Gio. Ansaldo Armstrong & C. - Atto costitutivo e statuto

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Gio. Ansaldo Armstrong & C. - Atto costitutivo e statuto
Titolo originale
"Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo Armstrong & C. Sede legale in Roma. Sede industriale ed amministrativa in Genova. Atto costitutivo e Statuto. Genova - Tipografia A. Capurro, 1904"
Tipologia
Opuscolo a stampa
Descrizione
Atto costitutivo e statuto a stampa (l'estremo cronologico indicato fa riferimento alla data di stampa) della società Gio. Ansaldo Armstrong & C. rogato dal notaio Francesco Bonini in data 3 dicembre 1903
Data testuale
1904
Data topica
Genova
Consistenza
1 opuscolo (pp. numerate 28)
Stato di conservazione
Ottimo
Soggetto produttore
Ansaldo (1853 - ***)
Identificativo
AA.000001
Archivio, fondo o serie di appartenenza
ARCHIVIO ANSALDO
contenuto
Società Anonima Italiana

GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA

IN GENOVA
PZ





ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

GENOVA

1908.

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANVELE Ill
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L’anno millenovecentotre ed il giorno tre del
mese di dicembre in Genova, nella casa di abita-
zione del Signor Commendatore Ferdinando Maria
Perrone, Villa Hofer San Vito, Regione Foce.

Avanti di Me Dott. France Bonini, Notaro re-
sidente in Genova, inscritto presso il Consiglio No-
tarile di questo distretto.

Ed in presenza dei Signori Professore Cavaliere
Lazzaro Ricci fu Francesco, nato in Genova e
Dottor Vincenzo Fasolis fu Gio. Maria, nato a Car-
magnola, entrambi qui denti, testimoni noti ed
idonei.

Sono comparsi gli Illustrissimi Signori:

Tohn Meade Falkner fu Thomas Alexander, nato
a Manningford Bruce- Wiltshire (Inghilterra) domici-
liato a Durham, il quale dichiara di agire in questo
atto, a nome e per conto della spettabile Ditta
Sir W. c. Armstrong Whitworth & C. Lim.











oe

Conte Augusto Albini, Senatore del Regno, fu
Conte Giuseppe nato a Genova, domiciliato a Roma.

Commendatore Carlo Marcello Bombrini fu Se-
natore Carlo, nato e domiciliato in Genova.

Commendatore Ferdinando Maria Perrone fu
Luigi, proprietario, nato in Alessandria, domiciliato
a Buenos Ayres.

Avvocato Alessandro Millelire fu Commendator
Giuseppe, nato a Genova, domiciliato a Roma.

Commendatore Raffaele Bombrini, fu Senatore
Carlo, nato e domiciliato in Genova.

Cavaliere Ufficiale Pio Perrone, del Commenda-
tore Ferdinando Maria, nato a Castellazzo Bormida,
domiciliato a Buenos Ayres.

Cavaliere Ufficiale Mario Perrone del Commen-
datore Ferdinando Maria, nato in Alessandria, do-
miciliato a Buenos Ayres.

Avvocato Gian Carlo Ageno fu Emanuele, nato
a Genova, domiciliato a Lopagno, Canton Ticino.

Cavaliere Ragioniere Giuseppe Benvenuto fu Luigi,
nato e domiciliato in Genova.

I quali signori comparenti, da Me Notaro conosciuti,

PREMETTONO;

Che fra essi si è trattata la costituzione di una
Società Anonima, avente per oggetto le industrie
metallurgiche e costruzioni navali ed altre affini, da
compiersi in cantieri, opifici ed altri stabilimenti
proprio di terzi in Italia e all’Estero.

Che fra gli acquisti divisati figurano gli Stabilimenti
della ditta Gio. Ansaldo & C. e perfar fronte alle spese









relative, al fondo di circolazione ed altri futuri even-
tuali ampliamenti ed acquisti di altri stabilimenti oc
sorrerebbe un capitale di trenta milioni di lire, diviso
in Numero cento ventimila azioni da Lire duecento
cinquanta ciascuna.

Che le trattative per gli acquisti degli impianti
destinati in oggi all'esercizio dell'industria sociale
essendo tuttavia in corso e volendo le parti provve-
dere subito alla costituzione della Società anzidetta,
hanno deciso unanimamente di stipulare fino da ora
il presente contratto, limitando per intanto il capitale
Sale a tre milioni di lire, salvo i poteri attribuiti
al Consiglio d'Amministr azione, dei quali sarà detto
im appresso.

Ciò premesso i Signori comparsi concorrono nelle
seguenti dichiarazioni, constatazioni e convenzioni:

a) Per sè e per i futuri poss ssori delle azioni
della costituenda Società eleggono domicilio a tutti
gli effetti del presente contratto ed annesso Statuto
in Roma presso la sede sociale.

0) Riconoscono ed approvano il versamento dei
tre decimi sul capitale da ciascuno di essi rispetti-
vamente promesso, versamento effettuato presso la
Banca d’Italia, Sede di Genova, come apparisce dalle
ricevute rilasciate alla stessa data trenta novembre
scorso per Lire Quattrocento cinquantamila ciascu-
na, che per copia si allegano al presente atto sotto
le rispettive lettere A e B.

c) Previa lettura datane da me Notaro rogante
approvano lo Statuto della Società che mandano inse-
rirsi al presente per farne parte integrante. *











o —__—

Segui

Di tutto quanto precede, chiesto ed avuto atto
dai comparenti e ritenuto che con ‘la presenza di
tutti quelli che partecipano nella Società, e con le
dichiarazioni, constatazioni e deliberazioni che nél
presente atto sono contenute, rendesi inutile la con-
vocazione dell'Assemblea prevista dall’art. 134 del Co-
dice di Commercio ed ogni altra operazione preli-
minare perchè da essi ora si ottempera a tutto
quanto prescrive la legge per la costituzione della So-
cietà Anonima, i prefati signori comparenti stipu-
lano quanto in appress



10

È costituita fra i sottoscritti che agiscono per sè
e per i futuri azionisti, una Società Anonima per
azioni, designata col titolo Società Anonima Italiana
Gio. Ansaldo Armstrong & C. e col capitale di Lire
Tre milioni (L.it. 3.000.000), iso in Numero dodi-
cimila azioni da Lire duecento cinquanta ciascuna,
avente sede legale in Roma e sede industriale ed
amministrativa in Genova.

La Società ha per oggetto le industrie metallur-
giche, le costruzioni navali giusta le disposizioni del
l'allegato statuto, facendo ogni operazione commer-
ciale e industriale relativa.







