Gio. Ansaldo & C. - atto costitutivo e statuto
Contenuto
- Collezione
- ARCHIVIO ANSALDO
- Titolo originale
- "Società Anonima italiana Gio. Ansaldo & C. Sede legale in Roma. Sede industriale ed amministrativa in Genova; Atto costitutivo e Statuto"
- Tipologia
- Opuscolo a stampa
- Descrizione
-
Statuto modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con Decreto del Tribunale civile di Roma, del 2 dicembre 1904, e modificato nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912, omologato con Decreto del Tribunale Civile di Roma del 12 aprile 1912. Stampato dallo Stabilimento Tipografico "Secolo XIX".
- Data testuale
- 1912
- Data topica
- Roma
- Consistenza
- 1 opuscolo (pp. numerate 36)
- Stato di conservazione
- Ottimo
- Soggetto produttore
-
Ansaldo (1853 - ***)
- Identificativo
- AA.000003
- Archivio, fondo o serie di appartenenza
-
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- Collocazione
- Statuti b1, f2a
- Temi correlati
- Storia aziendale
- contenuto
-
Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
tipomieng
ATTO COSTITUTIVO
STATUTO
modificato nell’assemblea generale straordinaria degli
azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con
Decreto del Tribunale civile di Roma, del 2 dicem-
bre 1904, e modificato nell'assemblea generale
straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912,
omologato con Decreto del Tribunale Civile di
Roma del 12 aprile 1912.
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Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
ATTO COSTITUTIVO
STATUTO
modificato nell'assemblea generale straordinaria degli
azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con
Decreto del Tribunale civile di Roma, del 2 dicem-
bre 1904, e modificato nell'assemblea generale
straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912,
omologato con Decreto del Tribunale Civile di
Roma del 12 aprile 1912.
ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO & C.
REGNANDO SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
L’anno millenovecentotre ed il giorno tre del
mese di dicembre in Genova, nella casa di abita-
zione del signor Commendatore Ferdinando Maria
Perrone. Villa Hofer San Vito, Regione Foce.
Avanti di me Dott. Francesco Bonini, Notaro
residente in Genova, inscritto presso il Consiglio
Notarile di questo distretto.
Ed in presenza dei signori Professore Cavalie-
re Lazzaro Ricci fu Francesco, nato in Genova, e
ii.
Dott. Vinsenzo. Fasolis fu Gio. Maria, nato a Car-
magnola, entrambi qui residenti testimoni noti ed
idonei.
Sono comparsi gli Illustrissimi Signori :
John Meade Falkner fu Thomas Alexander,
nato a Manningford Bruce-Wiltshire (Inghilterra)
domiciliato a Durham, il quale dichiara di agire in
questo atto, a nome e per conto della spettabile
Ditta Sir W. G. Armstrong Whitworth & C. Lim.
Conte Augusto Albini, Senatore del Regno, fu
conte Giuseppe, nato a Genova, domiciliato a
Roma.
Commendatore Ferdinando Maria Perrone, fu
Luigi, proprietario, nato in Alessandria, domici-
liato a Buenos Ayres. ì
Avvocato Alessandro Millelire, fu Commenda-
tore Giuseppe, nato a Genova, domiciliato a Roma.
Commendatore Raffaele Bombrini, fu Senatore
Carlo, nato e domiciliato in Genova.
Cavaliere Ufficiale Pio Perrone, del Commen-
datore Ferdinando Maria, nato a Castellazzo Bor-
mida, domiciliato a Buenos Ayres.
Cavaliere Ufficiale Mario Perrone, del Com-
mendatore Ferdinando Maria, nato in Alessandria,
domiciliato a Buenos Ayres.
Avvocato Gian Carlo Ageno, fu Emanuele,
nato a Genova, domiciliato a Lopagno, Canton
Ticino.
Cavaliere Ragioniere Giuseppe Benvenuto, fu
Luigi, nato e domiciliato in Genova.
I quali signori comparenti, da me Notaro co-
nosciuti.
PREMETTONO :
Che fra essi si è trattata la costituzione di una
Società Anonima, avente per oggetto le industrie
metallurgiche e costruzioni navali ed altre affini,
da compiersi in cantieri, opifici ed altri stabili
menti proprî, di terzi, in Italia e all’estero.
Che fra gli acquisti divisati figurano gli Stabili-
menti della Ditta Gio. Ansaldo & C. e per far
fronte alle spese relative, al fondo di circolazione
ed altri futuri eventuali ampliamenti ed acquisti
di altri stabilimenti occorrerebbe un capitale di
trenta milioni di lire, diviso in numero di cento
5
ventimila azioni da lire duecento cinquanta cia-
scuna.
Che le trattative per gli acquisti degli impianti
destinati in oggi all'esercizio dell’industria sociale
essendo tuttavia in corso e volendo le parti prov-
vedere subito alla costituzione della Società anzi-
detta, hanno deciso unanimemente di stipulare
fino da ora il presente contratto, limitando per in-
tanto il capitale sociale a tre milioni di lire, salvo
i poteri attribuiti al Consiglio d’ Amministrazione,
dei quali sarà detto in appresso.
Ciò premesso i Signori comparsi concorrono
nelle seguenti dichiarazioni, constatazioni è con-
venzioni :
a) Per se e per i futuri possessori delle azioni
della costituenda Società eleggono domicilio a tutti
gli effetti del presente contratto ed annesso Sta-
tuto in Roma presso la sede sociale.
b) Riconoscono ed approvano il versamento
dei tre decimi sul capitale da ciascuno di essi ri-
spettivamente promesso, versamento effettuato
presso la Banca d’Italia, Sede di Genova, come
apparisce dalle ricevute rilasciate alla stessa data
trenta novembre scorso per lire quattrocento cin-
quanta ciascuna, che per copia si allegano al pre-
sente atto sotto le rispettive lettere A. e B.
e) Previa lettura datane da me Notaro rogante
approvano lo Statuto della Società, che mandano
inserirsi al presente per farne parte integrante.
Di tutto quanto precede, chiesto ed avuto atto
dai comparenti e ritenuto che con la presenza di
tutti quelli che partecipano nella Società, e con le
dichiarazioni, constatazioni e deliberazioni che nel
presente atto sono contenute, rendesi inutile la
convocazione dell'Assemblea prevista dall’art. 134
del Codice di Commercio ed ogni altra operazione
preliminare perchè da essi ora si ottempera a tutto
quanto prescrive la legge per la costituzione della
Società Anonima, i prefati signori comparenti sti-
pulano quanto in appresso :
i:
E’ costituita fra i sottoscritti che agiscono per
sè e per i futuri azionisti, una Società Anonima
7
per azioni, designata col titolo: «Società Ano-
nima Italiana Gio. Ansaldo Armstrong & C. », e
col capitale di lire tre milioni (lire it. 3,000,000),
diviso in numero di dodicimila azioni da lire due-
centocinquanta ciascuna, avente sede legale in
Roma e sede industriale ed amministrativa in
Genova.
La Società ha per oggetto le industrie metal-
lurgiche, le costruzioni navali giusta le disposi-
zioni dell'allegato Statuto, facendo ogni opera-
zione commerciale e industriale relativa.
