDE LEGALE IN ROMA
«SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA

IN GENOVA

| Capitale Soclsie! bi 90 (00,600 interamente: versato

f
Ti Sal tar tt Dal

STATUTO

modificato nell'assemblea generale stragrdinaria degli azionisti, del 15 no:
‘vémbre 1904, ed'omoligatò con, Deoreto del ‘Tribunale: Civile: di Roia;
del 2 dicembre 1904, 6 modificato nell’ assemblea generale strsordinaria
è degli azionisti del 25 "marzo 1913, ed omologato con Desreto del Tribunale
Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea generale
‘straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Deoreto
del Tribunale Civile di Roma in data 7 10vemibre 1916, Modificato nell'as
semblea pura ordinaria 6 straondinaria degli azionisti del.31 marzo 1017:





Società Anonima Italiana

GIO. ANSALDO &C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED-AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
Capitale Sociale L. 45.000.000 interamente versato



STATUTO

modificato nell'assomblea generale straordinaria degli aziosisti, del 15 no
vembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale Cirile di Roma,
del 2 dicembre 1904, 0 modificato nell'assemblea generale straordinaria
dogli azionisti del 20 marzo 1912, vd omologato con Decreto del ‘Tribunale
Civile di Roma del 12 aprile 1912. Modificato nell'assemblea gonerale
straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 1010, sd amologoto con Dooreto
del Tribunale Givile di Roma in data 7 novembre 1016. Modificato nell'as
semblea generale ordinaria < straordinaria degli azionisti del 31 marzo 1917,

za nuol con Fendt du Trbune Gnu

chi Rovma in Vada 16 Aprile prg. Modificato nee'd-

dinvblio quivirat sli a rdivanto duli'agioniuti del 23
QI deci dl True

ama fg 147 i mom -



SOCIETA’ ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO & C.

Capitale Sociale L. 45.000.000 interamente versato
Sede Legale in Roma - Sede Amministrativa ed Industriale in Genova
GENOVA

——_x-=-_—__
STABILIMENTI

1. - Stabilinento Neccanita - Sampierdarena.

2, - Stabilimento per la Costraziene. di locometire - Sampierdarena.

3 - Sabilimento per la Costruzione delle Artiglierio - Sampierdarena

4, - Stabilimento della Fitmara por Munizioni da Guern - Sampierdarena.

b. - Stabilim, per la Costruz. di Motori a Scoppio + Comb. Interna -S, Martino (Sumpierd.)
6, - Stabilimento per la Costruzione di Motori da Aviazione - S. Martino (Sampierdarena)
7. + Ronderia di Aetiaio - Campi (Cornigliano Ligure).

8, > Actiaierie è Fabbrica di Corato - Campi (Cornigliano Ligure),

9, - Stabilimento Rettrotetnico - Campi (Cornigliano Ligure).

10, - Stabilimento Metallurgico Delta - Fegino (Cornigliano Ligure).

Mi. - Penderia di Dnazo - Fegino (Corigliano Ligurco),

12. - Stabilimento per la Fabbrieaz, di bossoli d'Artiglieria - Fegino (Cornigliano Ligure)
13, - Cantieri Officite Sarois - Cornigliano Ligure.

H4. - Patbrita di Tebi - Fegino (Cornigliano Ligure).

Ii. » Cantiere Aeresaatico - Borzoli (Mare).

16. - Cantieré Navale - Sestri Ponente,

IT. - Proiettificio Ansaldo - Sestri Ponente.

18, - Fonderia di thisa - Pegli.

19, — Stabilimento pr la Fabbr, di Materiali Refrattari - Stazzano (Seravalle Scrivia).
20, - Officine Allestimento Navi - Molo Giano (Porto di Genova)

21, - Minier di Cogne - Cogne (Valle d'Aosta).

22. - Stabilimenti Hottrosiderurgiei - Aosta.



MEET

STATUTO

CAPO I.

Costituzione, sede e durata della Società

ART. 1.

E’ costituita una Società Anonima per azioni col
titolo di: SOCIETA" ANONIMA ITALIANA GIO.
ANSALDO e C.