Da
"È: data facoltà e mandato al Consiglio d’Ammini-
strazione nominato in questo atto di procedere al
l'acquisto degli stabilimenti e quant'altro è necessario

orse

per l'esercizio delle industrie sociali, con piena facoltà
al detto Consiglio di stabilire prezzo, condizioni e
modalità degli acquisti anzidetti; ed in relazione a
tale mandato e per l’attuazione del medesimo tutti i
comparsi ora per allora conferiscono speciali poteri
al Consiglio di aumentare il capitale sociale fino alla
concorrenza di Trenta milioni di Lire (L.it. 30.000.000)
mediante la creaZione di corrispondente numero di
nuove azioni entro il limite del capitale anzidetto,
da farsi in-una © più volte e con espressa facoltà di
pagare il prezzo degli Stabilimenti anzidetti in tutto
od in parte con azioni interamente liberate. Per gli
acquisti qui sopra indicati la firma sociale è affidata
con mandato speciale al Sig. Conte Augusto Albini.



39

Le deliberazioni del Consiglio relative all'aumento
di capitale indicato nell’art. precedente saranno pub-
blicate a norma dell’art. 96 del Codice di Commercio.





È consensualmente stabilito che per gli aumenti
di capitale successivi a quelli previsti. negli articoli
precedenti che venissero deliberati dallAssemblea
degli azionisti, ai sottoscrittori del presente atto co-



stitutivo ed in propoizione del capitale ora rispetti
vamente assunto spetterà un diritto di prelazione per
l'assunzione del nuovo capitale.

Questo diritto non potrà esercitarsi che sotto le
condizioni di emissione al prezzo e nel termine ché



gie
verranno stabiliti dall'Assemblea o per essa dal Con-
siglio di Amministrazione in occasione di ciascun
aumento del capitale.

Il termine utile per l'esercizio del diritto di cui
si tratta decorrerà, senza alcun bisogno. di notifica
agli interessati, dalla pubbblicazione di opportuno
avviso sulla Gassetta Ufficiale e sugli altri giornali
prescelti dal Consiglio.

Le dispozioni che precedono a favore dei sotto-
scrittori del presente, non riceveranno appli
nei casi in cui l'aumento del capitale sia deliberato
per operazioni che importino uno speciale colloca
mento delle nuove azioni.









DI

Tutti i signori comparsi riconoscono ed approvano
il versamento fatto di tre decimi dell'ammontare delle
azioni rispettivamente assunte, presso la citata sede
di Genova della Banca d’Italia in Lire Novecento
mila (L.it. 900.000), come risulta dalle ricevute già
presentate, che ora vengono consegnate al Signor
Comm. Carlo Marcello Bombrini perchè a suo tempo
nell'interesse della Società ora costituita curi il ri-
tiro della detta somma, autorizzandolo a rilasciare
quitanza di scarico alla Banca d’Italia, per il che
gli conferiscono il più ampio mandato, e ne effettui
il versamento nella Cassa Sociale. i







(8?

I versamenti dei decimi ulteriori sulle azioni in

questo atto assunte dovranno essere effettuati entro

ae

Sg

dieci giorni dalla data del provvedimento del Tribu-
nale Civile di Roma previsto dal primo alinea del-
l’art. 91 del Codice di Commercio.



o

La cauzione degli amministratori, a sensi del-
l’art. 123 del Codice di Commercio, è fissata nella
somma invariabile di Lire cinquantamila (L.it. 50,000)
da essere versata in contanti o fornita mediante due-
cento azioni sociali. Essa dovrà essere depositata da
ciascun Consigliere, prima di entrare in funzioni,
nella Cassa della Società o in quella di accreditato
Istituto Bancario a scelta del Consiglio, con annota-
zione del vincolo a norma di leggi

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto
di cinque membri, e cioè:
A) Presidente Albini Conte Augusto, Senat. del Regno.
») Ammistrat. Delegato Perrone Comm. Ferdinando

Maria.

c) Consigliere Bombrini Comm. Carlo Marcello.
D) Consigliere Falkner John Meade.
E) Consigliere Noble John Henry Brunel.

Il Consiglio potrà nominare altri due Consiglieri,
per il che tutti i comparsi gli conferiscono pieno
mandato.

Vengono eletti a Sindaci effettivi i signori:
Mister Armstrong John;

Conte Luigi Nomis di Cossila;
Cavalier Benvenuto Giuseppe;
A sindaci supplenti i Signori:











— 10 —

Cavalier Fantozzi Mario;
Cavalier Roncallo Angelo.

TI compenso pel Collegio Sindacale ora nominato
è fissato in Lire tremila complessivamente, oltre il
rimborso delle spese.



Ferma l'obbligatorietà per tutti gli azionisti delle
deliberazioni dell'assemblea generale, si stabilisce
che l'opposizione di cui all'art. 163 del Codice di
Commercio debba esercitarsi, sotto pena di deca-
denza, nel termine di tre mesi dal giorno in cui
l'assemblea ebbe luogo.

90

L'azione contro gli amministratori per fatti ri-
guardanti la loro responsabilità e di cui negli arti
coli 122, 147 e 151 del Codice di Commercio, potrà
essere esercitata dall'assemblea generale nel solo
caso in cui ne sia deliberato l'esperimento, con l’in-
tervento, di tanti azionisti che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale e col voto favorevole di
tanti di essi che rappresentino almeno due terzi delle
azioni intervenute.

Quest’ azione dovrà essere deliberata, sotto pena
di decadenza, entro il termine di un anno a partire
dalla chiusura dei singoli esercizi a cui appartengono
i fatti dai quali si vuole desumere la responsabilità.

Sinni

10.°

Tutti i patti ed indicazioni prescritti dall'art. 89
del vigente Codice di Commercio si trovano inseriti
nell'allegato statuto, e per tutto quanto non è pre-
visto nel presente atto costitutivo e nello statuto an-
zidetto si applicano le disposizioni del codice sopra
citato, essendo stabilito che il primo esercizio debba
cominciare colla data del presente e chiudersi col
trentun dicembre millenovecentoquattro.





II

Tutte indistintamente le controversie che possono
sorgere in relazione al presente atto costitutivo ed
annesso statuto fra la Società, le parti, i possessori
delle azioni, i membri del Consiglio d'Amministra-
zione, il Consiglio, i Sindaci ed i liquidatori o fra
altri di essi, sono devolute al giudizio di tre arbitri
amichevoli compositori nominati fino da ora nelle
persone dei Signori:

Commendatore Avvocato Urbano Rattazzi, Sena-
tore del Regno.

Commendatore Avvocato Giulio Clementi, Consi
gliere Provinciale di Roma.

Commendatore Avvocato Ugo Carcassi.

Nel caso che qualcuno degli arbitri ora nomi-
nati non volesse o non potesse assumere 1 ufficio, i
mancanti saranno sostituiti d'accordo fra le parti ed
in difetto dal presidente del Tribunale Civile di Roma.








Tutti i signori comparsi dichiarano che le delibe-
razioni, elezioni e patti che precedono sono presi e
stabiliti col loro incondizionato ed unanime assenso,
ed inoltre sempre tutti i signori comparsi conferiscono
al Signor Avvocato Alessandro Millelire fu Com-
mendator Giuseppe ogni più ampia facoltà e man-
dato di fare tutte le pratiche richieste dalle vigenti
leggi presso le competenti autorità giudiziarie per
la legale costituzione della Società, conferendogli
eziandio il potere d’introdurre nello statuto ogni op-
portuna aggiunta o modificazione che venisse dal
l'autorità giudiziaria richiesta.