20
E’ data facoltà e mandato al Consiglio d’Ammi-
nistrazione nominato in questo atto di procedere
all'acquisto degli stabilimenti e quant’altro è ne-
cessario per l’esercizio delle industrie sociali, con
piena facoltà al detto Consiglio di stabilire prezzo,
condizioni e modalità degli acquisti anzidetti; ed
in relazione a tale mandato e per l'attuazione del
medesimo tutti i comparsi ora per allora conferi-
scono speciali poteri al Consiglio di aumentare il
— 6_____=-.\ù
capitale sociale fino alla concorrenza di trenta mi-
lioni di lire (L. it. 30,000,000) mediante la crea-
zione di corrispondente numero di nuove azioni
entro il limite del capitale anzidetto, da farsi in una
0 più volte e con espressa facoltà di pagare il prez-
zo degli Stabilimenti anzidetti in tutto od in parte
con azioni interamente liberate. Per gli acquisti
qui sopra indicati la firma sociale è affidata con
mandato speciale al signor conte Augusto Albini.
Ss
Le deliberazioni del Consiglio relative all’au-
mento di capitale indicato nell'articolo precedente
saranno pubblicate a norma dell’art. 96 del Codice
di Commercio.
4.°
E° consensualmente stabilito che per gli aumen-
ti di capitale successivi a quelli previsti negli ar-
ticoli precedenti che venissero deliberati dall’ As-
semblea degli azionisti, ai sottoscrittori del presen-
te atto costitutivo ed in proporzione del capitale
Q
ora rispettivamente assunto spetterà un diritto di
prelazione per l'assunzione del nuovo capitale.
Questo diritto non potrà esercitarsi che sotto le
condizioni di emissioni al prezzo e nel termine
che verranno stabiliti dall'Assemblea o per essa
dal Consiglio di Amministrazione in occasione di
ciascun aumento di capitale.
Il termine utile per l'esercizio del diritto di cui
si tratta decorrerà. senza alcun bisogno di noti-
fica agli interessati, dalla pubblicazione di oppor-
tuno avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sugli altri
giornali prescelti dal Consiglio.
Le disposizioni che precedono a favore dei sot-
toscrittori del presente, non riceveranno applica-
zione nei casi in cui l'aumento del capitale sia deli-
berato per operazioni che importino uno speciale
collocamento delle nuove azioni.
Da
Tutti i signori comparsi riconoscono ed appro-
vano il versamento fatto di tre decimi dell’am-
montare delle azioni rispettivamente assunte, pres-
19
iii
so la citata sede di Genova delia Banca d’Italia in
lire novecento mila (lire it. 900,000), come risulta
dalle ricevute già presentate, che ora vengono
consegnate al signor comm. Carlo Marcello Bom-
brini perchè a suo tempo nell’interesse della So-
cietà ora costituita curi il ritiro della detta somma,
autorizzandolo a rilasciare quitanza di scarico alla
Banea d’Italia, per il che gli conferiscono il più
ampio mandato, e ne effettui il versamento nella
cassa sociale.
6.°
I versamenti dei decimi ulteriori sulle azioni
in questo atto assunte dovranno essere effettuati
entro dieci giorni dalla data del provvedimento
del Tribunale Civile di Roma, previsto dal primo
alinea dell’art. 91 del Codice di Commercio.
Ti
La cauzione degli amministratori, a sensi del-
l'art. 123 del Codice di Commercio. è fissata nella
somma invariabile di lire cinquantamila (Lire
Il
it. 50,000) da essere versata in contanti o fornita
mediante duecento azioni sociali. Essa dovrà es-
sere depositata da ciascun Consigliere, prima di
entrare in funzioni, nella Cassa della Società o in
quella di accreditato Istituto Bancario a scelta
del Consiglio, con annotazione del vincolo a norma
di legge.
Il primo Consiglio di Amministrazione è com-
posto di cinque membri, e cioè:
a) Presidente ALBINI conte AUGUSTO,
Senatore del Regno;
b) Amministratore delegato PERRONE com-
mendatore FERDINANDO MARIA;
c) Consigliere BOMBRINI comm. CARLO
MARCELLO;
d) Consigliere FALKNER JOHN MEADE;
e) Consigliere NOBLE JOHN HENRY
BRUNEL.
Il Consiglio potrà nominare altri due Consi-
glieri, per il che tutti i comparsi gli conferiscono
pieno mandato.
12
Vengono eletti a Sindaci effettivi i signori :
Mister ARMSTRONG JOHN;
Conte LUIGI NOMIS DI COSSILA;
Cavalier BENVENUTO GIUSEPPE.
A Sindaci supplenti i signori :
Cavalier FANTOZZI MARIO;
Cavalier RONCALLO ANGELO.
Îl compenso pel Collegio Sindacale ora nomi-
nato è fissato in lire tremila complessivamente,
oltre il rimborso delle spese.
8.°
Ferma l'obbligatorietà per tutti gli azionisti
delle deliberazioni dell'assemblea generale, si sta-
bilisce che l'opposizione di cui all'art. 163 del Co-
dice di Commercio debba esercitarsi, sotto pena
di decadenza, nel termine di tre mesi dal giorno
in cui l'assemblea ebbe luogo.
13
9°
L’azione contro gli Amministratori per fatti ri-
guardanti la loro responsabilità e di cui negli ar-
ticoli 122, 147 e 151 del Codice di Commercio,
potrà essere esercitata dall'Assemblea Generale
nel solo caso in cui ne sia deliberato l’esperimento
con l'intervento di tanti azionisti che rappresen-
tino almeno la metà del capitale sociale e col voto
favorevole di tanti di essi che rappresentino al-
meno due terzi delle azioni intervenute.
Quest’azione dovrà essere deliberata, sotto pe- .
na di decadenza, entro il termine di un anno a' par-
tire dalla chiusura dei singoli esercizi a cui ap-
partengono i fatti dai quali si vuole desumere la
responsabilità.
10.°
Tutti i patti ed indicazioni prescritti dall’art. 89
del vigente Codice di Commercio si trovano inse-
riti nell'allegato statuto, e per tutto quanto non
è previsto nel presente atto costitutivo e nello sta-
tuto anzidetto si applicano le disposizioni del Co-
dice sopra citato, essendo stabilito che il primo
14
esercizio debba cominciare colla data del presente
e chiudersi col trentuno dicembre millenovecento-
quaitro.
LI
Tutte indistintamente le controversie che pos-
sono sorgere in relazione al presente atto costi-
tutivo ed annesso statuto fra la Società, le parti,
i possessori della azioni, i membri del Consiglio
d’Amministrazione, il Consiglio, i Sindaci ed i li-
quidatori o fra altri di essi, sono devolute al giu-
dizio di tre arbitri amichevoli compositori nomi-
nati fino da ora nelle persone dei signori :
Commendatore avvocato Urbano Rattazzi, Se-
natore del Regno.
Commendatore avvocato Giulio Clementi,
Consigliere Provinciale di Roma.
Commendatore avvocato Ugo Carcassi.
Nel caso che qualcuno degli arbitri ora nomi-
nati non volesse o non potesse assumere l’ufficio,
i mancanti saranno sostituiti d'accordo fra le parti
ed in difetto del presidente del Tribunale Civile
di Roma.
io
Tutti i signori comparsi dichiarano che le de-
liberazioni, elezioni e patti che precedono sono
presi e stabiliti col loro incondizionato ed unanime
assenso, ed inoltre sempre tutti i signori com-
parsi conferiscono al signor avvocato Alessandro
Millelire, fu commendator Giuseppe, ogni più am-
pia facoltà e mandato di fare tutte le pratiche
richieste dalle vigenti leggi presso le competenti
autorità giudiziarie per la legale costituzione della
Società, conferendogli eziando il potere d’intro-
durre nello statuto ogni opportuna aggiunta o
midificazione che venisse dall'autorità giudiziaria
richiesta.