ART, 2.

La Società ha la sua sede legale in Roma e la sua
sede amministrativa ed industriale in Genova. Per de-
liberazione del Consiglio potranno stabilirsi succursali
ed agenzie in altre città d'Italia e rappresentanze gene-
rali e speciali all’estero, determinandone i poteri.

ART, 3.

La Società avrà la durata a tutto il trentuno dicem-
bre millenovecentotrentatre. Potrà essere prorogata per
deliberazione dell'Assemblea.

CAPO II.

Oggetto della Società

ART. 4.

La Società ha per oggetto :

a) - L'impianto ed esercizio di cantieri navali e la
costruzione di navi di qualunque specie, tanto per conto
di Pubbliche Amministrazioni o di privati.

b) - L'impianto e l'esercizio di Stabilimenti per l'in-
dustria mineraria, siderurgica e meccanica, in qualun-
que luogo, in Italia, quanto all’estero per qualunque
loro pratica applicazione.

c) - L'impianto e l'esercizio d’industrie chimiche
estrattive in generale.

d) - L’esercizio di industrie analoghe, affini con-
nesse o comunque ausiliarie agli oggetti sopra speci-
ficati.

e) - L'armamento e l'esercizio di navi mercantili,
sia direttamente, sia mediante partecipazione in altre
Società aventi per oggetto la Navigazione ed i traffici
marittimi.

La Società potrà anche compiere qualunque opera-
zione industriale commerciale o finanziaria, comunque
connessa con gli scopi sociali, potrà prendere o dare
partecipazioni in altre aziende industriali, finanziarie ©
commerciali, qualunque ne sia l'oggetto, anche per
mezzo di acquisto di quote sociali ed azioni; potrà con-
correre alla formazione di altre Società commerciali.

CAPO III.

Capitale sociale, azioni ed obbligazioni

ART. 5.
Il capitale sociale è di quassoggelanie milioni di
fonte, |
lire rappresentato da numero azioni di

lire duecentocinquanta ciascuna.

ART. 6.

Il capitale potrà inoltre essere aumentato successiva-
mente per deliberazione dell’assemblea, osservato il
disposto dell'atto costitutivo. Per gli aumenti di capitale
i versamenti saranno richiesti dal Consiglio a norma del-
le relative deliberazioni dell'assemblea, mediante avvi-
so da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

ART. 7.

Il ritardo nell’effettuare i versamenti farà decorrere
a carico dell’azionista moroso, l'interesse del sette per
cento, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni portate
dall'art. 168 del Codice di Commercio, da provacarsi

dal Consiglio.
ART. 8.

Le azioni liberate dai versamenti saranno al por-
tatore.

ART. 9.

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di
quanto prescrive il Codice di Commercio.

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione della Società

Art. 10.

La Società è amministrata da un Consiglio compo-
sto di non meno di cinque membri e non più di sette.

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

ART. li.

La cauzione che ciascun Consigliere deve prestare a
norma dell'art. 123 del Codice di Commercio, è fissata
in Lire cinquantamila in contanti od in azioni della So-
cietà al valore nominale, c dovrà essere depositata nelle
casse sociali od in quello di accreditato Istituto di credi-
to a scelta del Consiglio.

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministra-
tore Delegato ed un segretario del Consiglio. Il Presi-
dente e l'Amministratore Delegato dovranno essere
scelti fra i consiglieri.

Il segretario potrà essere estraneo al Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano
in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni elezione ne
determina gli onorari rispettivi, anche sotto forma di
partecipazione o di interessenza sugli affari conclusi
dalla Società in quella misura e forma che esso crederà
più conveniente.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato potranno
a loro volta, consentire al personale od agenti della So-
cietà, speciali partecipazioni sulla produzione o vendita

in quella misura, forma e condizioni chè essi crederan-
no convenienti per il maggior incremento della produ-
zione stessa.

ART. 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario, ed almeno una volta ogni quattro mesi,
potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova od
in altri luoghi, come sarà indicato nell'avviso di convo-
cazione.

Arr. 14.