83

T signori comparenti dichiarano di aver preso
parte alla costituzione della Società assumendo e
sottoscrivendo:

Il Sig. John Meade Falkner, a detti nomi, azioni
Seimila per Lire un milione e cinguecentomila.
(L. 1.500.000).

Il Sig. Conte Augusto Albini azioni Milleduecento
per Lire Trecentomila. (L. 300.000).

Il Signor Commendatore Carlo Marcello Bombrini
azioni Milleduecento per L. Trecentomila (300.000).

Il Signor Commendatore Ferdinando Maria Perrone
azioni Milleduecento per L. Trecentomila (300.000)

Il Signor Commendator Raffaele Bombrini, azioni
Seicento per Lire Centocinquantamila (L. 150,000).

Il Signor Avvocato Alessandro Millelire, azioni Tre-
cento per Lire Settantacinquemila (L. 75.000).

Il Signor Cavaliere Ufficiale Pio Perrone azioni Tre-
cento per Lire Settantacinquemila (L. 75.000). >

Il Signor Cavaliere Ufficiale Mario Perrone azioni





Trecento per Lire Settantacinquemila (I 5.000).
nor Avvocato Gian Carlo Ageno azioni Sei-



to per Lire Centocinguantamila (L. 150,000).
or Cavaliere Giuseppe Benvenuto, azioni Tre-
cento per Lire Settantacinquemila (L. 75.000).

Dichiarano i signori comparenti di dispensare
Me Notaro della lettura degli Allegati A e B.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto che
ho letto coll’allegato statuto, ai signori comparenti in
presenza dei detti testimoni; quest'atto che consta di
cinque fogli di carta bollata scritti da persona di mia
fiducia in facciate diciasette e mezza circa, viene dai

ce









comparenti, dai testi e da Me Notaro sottoscritto.
F. M. FALKNER.
ALBINI.

POOH



ALL
RAFFAELE BOMBRINI.

Pro PERRONE.

Mario PERRONE.

Avv. Gian CarLo AGENO.
VENUTO.

L. Ricci teste

V. FASOLIS. >
Francesco Boxini Notaro.



Registrato a Genova li 9 Dicembre 1903 Vol. 299 N. 8018 con Lire 3612





STATUTO
i CAPO
I Costituzione, sede e durata della Società
Arnalo

È costituita una Società Anonima per azioni col
titolo di
Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo Armstrong & C.

ART. 2.
e La Società ha la sua sede legale in Roma e la
sua sede amministrativa ed industriale in Genova.
Per deliberazione del Consiglio potranno stabilirsi
succursali ed agenzie in altre città d’Italia e rap-
presentanze generali e speciali all’estero, determi-
i nandone i poteri.

Y ART. 3.

La Società avrà la durata a tutto il trentun di-
cembre millenovecentotrentatre. Potrà essere pro-
rogata per deliberazione dell’ Assemblea.



slo

CAPO IL
Oggetto della Società.
ART.
La Società ha per oggetto le costruzioni navali

ed altre, anche per conto di terzi, le industrie me-
tallurgiche e meccaniche, nonchè altre affini da svi



lupparsi con cantieri, opifici ed altri impianti stabi-
liti e da stabilirsi in Italia ed all’estero, facendo
tutte le operazioni commerciali ed industriali inerenti
e relative.

ioni



Tl Consiglio potrà dare e prendere partecip:
in operazioni inerenti e relative all'oggetto sociale.

CAPO II.
Capitale sociale, azioni ed obbligazioni.

ARDÌ

Il capitale sociale è di tre milioni di lire rappre-
sentato da Numero dodicimila azioni di lire duecen-
tocinquanta ciascuna, da essere versate interamente
entro 10 giorni dal decreto di omologazione dell'atto
costitutivo. È data facoltà al Consiglio, tostochè sia
versato il capitale anzidetto, di aumentare con una
o più emissioni di nuove azioni il detto capitale fino



renti

7

a lire trenta milioni (L. 30.000.000), giusta quanto è
disposto nell'atto costitutivo.

Art. 6.

Il capitale potrà inoltre essere aumentato successi
vamente per deliberazione dell'assemblea, osservato
il disposto dell'atto costitutivo. Per gli aumenti di
capitale i versamenti saranno richiesti dal Consiglio
a norma delle relative deliberazioni dell'assemblea,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gassetta Uff
ciale del Regno.





Art. 7.

Il ritardo nell’ effettuare i versamenti farà decor-
rere a carico dell’ azionista moroso, l'interesse del
sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni
portate dall’ art. 161 del Codice di Commercio, da pro-
vocarsi dal Consiglio.

LArr.A8,

Le azioni liberate dai versamenti saranno al por-
tatore.

Datag?



La Società potrà emettere obbligazioni a norma
di quanto prescrive il Codice di Commercio.





ABI

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione
della Società.

Arr. 10.

La Società è amministrata da un Consiglio com-
posto di non meno di cinque membri e non più di sette.

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 11.

La cauzione che ciascun Consigliere deve pre-
stare a norma dell’ art. 123 del Codice di Commercio,
è fissata in Lire cinquantamila in contanti od in azioni
della Società ai valore nominale; e dovrà essere depo-
sitata nelle casse sociali od in quello di accreditato
Istituto di credito a scelta del Consiglio.

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministra-
tore Delegato ed un Segretario del Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato do-
vranno essere scelti fra i Consiglieri. Il Segretario
dovrà essere estraneo al Consiglio.



Si oo

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano
in carica quattro anni. Il Consiglio, ad ogni elezione,
ne determina gli onorari rispettivi.

Arr. 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario ed almeno una volta ogni quattro mesi,
e potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova
od in altri luoghi, come sarà indicato nell'avviso di
convocazione.

ART. 14.

I consiglieri possono fa
seduta da un altro consigliere dandogli all’ uopo
procura per lettera o per telegramma, ma però un
consigliere non può rappresentare che un solo col
lega; in ogni caso per la validità delle deliberazioni
a la presenza della metà al-



i rappresentare in ogni



sarà sempre neces
meno dci consiglieri.
ART. 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a
maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti
sarà preponderante quello di chi presiede.

Arr. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Con-

sigliere venisse, per qualsivoglia ragione, a cessare

ao
dall'ufficio, gli altri Amministratori potranno sur-
rogare il mancante fino alla convocazione: dell’As-
semblea Generale.

ART. 17.



Al Consiglio di Ammini;
ampi poteri per la gestione dell’ Azienda Sociale
escluso unicamente tutto ciò che dall’ art. 33 è riser-
vato all'Assemblea. n

zione sono affidati i più

Ar. 18.

Oltre la percentuale di utili fissata nell’ art. 36,
per compensare l'opera dei consiglieri viene asse-
gnata al Consiglio, in ogni esercizio, una somma di
IL
cinque membri e di Lire settantamila se di sette.



re cinquantamila se il Consiglio è composto di

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali

di esercizio.