195
I signori comparenti dichiarano di aver preso
parte alla costituzione della Società assumendo
e sotioscrivendo :
Il signor John Meade Falkner, a detti nomi, azioni
seimila per lire un milione e cinquecentomila
(1.500,000).
16
Il signor conte Augusto Albini, azioni milledue-
cento per lire trecentomila (300,000).
Il signor commendatore Carlo Marcello Bombrini,
azioni milleduecento per lire trecentomila
(200,000).
Il signor commendatore Ferdinando Maria Per-
rone, azioni milleduecento per lire trecento-
mila (300.000).
Il signor commendatore Raffaele Bombrini, azioni
seicento per lire centocinquantamila (150,000)
Il signor avvocato Alessandro Millelire, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
Il signor cavaliere ufficiale Pio Perrone, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
Il signor cavaliere ufficiale Mario Perrone, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
Il signor avvocato Gian Carlo Ageno, azioni sei-
cento per lire centocinquantamila (150,000).
Il signor cavaliere Giuseppe Benvenuto, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
17
Dichiarano i signori comparenti di dispensare
me notaro della lettura degli allega A e B.
Richiesto io Notaro, ho ricevuto il presente
atto che ho letto coll’allegato Statuto ai signori
comparenti, in presenza dei detti testimoni; que-
st’atto che consta di cinque fogli di carta bollata
scritti da persona di mia fiducia in facciate di-
ciasette e mezza circa, viene dai comparenti, dai
testi e da me notaro sottoscritto.
J, M. FALKNER.
C. ALBINI.
GC. M. BOMEBRINI.
F. M. PERRONE.
ALESSANDRO MILLELIRE,
RAFFAELE BOMBRINI.
PIO PERRONE. ©
MARIO PERRONE.
AVV. GIAN CARLO AGENO.
GIUSEPPE BENVENUTO.
L. Ricci, teste.
V. FASOLIS, teste,
FRANCESCO BONINI, notaro.
Registrato a Genova il 9 dicembre 1903, Vol. 299, N. 3018,
con lire 3612.
18
STATUTO
CAPO I.
Costituzione, sede e durata della Società.
ART. 1.
E' costituita una Società Anonima per azioni
col titolo di: SOCIETA’ ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C.
ART. 2.
La Società ha la sua sede legale in Roma e
la sua sede amministrativa ed industriale in Ge-
nova. Per deliberazione del Consiglio potranno
stabilirsi succursali ed agenzie in altre città d’I-
talia e rappresentanze generali e speciali all’estero,
determinandone i poteri.
19
ART. 3.
La Società avrà la durata a tutto il trentuno
dicembre millenovecentotrentatre. Potrà essere
prorogata per deliberazione dell’Assemblea.
CAPO II.
Oggetto della Società
ART. 4.
La Società ha per oggetto le costruzioni navali
ed altre, anche per conto di terzi, le industrie me-
tallurgiche e meccaniche, nonchè altre affini da
svilupparsi con cantieri, opifici ed altri impianti
stabiliti e da stabilirsi in Italia e dall’estero, fa-
cendo tutte le operazioni commerciali ed indu-
striali inerenti e relative.
Il Consiglio potrà dare e prendere partecipa-
zioni in operazioni inerenti e relative all’oggetto
sociale.
20
CAPO III.
Capitale sociale, azioni ed obbligazioni
Art. 5.
Il capitale sociale è di tre milioni di lire rap-
presentato da numero dodicimila azioni di lire
duecentocinguanta ciascuna da essere versate in-
teramente entro 10 giorni dal decreto di omolo-
gazions dell’atto costitutivo. E' data facoltà al Con-
siglio, tostochè sia versato il capitale anzidetto,
di aumentare con una o più emissione di nuove
azioni il detto capitale fino a lire trenta milioni
(L. 30,000,000). giusta quanto è disposto nell’atto
costitutivo.
ART. 6.
Il capitale potrà inoltre essere aumentato suc-
cessivamente per deliberazione dell'assemblea, 0s-
PI |
di
servato il disposto dell’atto costitutivo. Per gli
aumenti di capitale i versamenti saranno richiesti
dal Consiglio a norma delle relative deliberazioni
dell'assemblea, mediante avviso da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
ART. 7.
Il ritardo nell'effettuare i versamenti farà de-
correre a carico dell’azionista moroso, l'interesse
del sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle
sanzioni portate dall'art. 168 del Codice di Com-
mercio, da provocarsi dal Consiglio.
ART. 8.
Le azioni liberate dai versamenti saranno al
portatore.
ART. 9.
La Società potrà emettere obbligazioni a nor-
ma di quanto prescrive il Codice di Commercio,
22
CAPO IV.
Amministrazione e Direzione
della Società
Art. 10.
La Società è amministrata da un Consiglio
composto di non meno di cinque membri e_ non
più di sette.
I Consiglieri durano in carica quattro anni.
I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
ART. ll.
La cauzione che ciascun Consigliere deve
a norma dell’articolo 123 del Codice di Com-
mercio, è fissata in Lire cinquantamila in contanti
_ od in azioni della Società al valore nominale,
dovrà essere depositata nelle casse sociali od in
23
quello di accreditato Istituto di credito a scelta
del Consiglio.
ART. 12.
Il Consiglio elegge un Presidente, un Ammini-
stratore Delegato ed un Segretario del Consiglio.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato do-
vranno essere scelti fra i Consiglieri. Il Segretario
dovrà essere estraneo al Consiglio.
Il Presidente e 1’ Amministratore Delegato du-
rano in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni
elezione, ne determina gli onorari rispettivi.
ART. 13.
Il Consiglio si raduna tutte le voltè che lo cre-
de necessario, ed almeno una volta ogni quattro
mesi, e potrà tenere le sue sedute in Roma od in
Genova od in altri luoghi, come sarà indicato nel-
l’avviso di convocazione.
Art. 14.
I Consiglieri possono farsi rappresentare in
‘ogni seduta da un altro Consigliere, dandogli al-
24
l’uopo procura per lettera o per telegramma, ma
però un Consigliere non può rappresentare che
un solo collega; in ogni caso per la validità delle
deliberazioni sarà sempre necessaria la presenza
della metà almeno dei Consiglieri.
Art. 15.
Le deliberazioni del Consiglio saranno prese
a maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti
sarà preponderante quello di chi presiede.
ART. 16.
Qualora durante uno degli esercizi sociali un
Consigliere venisse, per qualsivoglia ragione, a
cessare dall’ufficio, gli altri Amministratari po-
tranno surrogare il mancante fino alla convoca-
zione dell'Assemblea Generale.
ART. 17.
AI Consiglio di Amministrazione ed all’Ammi-
nistratore Delegato tanto separatamente che con-
13
giuntamente sono affidati i più ampi poteri per la
gestione dell’Azienda Sociale escluso unicamente
tutto ciò che dall'art. 32 è riservato all'Assemblea.
Art. 18.