I Consiglieri possono farsi rappresentare in ogni se-
duta da un altro Consigliere, dandogli all'uopo procura
per lettera o per telegramma, ma però un Consigliere
non può rappresentare che un solo collega; in ogni
caso per la validità delle deliberazioni sarà sempre ne-
cessaria la presenza della metà almeno dei Consiglieri.

ART, 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a mag-
gioranza di voti. Qualora siavi parità di voti sarà pre-
ponderante quello di chi presiede.

ART. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Con-
sigliere venisse per qualsivoglia ragione a cessare dal
l'Ufficio, gli altri Amministratori potranno surrogare
il mancante fino alla convocazione dell'Assemblea Ge-
nerale.

Qualora nel corso di un esercizio due o più Ammi-
nistratori rassegnassero le dimissioni, gli altri Ammini-
stratori scadranno dall'Ufficio e dovrà farsi luogo, su-
bito alla convocazione dell'Assemblea Genergle per la
elezione dell'intero Consiglio.

ART. 17.

AI Consiglio di Amministrazione ed all’ Amministra-
tore Delegato tanto separatamente che congiuntamen-
te sono affidati i più ampi poteri per la gestione del-
l'Azienda Sociale escluso unicamente tutto ciò che dal
l'art. 32 è riservato all'Assemblea.

ART. 18,

Oltre la percentuale di utili fissata nell'art. 35, per
compensare l’opera dei Consiglieri viene assegnato al
Consiglio, in ogni esercizio, una somma di lire cinquan-

tamila se il Consiglio è composto di cinque membri e di
lire settantamila se di sette.

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annua!i di
esercizio.

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i

ART. 19.

L’Ufficio di Presidenza è composto del Prasidante,
cell’Amministratore Delegato e del Segretario del Con-
siglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consigiio di Am-
ministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di eta.

ART. 20.

La Direzione di tutti gli affari sociali, la iniziativa,
trattative e conclusione e firma di affari e conirat'i di
qualunque natura ed importanza nonchè l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio, la rappresentanza del-
la Società di fronte ai terzi ed in giudizio e 'a Spe so-
ciale sono affidate all’ Amministratore Delegato, il quale
potrà munire di procura mandatari generali e speciali
delegando ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.

IO

ART. 21.

La firma della Società dovrà essere espressa colle
parole « Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo & C. »
seguite dalla firma dell’Amministratore Delegato o dei
suoi mandatari per procura. Il Consiglio potrà, per
determinati affari, delegare la firma Sociale ad altro dei
suoi Membri od anche a terzi.

ART. 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi verbali
delle deliberazioni, i quali dovranno essere firmati dal
Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Segre-
tario. Il Segretario dovrà inoltre provvedere all’esatto
adempimento di tutte le formalità richieste dalla legge
per le pubblicazioni dei verbali delle Assemblee e di
quant'altro si riferisce alle formalità legali riguardanti
gli atti della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale, avrà anche quelle di Segretario
della So età e in questa sua ultima qualità agirà sotto
— la immediata dipendenza dell’ Amministratore Delegato.



II

CAPO V.

Dei Sindaci

ART. 23.

‘ L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni di cui
all'art. 184 ed a norma dell'art. 183 del Codice di Com-
mercio elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il loro
mandato dura un anno, mapossono essere rieletti, ed il
loro emolumento viene fissato dall'Assemblea Generale
per ciascun anno.

CAPO VI.
Delle Assemblee Generali

ART, 24,

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti pro-
prietari di una o più azioni, che abbiano depositato i loro
titoli almeno cinque giorni prima dell’adunanza presso
la sede sociale o negli altri luoghi designati nell’avviso
di convocazione.

12

ART. 25.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando all'a-
dunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti rap-
presetanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione
posseduta o rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il de-
posito delle loro azioni, si possono far rappresentare
mediante lettera o per mandato in calce al loro biglietto
di ammissione, da un azionista che abbia esso pure ese-
guito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno
entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le convocazioni delle Assemblee straordinarie sa-
ranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo lo reputi
opportuno o quando ne sia fatta domanda da due Sindaci
o da azionisti che rappresentino un terzo del capitale
sociale, e siano nella domanda indicati gli argomenti da
trattarsi nell’ Assemblea in conformità dello Statuto
sociale.