LA RPagloo

L’Ufticio di Presidenza è composto del Presidente,
dell’Amministratore Delegato e del Segretario del
Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

DR

Art. 20,

La Direzione di tutti gli affari Sociali, l'esecu-
zione delle deliberazioni del Consiglio , la rappresen-
tanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio,
e la firma Sociale sono affidate all'’Amministratore
Delegato, il quale potrà, per gli affari occorrenti,
munir



di procura mandatari generali o. speciali a
senso di conformi deliberazioni del Consiglio,

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio,
la nomina, sospensione o revoca dei funzionari ed
impiegati della Società e loro rispettivi emolumenti.

L’Amministratore Delegato nei casi di urgenza
potrà adottare quei provvedimenti che crederà del
caso nell’ interesse della Società, anche oltre le suan-
nunciate sue attribuzioni, salvo a riferirne al Con-
siglio alla prima seduta.

Art. 21.

La firma della Società dovrà essere espressa colle
parole “ Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo
Armstrong & C. seguite dalla firma dell’Amministra-
tore Delegato o dei suoi mandatari per procura. Il
Consiglio potrà, per determinati affari, delegare la
firma Sociale ad altro dei suoi Membri od anche a
terzi.

Q-

Art, 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi ver-
bali delle deliberazioni, i quali dovranno essere fir-
mati dal Presiderife, dall’Amministratore Delegato
e dal Segretario. Il Segretario dovrà inoltre provve
dere all’ esatto adempimento di tutte le formalità ri-
chieste dalla legge per le pubblicazioni dei verbali
delle Assemblee e di quant'altro si riferisce alle
formalità legali riguardanti gli atti della Società. Il
Segretario del Consiglio oltre le sue funzioni come
tale, avrà anche quelle di Segretario della Società
c in questa sua ultima qualità agirà sotto la imme-
diata dipendenza dell’ Amministratore Delegato.

CAPO V.
Dei Sindaci.

Art. 23.

L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni
di cui all'articolo 184 ed a norma dell'art. 183 del
Codice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e due
supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma possono
essere rieletti, ed il loro emolumento viene: fissato
dall'Assemblea Generale per ciascun anno.

eliog i

CAPO VI.
Delle Assemblee Generali.
ART. 24.

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti pro-
prietari di una o più azioni, che abbiano depositato
i loro titoli almeno cinque giorni prima dell’adu-
nanza presso la sede sociale o negli altri luoghi de-
signati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando
all’adunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti
rappresentanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione
posseduta o rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il
deposito delle loro azioni, si possono far rappresentare
mediante lettera o per mandato in calce al loro bi-
glietto di ammissione, da un azionista che abbia esso
pure eseguito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.

sE

Le convocazioni delle assemblee straordinarie sa-
ranno fatte dal Consiglio quando il medesimo lo
reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da
due Sindaci o da azionisti che rappresentino un terzo
del capitale sociale e siano nella domanda indicati
gli argomenti da trattarsi nell'assemblea in confor-
mità dello Statuto Sociale.

Art. 27.

Le adunanze sì ordinarie che straordinarie di
prima e' seconda convocazione sono convocate me-
diante il preavviso di quindici giorni da pubblicarsi
nella Gassetta Ufficiale del Regno coll’ indicazione
delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell As-
semblea.

ART. 28.



L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Presi-
dente del Consiglio d'’Amministrazione e in caso di
assenza da chi ne fa le veci. i

Funzionerà da Segretario il Segretario del Con-
siglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui
devoluta la constatazione della regolare costituzione
dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell’Assemblea in seconda convocazione le de-

liberazioni saranno valide qualunque sia il numero



EGIOES

dei presenti e qualunque sia la parte del capitale
rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però de-
liberare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno
della prima convocazione.

ART. 30.

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172
€210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria
la presenza almeno della metà del capitale ed il voto
favorevole dei due terzi delle azioni intervenute
all'assemblea.

Art. 31.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel
caso di parità di voti quello del Presidente è pre-
ponderante.

ART. 32.



Assemblea delibera
a) Sul bilancio, sue modificazioni od approva-



zioni e sul reparto degli utili.

0) Sulla nomina e surroga degli Amministratori
no dall'ufficio, sulla nomina dei Sindaci,
determinandone la retribuzione.

©) Sulle modificazioni all’atto costitutivo od allo

‘che. ce:



statuto sociale.



E Ro È

d) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione del
capitale sociale. È

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della
Società.

/) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della
Società.

2) Sulla e‘

h) Sulla emi

1) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vo-
gliono sottomettere al voto dell'Assemblea.

k) Su tutte le pratiche che per legge sono de-
volute te



ione o fusione della Società.






tivamente alle deliberazioni degli azionisti.
Art. 33.

Te deliberazioni dell'Assemblea sono redatte in
apposito verbale compilato a cura del Segretario del-
l'Assemblea seduta stante ed approvato dall’ As-
semblea medesima.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal
Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione
del verbale il Presidente potrà quando lo creda op-
portuno, richiedere l’ intervento d’un notaio.

CAPO VII.
Del Bilancio e degli Utili.
Art. 34.
Il bilancio comprende 1 esercizio di un anno dal



primo gennaio al trentun dicembre.



PROTO

Arm. 35.

1 bilanci dovranno essere formati in base agli
esatti inventari annuali dell’attivo sociale, tenuto
conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun
esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio, depurati da
tutte le spese generali e particolari dell'azienda, com-
presi gli assegni dovuti al Presidente ed all’Ammini-
stratore Delegato e da tutte le perdite, costituiscono
gli utili netti, dai quali si preleverà il cinque per
cento per il fondo di riserva a norma dell'art. 182
del Codice di Commercio.

Della somma che avanzerì

ilcinque per centoal Consiglio di Amministrazione.
il tre per cento all’Amministratore Delegato;
il cinque per cento a disposizione del Consiglio



assegnato:



per erogarlo, se crede, in gratifi



zioni al personale,



compresi gli operai;

il due per cento per un. fondo speciale per stra-
ordinari acquisti di nuovo macchinario e simili, e am-
mortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza del
l'art. 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

RSDO La

CAPO VIII
= Liquidazione.
ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione
della Società, le norme relative sono fissate dall’As-
semblea, la quale nomina i liquidatori, ne determina
i poteri ed i compensi, con la maggioranza stabilita
nel presente Statuto.

CAPO IX.
Controversie sociali.
ARTA37

A tutte le controversie sociali provvedono le re-
lative disposizioni dell'atto costitutivo.

N.B.— L’Atto costitutivo e lo Statuto furono omologati con Decreto del
R. Tribunale di Roma del 16 Dicembre 1908.








extracted text
Società Anonima Italiana

GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C.

SEDE LEGALE IN ROMA
SEDE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA

IN GENOVA
PZ





ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

GENOVA

1908.

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANVELE Ill
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L’anno millenovecentotre ed il giorno tre del
mese di dicembre in Genova, nella casa di abita-
zione del Signor Commendatore Ferdinando Maria
Perrone, Villa Hofer San Vito, Regione Foce.