Oltre la percentuale di utili fissata nell’art. 35,
per compensare l’opera dei Consiglieri viene asse-
gnato al Consiglio, in ogni esercizio, una somma
di lire cinquantamila se il Consiglio è composto
di cinque membri e di lire settantamile se di sette.
Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese an-
nuali di esercizio.
ART. 19.
. L’Ufficio di Presidenza è composto del Presi-
dente, dell’Amministratore Delegato e del Segre-
tario del Consiglio.
Il Presidente convoca è presiede il Consiglio
di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente ne assume le funzioni il Consigliere più an-
ziano di età.
26
ART. 20.
La Direzione di tutti gli affari sociali, la inizia-
tiva, trattative e conclusione e firma di affari e
contratti di qualunque natura ed importanza non-
chè l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio,
la rappresentanza della Società di fronte ai terzi
ed in giudizio e la firma sociale sono affidate al-
l'Amministratore Delegato, il quale potrà munire
di procura mandatari generali e speciali delegando
ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.
ART. 21.
La. firma della Società dovrà essere espressa
colle parole « Società Anonima Italiana Gio. An-
saldo Armstrong & C. seguite dalla firma dell’Am-
ministratore Delegato o dei suoi mandatari per
procura. Il Consiglio potrà, per determinati affari,
delegare la firma Sociale ad altro dei suoi Mem-
bri od anche a terzi.
ART. 22.
Il Segretario del Consiglio compila i processi
verbali delle deliberazioni, i quali dovranno es-
27
sere firmati dal Presidente, dall’ Amministratore
Delegato e dal Segretario. Il Segretario dovrà
ineltre provvedere all’esatto adempimento di tuite
le formalità richieste dalla legge per le pubblica-
zioni dei verbali delle Assemblee e di quant'altro
si riferisce alle formalità legali riguardanti gli atti
della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale avrà anche quelle di Se-
gretario della Società e in questa sua ultima qua-
lità agirà sotto la immediata dipendenza dell’Am-
ministratore Delegato.
CAPO V.
Dei Sindaci
ART. 23.
L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni
di cui all’art..184 ed a norma dell’art. 183 del Co-
dice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e
due supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma
possono essere rieletti, ed il loro emolumento
viene fissato dall'Assemblea Generale per ciascun
anno.
28
CAPO VI.
Delle Assemblee Generali
ART. 24.
L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti
proprietari di una o più azioni, che abbiano depo-
sitato i loro titoli almeno cinque giorni prima del-
l'adunanza presso la sede sociale o negli altri luo-
ghi designati nell’avviso di convocazione.
ART: 25:
L'Assemblea è regolamente costituita quando
all'adunanza si trovino presenti almeno tanti azio-
nisti rappresentanti almeno un terzo del capitale.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni
azione posseduta o rappresentata.
Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo
il deposito delle loro azioni, si possono far rap-
presentare mediante lettera o per mandato in calce
al loro biglietto di ammissione, da un azionista
29
che abbia esso pure eseguito il tempestivo depo-
sito delle azioni.
ART. 26.
L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Le convocazioni delle Assemblee straordinarie
saranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo
lo reputi opportuno o quando ne sia fatta do-
manda da due Sindaci o da azionisti che rappre-
sentino un terzo del capitale sociale, e siano nella
domanda indicati gli argomenti da trattarsi nel-
l'Assemblea in conformità dello Statuto sociale.
ART. 27.
Le adunanze sì ordinarie che straordinarie, di
prima e seconda convocazione, sono convocate
mediante il preavviso di quindici giorni da pub-
blicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, coll’in-
dicazione delle materie da sottoporsi alle delibe-
razioni dell'Assemblea.
30
ART. 28.
L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Pre-
sidente del Consiglio d'Amministrazione, e in caso
di assenza da chi ne fa le veci.
Funzionerà da Segretario il Segretario del Cons
siglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a
lui devoluta la constazione della regolare costi-
tuzione dell’Assemblea.
ART. 29.
Nell’Assemblea in seconda convocazione le de-
liberazioni saranno valide qualunque sia il numero
dei presenti e qualunque sia la parte del capitale
rappresentata.
Nella seconda convocazione non si potrà però
deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del
giorno della prima convocazione.
ART. 30.
Per le pratiche contemplate negli articoli 158,
172 e 210 del Codice di Commercio sarà sem>
31
pre necessaria la presenza almeno della metà del
capitale ed il voto favorevole dei due terzi delle
azioni intervenute all'Assemblea.
ART. 31.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nel caso di parità di voti, quello del Presidente è
preponderante.
ART. 32.
L'Assemblea delibera :
a) Sul bilancio, sue modificazioni od appro-
vazioni e sul reparto degli utili.
b) Sulla nomina e surroga degli Amministra-
tori che cessano dall’ufficio, sulla nomina dei Sin-
daci, determinandone la retribuzione.
c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od
allo Statuto sociale.
d) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione
del capitale sociale.
32
e) Sulla proroga o scioglimento anticipato
della Società.
7) Sulle eventuali modificazioni dell’oggetto
della Società.
g) Sulla cessione o fusione della Società.
h) Sulla emissione di obbligazioni.
i) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si
vogliono sottomettere al voto dell'Assemblea.
k) Su tutte le pratiche che per legge sono
devolute tassativamente alle deliberazioni degli
azionisti.
ART. 33.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte
in apposito verbale compilato a cura del Segre-
tario dell'Assemblea seduta stante ed approvato
dall’ Assemblea medesima.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente,
dal Segretario e dagli Scrutatori. Per la compi-
lazione del verbale il Presidente potrà quando lo
creda opportuno, richiedere l’intervento d’un no-
taio.
33
CAPO VII.
Del Bilancio e degli Utili
ART. 34.
Il bilancio comprende l'esercizio di un anno
«dal 1° gennaio al trentuno dicembre.
ART. 35.
I bilanci dovranno essere formati in base agli
esatti inventari annuali dell’attivo sociale, tenuto
conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da
ciascun esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio,
depurati da tutte le spese generali e particolari
dell'azienda, compresi gli assegni dovuti al Pre-
sidente ed all’Amministratore Delegato e da tutte
le perdite, costituiscono ‘gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di
riserva a norma dell’art. 182 del Codice di Com-
mercio.
31
Della somma che avanzerà sarà assegnato :
il cinque per cento al Consiglio d'Ammini-
strazione;
il tre per cento all'Amministratore Delegato ;
il cinque per cento a disposizione del Consi-
glio per cerogarlo, se crede, in gratificazioni al
personale, compresi gli operai;
il due per cento per un fondo speciale per
straordinario acquisti di nuovo macchinario e si-
mili, e ammortizzo delle azioni sociali, sotto l’os-
servanza dell'art. 144 del Codice di Commercio.
Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.
CAPO VIII.
Liquidazione
ART. 36.
Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione
della Società, le norme relative sono fissate dal-
l'Assemblea, la quale nomina i liquidatori, ne de-
termina i poteri ed i compensi, con la magioranza
stabilita nel presente Statuto.
CAPO IX.
Controversie sociali
ART. 37.
A tutte le controversie sociali provvedono le
relative disposizioni dell’atto costitutivo.