13

ART. 27.

‘Le adunanze sia ordinarie che straordinarie, di prima
e seconda convocazione, sono convocate mediante il
preavviso di quindici giorni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, coll’indicazione delle materie da
sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 28.

L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Presidente
del Consiglio d’ Amministrazione, e in caso di assenza
da chi ne fa le veci.

Funzionerà da Segretario il Segretario del Consiglio.
Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui devoluta la
constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell’Assemblea in seconda convocazione le delibe-
razioni saranno valide qualunque sia il numero dei pre-
senti e qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però deli-
berare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno della
prima convocazione.

14

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ART. 30.

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172
e 210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria
la presenza almeno della metà del capitale ed il voto fa-
vorevole dei due terzi delle azioni intervenute all’As-

semblea.
ART. 31.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nei
caso di parità di voti, quello del Presidente è prepon-
derante.

ART. 32.

L'Assemblea delibera :

a) Sul bilancio, sue modificazioni od approvazioni
e sul reparto dagli utili.

t) Sulla nomina e surroga degli Amministratori
che cessano dall’ufficio, sulla nomina dei Sindaci, de-
terminandone la retribuzione.

c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od allo
Statuto sociale.

15

d) Sull'aumento, reintegrazione e riduzione del
capitale sociale.

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della
Società.

f) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della
Società.

g) Sulla cessione o fusione della società.

h) Sulla emissione di obbligazioni.

î) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vo-
gliono sottomettere al voto dell’ Assemblea.

k) Su tutte le pratiche che per legge sono devolute
tassativamente alle deliberazioni degli azronisti.

ART. 33.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono redatte in ap-
posito verbale compilato a cura del Segretario dell’As-
semblea seduta stante ed approvato dall'Assemblea me-
desima.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal
Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione del
verbale il Presidente potrà quando lo creda opportuno,
richiedere l'intervento d’un notaio.

16

CAPO VII.
Del Bilancio e degli Utili

ART. 34.

Il bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1°
gennaio al trentuno dicembre.

ART. 35.

I bilanci dovranno essere formati in base agli esatti
inventari annuali dell’attivo sociale, tenuto conto dei
deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun esercizio,
ed i prodotti di ogni esercizio depurati da tutte le spese
generali e particolari dell'azienda, compresi gli assegni
dovuti al Presidente ed all’Amministrature Delegato e
da tutte le perdite, costituiscono gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di riserva
a norma dell'art. 182 del Codice di Commercio,

Della somma che avanzerà sarà assegnato :

il cinque per cento al Consiglio d’Amministra-
zione;
il tre per cento all’Amministratore Delegato;

il cinque per cento a disposizione del Consiglio
per erogarlo, se crede, in gratificazioni al personale,
compresi gli operai;

il due per cento per un fondo speciale per straor-
dinario acquisto di nuovo macchinario e simili, e am-
mortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza dell’ar-
ticolo 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

CAPO VIII.

Liquidazione

ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione della
Società, le norme relative sono fissate dall'Assemblea,
la quale nomina i liquidatori, ne determina i poteri ed
i compensi, con la maggioranza stabilita nel presente
Statuto.

18



CAPO IX

Controversie sociali

ART. 37.

A tutte le controversie sociali provvedono le rela-
tive disposizioni dell’atto costitutivo.

N.B. — L'aito costitutivo @ lo Statuto furono omologati
con Decreto del R, Tribunale di Roma del 16 dicembre 1903,
e lo Statuto fu successivamente modificato nell'Assemblea del
t5 novembre 1904 e omologato con Decreto del Tribunale di
Roma del 2 Dicembre 1904, e modificato nell’ Assemblea ge-
nerale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, ed
omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12
aprile 1912, Modificato nell'Assemblea generale straordinaria
degli azionisti del 19 ottobre 1916, ed omologato con Decreto
del Tribunale Civile di Roma in data 7 novembre 1916.
Modificato nell' Assemblea generale ordinaria e straordinaria
dagli azionisti del 31 marzo 1917.

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