Avanti di Me Dott. France Bonini, Notaro re-
sidente in Genova, inscritto presso il Consiglio No-
tarile di questo distretto.

Ed in presenza dei Signori Professore Cavaliere
Lazzaro Ricci fu Francesco, nato in Genova e
Dottor Vincenzo Fasolis fu Gio. Maria, nato a Car-
magnola, entrambi qui denti, testimoni noti ed
idonei.

Sono comparsi gli Illustrissimi Signori:

Tohn Meade Falkner fu Thomas Alexander, nato
a Manningford Bruce- Wiltshire (Inghilterra) domici-
liato a Durham, il quale dichiara di agire in questo
atto, a nome e per conto della spettabile Ditta
Sir W. c. Armstrong Whitworth & C. Lim.











oe

Conte Augusto Albini, Senatore del Regno, fu
Conte Giuseppe nato a Genova, domiciliato a Roma.

Commendatore Carlo Marcello Bombrini fu Se-
natore Carlo, nato e domiciliato in Genova.

Commendatore Ferdinando Maria Perrone fu
Luigi, proprietario, nato in Alessandria, domiciliato
a Buenos Ayres.

Avvocato Alessandro Millelire fu Commendator
Giuseppe, nato a Genova, domiciliato a Roma.

Commendatore Raffaele Bombrini, fu Senatore
Carlo, nato e domiciliato in Genova.

Cavaliere Ufficiale Pio Perrone, del Commenda-
tore Ferdinando Maria, nato a Castellazzo Bormida,
domiciliato a Buenos Ayres.

Cavaliere Ufficiale Mario Perrone del Commen-
datore Ferdinando Maria, nato in Alessandria, do-
miciliato a Buenos Ayres.

Avvocato Gian Carlo Ageno fu Emanuele, nato
a Genova, domiciliato a Lopagno, Canton Ticino.

Cavaliere Ragioniere Giuseppe Benvenuto fu Luigi,
nato e domiciliato in Genova.

I quali signori comparenti, da Me Notaro conosciuti,

PREMETTONO;

Che fra essi si è trattata la costituzione di una
Società Anonima, avente per oggetto le industrie
metallurgiche e costruzioni navali ed altre affini, da
compiersi in cantieri, opifici ed altri stabilimenti
proprio di terzi in Italia e all’Estero.

Che fra gli acquisti divisati figurano gli Stabilimenti
della ditta Gio. Ansaldo & C. e perfar fronte alle spese









relative, al fondo di circolazione ed altri futuri even-
tuali ampliamenti ed acquisti di altri stabilimenti oc
sorrerebbe un capitale di trenta milioni di lire, diviso
in Numero cento ventimila azioni da Lire duecento
cinquanta ciascuna.

Che le trattative per gli acquisti degli impianti
destinati in oggi all'esercizio dell'industria sociale
essendo tuttavia in corso e volendo le parti provve-
dere subito alla costituzione della Società anzidetta,
hanno deciso unanimamente di stipulare fino da ora
il presente contratto, limitando per intanto il capitale
Sale a tre milioni di lire, salvo i poteri attribuiti
al Consiglio d'Amministr azione, dei quali sarà detto
im appresso.

Ciò premesso i Signori comparsi concorrono nelle
seguenti dichiarazioni, constatazioni e convenzioni:

a) Per sè e per i futuri poss ssori delle azioni
della costituenda Società eleggono domicilio a tutti
gli effetti del presente contratto ed annesso Statuto
in Roma presso la sede sociale.

0) Riconoscono ed approvano il versamento dei
tre decimi sul capitale da ciascuno di essi rispetti-
vamente promesso, versamento effettuato presso la
Banca d’Italia, Sede di Genova, come apparisce dalle
ricevute rilasciate alla stessa data trenta novembre
scorso per Lire Quattrocento cinquantamila ciascu-
na, che per copia si allegano al presente atto sotto
le rispettive lettere A e B.

c) Previa lettura datane da me Notaro rogante
approvano lo Statuto della Società che mandano inse-
rirsi al presente per farne parte integrante. *











o —__—

Segui

Di tutto quanto precede, chiesto ed avuto atto
dai comparenti e ritenuto che con ‘la presenza di
tutti quelli che partecipano nella Società, e con le
dichiarazioni, constatazioni e deliberazioni che nél
presente atto sono contenute, rendesi inutile la con-
vocazione dell'Assemblea prevista dall’art. 134 del Co-
dice di Commercio ed ogni altra operazione preli-
minare perchè da essi ora si ottempera a tutto
quanto prescrive la legge per la costituzione della So-
cietà Anonima, i prefati signori comparenti stipu-
lano quanto in appress



10

È costituita fra i sottoscritti che agiscono per sè
e per i futuri azionisti, una Società Anonima per
azioni, designata col titolo Società Anonima Italiana
Gio. Ansaldo Armstrong & C. e col capitale di Lire
Tre milioni (L.it. 3.000.000), iso in Numero dodi-
cimila azioni da Lire duecento cinquanta ciascuna,
avente sede legale in Roma e sede industriale ed
amministrativa in Genova.

La Società ha per oggetto le industrie metallur-
giche, le costruzioni navali giusta le disposizioni del
l'allegato statuto, facendo ogni operazione commer-
ciale e industriale relativa.







Da
"È: data facoltà e mandato al Consiglio d’Ammini-
strazione nominato in questo atto di procedere al
l'acquisto degli stabilimenti e quant'altro è necessario

orse

per l'esercizio delle industrie sociali, con piena facoltà
al detto Consiglio di stabilire prezzo, condizioni e
modalità degli acquisti anzidetti; ed in relazione a
tale mandato e per l’attuazione del medesimo tutti i
comparsi ora per allora conferiscono speciali poteri
al Consiglio di aumentare il capitale sociale fino alla
concorrenza di Trenta milioni di Lire (L.it. 30.000.000)
mediante la creaZione di corrispondente numero di
nuove azioni entro il limite del capitale anzidetto,
da farsi in-una © più volte e con espressa facoltà di
pagare il prezzo degli Stabilimenti anzidetti in tutto
od in parte con azioni interamente liberate. Per gli
acquisti qui sopra indicati la firma sociale è affidata
con mandato speciale al Sig. Conte Augusto Albini.



39

Le deliberazioni del Consiglio relative all'aumento
di capitale indicato nell’art. precedente saranno pub-
blicate a norma dell’art. 96 del Codice di Commercio.





È consensualmente stabilito che per gli aumenti
di capitale successivi a quelli previsti. negli articoli
precedenti che venissero deliberati dallAssemblea
degli azionisti, ai sottoscrittori del presente atto co-



stitutivo ed in propoizione del capitale ora rispetti
vamente assunto spetterà un diritto di prelazione per
l'assunzione del nuovo capitale.

Questo diritto non potrà esercitarsi che sotto le
condizioni di emissione al prezzo e nel termine ché



gie
verranno stabiliti dall'Assemblea o per essa dal Con-
siglio di Amministrazione in occasione di ciascun
aumento del capitale.