N.B. -
36
L’Atto costitutivo e lo Statuto furono omologati
con Decreto del R. Tribunale di Roma. del 16 Di-
cembre 1903, e lo statuto fu successivamente modi-
ficato nell'Assemblea del 15 novembre 1904 e omo-
logato con Decreto del Tribunale di Roma del 2
dicembre 1904; e modificato nell'assemblea gene-
rale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912
omologato con Decreto del Tribunale Civile di
Roma del 12 aprile 1912.
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-
Società Anonima Italiana
GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
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ATTO COSTITUTIVO
STATUTO
modificato nell’assemblea generale straordinaria degli
azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con
Decreto del Tribunale civile di Roma, del 2 dicem-
bre 1904, e modificato nell'assemblea generale
straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912,
omologato con Decreto del Tribunale Civile di
Roma del 12 aprile 1912.
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GIO. ANSALDO & C.
SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
IN GENOVA
ATTO COSTITUTIVO
STATUTO
modificato nell'assemblea generale straordinaria degli
azionisti, del 15 novembre 1904, ed omologato con
Decreto del Tribunale civile di Roma, del 2 dicem-
bre 1904, e modificato nell'assemblea generale
straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912,
omologato con Decreto del Tribunale Civile di
Roma del 12 aprile 1912.
ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO & C.
REGNANDO SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
L’anno millenovecentotre ed il giorno tre del
mese di dicembre in Genova, nella casa di abita-
zione del signor Commendatore Ferdinando Maria
Perrone. Villa Hofer San Vito, Regione Foce.
Avanti di me Dott. Francesco Bonini, Notaro
residente in Genova, inscritto presso il Consiglio
Notarile di questo distretto.
Ed in presenza dei signori Professore Cavalie-
re Lazzaro Ricci fu Francesco, nato in Genova, e
ii.
Dott. Vinsenzo. Fasolis fu Gio. Maria, nato a Car-
magnola, entrambi qui residenti testimoni noti ed
idonei.
Sono comparsi gli Illustrissimi Signori :
John Meade Falkner fu Thomas Alexander,
nato a Manningford Bruce-Wiltshire (Inghilterra)
domiciliato a Durham, il quale dichiara di agire in
questo atto, a nome e per conto della spettabile
Ditta Sir W. G. Armstrong Whitworth & C. Lim.
Conte Augusto Albini, Senatore del Regno, fu
conte Giuseppe, nato a Genova, domiciliato a
Roma.
Commendatore Ferdinando Maria Perrone, fu
Luigi, proprietario, nato in Alessandria, domici-
liato a Buenos Ayres. ì
Avvocato Alessandro Millelire, fu Commenda-
tore Giuseppe, nato a Genova, domiciliato a Roma.
Commendatore Raffaele Bombrini, fu Senatore
Carlo, nato e domiciliato in Genova.
Cavaliere Ufficiale Pio Perrone, del Commen-
datore Ferdinando Maria, nato a Castellazzo Bor-
mida, domiciliato a Buenos Ayres.
Cavaliere Ufficiale Mario Perrone, del Com-
mendatore Ferdinando Maria, nato in Alessandria,
domiciliato a Buenos Ayres.
Avvocato Gian Carlo Ageno, fu Emanuele,
nato a Genova, domiciliato a Lopagno, Canton
Ticino.
Cavaliere Ragioniere Giuseppe Benvenuto, fu
Luigi, nato e domiciliato in Genova.
I quali signori comparenti, da me Notaro co-
nosciuti.
PREMETTONO :
Che fra essi si è trattata la costituzione di una
Società Anonima, avente per oggetto le industrie
metallurgiche e costruzioni navali ed altre affini,
da compiersi in cantieri, opifici ed altri stabili
menti proprî, di terzi, in Italia e all’estero.
Che fra gli acquisti divisati figurano gli Stabili-
menti della Ditta Gio. Ansaldo & C. e per far
fronte alle spese relative, al fondo di circolazione
ed altri futuri eventuali ampliamenti ed acquisti
di altri stabilimenti occorrerebbe un capitale di
trenta milioni di lire, diviso in numero di cento
5
ventimila azioni da lire duecento cinquanta cia-
scuna.
Che le trattative per gli acquisti degli impianti
destinati in oggi all'esercizio dell’industria sociale
essendo tuttavia in corso e volendo le parti prov-
vedere subito alla costituzione della Società anzi-
detta, hanno deciso unanimemente di stipulare
fino da ora il presente contratto, limitando per in-
tanto il capitale sociale a tre milioni di lire, salvo
i poteri attribuiti al Consiglio d’ Amministrazione,
dei quali sarà detto in appresso.
Ciò premesso i Signori comparsi concorrono
nelle seguenti dichiarazioni, constatazioni è con-
venzioni :
a) Per se e per i futuri possessori delle azioni
della costituenda Società eleggono domicilio a tutti
gli effetti del presente contratto ed annesso Sta-
tuto in Roma presso la sede sociale.
b) Riconoscono ed approvano il versamento
dei tre decimi sul capitale da ciascuno di essi ri-
spettivamente promesso, versamento effettuato
presso la Banca d’Italia, Sede di Genova, come
apparisce dalle ricevute rilasciate alla stessa data
trenta novembre scorso per lire quattrocento cin-
quanta ciascuna, che per copia si allegano al pre-
sente atto sotto le rispettive lettere A. e B.
e) Previa lettura datane da me Notaro rogante
approvano lo Statuto della Società, che mandano
inserirsi al presente per farne parte integrante.
Di tutto quanto precede, chiesto ed avuto atto
dai comparenti e ritenuto che con la presenza di
tutti quelli che partecipano nella Società, e con le
dichiarazioni, constatazioni e deliberazioni che nel
presente atto sono contenute, rendesi inutile la
convocazione dell'Assemblea prevista dall’art. 134
del Codice di Commercio ed ogni altra operazione
preliminare perchè da essi ora si ottempera a tutto
quanto prescrive la legge per la costituzione della
Società Anonima, i prefati signori comparenti sti-
pulano quanto in appresso :
i:
E’ costituita fra i sottoscritti che agiscono per
sè e per i futuri azionisti, una Società Anonima
7
per azioni, designata col titolo: «Società Ano-
nima Italiana Gio. Ansaldo Armstrong & C. », e
col capitale di lire tre milioni (lire it. 3,000,000),
diviso in numero di dodicimila azioni da lire due-
centocinquanta ciascuna, avente sede legale in
Roma e sede industriale ed amministrativa in
Genova.
La Società ha per oggetto le industrie metal-
lurgiche, le costruzioni navali giusta le disposi-
zioni dell'allegato Statuto, facendo ogni opera-
zione commerciale e industriale relativa.
20
E’ data facoltà e mandato al Consiglio d’Ammi-
nistrazione nominato in questo atto di procedere
all'acquisto degli stabilimenti e quant’altro è ne-
cessario per l’esercizio delle industrie sociali, con
piena facoltà al detto Consiglio di stabilire prezzo,
condizioni e modalità degli acquisti anzidetti; ed
in relazione a tale mandato e per l'attuazione del
medesimo tutti i comparsi ora per allora conferi-
scono speciali poteri al Consiglio di aumentare il
— 6_____=-.\ù
capitale sociale fino alla concorrenza di trenta mi-
lioni di lire (L. it. 30,000,000) mediante la crea-
zione di corrispondente numero di nuove azioni
entro il limite del capitale anzidetto, da farsi in una
0 più volte e con espressa facoltà di pagare il prez-
zo degli Stabilimenti anzidetti in tutto od in parte
con azioni interamente liberate. Per gli acquisti
qui sopra indicati la firma sociale è affidata con
mandato speciale al signor conte Augusto Albini.