Il termine utile per l'esercizio del diritto di cui
si tratta decorrerà, senza alcun bisogno. di notifica
agli interessati, dalla pubbblicazione di opportuno
avviso sulla Gassetta Ufficiale e sugli altri giornali
prescelti dal Consiglio.

Le dispozioni che precedono a favore dei sotto-
scrittori del presente, non riceveranno appli
nei casi in cui l'aumento del capitale sia deliberato
per operazioni che importino uno speciale colloca
mento delle nuove azioni.









DI

Tutti i signori comparsi riconoscono ed approvano
il versamento fatto di tre decimi dell'ammontare delle
azioni rispettivamente assunte, presso la citata sede
di Genova della Banca d’Italia in Lire Novecento
mila (L.it. 900.000), come risulta dalle ricevute già
presentate, che ora vengono consegnate al Signor
Comm. Carlo Marcello Bombrini perchè a suo tempo
nell'interesse della Società ora costituita curi il ri-
tiro della detta somma, autorizzandolo a rilasciare
quitanza di scarico alla Banca d’Italia, per il che
gli conferiscono il più ampio mandato, e ne effettui
il versamento nella Cassa Sociale. i







(8?

I versamenti dei decimi ulteriori sulle azioni in

questo atto assunte dovranno essere effettuati entro

ae

Sg

dieci giorni dalla data del provvedimento del Tribu-
nale Civile di Roma previsto dal primo alinea del-
l’art. 91 del Codice di Commercio.



o

La cauzione degli amministratori, a sensi del-
l’art. 123 del Codice di Commercio, è fissata nella
somma invariabile di Lire cinquantamila (L.it. 50,000)
da essere versata in contanti o fornita mediante due-
cento azioni sociali. Essa dovrà essere depositata da
ciascun Consigliere, prima di entrare in funzioni,
nella Cassa della Società o in quella di accreditato
Istituto Bancario a scelta del Consiglio, con annota-
zione del vincolo a norma di leggi

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto
di cinque membri, e cioè:
A) Presidente Albini Conte Augusto, Senat. del Regno.
») Ammistrat. Delegato Perrone Comm. Ferdinando

Maria.

c) Consigliere Bombrini Comm. Carlo Marcello.
D) Consigliere Falkner John Meade.
E) Consigliere Noble John Henry Brunel.

Il Consiglio potrà nominare altri due Consiglieri,
per il che tutti i comparsi gli conferiscono pieno
mandato.

Vengono eletti a Sindaci effettivi i signori:
Mister Armstrong John;

Conte Luigi Nomis di Cossila;
Cavalier Benvenuto Giuseppe;
A sindaci supplenti i Signori:











— 10 —

Cavalier Fantozzi Mario;
Cavalier Roncallo Angelo.

TI compenso pel Collegio Sindacale ora nominato
è fissato in Lire tremila complessivamente, oltre il
rimborso delle spese.



Ferma l'obbligatorietà per tutti gli azionisti delle
deliberazioni dell'assemblea generale, si stabilisce
che l'opposizione di cui all'art. 163 del Codice di
Commercio debba esercitarsi, sotto pena di deca-
denza, nel termine di tre mesi dal giorno in cui
l'assemblea ebbe luogo.

90

L'azione contro gli amministratori per fatti ri-
guardanti la loro responsabilità e di cui negli arti
coli 122, 147 e 151 del Codice di Commercio, potrà
essere esercitata dall'assemblea generale nel solo
caso in cui ne sia deliberato l'esperimento, con l’in-
tervento, di tanti azionisti che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale e col voto favorevole di
tanti di essi che rappresentino almeno due terzi delle
azioni intervenute.

Quest’ azione dovrà essere deliberata, sotto pena
di decadenza, entro il termine di un anno a partire
dalla chiusura dei singoli esercizi a cui appartengono
i fatti dai quali si vuole desumere la responsabilità.

Sinni

10.°

Tutti i patti ed indicazioni prescritti dall'art. 89
del vigente Codice di Commercio si trovano inseriti
nell'allegato statuto, e per tutto quanto non è pre-
visto nel presente atto costitutivo e nello statuto an-
zidetto si applicano le disposizioni del codice sopra
citato, essendo stabilito che il primo esercizio debba
cominciare colla data del presente e chiudersi col
trentun dicembre millenovecentoquattro.





II

Tutte indistintamente le controversie che possono
sorgere in relazione al presente atto costitutivo ed
annesso statuto fra la Società, le parti, i possessori
delle azioni, i membri del Consiglio d'Amministra-
zione, il Consiglio, i Sindaci ed i liquidatori o fra
altri di essi, sono devolute al giudizio di tre arbitri
amichevoli compositori nominati fino da ora nelle
persone dei Signori:

Commendatore Avvocato Urbano Rattazzi, Sena-
tore del Regno.

Commendatore Avvocato Giulio Clementi, Consi
gliere Provinciale di Roma.

Commendatore Avvocato Ugo Carcassi.

Nel caso che qualcuno degli arbitri ora nomi-
nati non volesse o non potesse assumere 1 ufficio, i
mancanti saranno sostituiti d'accordo fra le parti ed
in difetto dal presidente del Tribunale Civile di Roma.








Tutti i signori comparsi dichiarano che le delibe-
razioni, elezioni e patti che precedono sono presi e
stabiliti col loro incondizionato ed unanime assenso,
ed inoltre sempre tutti i signori comparsi conferiscono
al Signor Avvocato Alessandro Millelire fu Com-
mendator Giuseppe ogni più ampia facoltà e man-
dato di fare tutte le pratiche richieste dalle vigenti
leggi presso le competenti autorità giudiziarie per
la legale costituzione della Società, conferendogli
eziandio il potere d’introdurre nello statuto ogni op-
portuna aggiunta o modificazione che venisse dal
l'autorità giudiziaria richiesta.





83

T signori comparenti dichiarano di aver preso
parte alla costituzione della Società assumendo e
sottoscrivendo:

Il Sig. John Meade Falkner, a detti nomi, azioni
Seimila per Lire un milione e cinguecentomila.
(L. 1.500.000).

Il Sig. Conte Augusto Albini azioni Milleduecento
per Lire Trecentomila. (L. 300.000).

Il Signor Commendatore Carlo Marcello Bombrini
azioni Milleduecento per L. Trecentomila (300.000).

Il Signor Commendatore Ferdinando Maria Perrone
azioni Milleduecento per L. Trecentomila (300.000)

Il Signor Commendator Raffaele Bombrini, azioni
Seicento per Lire Centocinquantamila (L. 150,000).

Il Signor Avvocato Alessandro Millelire, azioni Tre-
cento per Lire Settantacinquemila (L. 75.000).

Il Signor Cavaliere Ufficiale Pio Perrone azioni Tre-
cento per Lire Settantacinquemila (L. 75.000). >

Il Signor Cavaliere Ufficiale Mario Perrone azioni





Trecento per Lire Settantacinquemila (I 5.000).
nor Avvocato Gian Carlo Ageno azioni Sei-



to per Lire Centocinguantamila (L. 150,000).
or Cavaliere Giuseppe Benvenuto, azioni Tre-
cento per Lire Settantacinquemila (L. 75.000).

Dichiarano i signori comparenti di dispensare
Me Notaro della lettura degli Allegati A e B.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto che
ho letto coll’allegato statuto, ai signori comparenti in
presenza dei detti testimoni; quest'atto che consta di
cinque fogli di carta bollata scritti da persona di mia
fiducia in facciate diciasette e mezza circa, viene dai

ce









comparenti, dai testi e da Me Notaro sottoscritto.
F. M. FALKNER.
ALBINI.

POOH



ALL
RAFFAELE BOMBRINI.

Pro PERRONE.

Mario PERRONE.

Avv. Gian CarLo AGENO.
VENUTO.

L. Ricci teste

V. FASOLIS. >
Francesco Boxini Notaro.



Registrato a Genova li 9 Dicembre 1903 Vol. 299 N. 8018 con Lire 3612





STATUTO
i CAPO
I Costituzione, sede e durata della Società
Arnalo

È costituita una Società Anonima per azioni col
titolo di
Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo Armstrong & C.

ART. 2.
e La Società ha la sua sede legale in Roma e la
sua sede amministrativa ed industriale in Genova.
Per deliberazione del Consiglio potranno stabilirsi
succursali ed agenzie in altre città d’Italia e rap-
presentanze generali e speciali all’estero, determi-
i nandone i poteri.

Y ART. 3.

La Società avrà la durata a tutto il trentun di-
cembre millenovecentotrentatre. Potrà essere pro-
rogata per deliberazione dell’ Assemblea.



slo

CAPO IL
Oggetto della Società.
ART.
La Società ha per oggetto le costruzioni navali

ed altre, anche per conto di terzi, le industrie me-
tallurgiche e meccaniche, nonchè altre affini da svi



lupparsi con cantieri, opifici ed altri impianti stabi-
liti e da stabilirsi in Italia ed all’estero, facendo
tutte le operazioni commerciali ed industriali inerenti
e relative.

ioni



Tl Consiglio potrà dare e prendere partecip:
in operazioni inerenti e relative all'oggetto sociale.

CAPO II.
Capitale sociale, azioni ed obbligazioni.

ARDÌ

Il capitale sociale è di tre milioni di lire rappre-
sentato da Numero dodicimila azioni di lire duecen-
tocinquanta ciascuna, da essere versate interamente
entro 10 giorni dal decreto di omologazione dell'atto
costitutivo. È data facoltà al Consiglio, tostochè sia
versato il capitale anzidetto, di aumentare con una
o più emissioni di nuove azioni il detto capitale fino



renti

7

a lire trenta milioni (L. 30.000.000), giusta quanto è
disposto nell'atto costitutivo.

Art. 6.

Il capitale potrà inoltre essere aumentato successi
vamente per deliberazione dell'assemblea, osservato
il disposto dell'atto costitutivo. Per gli aumenti di
capitale i versamenti saranno richiesti dal Consiglio
a norma delle relative deliberazioni dell'assemblea,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gassetta Uff
ciale del Regno.





Art. 7.

Il ritardo nell’ effettuare i versamenti farà decor-
rere a carico dell’ azionista moroso, l'interesse del
sette per cento, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni
portate dall’ art. 161 del Codice di Commercio, da pro-
vocarsi dal Consiglio.

LArr.A8,

Le azioni liberate dai versamenti saranno al por-
tatore.

Datag?



La Società potrà emettere obbligazioni a norma
di quanto prescrive il Codice di Commercio.





ABI

CAPO IV.

Amministrazione e Direzione
della Società.

Arr. 10.

La Società è amministrata da un Consiglio com-
posto di non meno di cinque membri e non più di sette.

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 11.

La cauzione che ciascun Consigliere deve pre-
stare a norma dell’ art. 123 del Codice di Commercio,
è fissata in Lire cinquantamila in contanti od in azioni
della Società ai valore nominale; e dovrà essere depo-
sitata nelle casse sociali od in quello di accreditato
Istituto di credito a scelta del Consiglio.

ART. 12.

Il Consiglio elegge un Presidente, un Amministra-
tore Delegato ed un Segretario del Consiglio.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato do-
vranno essere scelti fra i Consiglieri. Il Segretario
dovrà essere estraneo al Consiglio.



Si oo

Il Presidente e l'Amministratore Delegato durano
in carica quattro anni. Il Consiglio, ad ogni elezione,
ne determina gli onorari rispettivi.

Arr. 13.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo crede
necessario ed almeno una volta ogni quattro mesi,
e potrà tenere le sue sedute in Roma od in Genova
od in altri luoghi, come sarà indicato nell'avviso di
convocazione.

ART. 14.

I consiglieri possono fa
seduta da un altro consigliere dandogli all’ uopo
procura per lettera o per telegramma, ma però un
consigliere non può rappresentare che un solo col
lega; in ogni caso per la validità delle deliberazioni
a la presenza della metà al-



i rappresentare in ogni



sarà sempre neces
meno dci consiglieri.
ART. 15.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a
maggioranza di voti. Qualora siavi parità di voti
sarà preponderante quello di chi presiede.

Arr. 16.

Qualora durante uno degli esercizi sociali un Con-

sigliere venisse, per qualsivoglia ragione, a cessare

ao
dall'ufficio, gli altri Amministratori potranno sur-
rogare il mancante fino alla convocazione: dell’As-
semblea Generale.

ART. 17.



Al Consiglio di Ammini;
ampi poteri per la gestione dell’ Azienda Sociale
escluso unicamente tutto ciò che dall’ art. 33 è riser-
vato all'Assemblea. n

zione sono affidati i più

Ar. 18.

Oltre la percentuale di utili fissata nell’ art. 36,
per compensare l'opera dei consiglieri viene asse-
gnata al Consiglio, in ogni esercizio, una somma di
IL
cinque membri e di Lire settantamila se di sette.



re cinquantamila se il Consiglio è composto di

Tale somma dovrà calcolarsi nelle spese annuali

di esercizio.



LA RPagloo

L’Ufticio di Presidenza è composto del Presidente,
dell’Amministratore Delegato e del Segretario del
Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

DR

Art. 20,

La Direzione di tutti gli affari Sociali, l'esecu-
zione delle deliberazioni del Consiglio , la rappresen-
tanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio,
e la firma Sociale sono affidate all'’Amministratore
Delegato, il quale potrà, per gli affari occorrenti,
munir



di procura mandatari generali o. speciali a
senso di conformi deliberazioni del Consiglio,

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio,
la nomina, sospensione o revoca dei funzionari ed
impiegati della Società e loro rispettivi emolumenti.

L’Amministratore Delegato nei casi di urgenza
potrà adottare quei provvedimenti che crederà del
caso nell’ interesse della Società, anche oltre le suan-
nunciate sue attribuzioni, salvo a riferirne al Con-
siglio alla prima seduta.