Ss
Le deliberazioni del Consiglio relative all’au-
mento di capitale indicato nell'articolo precedente
saranno pubblicate a norma dell’art. 96 del Codice
di Commercio.
4.°
E° consensualmente stabilito che per gli aumen-
ti di capitale successivi a quelli previsti negli ar-
ticoli precedenti che venissero deliberati dall’ As-
semblea degli azionisti, ai sottoscrittori del presen-
te atto costitutivo ed in proporzione del capitale
Q
ora rispettivamente assunto spetterà un diritto di
prelazione per l'assunzione del nuovo capitale.
Questo diritto non potrà esercitarsi che sotto le
condizioni di emissioni al prezzo e nel termine
che verranno stabiliti dall'Assemblea o per essa
dal Consiglio di Amministrazione in occasione di
ciascun aumento di capitale.
Il termine utile per l'esercizio del diritto di cui
si tratta decorrerà. senza alcun bisogno di noti-
fica agli interessati, dalla pubblicazione di oppor-
tuno avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sugli altri
giornali prescelti dal Consiglio.
Le disposizioni che precedono a favore dei sot-
toscrittori del presente, non riceveranno applica-
zione nei casi in cui l'aumento del capitale sia deli-
berato per operazioni che importino uno speciale
collocamento delle nuove azioni.
Da
Tutti i signori comparsi riconoscono ed appro-
vano il versamento fatto di tre decimi dell’am-
montare delle azioni rispettivamente assunte, pres-
19
iii
so la citata sede di Genova delia Banca d’Italia in
lire novecento mila (lire it. 900,000), come risulta
dalle ricevute già presentate, che ora vengono
consegnate al signor comm. Carlo Marcello Bom-
brini perchè a suo tempo nell’interesse della So-
cietà ora costituita curi il ritiro della detta somma,
autorizzandolo a rilasciare quitanza di scarico alla
Banea d’Italia, per il che gli conferiscono il più
ampio mandato, e ne effettui il versamento nella
cassa sociale.
6.°
I versamenti dei decimi ulteriori sulle azioni
in questo atto assunte dovranno essere effettuati
entro dieci giorni dalla data del provvedimento
del Tribunale Civile di Roma, previsto dal primo
alinea dell’art. 91 del Codice di Commercio.
Ti
La cauzione degli amministratori, a sensi del-
l'art. 123 del Codice di Commercio. è fissata nella
somma invariabile di lire cinquantamila (Lire
Il
it. 50,000) da essere versata in contanti o fornita
mediante duecento azioni sociali. Essa dovrà es-
sere depositata da ciascun Consigliere, prima di
entrare in funzioni, nella Cassa della Società o in
quella di accreditato Istituto Bancario a scelta
del Consiglio, con annotazione del vincolo a norma
di legge.
Il primo Consiglio di Amministrazione è com-
posto di cinque membri, e cioè:
a) Presidente ALBINI conte AUGUSTO,
Senatore del Regno;
b) Amministratore delegato PERRONE com-
mendatore FERDINANDO MARIA;
c) Consigliere BOMBRINI comm. CARLO
MARCELLO;
d) Consigliere FALKNER JOHN MEADE;
e) Consigliere NOBLE JOHN HENRY
BRUNEL.
Il Consiglio potrà nominare altri due Consi-
glieri, per il che tutti i comparsi gli conferiscono
pieno mandato.
12
Vengono eletti a Sindaci effettivi i signori :
Mister ARMSTRONG JOHN;
Conte LUIGI NOMIS DI COSSILA;
Cavalier BENVENUTO GIUSEPPE.
A Sindaci supplenti i signori :
Cavalier FANTOZZI MARIO;
Cavalier RONCALLO ANGELO.
Îl compenso pel Collegio Sindacale ora nomi-
nato è fissato in lire tremila complessivamente,
oltre il rimborso delle spese.
8.°
Ferma l'obbligatorietà per tutti gli azionisti
delle deliberazioni dell'assemblea generale, si sta-
bilisce che l'opposizione di cui all'art. 163 del Co-
dice di Commercio debba esercitarsi, sotto pena
di decadenza, nel termine di tre mesi dal giorno
in cui l'assemblea ebbe luogo.
13
9°
L’azione contro gli Amministratori per fatti ri-
guardanti la loro responsabilità e di cui negli ar-
ticoli 122, 147 e 151 del Codice di Commercio,
potrà essere esercitata dall'Assemblea Generale
nel solo caso in cui ne sia deliberato l’esperimento
con l'intervento di tanti azionisti che rappresen-
tino almeno la metà del capitale sociale e col voto
favorevole di tanti di essi che rappresentino al-
meno due terzi delle azioni intervenute.
Quest’azione dovrà essere deliberata, sotto pe- .
na di decadenza, entro il termine di un anno a' par-
tire dalla chiusura dei singoli esercizi a cui ap-
partengono i fatti dai quali si vuole desumere la
responsabilità.
10.°
Tutti i patti ed indicazioni prescritti dall’art. 89
del vigente Codice di Commercio si trovano inse-
riti nell'allegato statuto, e per tutto quanto non
è previsto nel presente atto costitutivo e nello sta-
tuto anzidetto si applicano le disposizioni del Co-
dice sopra citato, essendo stabilito che il primo
14
esercizio debba cominciare colla data del presente
e chiudersi col trentuno dicembre millenovecento-
quaitro.
LI
Tutte indistintamente le controversie che pos-
sono sorgere in relazione al presente atto costi-
tutivo ed annesso statuto fra la Società, le parti,
i possessori della azioni, i membri del Consiglio
d’Amministrazione, il Consiglio, i Sindaci ed i li-
quidatori o fra altri di essi, sono devolute al giu-
dizio di tre arbitri amichevoli compositori nomi-
nati fino da ora nelle persone dei signori :
Commendatore avvocato Urbano Rattazzi, Se-
natore del Regno.
Commendatore avvocato Giulio Clementi,
Consigliere Provinciale di Roma.
Commendatore avvocato Ugo Carcassi.
Nel caso che qualcuno degli arbitri ora nomi-
nati non volesse o non potesse assumere l’ufficio,
i mancanti saranno sostituiti d'accordo fra le parti
ed in difetto del presidente del Tribunale Civile
di Roma.
io
Tutti i signori comparsi dichiarano che le de-
liberazioni, elezioni e patti che precedono sono
presi e stabiliti col loro incondizionato ed unanime
assenso, ed inoltre sempre tutti i signori com-
parsi conferiscono al signor avvocato Alessandro
Millelire, fu commendator Giuseppe, ogni più am-
pia facoltà e mandato di fare tutte le pratiche
richieste dalle vigenti leggi presso le competenti
autorità giudiziarie per la legale costituzione della
Società, conferendogli eziando il potere d’intro-
durre nello statuto ogni opportuna aggiunta o
midificazione che venisse dall'autorità giudiziaria
richiesta.
195
I signori comparenti dichiarano di aver preso
parte alla costituzione della Società assumendo
e sotioscrivendo :
Il signor John Meade Falkner, a detti nomi, azioni
seimila per lire un milione e cinquecentomila
(1.500,000).