Art. 21.

La firma della Società dovrà essere espressa colle
parole “ Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo
Armstrong & C. seguite dalla firma dell’Amministra-
tore Delegato o dei suoi mandatari per procura. Il
Consiglio potrà, per determinati affari, delegare la
firma Sociale ad altro dei suoi Membri od anche a
terzi.

Q-

Art, 22.

Il Segretario del Consiglio compila i processi ver-
bali delle deliberazioni, i quali dovranno essere fir-
mati dal Presiderife, dall’Amministratore Delegato
e dal Segretario. Il Segretario dovrà inoltre provve
dere all’ esatto adempimento di tutte le formalità ri-
chieste dalla legge per le pubblicazioni dei verbali
delle Assemblee e di quant'altro si riferisce alle
formalità legali riguardanti gli atti della Società. Il
Segretario del Consiglio oltre le sue funzioni come
tale, avrà anche quelle di Segretario della Società
c in questa sua ultima qualità agirà sotto la imme-
diata dipendenza dell’ Amministratore Delegato.

CAPO V.
Dei Sindaci.

Art. 23.

L'Assemblea Generale per tutte le attribuzioni
di cui all'articolo 184 ed a norma dell'art. 183 del
Codice di Commercio elegge tre Sindaci effettivi e due
supplenti. Il loro mandato dura un anno, ma possono
essere rieletti, ed il loro emolumento viene: fissato
dall'Assemblea Generale per ciascun anno.

eliog i

CAPO VI.
Delle Assemblee Generali.
ART. 24.

L'Assemblea è composta di tutti gli azionisti pro-
prietari di una o più azioni, che abbiano depositato
i loro titoli almeno cinque giorni prima dell’adu-
nanza presso la sede sociale o negli altri luoghi de-
signati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando
all’adunanza si trovino presenti almeno tanti azionisti
rappresentanti almeno un terzo del capitale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione
posseduta o rappresentata.

Gli azionisti che abbiano effettuato in tempo il
deposito delle loro azioni, si possono far rappresentare
mediante lettera o per mandato in calce al loro bi-
glietto di ammissione, da un azionista che abbia esso
pure eseguito il tempestivo deposito delle azioni.

ART. 26.

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.

sE

Le convocazioni delle assemblee straordinarie sa-
ranno fatte dal Consiglio quando il medesimo lo
reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da
due Sindaci o da azionisti che rappresentino un terzo
del capitale sociale e siano nella domanda indicati
gli argomenti da trattarsi nell'assemblea in confor-
mità dello Statuto Sociale.

Art. 27.

Le adunanze sì ordinarie che straordinarie di
prima e' seconda convocazione sono convocate me-
diante il preavviso di quindici giorni da pubblicarsi
nella Gassetta Ufficiale del Regno coll’ indicazione
delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell As-
semblea.

ART. 28.



L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Presi-
dente del Consiglio d'’Amministrazione e in caso di
assenza da chi ne fa le veci. i

Funzionerà da Segretario il Segretario del Con-
siglio. Il Presidente sceglie gli scrutatori, ed è a lui
devoluta la constatazione della regolare costituzione
dell'Assemblea.

ART. 29.

Nell’Assemblea in seconda convocazione le de-

liberazioni saranno valide qualunque sia il numero



EGIOES

dei presenti e qualunque sia la parte del capitale
rappresentata.

Nella seconda convocazione non si potrà però de-
liberare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno
della prima convocazione.

ART. 30.

Per le pratiche contemplate negli articoli 158, 172
€210 del Codice di Commercio sarà sempre necessaria
la presenza almeno della metà del capitale ed il voto
favorevole dei due terzi delle azioni intervenute
all'assemblea.

Art. 31.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel
caso di parità di voti quello del Presidente è pre-
ponderante.

ART. 32.



Assemblea delibera
a) Sul bilancio, sue modificazioni od approva-



zioni e sul reparto degli utili.

0) Sulla nomina e surroga degli Amministratori
no dall'ufficio, sulla nomina dei Sindaci,
determinandone la retribuzione.

©) Sulle modificazioni all’atto costitutivo od allo

‘che. ce:



statuto sociale.



E Ro È

d) Sull’aumento, reintegrazione e riduzione del
capitale sociale. È

e) Sulla proroga o scioglimento anticipato della
Società.

/) Sulle eventuali modificazioni dell'oggetto della
Società.

2) Sulla e‘

h) Sulla emi

1) Su tutte le pratiche che dal Consiglio si vo-
gliono sottomettere al voto dell'Assemblea.

k) Su tutte le pratiche che per legge sono de-
volute te



ione o fusione della Società.






tivamente alle deliberazioni degli azionisti.
Art. 33.

Te deliberazioni dell'Assemblea sono redatte in
apposito verbale compilato a cura del Segretario del-
l'Assemblea seduta stante ed approvato dall’ As-
semblea medesima.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal
Segretario e dagli Scrutatori. Per la compilazione
del verbale il Presidente potrà quando lo creda op-
portuno, richiedere l’ intervento d’un notaio.

CAPO VII.
Del Bilancio e degli Utili.
Art. 34.
Il bilancio comprende 1 esercizio di un anno dal



primo gennaio al trentun dicembre.



PROTO

Arm. 35.

1 bilanci dovranno essere formati in base agli
esatti inventari annuali dell’attivo sociale, tenuto
conto dei deperimenti inerenti e dipendenti da ciascun
esercizio, ed i prodotti di ogni esercizio, depurati da
tutte le spese generali e particolari dell'azienda, com-
presi gli assegni dovuti al Presidente ed all’Ammini-
stratore Delegato e da tutte le perdite, costituiscono
gli utili netti, dai quali si preleverà il cinque per
cento per il fondo di riserva a norma dell'art. 182
del Codice di Commercio.

Della somma che avanzerì

ilcinque per centoal Consiglio di Amministrazione.
il tre per cento all’Amministratore Delegato;
il cinque per cento a disposizione del Consiglio



assegnato:



per erogarlo, se crede, in gratifi



zioni al personale,



compresi gli operai;

il due per cento per un. fondo speciale per stra-
ordinari acquisti di nuovo macchinario e simili, e am-
mortizzo delle azioni sociali, sotto l'osservanza del
l'art. 144 del Codice di Commercio.

Il rimanente sarà ripartito fra gli azionisti.

RSDO La

CAPO VIII
= Liquidazione.
ART. 36.

Avvenendo per qualsiasi causa la liquidazione
della Società, le norme relative sono fissate dall’As-
semblea, la quale nomina i liquidatori, ne determina
i poteri ed i compensi, con la maggioranza stabilita
nel presente Statuto.

CAPO IX.
Controversie sociali.
ARTA37

A tutte le controversie sociali provvedono le re-
lative disposizioni dell'atto costitutivo.

N.B.— L’Atto costitutivo e lo Statuto furono omologati con Decreto del
R. Tribunale di Roma del 16 Dicembre 1908.








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