16
Il signor conte Augusto Albini, azioni milledue-
cento per lire trecentomila (300,000).
Il signor commendatore Carlo Marcello Bombrini,
azioni milleduecento per lire trecentomila
(200,000).
Il signor commendatore Ferdinando Maria Per-
rone, azioni milleduecento per lire trecento-
mila (300.000).
Il signor commendatore Raffaele Bombrini, azioni
seicento per lire centocinquantamila (150,000)
Il signor avvocato Alessandro Millelire, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
Il signor cavaliere ufficiale Pio Perrone, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
Il signor cavaliere ufficiale Mario Perrone, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
Il signor avvocato Gian Carlo Ageno, azioni sei-
cento per lire centocinquantamila (150,000).
Il signor cavaliere Giuseppe Benvenuto, azioni
trecento per lire settantacinquemila (75,000).
17
Dichiarano i signori comparenti di dispensare
me notaro della lettura degli allega A e B.
Richiesto io Notaro, ho ricevuto il presente
atto che ho letto coll’allegato Statuto ai signori
comparenti, in presenza dei detti testimoni; que-
st’atto che consta di cinque fogli di carta bollata
scritti da persona di mia fiducia in facciate di-
ciasette e mezza circa, viene dai comparenti, dai
testi e da me notaro sottoscritto.
J, M. FALKNER.
C. ALBINI.
GC. M. BOMEBRINI.
F. M. PERRONE.
ALESSANDRO MILLELIRE,
RAFFAELE BOMBRINI.
PIO PERRONE. ©
MARIO PERRONE.
AVV. GIAN CARLO AGENO.
GIUSEPPE BENVENUTO.
L. Ricci, teste.
V. FASOLIS, teste,
FRANCESCO BONINI, notaro.
Registrato a Genova il 9 dicembre 1903, Vol. 299, N. 3018,
con lire 3612.
18
STATUTO
CAPO I.
Costituzione, sede e durata della Società.
ART. 1.
E' costituita una Società Anonima per azioni
col titolo di: SOCIETA’ ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C.
ART. 2.
La Società ha la sua sede legale in Roma e
la sua sede amministrativa ed industriale in Ge-
nova. Per deliberazione del Consiglio potranno
stabilirsi succursali ed agenzie in altre città d’I-
talia e rappresentanze generali e speciali all’estero,
determinandone i poteri.
19
ART. 3.
La Società avrà la durata a tutto il trentuno
dicembre millenovecentotrentatre. Potrà essere
prorogata per deliberazione dell’Assemblea.
CAPO II.
Oggetto della Società
ART. 4.
La Società ha per oggetto le costruzioni navali
ed altre, anche per conto di terzi, le industrie me-
tallurgiche e meccaniche, nonchè altre affini da
svilupparsi con cantieri, opifici ed altri impianti
stabiliti e da stabilirsi in Italia e dall’estero, fa-
cendo tutte le operazioni commerciali ed indu-
striali inerenti e relative.
Il Consiglio potrà dare e prendere partecipa-
zioni in operazioni inerenti e relative all’oggetto
sociale.
20
CAPO III.
Capitale sociale, azioni ed obbligazioni
Art. 5.
Il capitale sociale è di tre milioni di lire rap-
presentato da numero dodicimila azioni di lire
duecentocinguanta ciascuna da essere versate in-
teramente entro 10 giorni dal decreto di omolo-
gazions dell’atto costitutivo. E' data facoltà al Con-
siglio, tostochè sia versato il capitale anzidetto,
di aumentare con una o più emissione di nuove
azioni il detto capitale fino a lire trenta milioni
(L. 30,000,000). giusta quanto è disposto nell’atto
costitutivo.
ART. 6.
Il capitale potrà inoltre essere aumentato suc-
cessivamente per deliberazione dell'assemblea, 0s-
PI |
di
servato il disposto dell’atto costitutivo. Per gli
aumenti di capitale i versamenti saranno richiesti
dal Consiglio a norma delle relative deliberazioni
dell'assemblea, mediante avviso da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
ART. 7.
Il ritardo nell'effettuare i versamenti farà de-
correre a carico dell’azionista moroso, l'interesse
del sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle
sanzioni portate dall'art. 168 del Codice di Com-
mercio, da provocarsi dal Consiglio.
ART. 8.
Le azioni liberate dai versamenti saranno al
portatore.
ART. 9.
La Società potrà emettere obbligazioni a nor-
ma di quanto prescrive il Codice di Commercio,
22
CAPO IV.
Amministrazione e Direzione
della Società
Art. 10.
La Società è amministrata da un Consiglio
composto di non meno di cinque membri e_ non
più di sette.
I Consiglieri durano in carica quattro anni.
I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
ART. ll.
La cauzione che ciascun Consigliere deve
a norma dell’articolo 123 del Codice di Com-
mercio, è fissata in Lire cinquantamila in contanti
_ od in azioni della Società al valore nominale,
dovrà essere depositata nelle casse sociali od in
23
quello di accreditato Istituto di credito a scelta
del Consiglio.
ART. 12.
Il Consiglio elegge un Presidente, un Ammini-
stratore Delegato ed un Segretario del Consiglio.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato do-
vranno essere scelti fra i Consiglieri. Il Segretario
dovrà essere estraneo al Consiglio.
Il Presidente e 1’ Amministratore Delegato du-
rano in carica quattro anni. Il Consiglio ad ogni
elezione, ne determina gli onorari rispettivi.
ART. 13.
Il Consiglio si raduna tutte le voltè che lo cre-
de necessario, ed almeno una volta ogni quattro
mesi, e potrà tenere le sue sedute in Roma od in
Genova od in altri luoghi, come sarà indicato nel-
l’avviso di convocazione.
Art. 14.
I Consiglieri possono farsi rappresentare in
‘ogni seduta da un altro Consigliere, dandogli al-
24
l’uopo procura per lettera o per telegramma, ma
però un Consigliere non può rappresentare che
un solo collega; in ogni caso per la validità delle
deliberazioni sarà sempre necessaria la presenza
della metà almeno dei Consiglieri.
Art. 15.
Le deliberazioni del Consiglio saranno prese
a maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti
sarà preponderante quello di chi presiede.
ART. 16.
Qualora durante uno degli esercizi sociali un
Consigliere venisse, per qualsivoglia ragione, a
cessare dall’ufficio, gli altri Amministratari po-
tranno surrogare il mancante fino alla convoca-
zione dell'Assemblea Generale.
ART. 17.
AI Consiglio di Amministrazione ed all’Ammi-
nistratore Delegato tanto separatamente che con-
13
giuntamente sono affidati i più ampi poteri per la
gestione dell’Azienda Sociale escluso unicamente
tutto ciò che dall'art. 32 è riservato all'Assemblea.
Art. 18.
Oltre la percentuale di utili fissata nell’art. 35,
per compensare l’opera dei Consiglieri viene asse-
gnato al Consiglio, in ogni esercizio, una somma
di lire cinquantamila se il Consiglio è composto
di cinque membri e di lire settantamile se di sette.
Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese an-
nuali di esercizio.
ART. 19.
. L’Ufficio di Presidenza è composto del Presi-
dente, dell’Amministratore Delegato e del Segre-
tario del Consiglio.
Il Presidente convoca è presiede il Consiglio
di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente ne assume le funzioni il Consigliere più an-
ziano di età.
26
ART. 20.
La Direzione di tutti gli affari sociali, la inizia-
tiva, trattative e conclusione e firma di affari e
contratti di qualunque natura ed importanza non-
chè l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio,
la rappresentanza della Società di fronte ai terzi
ed in giudizio e la firma sociale sono affidate al-
l'Amministratore Delegato, il quale potrà munire
di procura mandatari generali e speciali delegando
ai medesimi tutte o parte dei suoi poteri.
ART. 21.
La. firma della Società dovrà essere espressa
colle parole « Società Anonima Italiana Gio. An-
saldo Armstrong & C. seguite dalla firma dell’Am-
ministratore Delegato o dei suoi mandatari per
procura. Il Consiglio potrà, per determinati affari,
delegare la firma Sociale ad altro dei suoi Mem-
bri od anche a terzi.
ART. 22.
Il Segretario del Consiglio compila i processi
verbali delle deliberazioni, i quali dovranno es-
27
sere firmati dal Presidente, dall’ Amministratore
Delegato e dal Segretario. Il Segretario dovrà
ineltre provvedere all’esatto adempimento di tuite
le formalità richieste dalla legge per le pubblica-
zioni dei verbali delle Assemblee e di quant'altro
si riferisce alle formalità legali riguardanti gli atti
della Società. Il Segretario del Consiglio oltre le
sue funzioni come tale avrà anche quelle di Se-
gretario della Società e in questa sua ultima qua-
lità agirà sotto la immediata dipendenza dell’Am-
ministratore Delegato.
CAPO V.
Dei Sindaci
ART. 23.
L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni
di cui all’art..184 ed a norma dell’art. 183 del Co-
dice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e
due supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma
possono essere rieletti, ed il loro emolumento
viene fissato dall'Assemblea Generale per ciascun
anno.
28
CAPO VI.
Delle Assemblee Generali
ART. 24.
L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti
proprietari di una o più azioni, che abbiano depo-
sitato i loro titoli almeno cinque giorni prima del-
l'adunanza presso la sede sociale o negli altri luo-
ghi designati nell’avviso di convocazione.
ART: 25:
L'Assemblea è regolamente costituita quando
all'adunanza si trovino presenti almeno tanti azio-
nisti rappresentanti almeno un terzo del capitale.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni
azione posseduta o rappresentata.
Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo
il deposito delle loro azioni, si possono far rap-
presentare mediante lettera o per mandato in calce
al loro biglietto di ammissione, da un azionista
29
che abbia esso pure eseguito il tempestivo depo-
sito delle azioni.
ART. 26.
L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Le convocazioni delle Assemblee straordinarie
saranno fatte dal Consiglio, quando il medesimo
lo reputi opportuno o quando ne sia fatta do-
manda da due Sindaci o da azionisti che rappre-
sentino un terzo del capitale sociale, e siano nella
domanda indicati gli argomenti da trattarsi nel-
l'Assemblea in conformità dello Statuto sociale.
ART. 27.
Le adunanze sì ordinarie che straordinarie, di
prima e seconda convocazione, sono convocate
mediante il preavviso di quindici giorni da pub-
blicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, coll’in-
dicazione delle materie da sottoporsi alle delibe-
razioni dell'Assemblea.
30
ART. 28.
L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Pre-
sidente del Consiglio d'Amministrazione, e in caso
di assenza da chi ne fa le veci.
Funzionerà da Segretario il Segretario del Cons
siglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a
lui devoluta la constazione della regolare costi-
tuzione dell’Assemblea.
ART. 29.
Nell’Assemblea in seconda convocazione le de-
liberazioni saranno valide qualunque sia il numero
dei presenti e qualunque sia la parte del capitale
rappresentata.
Nella seconda convocazione non si potrà però
deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del
giorno della prima convocazione.
ART. 30.
Per le pratiche contemplate negli articoli 158,
172 e 210 del Codice di Commercio sarà sem>
31
pre necessaria la presenza almeno della metà del
capitale ed il voto favorevole dei due terzi delle
azioni intervenute all'Assemblea.
ART. 31.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nel caso di parità di voti, quello del Presidente è
preponderante.
ART. 32.
L'Assemblea delibera :
a) Sul bilancio, sue modificazioni od appro-
vazioni e sul reparto degli utili.
b) Sulla nomina e surroga degli Amministra-
tori che cessano dall’ufficio, sulla nomina dei Sin-
daci, determinandone la retribuzione.
c) Sulle modificazioni all'atto costitutivo od
allo Statuto sociale.
d) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione
del capitale sociale.
32
e) Sulla proroga o scioglimento anticipato
della Società.
7) Sulle eventuali modificazioni dell’oggetto
della Società.
g) Sulla cessione o fusione della Società.
h) Sulla emissione di obbligazioni.
i) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si
vogliono sottomettere al voto dell'Assemblea.
k) Su tutte le pratiche che per legge sono
devolute tassativamente alle deliberazioni degli
azionisti.
ART. 33.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte
in apposito verbale compilato a cura del Segre-
tario dell'Assemblea seduta stante ed approvato
dall’ Assemblea medesima.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente,
dal Segretario e dagli Scrutatori. Per la compi-
lazione del verbale il Presidente potrà quando lo
creda opportuno, richiedere l’intervento d’un no-
taio.
33
CAPO VII.
Del Bilancio e degli Utili
ART. 34.
Il bilancio comprende l'esercizio di un anno
«dal 1° gennaio al trentuno dicembre.
ART. 35.
I bilanci dovranno essere formati in base agli
esatti inventari annuali dell’attivo sociale, tenuto
conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da
ciascun esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio,
depurati da tutte le spese generali e particolari
dell'azienda, compresi gli assegni dovuti al Pre-
sidente ed all’Amministratore Delegato e da tutte
le perdite, costituiscono ‘gli utili netti, dai quali
si preleverà il cinque per cento per il fondo di
riserva a norma dell’art. 182 del Codice di Com-
mercio.
31
Della somma che avanzerà sarà assegnato :
il cinque per cento al Consiglio d'Ammini-
strazione;
il tre per cento all'Amministratore Delegato ;
il cinque per cento a disposizione del Consi-
glio per cerogarlo, se crede, in gratificazioni al
personale, compresi gli operai;
il due per cento per un fondo speciale per
straordinario acquisti di nuovo macchinario e si-
mili, e ammortizzo delle azioni sociali, sotto l’os-
servanza dell'art. 144 del Codice di Commercio.
Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.
CAPO VIII.
Liquidazione
ART. 36.
Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione
della Società, le norme relative sono fissate dal-
l'Assemblea, la quale nomina i liquidatori, ne de-
termina i poteri ed i compensi, con la magioranza
stabilita nel presente Statuto.
CAPO IX.
Controversie sociali
ART. 37.
A tutte le controversie sociali provvedono le
relative disposizioni dell’atto costitutivo.
N.B. -
36
L’Atto costitutivo e lo Statuto furono omologati
con Decreto del R. Tribunale di Roma. del 16 Di-
cembre 1903, e lo statuto fu successivamente modi-
ficato nell'Assemblea del 15 novembre 1904 e omo-
logato con Decreto del Tribunale di Roma del 2
dicembre 1904; e modificato nell'assemblea gene-
rale straordinaria degli azionisti del 25 marzo 1912
omologato con Decreto del Tribunale Civile di
Roma del 12 aprile 1912.
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